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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/02/2025, n. 668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 668 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
Sentenza
Ruolo Generale n. 3546/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott. Angelo Del Franco Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3546/2019
R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie di diritto amministrativo, posta in decisione all'udienza collegiale a trattazione scritta del 30-10-2024, con assegnazione alle parti dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
, in persona Parte_1 del suo Presidente del Consiglio di amministrazione Dott. Pt_2
elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Vittoria
[...]
Colonna 14, presso lo studio dell'avv. De Notaristefani Di
Vastogirardi Antonio (CF ) che la C.F._1 rappresenta e difende, p.e.c.
Email_1
Appellante
E
già (CF-P.IVA Controparte_1 CP_1
), con sede legale in Napoli alla via Comunale del P.IVA_1
Principe n. 13/A, in persona del Legale Rappresentante p.t., rappr.ta e difesa dagli avv. ti Annalisa Intorcia (CF
e Francesco Lembo, p.e.c. C.F._2
e Email_2 elettivamente Email_3 domiciliati in Napoli alla via Comunale del Principe 13/A, presso Cont il Servizio Affari Legali della predetta
Appellata
FATTO E DIRITTO
Con ricorso per ingiunzione, l'appellante esponeva di aver fornito, negli anni 2011 e 2012, una serie di prestazioni sanitarie in favore di assistiti della negli anni Controparte_2
2011-2012, reclamando il relativo saldo, quantificato in
€3.849.913,73.
Era emanato il decreto ingiuntivo n. 3598/2015, col quale era Cont ingiunto all' il pagamento di euro 3.849.913,73. Cont Avverso il decreto ingiuntivo l' proponeva opposizione, a pur se le prestazioni fossero effettivamente erogate, a cagione dell'avvenuto accantonamento di una parte degli importi mediante un provvedimento del Commissario ad acta, e del superamento del tetto di spesa per la parte residua.
La di cura si costituiva in giudizio, sostenendo l'illegittimità Pt_1 dei predetti accantonamenti in virtù dello svincolo disposto dal
Commissario con DCA 146/2014 e confermato dall'accordo
AIOP/Regione, recepito con DCA 47/2015 e inoltre, chiedeva in subordine il pagamento degli importi residui a titolo di arricchimento senza causa, ai sensi dell'art. 2041 c.c.
Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 868/2019 accoglieva per quanto di ragione l'opposizione per la quota eccedente il tetto di spesa, evidenziando che “l'attività di contenimento della spesa sanitaria rappresenta un preciso obbligo dell'amministrazione regionale, e che i tetti di spesa producono i propri effetti anche sulle prestazioni già erogate dalle strutture sanitarie anche quando sono fissati dalle Regioni nel corso dell'esercizio finanziario, come affermato a più riprese dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato” nonché poi non accogliendo la domanda di arricchimento senza causa per difetto di residualità, poiché la domanda di adempimento contrattuale proposta in via principale è risultata infondata, in quanto il pagamento del corrispettivo richiesto è escluso proprio dagli accordi negoziali.
Proponeva appello il , che chiedeva: “Voglia l'Ecc.ma CP_1
Corte – in accoglimento dell'appello, ed in riforma della sentenza impugnata, e previi gli accertamenti e le pronunzie incidentali che dovessero essere ritenute eventualmente necessarie - condannare la al pagamento in Controparte_2 favore dell'appellante della somma di € 1.898.613,73, maggiorata di interessi ex D.lgs. 231/2002 (o, in subordine, di quelli legali) dal 31 dicembre 2007 al saldo”.
Si costituiva la parte appellata, che chiedeva il rigetto dell'appello.
