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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 18/03/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 650/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott. Andrea Padalino PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE RELATORE
Dott. Edoardo Gaspari GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Bertone Silvia del Foro di Vercelli
E
(C.F. , nata ad [...] il Parte_2 C.F._2
18/01/1977 e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Cannizzaro Elisa Angela del Foro di Novara
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 25/02/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile in Vercelli (VC) il 19/04/2003, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 21, Parte II
- Serie C, Anno 2003.
Dall'unione non sono nati figli.
pagina 1 di 4 I coniugi si sono per mutuo consenso separati con accordo di separazione personale davanti all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pezzana (VC) in data 24/09/2022, confermato in data 29/10/2022; non risulta che si siano mai riconciliati.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970);
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
Lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile tra e Parte_1 Parte_2
in Vercelli (VC) il 19/04/2003, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto
[...]
Comune all'Atto n. 21, Parte II - Serie C, Anno 2003 alle seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. si dà atto che i sigg.ri – in merito alla casa coniugale, sita in Pezzana Pt_2 Pt_1
(VC) alla via Primo Maggio n. 20 statuiscono la cessione da parte del sig. della Pt_1 propria quota di proprietà della casa coniugale. Il corrispettivo della cessione sarà costituito da accollo liberatorio in favore del Sig. e a carico della Sig.ra Pt_1 Parte_2 del debito residuo derivante dal mutuo ancora gravante l'immobile de quo. A tal fine la Sig.ra si impegna a formalizzare con la Banca l'accollo esclusivo del Pt_2 mutuo ipotecario contratto per l'acquisto della casa coniugale con conseguente liberazione del sig. , il quale a sua volta si impegna, entro il mese di marzo 2025, a dar seguito Pt_1
a tutte le prescritte formalità.
Nelle more della formalizzazione della cessione della quota di proprietà e della definizione del procedimento per lo scioglimento del matrimonio, il sig. avrà il possesso ed Pt_1 uso esclusivo dell'abitazione, unitamente ai beni mobili costituenti l'arredo dell'abitazione, con l'obbligo di liberarlo entro il mese di maggio 2025; durante tale periodo il sig. Pt_1 si obbliga a) al pagamento dell'importo di € 289,08 quale quota parte per il mutuo acceso ovvero a titolo di indennità di occupazione del bene, finché occuperà l'immobile. Le parti pagina 2 di 4 concordano che nel momento in cui il Sig. si trasferirà in altro immobile, cesserà Pt_1
l'obbligo di pagamento della quota parte del mutuo a prescindere dalla formalizzazione della cessione della proprietà.
Qualora non lasciasse libero e sgombero l'immobile entro la data del 31.5.2025, il sig.
dovrà versare, fino all'effettivo rilascio, l'intero importo delle rate del mutuo in Pt_1 favore della sig.ra a titolo di indennità di occupazione;
Pt_2
b) al pagamento di tutte le spese ordinarie di proprietà e godimento dell'unità immobiliare di cui sopra.
Il pagamento delle spese straordinarie sarà ripartito tra i ricorrenti al 50% per ciascun comproprietario fin tanto che non verrà formalizzata la cessione.
I cani di comproprietà rimarranno a vivere presso l'immobile in oggetto;
2. si dà atto che i sigg.ri - concordano che a definizione di ogni rapporto in Pt_2 Pt_1 essere tra le parti, la Sig. verserà al Sig. la somma complessiva di € Pt_2 Pt_1
25.000,00 (venticinquemilaeuro,00), da realizzarsi tramite:
a) il pagamento di € 5.000,00 (cinquemilaeuro,00), da versarsi al momento in cui il Sig.
