1-bis. ((Dopo la definitivita' del provvedimento di confisca non possono prestare lavoro presso l'impresa confiscata i soggetti che sono parenti, coniugi, affini o conviventi del destinatario della confisca ne' coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 416-bis del codice penale. I relativi contratti sono risolti di diritto)) .
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La L. 17 ottobre 2017, n. 161 ha disposto (con l'art. 36, comma 4) che "Le disposizioni dell' articolo 45-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 , si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sempre che sia gia' intervenuto il provvedimento di confisca non piu' soggetto ad impugnazione".