L'appellante censura la sentenza del Giudice di prime cure, ritenendo che l'infondatezza della domanda di adempimento, proposta in via principale, implichi la proponibilità della domanda di ingiustificato arricchimento. Afferma, inoltre, la sussistenza dei presupposti di legge per l'azione di cui all'art. 2041 c.c., individuati nell'arricchimento dell'Ente, nell'impoverimento della Casa di cura e della consapevole Cont fruizione delle prestazioni da parte dell'
L'appello è inammissibile ex art. 342 c.p.c., non avendo l'appellante censurato specificamente la motivazione della sentenza appellata laddove il Tribunale ha affermato che: “E se, dunque, il diritto azionato, per la parte eccedente il limite di spesa, non sussiste, non vi è neppure spazio per il riconoscimento degli importi richiesti a titolo di ingiustificato arricchimento. Ed invero, è noto che l'azione ex art. 2041 c.c. ha carattere residuale, come espressamente sancito dall'art. 2042 c.c., residualità che, nella specie, non ricorre, giacché la domanda di adempimento contrattuale proposta in via principale è risultata infondata, in quanto il pagamento del corrispettivo richiesto è escluso proprio dagli accordi negoziali,
e dalle norme in essi richiamate come in precedenza ricostruite, che regolano il rapporto inter partes”, avendo l'appellante soltanto dedotto al riguardo e in modo irrilevante che “…è proprio l'infondatezza della azione contrattuale a rendere residuale (e perciò ammissibile) quella locupletatoria, in conformità al pacifico insegnamento del Supremo Collegio, che ha più volte chiarito che: “L'accertamento, con sentenza passata in giudicato, dell'infondatezza dell'azione contrattuale, per insussistenza del titolo negoziale che attribuisca all'attore il relativo diritto, non preclude alla stessa parte di chiedere, in un successivo giudizio, di essere indennizzato per l'indebito arricchimento dalla controparte conseguito, dato che tale seconda azione è diversa per “petitum” e per “causa petendi” e che, inoltre, avendo funzione sussidiaria e natura residuale, trova il riconoscimento della sua esperibilità proprio nell'indicato diniego di tutela contrattuale. (Cassazione civile,
Sez. I, 13.06.2018, n. 15496).
In altri termini, l'appellante deduce che sussisterebbe nel caso di specie la residualità dell'azione ex art. 2041 c.c. anche se l'azione contrattuale era risultata essere infondata, richiamando all'uopo una pronuncia della Cassazione secondo cui tale residualità presuppone che la infondatezza della azione contrattuale dipenda da insussistenza del titolo negoziale, ma senza censurare la motivazione della sentenza appellata nella parte il Tribunale ha affermato che la infondatezza dell'azione contrattuale era dipesa dal fatto che “il pagamento del corrispettivo richiesto è escluso proprio dagli accordi negoziali, e dalle norme in essi richiamate”, dunque senza specificamente dedurre la ragione giuridica per la quale nel caso di specie sussisterebbe, invece, una infondatezza per insussistenza del titolo negoziale. Dunque, l'appello esame deve essere dichiarato inammissibile, essendo assorbite le altre deduzioni riproposte dalla parte appellante, in quanto presupponenti la natura residuale dell'azione ex art. 2041 c.c., natura che è stata esclusa sulla base di quanto sopra osservato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto che “quando la domanda sia accolta il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese deve essere pari alla somma attribuita dal giudice;
se ne desume a contrario che, quando la domanda sia rigettata, il suddetto valore debba essere pari alla somma infondatamente richiesta dall'attore (c.d. principio del disputatum: in tal senso, ex Sez. 1,
Sentenza n. 5381 del 11/03/2006, Rv. 587441 - 01; Sez. 1,
Sentenza n. 16707 del 24/08/2004, Rv. 576188 - 01; Sez. 1,
Sentenza n. 13113 del 15/07/2004, Rv. 574614 - 01; Sez. 3,
Sentenza n. 2407 del 04/03/1998, Rv. 513341 - 01; Sez. L,
Sentenza n. 2477 del 09/04/1986, Rv. 445574 - 01) nel caso di specie la somma di € 1.898.613,73.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. 868/2019 del Tribunale di Napoli, proposto da con atto Parte_1 notificato ad , così provvede: Controparte_1
• dichiara inammissibile l'appello;
• condanna la parte appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida nella somma di euro 12.050,00 per compenso, oltre rimborso forfettario delle spese generali e oneri riflessi come per legge;
• dà atto delle condizioni di cui all'art. 13 comma 1-quater del
D.P.R. 115/02 nei riguardi della parte appellante.
Così deciso nella camera di consiglio del 5-2-2025.
IL CONSIGLIORE ESTENSORE IL PRESIDENTE (dott. Angelo Del Franco) (dott. Fulvio Dacomo)
Ruolo Generale n. 3546/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott. Angelo Del Franco Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3546/2019
R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie di diritto amministrativo, posta in decisione all'udienza collegiale a trattazione scritta del 30-10-2024, con assegnazione alle parti dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
, in persona Parte_1 del suo Presidente del Consiglio di amministrazione Dott. Pt_2
elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Vittoria
[...]
Colonna 14, presso lo studio dell'avv. De Notaristefani Di
Vastogirardi Antonio (CF ) che la C.F._1 rappresenta e difende, p.e.c.
Email_1
Appellante
E
già (CF-P.IVA Controparte_1 CP_1
), con sede legale in Napoli alla via Comunale del P.IVA_1
Principe n. 13/A, in persona del Legale Rappresentante p.t., rappr.ta e difesa dagli avv. ti Annalisa Intorcia (CF
e Francesco Lembo, p.e.c. C.F._2
e Email_2 elettivamente Email_3 domiciliati in Napoli alla via Comunale del Principe 13/A, presso Cont il Servizio Affari Legali della predetta
Appellata
FATTO E DIRITTO
Con ricorso per ingiunzione, l'appellante esponeva di aver fornito, negli anni 2011 e 2012, una serie di prestazioni sanitarie in favore di assistiti della negli anni Controparte_2
2011-2012, reclamando il relativo saldo, quantificato in
€3.849.913,73.
Era emanato il decreto ingiuntivo n. 3598/2015, col quale era Cont ingiunto all' il pagamento di euro 3.849.913,73. Cont Avverso il decreto ingiuntivo l' proponeva opposizione, a pur se le prestazioni fossero effettivamente erogate, a cagione dell'avvenuto accantonamento di una parte degli importi mediante un provvedimento del Commissario ad acta, e del superamento del tetto di spesa per la parte residua.
La di cura si costituiva in giudizio, sostenendo l'illegittimità Pt_1 dei predetti accantonamenti in virtù dello svincolo disposto dal
Commissario con DCA 146/2014 e confermato dall'accordo
AIOP/Regione, recepito con DCA 47/2015 e inoltre, chiedeva in subordine il pagamento degli importi residui a titolo di arricchimento senza causa, ai sensi dell'art. 2041 c.c.
Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 868/2019 accoglieva per quanto di ragione l'opposizione per la quota eccedente il tetto di spesa, evidenziando che “l'attività di contenimento della spesa sanitaria rappresenta un preciso obbligo dell'amministrazione regionale, e che i tetti di spesa producono i propri effetti anche sulle prestazioni già erogate dalle strutture sanitarie anche quando sono fissati dalle Regioni nel corso dell'esercizio finanziario, come affermato a più riprese dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato” nonché poi non accogliendo la domanda di arricchimento senza causa per difetto di residualità, poiché la domanda di adempimento contrattuale proposta in via principale è risultata infondata, in quanto il pagamento del corrispettivo richiesto è escluso proprio dagli accordi negoziali.
Proponeva appello il , che chiedeva: “Voglia l'Ecc.ma CP_1
Corte – in accoglimento dell'appello, ed in riforma della sentenza impugnata, e previi gli accertamenti e le pronunzie incidentali che dovessero essere ritenute eventualmente necessarie - condannare la al pagamento in Controparte_2 favore dell'appellante della somma di € 1.898.613,73, maggiorata di interessi ex D.lgs. 231/2002 (o, in subordine, di quelli legali) dal 31 dicembre 2007 al saldo”.
Si costituiva la parte appellata, che chiedeva il rigetto dell'appello.