sottoscriverà il contratto di locazione;
Pt_1
b) il pagamento di € 20.000,00 (ventimilaeuro,00) da versarsi al momento dell'effettivo trasferimento in altra abitazione da parte del Sig. ; Pt_1
3. si dà atto che i sigg.ri – statuiscono inoltre che: Pt_2 Pt_1
I. in riferimento al mutuo ipotecario contratto per l'acquisto della casa familiare, detto costo verrà
a) pagato pro quota al 50% da parte della sig.ra e del sig. , come da Pt_2 Pt_1 condizioni di cui al punto 2) sub a, con il conto corrente cointestato sul quale, alla scadenza prevista, dovrà confluire da ciascun intestatario la propria quota parte di € 289,08 (ovvero
€ 578,16/2); con la somma indicata verrà saldato, con una parte, il rateo del mutuo maturato e l'altra parte andrà a coprire lo scoperto di conto corrente di cui sopra;
b) pagato al 100% da parte del sig. fino alla liberazione dell'immobile come da Pt_1 condizioni di cui al punto 1);
c) successivamente alla cessione della quota di proprietà da parte del sig. e al Pt_1 rilascio dell'immobile da parte del sig. sarà interamente saldato dalla sig.ra Pt_1
con liberazione del primo, come da condizioni di cui al punto 1) sub a;
Pt_2
II. in riferimento al prestito con Findomestic Banca Gruppo BNP Paribas, tale finanziamento sarà interamente saldato al 50% tra le parti. I sigg.ri – Pt_2 Pt_1 continueranno ad operare, fino all'estinzione del debito, con il conto corrente cointestato sul quale, alla scadenza prevista, dovrà confluire da ciascun intestatario la propria quota parte pari ad € 256,35 (ovvero € 512,70/2);
III. in riferimento alla cessione del quinto dello stipendio operata dalla sig.ra detto Pt_2 importo verrà saldato interamente dalla medesima;
4. si dà atto che le parti precisano che il presente accordo patrimoniale avente ad oggetto il trasferimento immobiliare costituisce elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare;
5. si dà atto che le parti pattuiscono che il trasferimento verrà formalizzato nelle forme dell'atto pubblico, presso Notaio indicato dalla Sig.ra e a spese della stessa. La Pt_2
Sig.ra si impegna a sostenere tutte le spese/tasse/imposte connesse e conseguenti Pt_2 al trasferimento immobiliare di cui al punto 1, tenendo indenne il Sig. da qualsiasi Pt_1 esborso connesso a dette spese/tasse/imposte e si rendesse necessario a seguito della cessione della quota della casa;
pagina 3 di 4 6. si dà atto che i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti, dandosi atto di non aver nulla a reciprocamente pretendere per mantenimento o per qualsivoglia altro titolo traente origine dall'intercorso rapporto matrimoniale, ad eccezione di quanto qui indicato, compresi gli arredi della casa famigliare, alle spese dagli stessi sostenute durante detto periodo, alle addizioni e migliorie all'immobile familiare singolarmente apportate, ai pagamenti effettuati in adempimento alle rate di mutuo già corrisposte, e ad ogni altro titolo, causale, pretesa ad essi connessa;
7. si dà atto che i coniugi si danno reciproco assenso per l'espatrio;
8. si dà atto che le spese legali saranno integralmente compensate tra le parti.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 18/03/2025.
IL PRESIDENTE
Dott. Andrea Padalino
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Simona Francese
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 650/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott. Andrea Padalino PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE RELATORE
Dott. Edoardo Gaspari GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Bertone Silvia del Foro di Vercelli
E
(C.F. , nata ad [...] il Parte_2 C.F._2
18/01/1977 e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Cannizzaro Elisa Angela del Foro di Novara
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 25/02/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile in Vercelli (VC) il 19/04/2003, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 21, Parte II
- Serie C, Anno 2003.
Dall'unione non sono nati figli.
pagina 1 di 4 I coniugi si sono per mutuo consenso separati con accordo di separazione personale davanti all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pezzana (VC) in data 24/09/2022, confermato in data 29/10/2022; non risulta che si siano mai riconciliati.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970);
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
Lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile tra e Parte_1 Parte_2
in Vercelli (VC) il 19/04/2003, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto
[...]
Comune all'Atto n. 21, Parte II - Serie C, Anno 2003 alle seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. si dà atto che i sigg.ri – in merito alla casa coniugale, sita in Pezzana Pt_2 Pt_1
(VC) alla via Primo Maggio n. 20 statuiscono la cessione da parte del sig. della Pt_1 propria quota di proprietà della casa coniugale. Il corrispettivo della cessione sarà costituito da accollo liberatorio in favore del Sig. e a carico della Sig.ra Pt_1 Parte_2 del debito residuo derivante dal mutuo ancora gravante l'immobile de quo. A tal fine la Sig.ra si impegna a formalizzare con la Banca l'accollo esclusivo del Pt_2 mutuo ipotecario contratto per l'acquisto della casa coniugale con conseguente liberazione del sig. , il quale a sua volta si impegna, entro il mese di marzo 2025, a dar seguito Pt_1
a tutte le prescritte formalità.
Nelle more della formalizzazione della cessione della quota di proprietà e della definizione del procedimento per lo scioglimento del matrimonio, il sig. avrà il possesso ed Pt_1 uso esclusivo dell'abitazione, unitamente ai beni mobili costituenti l'arredo dell'abitazione, con l'obbligo di liberarlo entro il mese di maggio 2025; durante tale periodo il sig. Pt_1 si obbliga a) al pagamento dell'importo di € 289,08 quale quota parte per il mutuo acceso ovvero a titolo di indennità di occupazione del bene, finché occuperà l'immobile. Le parti pagina 2 di 4 concordano che nel momento in cui il Sig. si trasferirà in altro immobile, cesserà Pt_1
l'obbligo di pagamento della quota parte del mutuo a prescindere dalla formalizzazione della cessione della proprietà.
