Articolo 48 della Legge 28 marzo 1968, n. 434
Articolo 47Articolo 49
Versione
5 maggio 1968
Art. 48. Svolgimento del procedimento disciplinare.

Il presidente nomina, tra i membri del consiglio, un relatore il quale, nel giorno fissato per il procedimento, espone al consiglio i fatti per cui si procede.
Il consiglio, udito l'interessato ed esaminati le eventuali memorie o documenti, delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parita' di voti prevale la decisione piu' favorevole all'incolpato.
Se l'interessato non si presenta o non fa pervenire alcuna memoria difensiva ne' dimostra un legittimo impedimento, si procede in sua assenza.
La deliberazione deve contenere l'indicazione dei fatti, i motivi della decisione e la decisione del consiglio.
Il proscioglimento e' pronunciato con la formula: "non essere luogo a provvedimento disciplinare".
Entrata in vigore il 5 maggio 1968