L'appellante censura la sentenza del Giudice di prime cure, ritenendo che l'infondatezza della domanda di adempimento, proposta in via principale, implichi la proponibilità della domanda di ingiustificato arricchimento. Afferma, inoltre, la sussistenza dei presupposti di legge per l'azione di cui all'art. 2041 c.c., individuati nell'arricchimento dell'Ente, nell'impoverimento della Casa di cura e della consapevole Cont fruizione delle prestazioni da parte dell'
L'appello è inammissibile ex art. 342 c.p.c., non avendo l'appellante censurato specificamente la motivazione della sentenza appellata laddove il Tribunale ha affermato che: “E se, dunque, il diritto azionato, per la parte eccedente il limite di spesa, non sussiste, non vi è neppure spazio per il riconoscimento degli importi richiesti a titolo di ingiustificato arricchimento. Ed invero, è noto che l'azione ex art. 2041 c.c. ha carattere residuale, come espressamente sancito dall'art. 2042 c.c., residualità che, nella specie, non ricorre, giacché la domanda di adempimento contrattuale proposta in via principale è risultata infondata, in quanto il pagamento del corrispettivo richiesto è escluso proprio dagli accordi negoziali,
e dalle norme in essi richiamate come in precedenza ricostruite, che regolano il rapporto inter partes”, avendo l'appellante soltanto dedotto al riguardo e in modo irrilevante che “…è proprio l'infondatezza della azione contrattuale a rendere residuale (e perciò ammissibile) quella locupletatoria, in conformità al pacifico insegnamento del Supremo Collegio, che ha più volte chiarito che: “L'accertamento, con sentenza passata in giudicato, dell'infondatezza dell'azione contrattuale, per insussistenza del titolo negoziale che attribuisca all'attore il relativo diritto, non preclude alla stessa parte di chiedere, in un successivo giudizio, di essere indennizzato per l'indebito arricchimento dalla controparte conseguito, dato che tale seconda azione è diversa per “petitum” e per “causa petendi” e che, inoltre, avendo funzione sussidiaria e natura residuale, trova il riconoscimento della sua esperibilità proprio nell'indicato diniego di tutela contrattuale. (Cassazione civile,
Sez. I, 13.06.2018, n. 15496).
In altri termini, l'appellante deduce che sussisterebbe nel caso di specie la residualità dell'azione ex art. 2041 c.c. anche se l'azione contrattuale era risultata essere infondata, richiamando all'uopo una pronuncia della Cassazione secondo cui tale residualità presuppone che la infondatezza della azione contrattuale dipenda da insussistenza del titolo negoziale, ma senza censurare la motivazione della sentenza appellata nella parte il Tribunale ha affermato che la infondatezza dell'azione contrattuale era dipesa dal fatto che “il pagamento del corrispettivo richiesto è escluso proprio dagli accordi negoziali, e dalle norme in essi richiamate”, dunque senza specificamente dedurre la ragione giuridica per la quale nel caso di specie sussisterebbe, invece, una infondatezza per insussistenza del titolo negoziale. Dunque, l'appello esame deve essere dichiarato inammissibile, essendo assorbite le altre deduzioni riproposte dalla parte appellante, in quanto presupponenti la natura residuale dell'azione ex art. 2041 c.c., natura che è stata esclusa sulla base di quanto sopra osservato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto che “quando la domanda sia accolta il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese deve essere pari alla somma attribuita dal giudice;
se ne desume a contrario che, quando la domanda sia rigettata, il suddetto valore debba essere pari alla somma infondatamente richiesta dall'attore (c.d. principio del disputatum: in tal senso, ex Sez. 1,
Sentenza n. 5381 del 11/03/2006, Rv. 587441 - 01; Sez. 1,
Sentenza n. 16707 del 24/08/2004, Rv. 576188 - 01; Sez. 1,
Sentenza n. 13113 del 15/07/2004, Rv. 574614 - 01; Sez. 3,
Sentenza n. 2407 del 04/03/1998, Rv. 513341 - 01; Sez. L,
Sentenza n. 2477 del 09/04/1986, Rv. 445574 - 01) nel caso di specie la somma di € 1.898.613,73.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. 868/2019 del Tribunale di Napoli, proposto da con atto Parte_1 notificato ad , così provvede: Controparte_1
• dichiara inammissibile l'appello;
• condanna la parte appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida nella somma di euro 12.050,00 per compenso, oltre rimborso forfettario delle spese generali e oneri riflessi come per legge;
• dà atto delle condizioni di cui all'art. 13 comma 1-quater del
D.P.R. 115/02 nei riguardi della parte appellante.
Così deciso nella camera di consiglio del 5-2-2025.
IL CONSIGLIORE ESTENSORE IL PRESIDENTE (dott. Angelo Del Franco) (dott. Fulvio Dacomo)