Qualora non lasciasse libero e sgombero l'immobile entro la data del 31.5.2025, il sig.
dovrà versare, fino all'effettivo rilascio, l'intero importo delle rate del mutuo in Pt_1 favore della sig.ra a titolo di indennità di occupazione;
Pt_2
b) al pagamento di tutte le spese ordinarie di proprietà e godimento dell'unità immobiliare di cui sopra.
Il pagamento delle spese straordinarie sarà ripartito tra i ricorrenti al 50% per ciascun comproprietario fin tanto che non verrà formalizzata la cessione.
I cani di comproprietà rimarranno a vivere presso l'immobile in oggetto;
2. si dà atto che i sigg.ri - concordano che a definizione di ogni rapporto in Pt_2 Pt_1 essere tra le parti, la Sig. verserà al Sig. la somma complessiva di € Pt_2 Pt_1
25.000,00 (venticinquemilaeuro,00), da realizzarsi tramite:
a) il pagamento di € 5.000,00 (cinquemilaeuro,00), da versarsi al momento in cui il Sig.
sottoscriverà il contratto di locazione;
Pt_1
b) il pagamento di € 20.000,00 (ventimilaeuro,00) da versarsi al momento dell'effettivo trasferimento in altra abitazione da parte del Sig. ; Pt_1
3. si dà atto che i sigg.ri – statuiscono inoltre che: Pt_2 Pt_1
I. in riferimento al mutuo ipotecario contratto per l'acquisto della casa familiare, detto costo verrà
a) pagato pro quota al 50% da parte della sig.ra e del sig. , come da Pt_2 Pt_1 condizioni di cui al punto 2) sub a, con il conto corrente cointestato sul quale, alla scadenza prevista, dovrà confluire da ciascun intestatario la propria quota parte di € 289,08 (ovvero
€ 578,16/2); con la somma indicata verrà saldato, con una parte, il rateo del mutuo maturato e l'altra parte andrà a coprire lo scoperto di conto corrente di cui sopra;
b) pagato al 100% da parte del sig. fino alla liberazione dell'immobile come da Pt_1 condizioni di cui al punto 1);
c) successivamente alla cessione della quota di proprietà da parte del sig. e al Pt_1 rilascio dell'immobile da parte del sig. sarà interamente saldato dalla sig.ra Pt_1
con liberazione del primo, come da condizioni di cui al punto 1) sub a;
Pt_2
II. in riferimento al prestito con Findomestic Banca Gruppo BNP Paribas, tale finanziamento sarà interamente saldato al 50% tra le parti. I sigg.ri – Pt_2 Pt_1 continueranno ad operare, fino all'estinzione del debito, con il conto corrente cointestato sul quale, alla scadenza prevista, dovrà confluire da ciascun intestatario la propria quota parte pari ad € 256,35 (ovvero € 512,70/2);
III. in riferimento alla cessione del quinto dello stipendio operata dalla sig.ra detto Pt_2 importo verrà saldato interamente dalla medesima;
4. si dà atto che le parti precisano che il presente accordo patrimoniale avente ad oggetto il trasferimento immobiliare costituisce elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare;
5. si dà atto che le parti pattuiscono che il trasferimento verrà formalizzato nelle forme dell'atto pubblico, presso Notaio indicato dalla Sig.ra e a spese della stessa. La Pt_2
Sig.ra si impegna a sostenere tutte le spese/tasse/imposte connesse e conseguenti Pt_2 al trasferimento immobiliare di cui al punto 1, tenendo indenne il Sig. da qualsiasi Pt_1 esborso connesso a dette spese/tasse/imposte e si rendesse necessario a seguito della cessione della quota della casa;
pagina 3 di 4 6. si dà atto che i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti, dandosi atto di non aver nulla a reciprocamente pretendere per mantenimento o per qualsivoglia altro titolo traente origine dall'intercorso rapporto matrimoniale, ad eccezione di quanto qui indicato, compresi gli arredi della casa famigliare, alle spese dagli stessi sostenute durante detto periodo, alle addizioni e migliorie all'immobile familiare singolarmente apportate, ai pagamenti effettuati in adempimento alle rate di mutuo già corrisposte, e ad ogni altro titolo, causale, pretesa ad essi connessa;
7. si dà atto che i coniugi si danno reciproco assenso per l'espatrio;
8. si dà atto che le spese legali saranno integralmente compensate tra le parti.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 18/03/2025.
IL PRESIDENTE
Dott. Andrea Padalino
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Simona Francese
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