Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 16/01/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 969/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 969/2024 promosso da:
( ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
15/06/1982, residente a [...]
e
( ), nata in [...] il [...] residente Parte_2 C.F._2
a Poggio CO (FE), Via Scorsuro n. 113 rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Alberto Vignoli
( – pec: – fax 051.523471) e dall'Avv. Antonio Romeo C.F._3 Email_1
( – pec: - fax 051.051.041110), C.F._4 Email_2
ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo procuratore sito a Bologna in Via D. Martinelli
n. 12, come da procura in atti, rilasciata in calce al ricorso congiunto su separato documento informatico ai sensi dell'art. 83 comma III c.p.c.
RICORRENTI
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: Ricorso per separazione personale dei coniugi su domanda congiunta ex art. 473 bis 51
c.p.c. con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio
Concisa esposizioni delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
che dalla unione coniugale è nata il [...] in [...] la figlia oggi Persona_1
maggiorenne; che la dimora coniugale veniva fissata a Poggio CO (FE) in Via Scorsuro n. 113; hanno domandato, previa pronuncia della sentenza di separazione personale, all'esito del relativo passaggio in giudicato e decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al
Giudice delegato, lo scioglimento del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
1. Omissis.
2. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Poggio CO
(FE) in Via Scorsuro n. 113 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore della Sig.ra
[...]
. Parte_2
3. Essendo già stato in precedenza regolato tra le parti ogni altro rapporto, esse nulla più pretendono
l'una dall'altra.
4. Le spese di giudizio sono interamente a carico del marito.
All'udienza in data 15 gennaio 2025 i coniugi sono personalmente comparsi dichiarando di non volersi riconciliare a seguito della separazione e di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come sopra riportate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso seppur intervenuto non ha rassegnato conclusioni.
La domanda deve trovare accoglimento.
Ed invero, ricorre nel caso di specie una delle ipotesi previste dall'art. 3, 1° comma, n. 2 lett. b) della
Legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla scadenza, il giorno 27 maggio
2024, dei termini assegnati per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza nella fase della procedura relativa alla separazione consensuale.
E' inoltre da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere mantenuta o ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
La domanda congiunta dei coniugi può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici;
con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, contrariis rejectis;
1. PRONUNZIA lo scioglimento del matrimonio celebrato il 12/04/2004 a La PL IR
(Argentina) fra , nato a [...] il [...], Parte_1
e , nata in [...] il [...], alle condizioni di cui al ricorso Parte_2
congiunto, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato.
2. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Poggio CO di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2024 Atto n. 1 Parte 2 Serie C
3. DICHIARA che perde il diritto di aggiungere al proprio Parte_2
cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Ferrara, nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri