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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 25/02/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
UD. 25.2.2025 N. 658/2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CREMONA SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Matteo Maria MARCIANTE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 53 Legge 133/2008 nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Cuoco e l'Avv. Sauro, elettivamente domiciliato presso lo studio della prima in Rivolta d'Adda, via Arte e Mestieri n. 7
- RICORRENTE -
contro
Controparte_1
[...]
(C.F. )
[...] P.IVA_1 con l'Avv. dello Stato Miele e con delega al Funzionario, dott.ssa Mesiti, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato
- RESISTENTE -
Oggetto: Monetizzazione ferie e festività soppresse. Carta docente. All'udienza di discussione i procuratori hanno concluso come in atti FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18 ottobre 2024, ha Parte_1 convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Cremona – Sezione Lavoro – il per sentir accogliere le Controparte_1 seguenti conclusioni:
“a) Previa dichiarazione di illegittimità e/o disapplicazione degli atti, dei decreti attuativi e delle norme disciplinanti la carta del docente e/o previa interpretazione adeguatrice delle disposizioni istitutive della carta docente nella parte in cui non riconoscono la usufruibilità della “carta elettronica del docente” anche al personale assunto con contratto a tempo determinato, b) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121 della legge n.107/2015 e ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 per l'a.s. 2024/2025;
Per l'effetto, c) condannare il convenuto, in persona del Ministro pro- tempore, ad erogare la CP_1 prestazione di cu a docente nelle forme di legge, e pertanto, previa emissione della carta docente ed accredito della somma di € 500,00; in via subordinata e per l'ipotesi in cui al momento della pronuncia giudiziale la docente sia fuoriuscita dal sistema scolastico condannare il al risarcimento dei danni per l'illegittima disparità di trattamento, CP_1 quantificati i 0 o nella diversa misura che sarà determinata in corso di causa, anche in via equitativa.
Nel contempo, d) Accertare e dichiarare il diritto della docente all'indennità sostitutiva delle ferie e delle festività soppresse non godute negli gli a.s. 2019/2020; 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024 pari al differenziale tra i giorni di ferie e festività soppresse maturati durante l'anno scolastico ed i giorni fruiti obbligatoriamente ex art. 1 comma 54 durante la sospensione delle lezioni ed i giorni di ferie eventualmente richiesti e fruiti a domanda, Per l'effetto, Con Condannare il al pagamento in favore di parte ricorrente, a titolo di indennità sostitutiva delle non godute nei suddetti anni scolastici della somma totale di € 2.422,41 o nella diversa misura che verrà quantificata in corso di causa, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo
e) In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre accessori di legge, con distrazione in solido in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”. Si è costituito ritualmente in giudizio il Controparte_1
, eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al
[...] ricorso e l'erroneità dei conteggi formulati, con conseguente rigetto delle avversarie pretese e accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice del lavoro adìto, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previa eventuale rimessione alla CGUE della questione pregiudiziale interpretativa dell'art. 1, comma 121, l. n. 107/15 con riferimento alla clausola 6 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 70/199/CEE, anche ai sensi dell'art. 158 regolamento di funzionamento della Corte di Giustizia, in via di interpretazione e chiarimento dell'ordinanza del 18.05.22 in causa C–451/21:
1. disporre la riunione del presente giudizio alla causa iscritta al N. 637/2024 R.G.;
2. dichiarare il ricorso nullo, inammissibile e/o infondato per le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, rigettarlo;
3. dichiarare la prescrizione, ove maturata;
4. in subordine, escludere dal computo gli anni scolastici in cui la prestazione lavorativa è stata resa in modo residuale e discontinuo;
5. in ulteriore subordine, in caso di riconosciuta fondatezza della domanda, rigettata la domanda di condanna al pagamento di somme, riconoscere, in favore di controparte il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107/15, alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo e compensare le spese;
2
6. rigettare per infondatezza la domanda di condanna al pagamento di interessi e rivalutazione e di accessori in qualsiasi forma, nonché la domanda di risarcimento del danno;
7. rigettare le istanze istruttorie e dichiarare inammissibili i mezzi di prova indicati in ricorso.
Con rifusione delle spese di lite e dei compensi difensivi del presente giudizio, oltre le spese prenotate a debito.
Restando ferma la richiesta di compensazione delle spese di lite in caso di soccombenza.
Salvis Juribus”.
Con note depositate in data 22.1.2025, preso atto dei rilievi della convenuta e della documentazione prodotta dalla stessa, la ricorrente ha precisato il contenuto della domanda di monetizzazione delle ferie, quantificando l'importo spettante in €
5.738,44, avuto riguardo ai giorni di ferie maturati e non goduti e tenuto conto, ai fini della liquidazione, di tutti i giorni di sospensione del calendario scolastico.
Quindi, all'udienza del 25 febbraio 2025, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha invitato i procuratori delle parti alla discussione e, all'esito, ha pronunciato la seguente sentenza.
*** * ***
1. è un'insegnante – attualmente in servizio presso l'I.S. Parte_1
“Torriani” di - che, pacifico in giudizio (cfr. doc. 1 fascicolo ricorrente, e CP_1 doc. 1 fascicolo resistente) e per quanto rileva ai fini di causa, ha svolto i seguenti servizi in forza di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato:
- nell'A.S. 2019/2020, con contratto dal 12.09.2019 al 30.06.2020, per n.
25 ore di servizio settimanali, presso l'IC “Visconteo” di Pandino, per un totale di 282 giorni;
- nell'A.S. 2021/2022, con contratto dal 30.09.2021 al 30.06.2022, per n.
25 ore di servizio settimanali, presso l'IC “Visconteo” di Pandino, per un totale di 250 giorni di servizio;
- nell'A.S. 2022/2023, con contratto dal 13.09.2022 al 30.06.2023, per n.
15 ore di servizio settimanali, presso l'IC “Visconteo” di Pandino, per un totale di 286 giorni di servizio;
- nell'A.S. 2023/2024, con contratto dal 1.09.2023 al 30.06.2024, per 15 ore di servizio settimanali, per un totale di 293 giorni di servizio;
3 - nell'a.s. 2024/2025, con contratto dal 5.09.2024 al 30.06.2025, con orario completo, presso l'IC “Visconteo” di Pandino.
*** * ***
2. La Carta del docente.
Procedendo dall'esame della domanda di riconoscimento della “carta docente” per l'anno corrente, va innanzitutto disattesa l'eccezione d'inammissibilità della domanda sollevata dalla convenuta, sul presupposto della mancata produzione di documentazione in grado di attestare la “espressa e tempestiva richiesta e attivazione” e l'effettivo esborso di somme destinate alla formazione.
A tal riguardo, infatti, è sufficiente evidenziare che la ricorrente neppure avrebbe potuto presentare la domanda in via amministrativa per la presente annualità, essendo la procedura prevista per i soli docenti di ruolo, e che nella stessa prospettiva legislativa la fruizione della carta del docente costituisce un mezzo di sostegno della formazione e aggiornamento e non un rimborso, di talché, avendo la ricorrente promosso, in via principale, l'azione di adempimento, neppure viene in considerazione l'onere di allegazione di un danno patrimoniale risarcibile.
Parimenti, deve escludersi che l'odierna azione – successiva alla domanda relativa alle annualità comprese tra il 2019/2020 e il 2022/2023 – integri un abuso del processo: infatti, il precedente giudizio era stato instaurato anteriormente al conferimento dell'incarico per cui è causa (cfr. doc. 2, ricorrente), di talché la proposizione di un nuovo procedimento, per un'annualità differente e successiva a quelle coperte dal giudicato, non dà luogo a un frazionamento del credito, ma consegue alla richiesta di una prestazione che, per natura, matura in relazione al singolo anno scolastico.
*
2.1 Tanto doverosamente premesso, e venendo al merito della questione, si osserva, sotto un profilo di ordine generale, che, ai sensi dell'art. 1, co. 121, Legge
107/2015, “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste
4 comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione
a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di Controparte_3 laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché' per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
I successivi D.P.C.M. 23 settembre 2015 e 28 novembre 2016 hanno confermato l'esclusione dal beneficio in parola dei docenti assunti a tempo determinato, riservandola ai soli docenti di ruolo a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale.
*
2.2 Sulla questione si è, tuttavia, pronunziata la Corte di Giustizia Europea, nella causa C-450/21, con ordinanza resa in data 18 maggio 2022, affermando che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo
1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale docente a tempo determinato di Controparte_1 tale il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso CP_1 al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
5 Nella suddetta decisione, la Corte ha evidenziato come “ai sensi dell'articolo 282 del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297 – Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (supplemento ordinario alla GURI n. 115, del 19 maggio 1994), l'aggiornamento delle conoscenze [sia] un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per le singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari, come approfondimento della preparazione didattica e come partecipazione alla ricerca e all'innovazione didattico-pedagogica”, e come “l'articolo 63 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, del 27 novembre 2007, preved[a], al comma 1, che
l'amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizi”.
Di pari segno anche le conclusioni del Consiglio di Stato, il quale, con sentenza 16 marzo 2022, n. 1842, ha sancito che “spetta all'amministrazione pubblica l'obbligo di fornire
a tutto il personale docente, senza distinzione tra docenti a tempo indeterminato e determinato, strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”, osservando: “è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti”. Ha, inoltre, evidenziato come “…il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grav[i] su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere (…) che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema “a doppio binario”, non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento”.
Per tali ragioni, il Supremo Consesso della Giustizia Amministrativa ha annullato il D.P.C.M. 25 settembre 2015, la nota applicativa del 15 ottobre 2015, n. 15219, e il
D.P.C.M. 28 novembre 2016, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della carta docente.
6 In tal senso, allora, non appaiono né fondate né condivisibili – perché già confutate da univoche pronunce interne e sovranazionali – le obiezioni sollevate dal in ordine alla presunta applicabilità della clausola 6 dell'Accordo Quadro CP_1 alle supplenze annuali (quali sono sempre state, di fatto, quelle prestate dali ricorrenti): non v'è dubbio, infatti, che nella materia in esame si ponga il problema del divieto di discriminazione tra lavoratori subordinati a termine e di ruolo.
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2.3 Alla luce di tutto quanto premesso, si ritiene che i principi richiamati debbano trovare piena applicazione anche nel caso di specie, posto che non si ravvisano ragioni obiettive in grado di giustificare un differente trattamento dell'odierna ricorrente rispetto ai docenti di ruolo.
Il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento, come detto, attiene al livello qualitativo, che deve essere garantito da tutti i docenti nello svolgimento delle attività di insegnamento loro demandate: un livello qualitativo che deve essere ugualmente elevato, a prescindere dalla natura – indeterminata o precaria – del rapporto di servizio;
ciò, peraltro, è ancor più vero quando il docente – anche in forza di plurimi contratti in successione o in sovrapposizione – finisca per prestare servizio per l'intero anno scolastico o, comunque, per un arco temporale significativo e rilevante, tenuto conto della funzione propria del beneficio in oggetto.
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2.4 D'altronde, in questa specifica prospettiva si è recentemente pronunziata la
Corte di Cassazione, in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363bis c.p.c., con sentenza del 27 ottobre 2023, n. 29961.
Il Giudice di Legittimità, in particolare, ha sottolineato come la ratio sottesa all'istituto sia quella di sostegno alla formazione e aggiornamento dei docenti, per i quali la formazione è un diritto-dovere, confermando la necessità di rimuovere la discriminazione tra gli assunti a tempo determinato (nella specie, con didattica annua ovvero per supplenze per vacanza su organico di diritto e di fatto) e i docenti di ruolo, con conseguente diritto al riconoscimento della carta docente anche in favore dei primi.
La Suprema Corte, inoltre, ha escluso la natura retributiva dell'istituto e, nell'ambito dell'azione di adempimento tipica del contenzioso, ha affermato che
7 permane l'inserimento nel sistema scolastico – e, dunque, il diritto alla carta ove maturato per una certa annualità – sino a quando il docente precario resti iscritto nelle graduatorie per le supplenze e riceva eventualmente incarichi di supplenza.
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2.5. Alla luce di tutto quanto considerato, deve essere accertato il diritto della ricorrente di percepire la carta docente per l'a.s. 2024/2025, per € 500,00, prestando servizio fino al termine delle lezioni e su orario completo e rendendo una prestazione totalmente equiparabile a quella dei docenti di ruolo.
Del resto, non coglie nel segno l'eccezione difensiva secondo cui il beneficio non dovrebbe essere riconosciuto in relazione all'anno in corso, “non potendosi escludere” la cessazione anticipata del servizio: tale circostanza, infatti, è dedotta in termini puramente eventuali e non è idonea a superare l'unico dato oggettivo, costituito dal conferimento degli incarichi fino al termine delle lezioni o per l'intero anno scolastico e con orario completo. Né si può trascurare, in chiave sistematica, che lo stesso legislatore, con il D.L. n. 69/2023, conv. con Legge n. 103/2023, aveva riconosciuto il beneficio sin dall'inizio dell'anno scolastico, avendo riguardo alla durata prevista del contratto di lavoro, e che tale attribuzione risulta maggiormente coerente con la funzione di aggiornamento.
Cionondimeno, deve darsi atto dell'intervento, nelle more del ricorso, della Legge di Bilancio 2025, la quale, con l'art. 85, ha esteso il beneficio in questione anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile, prevedendo, altresì, che la misura del bonus venga rideterminata annualmente con decreto ministeriale, entro l'importo massimo di € 500,00.
Poiché, peraltro, allo stato non v'è certezza che la previsione trovi concreta applicazione già dal corrente anno scolastico, per l'a.s. 2024/2025 - sussistendone i presupposti - deve essere accertato il diritto della ricorrente di percepire la carta docente nella medesima misura in cui la stessa è riconosciuta ai docenti di ruolo.
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3. La monetizzazione delle ferie.
Con il presente giudizio, la ricorrente ha anche chiesto, per le annualità
2019/2020, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, la condanna del convenuto al pagamento degli importi maturati a titolo di indennità sostitutiva di ferie e festività
8 non godute, quale differenza – fatta oggetto di analitico conteggio in ricorso e successivamente solo precisata, dunque esente dall'eccepita nullità - tra i giorni maturati in ragione dell'anzianità di servizio e dell'effettiva durata della prestazione, da un lato, e i giorni di ferie effettivamente goduti, dall'altro.
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2.1 Ai fini del corretto inquadramento della questione, appare doveroso osservare, sotto un profilo di ordine generale, che l'art. 5, co. 8, D.L. 95/2012, conv. in Legge
135/2012, prevede che “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. (…) Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
Inoltre, l'art. 1, co. 54 e 56, della Legge n. 22/2012, stabilisce che “il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica… Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre
2013”.
Sul quadro normativo così delineato si innesta, quindi, l'interpretazione fornita dalla giurisprudenza.
9 In particolare, in riferimento al richiamato art. 5, co. 8, D.L. 95/2012, la Suprema
Corte ha già avuto modo di osservare che la Corte costituzionale, intervenuta sulla questione con sentenza n. 95/2016, “ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così interpretata, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed Europea” (Cass. Lav., ord. n. 14268/2022).
Nella stessa occasione, quindi, ha precisato che “Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a tal fine egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo – se necessario formalmente
– a farlo, e, nel contempo, informandolo – in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire – del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro”. Ha, infine, chiarito che “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna – ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012 – deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione
(con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16
e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro” (Cass. lav., ord. n. 14268/2022).
Di ciò, tuttavia, non v'è prova nella documentazione prodotta dal convenuto.
La docente, infatti, ha negato di avere mai fruito delle ferie e, anzi, ha contestato la legittimità dell'imputazione operata dal , adducendo che la fine delle lezioni CP_1
10 non determina la sospensione delle attività didattiche, perché, fino al termine del contratto, il lavoratore è tenuto a rimanere a disposizione dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 16 del D.M. n. 6/2007.
Tale argomentazione merita senz'altro di essere condivisa: secondo quanto ricostruito supra, spettava al convenuto dimostrare di avere adeguatamente informato la ricorrente della necessità di godere delle ferie o, comunque, di averla formalmente invitata alla fruizione, ma tale prova non è stata fornita, né può essere ricavata dalla documentazione prodotta in giudizio.
È evidente, del resto, che solo la piena consapevolezza della fruizione delle ferie consente al lavoratore di goderne effettivamente, posto che solo a tali condizioni è possibile organizzare il proprio tempo in funzione delle sole esigenze personali e familiari, senza alcun obbligo o vincolo, anche solo potenziale, di ordine lavorativo.
Risulta, quindi, illegittima l'imputazione a ferie godute, da parte dei vari istituti scolastici, dei giorni ricompresi tra il termine delle lezioni e la scadenza naturale del contratto. Trattasi, d'altronde, di conclusione recentemente avvallata anche dalla
Suprema Corte, la quale, intervenendo su una questione analoga a quella posta dall'odierna ricorrente, ha specificamente affermato che il “docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno” (Cass. lav., n. 15415/2024, 3 giugno 2024).
Le medesime ragioni impongono, poi, di ritenere dovuto anche il pagamento dell'indennità relativa alle ferie unilateralmente computate nel periodo di sospensione del calendario scolastico – che è cosa diversa dalla sospensione del rapporto di lavoro – in occasione delle festività natalizie, pasquali e di carnevale (cfr. note del 22.1.2025), formulata con le note del 22.1.2025 nell'assoluta identità di causa petendi e sulla base della quantificazione dei giorni operata in ricorso.
In tal senso depongono, infatti, sia i principi già enunciati – non essendo stata dedotta né provata la dispensa della ricorrente dalla permanente disponibilità lavorativa per attività complementari all'insegnamento in aula – sia, più nello specifico, i più recenti arresti della Suprema Corte, secondo cui “La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola - come fissati dal calendario regionale - dovendo intendersi in questo senso la locuzione «periodi di sospensione delle
11 lezioni nel corso dell'anno scolastico». Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni” (cfr. Cass. lav. n.
16715/2024; in senso analogo, peraltro, si è già espresso il Tribunale di Milano, con le recenti sentenze n. 4165/2024, n. 272/2025, n. 574/2025, n. 761/2025).
Conclusivamente, deve essere affermato il diritto di parte ricorrente di percepire l'indennità sostitutiva per tutti i giorni di ferie e festività non godute negli anni scolastici rivendicati;
diritto che, per pacifica giurisprudenza, è assoggettato al termine decennale di prescrizione, avendo natura mista, sia retributiva che indennitaria (Cass.
n. 6115/2017).
*
2.3 In conseguenza di quanto osservato, deve essere accertato il diritto della ricorrente di percepire, a titolo di indennità sostitutiva delle ferie e festività non godute, l'importo complessivo di € 5.025,07, maggiorato degli interessi legali dal dovuto al saldo (Cass. lav. n. 13624/2020).
Al riguardo, infatti, si osserva che la ricorrente ha esposto il seguente calcolo:
- € 1.713,48 per l'a.s. 2019/2020, pari ai giorni spettanti per ferie (23,05) e festività (3,13) in relazione ai 282 giorni utili risultanti dalla documentazione prodotta dallo stesso , moltiplicati per la paga di € 65,45; CP_1
- € 1.485,62 per l'a.s. 2021/2022, pari ai giorni spettanti per ferie (20,83) e festività (2,77) in relazione ai 250 giorni utili risultanti dalla documentazione prodotta dallo stesso e dal confronto con lo stato matricolare, CP_1 moltiplicati per la paga di € 62,95;
- € 1.175,31 per l'a.s. 2022/2023, pari ai giorni spettanti per ferie (23,83) e festività (3,17) in relazione ai 286 giorni utili risultanti dalla documentazione prodotta dallo stesso e dal confronto con lo stato matricolare, CP_1 moltiplicati per la paga di € 43,53;
- € 1.364,03 per l'a.s. 2023/2024, pari ai giorni spettanti per ferie (26,04) e festività (3,25) in relazione ai 293 giorni utili risultanti dalla documentazione prodotta dallo stesso e dal confronto con lo stato matricolare, CP_1 moltiplicati per la paga di € 46,57.
12 Ebbene, tale conteggio, operato con le note del 22.1.2025, appare corretto e condivisibile sotto il profilo formale e non risulta specificamente contestato dal
, che ha soltanto opposto, al riguardo, la Controparte_1 legittimità dell'imputazione a ferie dei giorni ricompresi tra la fine delle lezioni e la scadenza del contratto, senza contrastare, neppure in via gradata, il criterio di liquidazione degli importi indicati dalla ricorrente, che, perciò, rimane pacifico.
Tuttavia, è senz'altro fondata la difesa del convenuto che invoca la detrazione, dalle somme sovra rivendicate, di quanto già liquidato negli anni su disposizione dell'istituto scolastico.
Se è vero, infatti, che nulla è stato prodotto in relazione all'a.s. 2019/2020 (doc. 8, fascicolo resistente), neppure a fronte del termine concesso all'udienza del 28 gennaio 2025, è anche vero che, per le restanti annualità, il convenuto ha provato di avere pagato, almeno parzialmente, l'indennità sostitutiva, mediante il versamento di importi a titolo di arretrati sui cedolini paga di agosto o settembre.
In particolare, per l'a.s. 2021/2022 il Ministero ha prodotto il decreto di autorizzazione alla liquidazione dell'indennità sostitutiva per 3,66 giorni di ferie non goduti (doc. 16), nonché la documentazione trasmessa dalla Ragioneria Territoriale da cui risulta il pagamento di € 230,40 per “FERIE/FEST. NON GODUTE” del
2022; importo pagato a settembre 2022, con descrizione “arretrato generico” (cfr. deposito del 14.2.2025), e pari al totale della paga giornaliera di € 62,95 per 3,66 giorni riconosciuti.
Per l'a.s. 2022/2023, inoltre, vi sono sia il decreto di autorizzazione alla liquidazione di 3,48 giorni di ferie non godute, per € 101,39 lordi (doc. 17), sia l'attestazione di pagamento della Ragioneria Territoriale di € 137,70 lordi a titolo di
“FERIE/FEST. NON GODUTE” per il 2023, pagato a settembre 2023 con descrizione “arretrato generico” (cfr. deposito del 14.2.2025); tale importo corrisponde, in realtà, alla liquidazione di quei 3,17 giorni di festività non godute - risultanti dal conteggio della ricorrente - per € 43,53 di paga giornaliera, e il pagamento, con la descrizione di “arretrato”, risulta effettivamente dal cedolino paga prodotto dalla medesima ricorrente, ancorché nella minore misura di € 125,10 lordi (cedolino settembre 2023, deposito 30.1.2025), con uno scarto solo marginale.
13 Per l'a.s. 2023/2024, infine, vi sono il decreto di autorizzazione alla liquidazione di
8,53 giorni di ferie non godute (doc. 18) e l'attestazione della RTS di pagamento di €
345,27 lordi a titolo di “FERIE/FEST. NON GODUTE” per il 2024, pagato con il cedolino di agosto 2024 con descrizione “arretrato generico” (cfr. deposito del
14.2.2025); sulla medesima busta paga, a titolo di arretrato, risulta l'importo di €
313,68 (doc. 18), ancora una volta caratterizzato da uno scarto assai contenuto.
Ebbene, a parere del Giudicante, le indicazioni ricavabili dalle attestazioni della
RTS - estratte direttamente dal gestionale dell'Amministrazione pagatrice - e la sostanziale corrispondenza tra gli importi sopra indicati consentono di superare ampiamente la contestazione attorea relativa alla natura dei pagamenti, essendovi prova adeguata che le somme erogate siano effettivamente da imputare a un riconoscimento parziale dell'indennità sostitutiva, in ragione del diverso criterio di quantificazione adottato dal Ministero: le singole disposizioni di pagamento, infatti, si riferiscono espressamente al codice “FERIE/FEST. NON GODUTE” e altrettanto chiaramente recano come descrizione quella di “arretrato generico”, che pure figura sui cedolini;
inoltre, esse sono a valere sulle stesse mensilità per le quali si riscontrano, in busta paga, importi corrispondenti a quanto riconosciuto a titolo di arretrato.
Per tali ragioni, gli importi di cui alle disposizioni di pagamento della RTS, espressamente ed effettivamente erogati per il medesimo titolo oggi rivendicato - da ritenersi evidentemente più attendibili rispetto alle risultanze formali dei cedolini paga, emessi prima del reale accredito e recanti differenze minimali - devono essere detratti dal credito chiesto con le note del 22.1.2025, a pena di una illegittima locupletazione della docente.
Pertanto, l'indennità sostitutiva dovuta a ammonta a Parte_1 complessivi € 5.025,07 lordi (€ 5.738,44 - € 230,40 - € 137,70 - € 345,27), oltre interessi legali dalla data del dovuto all'effettivo soddisfo.
*** * ***
4. La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto,
l'Amministrazione convenuta deve essere condannata alla rifusione delle stesse, liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore delle domande e della natura seriale delle questioni poste, nonché delle fasi concretamente esperite (con esclusione, quindi, della fase istruttoria), con distrazione in favore dei procuratori costituiti, dichiaratisi antistatari.
14 Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda o eccezione, accerta e dichiara il diritto di di ottenere la carta docente per Parte_1
l'a.s. 2024/2025, nella medesima misura spettante ai docenti di ruolo, oltre interessi legali o rivalutazione come in parte motiva;
per l'effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione della ricorrente detta carta docente, o altro equipollente, così che ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge. accerta e dichiara il diritto di di percepire l'indennità Parte_1 sostitutiva delle ferie e delle festività soppresse non godute negli aa.ss. 2019/2020,
2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024 e, per l'effetto, condanna il a pagare a Controparte_1 Parte_1 la somma di € 5.025,07, oltre interessi come per legge dal dovuto al saldo.
Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite del grado, che liquida in complessivi € 2.109,00 oltre spese generali e accessori come per legge, oltre € 49,00 per contributo unificato se dovuto e pagato, da distrarsi in favore dell'Avv. Cuoco, dichiaratasi antistataria.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Cremona, 25 febbraio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Matteo Maria MARCIANTE
15
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CREMONA SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Matteo Maria MARCIANTE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 53 Legge 133/2008 nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Cuoco e l'Avv. Sauro, elettivamente domiciliato presso lo studio della prima in Rivolta d'Adda, via Arte e Mestieri n. 7
- RICORRENTE -
contro
Controparte_1
[...]
(C.F. )
[...] P.IVA_1 con l'Avv. dello Stato Miele e con delega al Funzionario, dott.ssa Mesiti, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato
- RESISTENTE -
Oggetto: Monetizzazione ferie e festività soppresse. Carta docente. All'udienza di discussione i procuratori hanno concluso come in atti FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18 ottobre 2024, ha Parte_1 convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Cremona – Sezione Lavoro – il per sentir accogliere le Controparte_1 seguenti conclusioni:
“a) Previa dichiarazione di illegittimità e/o disapplicazione degli atti, dei decreti attuativi e delle norme disciplinanti la carta del docente e/o previa interpretazione adeguatrice delle disposizioni istitutive della carta docente nella parte in cui non riconoscono la usufruibilità della “carta elettronica del docente” anche al personale assunto con contratto a tempo determinato, b) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121 della legge n.107/2015 e ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 per l'a.s. 2024/2025;
Per l'effetto, c) condannare il convenuto, in persona del Ministro pro- tempore, ad erogare la CP_1 prestazione di cu a docente nelle forme di legge, e pertanto, previa emissione della carta docente ed accredito della somma di € 500,00; in via subordinata e per l'ipotesi in cui al momento della pronuncia giudiziale la docente sia fuoriuscita dal sistema scolastico condannare il al risarcimento dei danni per l'illegittima disparità di trattamento, CP_1 quantificati i 0 o nella diversa misura che sarà determinata in corso di causa, anche in via equitativa.
Nel contempo, d) Accertare e dichiarare il diritto della docente all'indennità sostitutiva delle ferie e delle festività soppresse non godute negli gli a.s. 2019/2020; 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024 pari al differenziale tra i giorni di ferie e festività soppresse maturati durante l'anno scolastico ed i giorni fruiti obbligatoriamente ex art. 1 comma 54 durante la sospensione delle lezioni ed i giorni di ferie eventualmente richiesti e fruiti a domanda, Per l'effetto, Con Condannare il al pagamento in favore di parte ricorrente, a titolo di indennità sostitutiva delle non godute nei suddetti anni scolastici della somma totale di € 2.422,41 o nella diversa misura che verrà quantificata in corso di causa, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo
e) In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre accessori di legge, con distrazione in solido in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”. Si è costituito ritualmente in giudizio il Controparte_1
, eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al
[...] ricorso e l'erroneità dei conteggi formulati, con conseguente rigetto delle avversarie pretese e accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice del lavoro adìto, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previa eventuale rimessione alla CGUE della questione pregiudiziale interpretativa dell'art. 1, comma 121, l. n. 107/15 con riferimento alla clausola 6 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 70/199/CEE, anche ai sensi dell'art. 158 regolamento di funzionamento della Corte di Giustizia, in via di interpretazione e chiarimento dell'ordinanza del 18.05.22 in causa C–451/21:
1. disporre la riunione del presente giudizio alla causa iscritta al N. 637/2024 R.G.;
2. dichiarare il ricorso nullo, inammissibile e/o infondato per le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, rigettarlo;
3. dichiarare la prescrizione, ove maturata;
4. in subordine, escludere dal computo gli anni scolastici in cui la prestazione lavorativa è stata resa in modo residuale e discontinuo;
5. in ulteriore subordine, in caso di riconosciuta fondatezza della domanda, rigettata la domanda di condanna al pagamento di somme, riconoscere, in favore di controparte il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107/15, alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo e compensare le spese;
2
6. rigettare per infondatezza la domanda di condanna al pagamento di interessi e rivalutazione e di accessori in qualsiasi forma, nonché la domanda di risarcimento del danno;
7. rigettare le istanze istruttorie e dichiarare inammissibili i mezzi di prova indicati in ricorso.
Con rifusione delle spese di lite e dei compensi difensivi del presente giudizio, oltre le spese prenotate a debito.
Restando ferma la richiesta di compensazione delle spese di lite in caso di soccombenza.
Salvis Juribus”.
Con note depositate in data 22.1.2025, preso atto dei rilievi della convenuta e della documentazione prodotta dalla stessa, la ricorrente ha precisato il contenuto della domanda di monetizzazione delle ferie, quantificando l'importo spettante in €
5.738,44, avuto riguardo ai giorni di ferie maturati e non goduti e tenuto conto, ai fini della liquidazione, di tutti i giorni di sospensione del calendario scolastico.
Quindi, all'udienza del 25 febbraio 2025, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha invitato i procuratori delle parti alla discussione e, all'esito, ha pronunciato la seguente sentenza.
*** * ***
1. è un'insegnante – attualmente in servizio presso l'I.S. Parte_1
“Torriani” di - che, pacifico in giudizio (cfr. doc. 1 fascicolo ricorrente, e CP_1 doc. 1 fascicolo resistente) e per quanto rileva ai fini di causa, ha svolto i seguenti servizi in forza di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato:
- nell'A.S. 2019/2020, con contratto dal 12.09.2019 al 30.06.2020, per n.
25 ore di servizio settimanali, presso l'IC “Visconteo” di Pandino, per un totale di 282 giorni;
- nell'A.S. 2021/2022, con contratto dal 30.09.2021 al 30.06.2022, per n.
25 ore di servizio settimanali, presso l'IC “Visconteo” di Pandino, per un totale di 250 giorni di servizio;
- nell'A.S. 2022/2023, con contratto dal 13.09.2022 al 30.06.2023, per n.
15 ore di servizio settimanali, presso l'IC “Visconteo” di Pandino, per un totale di 286 giorni di servizio;
- nell'A.S. 2023/2024, con contratto dal 1.09.2023 al 30.06.2024, per 15 ore di servizio settimanali, per un totale di 293 giorni di servizio;
3 - nell'a.s. 2024/2025, con contratto dal 5.09.2024 al 30.06.2025, con orario completo, presso l'IC “Visconteo” di Pandino.
*** * ***
2. La Carta del docente.
Procedendo dall'esame della domanda di riconoscimento della “carta docente” per l'anno corrente, va innanzitutto disattesa l'eccezione d'inammissibilità della domanda sollevata dalla convenuta, sul presupposto della mancata produzione di documentazione in grado di attestare la “espressa e tempestiva richiesta e attivazione” e l'effettivo esborso di somme destinate alla formazione.
A tal riguardo, infatti, è sufficiente evidenziare che la ricorrente neppure avrebbe potuto presentare la domanda in via amministrativa per la presente annualità, essendo la procedura prevista per i soli docenti di ruolo, e che nella stessa prospettiva legislativa la fruizione della carta del docente costituisce un mezzo di sostegno della formazione e aggiornamento e non un rimborso, di talché, avendo la ricorrente promosso, in via principale, l'azione di adempimento, neppure viene in considerazione l'onere di allegazione di un danno patrimoniale risarcibile.
Parimenti, deve escludersi che l'odierna azione – successiva alla domanda relativa alle annualità comprese tra il 2019/2020 e il 2022/2023 – integri un abuso del processo: infatti, il precedente giudizio era stato instaurato anteriormente al conferimento dell'incarico per cui è causa (cfr. doc. 2, ricorrente), di talché la proposizione di un nuovo procedimento, per un'annualità differente e successiva a quelle coperte dal giudicato, non dà luogo a un frazionamento del credito, ma consegue alla richiesta di una prestazione che, per natura, matura in relazione al singolo anno scolastico.
*
2.1 Tanto doverosamente premesso, e venendo al merito della questione, si osserva, sotto un profilo di ordine generale, che, ai sensi dell'art. 1, co. 121, Legge
107/2015, “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste
4 comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione
a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di Controparte_3 laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché' per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
I successivi D.P.C.M. 23 settembre 2015 e 28 novembre 2016 hanno confermato l'esclusione dal beneficio in parola dei docenti assunti a tempo determinato, riservandola ai soli docenti di ruolo a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale.
*
2.2 Sulla questione si è, tuttavia, pronunziata la Corte di Giustizia Europea, nella causa C-450/21, con ordinanza resa in data 18 maggio 2022, affermando che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo
1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale docente a tempo determinato di Controparte_1 tale il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso CP_1 al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
5 Nella suddetta decisione, la Corte ha evidenziato come “ai sensi dell'articolo 282 del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297 – Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (supplemento ordinario alla GURI n. 115, del 19 maggio 1994), l'aggiornamento delle conoscenze [sia] un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per le singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari, come approfondimento della preparazione didattica e come partecipazione alla ricerca e all'innovazione didattico-pedagogica”, e come “l'articolo 63 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, del 27 novembre 2007, preved[a], al comma 1, che
l'amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizi”.
Di pari segno anche le conclusioni del Consiglio di Stato, il quale, con sentenza 16 marzo 2022, n. 1842, ha sancito che “spetta all'amministrazione pubblica l'obbligo di fornire
a tutto il personale docente, senza distinzione tra docenti a tempo indeterminato e determinato, strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”, osservando: “è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti”. Ha, inoltre, evidenziato come “…il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grav[i] su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere (…) che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema “a doppio binario”, non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento”.
Per tali ragioni, il Supremo Consesso della Giustizia Amministrativa ha annullato il D.P.C.M. 25 settembre 2015, la nota applicativa del 15 ottobre 2015, n. 15219, e il
D.P.C.M. 28 novembre 2016, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della carta docente.
6 In tal senso, allora, non appaiono né fondate né condivisibili – perché già confutate da univoche pronunce interne e sovranazionali – le obiezioni sollevate dal in ordine alla presunta applicabilità della clausola 6 dell'Accordo Quadro CP_1 alle supplenze annuali (quali sono sempre state, di fatto, quelle prestate dali ricorrenti): non v'è dubbio, infatti, che nella materia in esame si ponga il problema del divieto di discriminazione tra lavoratori subordinati a termine e di ruolo.
*
2.3 Alla luce di tutto quanto premesso, si ritiene che i principi richiamati debbano trovare piena applicazione anche nel caso di specie, posto che non si ravvisano ragioni obiettive in grado di giustificare un differente trattamento dell'odierna ricorrente rispetto ai docenti di ruolo.
Il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento, come detto, attiene al livello qualitativo, che deve essere garantito da tutti i docenti nello svolgimento delle attività di insegnamento loro demandate: un livello qualitativo che deve essere ugualmente elevato, a prescindere dalla natura – indeterminata o precaria – del rapporto di servizio;
ciò, peraltro, è ancor più vero quando il docente – anche in forza di plurimi contratti in successione o in sovrapposizione – finisca per prestare servizio per l'intero anno scolastico o, comunque, per un arco temporale significativo e rilevante, tenuto conto della funzione propria del beneficio in oggetto.
*
2.4 D'altronde, in questa specifica prospettiva si è recentemente pronunziata la
Corte di Cassazione, in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363bis c.p.c., con sentenza del 27 ottobre 2023, n. 29961.
Il Giudice di Legittimità, in particolare, ha sottolineato come la ratio sottesa all'istituto sia quella di sostegno alla formazione e aggiornamento dei docenti, per i quali la formazione è un diritto-dovere, confermando la necessità di rimuovere la discriminazione tra gli assunti a tempo determinato (nella specie, con didattica annua ovvero per supplenze per vacanza su organico di diritto e di fatto) e i docenti di ruolo, con conseguente diritto al riconoscimento della carta docente anche in favore dei primi.
La Suprema Corte, inoltre, ha escluso la natura retributiva dell'istituto e, nell'ambito dell'azione di adempimento tipica del contenzioso, ha affermato che
7 permane l'inserimento nel sistema scolastico – e, dunque, il diritto alla carta ove maturato per una certa annualità – sino a quando il docente precario resti iscritto nelle graduatorie per le supplenze e riceva eventualmente incarichi di supplenza.
*** * ***
2.5. Alla luce di tutto quanto considerato, deve essere accertato il diritto della ricorrente di percepire la carta docente per l'a.s. 2024/2025, per € 500,00, prestando servizio fino al termine delle lezioni e su orario completo e rendendo una prestazione totalmente equiparabile a quella dei docenti di ruolo.
Del resto, non coglie nel segno l'eccezione difensiva secondo cui il beneficio non dovrebbe essere riconosciuto in relazione all'anno in corso, “non potendosi escludere” la cessazione anticipata del servizio: tale circostanza, infatti, è dedotta in termini puramente eventuali e non è idonea a superare l'unico dato oggettivo, costituito dal conferimento degli incarichi fino al termine delle lezioni o per l'intero anno scolastico e con orario completo. Né si può trascurare, in chiave sistematica, che lo stesso legislatore, con il D.L. n. 69/2023, conv. con Legge n. 103/2023, aveva riconosciuto il beneficio sin dall'inizio dell'anno scolastico, avendo riguardo alla durata prevista del contratto di lavoro, e che tale attribuzione risulta maggiormente coerente con la funzione di aggiornamento.
Cionondimeno, deve darsi atto dell'intervento, nelle more del ricorso, della Legge di Bilancio 2025, la quale, con l'art. 85, ha esteso il beneficio in questione anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile, prevedendo, altresì, che la misura del bonus venga rideterminata annualmente con decreto ministeriale, entro l'importo massimo di € 500,00.
Poiché, peraltro, allo stato non v'è certezza che la previsione trovi concreta applicazione già dal corrente anno scolastico, per l'a.s. 2024/2025 - sussistendone i presupposti - deve essere accertato il diritto della ricorrente di percepire la carta docente nella medesima misura in cui la stessa è riconosciuta ai docenti di ruolo.
*** * ***
3. La monetizzazione delle ferie.
Con il presente giudizio, la ricorrente ha anche chiesto, per le annualità
2019/2020, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, la condanna del convenuto al pagamento degli importi maturati a titolo di indennità sostitutiva di ferie e festività
8 non godute, quale differenza – fatta oggetto di analitico conteggio in ricorso e successivamente solo precisata, dunque esente dall'eccepita nullità - tra i giorni maturati in ragione dell'anzianità di servizio e dell'effettiva durata della prestazione, da un lato, e i giorni di ferie effettivamente goduti, dall'altro.
*
2.1 Ai fini del corretto inquadramento della questione, appare doveroso osservare, sotto un profilo di ordine generale, che l'art. 5, co. 8, D.L. 95/2012, conv. in Legge
135/2012, prevede che “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. (…) Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
Inoltre, l'art. 1, co. 54 e 56, della Legge n. 22/2012, stabilisce che “il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica… Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre
2013”.
Sul quadro normativo così delineato si innesta, quindi, l'interpretazione fornita dalla giurisprudenza.
9 In particolare, in riferimento al richiamato art. 5, co. 8, D.L. 95/2012, la Suprema
Corte ha già avuto modo di osservare che la Corte costituzionale, intervenuta sulla questione con sentenza n. 95/2016, “ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così interpretata, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed Europea” (Cass. Lav., ord. n. 14268/2022).
Nella stessa occasione, quindi, ha precisato che “Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a tal fine egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo – se necessario formalmente
– a farlo, e, nel contempo, informandolo – in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire – del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro”. Ha, infine, chiarito che “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna – ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012 – deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione
(con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16
e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro” (Cass. lav., ord. n. 14268/2022).
Di ciò, tuttavia, non v'è prova nella documentazione prodotta dal convenuto.
La docente, infatti, ha negato di avere mai fruito delle ferie e, anzi, ha contestato la legittimità dell'imputazione operata dal , adducendo che la fine delle lezioni CP_1
10 non determina la sospensione delle attività didattiche, perché, fino al termine del contratto, il lavoratore è tenuto a rimanere a disposizione dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 16 del D.M. n. 6/2007.
Tale argomentazione merita senz'altro di essere condivisa: secondo quanto ricostruito supra, spettava al convenuto dimostrare di avere adeguatamente informato la ricorrente della necessità di godere delle ferie o, comunque, di averla formalmente invitata alla fruizione, ma tale prova non è stata fornita, né può essere ricavata dalla documentazione prodotta in giudizio.
È evidente, del resto, che solo la piena consapevolezza della fruizione delle ferie consente al lavoratore di goderne effettivamente, posto che solo a tali condizioni è possibile organizzare il proprio tempo in funzione delle sole esigenze personali e familiari, senza alcun obbligo o vincolo, anche solo potenziale, di ordine lavorativo.
Risulta, quindi, illegittima l'imputazione a ferie godute, da parte dei vari istituti scolastici, dei giorni ricompresi tra il termine delle lezioni e la scadenza naturale del contratto. Trattasi, d'altronde, di conclusione recentemente avvallata anche dalla
Suprema Corte, la quale, intervenendo su una questione analoga a quella posta dall'odierna ricorrente, ha specificamente affermato che il “docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno” (Cass. lav., n. 15415/2024, 3 giugno 2024).
Le medesime ragioni impongono, poi, di ritenere dovuto anche il pagamento dell'indennità relativa alle ferie unilateralmente computate nel periodo di sospensione del calendario scolastico – che è cosa diversa dalla sospensione del rapporto di lavoro – in occasione delle festività natalizie, pasquali e di carnevale (cfr. note del 22.1.2025), formulata con le note del 22.1.2025 nell'assoluta identità di causa petendi e sulla base della quantificazione dei giorni operata in ricorso.
In tal senso depongono, infatti, sia i principi già enunciati – non essendo stata dedotta né provata la dispensa della ricorrente dalla permanente disponibilità lavorativa per attività complementari all'insegnamento in aula – sia, più nello specifico, i più recenti arresti della Suprema Corte, secondo cui “La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola - come fissati dal calendario regionale - dovendo intendersi in questo senso la locuzione «periodi di sospensione delle
11 lezioni nel corso dell'anno scolastico». Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni” (cfr. Cass. lav. n.
16715/2024; in senso analogo, peraltro, si è già espresso il Tribunale di Milano, con le recenti sentenze n. 4165/2024, n. 272/2025, n. 574/2025, n. 761/2025).
Conclusivamente, deve essere affermato il diritto di parte ricorrente di percepire l'indennità sostitutiva per tutti i giorni di ferie e festività non godute negli anni scolastici rivendicati;
diritto che, per pacifica giurisprudenza, è assoggettato al termine decennale di prescrizione, avendo natura mista, sia retributiva che indennitaria (Cass.
n. 6115/2017).
*
2.3 In conseguenza di quanto osservato, deve essere accertato il diritto della ricorrente di percepire, a titolo di indennità sostitutiva delle ferie e festività non godute, l'importo complessivo di € 5.025,07, maggiorato degli interessi legali dal dovuto al saldo (Cass. lav. n. 13624/2020).
Al riguardo, infatti, si osserva che la ricorrente ha esposto il seguente calcolo:
- € 1.713,48 per l'a.s. 2019/2020, pari ai giorni spettanti per ferie (23,05) e festività (3,13) in relazione ai 282 giorni utili risultanti dalla documentazione prodotta dallo stesso , moltiplicati per la paga di € 65,45; CP_1
- € 1.485,62 per l'a.s. 2021/2022, pari ai giorni spettanti per ferie (20,83) e festività (2,77) in relazione ai 250 giorni utili risultanti dalla documentazione prodotta dallo stesso e dal confronto con lo stato matricolare, CP_1 moltiplicati per la paga di € 62,95;
- € 1.175,31 per l'a.s. 2022/2023, pari ai giorni spettanti per ferie (23,83) e festività (3,17) in relazione ai 286 giorni utili risultanti dalla documentazione prodotta dallo stesso e dal confronto con lo stato matricolare, CP_1 moltiplicati per la paga di € 43,53;
- € 1.364,03 per l'a.s. 2023/2024, pari ai giorni spettanti per ferie (26,04) e festività (3,25) in relazione ai 293 giorni utili risultanti dalla documentazione prodotta dallo stesso e dal confronto con lo stato matricolare, CP_1 moltiplicati per la paga di € 46,57.
12 Ebbene, tale conteggio, operato con le note del 22.1.2025, appare corretto e condivisibile sotto il profilo formale e non risulta specificamente contestato dal
, che ha soltanto opposto, al riguardo, la Controparte_1 legittimità dell'imputazione a ferie dei giorni ricompresi tra la fine delle lezioni e la scadenza del contratto, senza contrastare, neppure in via gradata, il criterio di liquidazione degli importi indicati dalla ricorrente, che, perciò, rimane pacifico.
Tuttavia, è senz'altro fondata la difesa del convenuto che invoca la detrazione, dalle somme sovra rivendicate, di quanto già liquidato negli anni su disposizione dell'istituto scolastico.
Se è vero, infatti, che nulla è stato prodotto in relazione all'a.s. 2019/2020 (doc. 8, fascicolo resistente), neppure a fronte del termine concesso all'udienza del 28 gennaio 2025, è anche vero che, per le restanti annualità, il convenuto ha provato di avere pagato, almeno parzialmente, l'indennità sostitutiva, mediante il versamento di importi a titolo di arretrati sui cedolini paga di agosto o settembre.
In particolare, per l'a.s. 2021/2022 il Ministero ha prodotto il decreto di autorizzazione alla liquidazione dell'indennità sostitutiva per 3,66 giorni di ferie non goduti (doc. 16), nonché la documentazione trasmessa dalla Ragioneria Territoriale da cui risulta il pagamento di € 230,40 per “FERIE/FEST. NON GODUTE” del
2022; importo pagato a settembre 2022, con descrizione “arretrato generico” (cfr. deposito del 14.2.2025), e pari al totale della paga giornaliera di € 62,95 per 3,66 giorni riconosciuti.
Per l'a.s. 2022/2023, inoltre, vi sono sia il decreto di autorizzazione alla liquidazione di 3,48 giorni di ferie non godute, per € 101,39 lordi (doc. 17), sia l'attestazione di pagamento della Ragioneria Territoriale di € 137,70 lordi a titolo di
“FERIE/FEST. NON GODUTE” per il 2023, pagato a settembre 2023 con descrizione “arretrato generico” (cfr. deposito del 14.2.2025); tale importo corrisponde, in realtà, alla liquidazione di quei 3,17 giorni di festività non godute - risultanti dal conteggio della ricorrente - per € 43,53 di paga giornaliera, e il pagamento, con la descrizione di “arretrato”, risulta effettivamente dal cedolino paga prodotto dalla medesima ricorrente, ancorché nella minore misura di € 125,10 lordi (cedolino settembre 2023, deposito 30.1.2025), con uno scarto solo marginale.
13 Per l'a.s. 2023/2024, infine, vi sono il decreto di autorizzazione alla liquidazione di
8,53 giorni di ferie non godute (doc. 18) e l'attestazione della RTS di pagamento di €
345,27 lordi a titolo di “FERIE/FEST. NON GODUTE” per il 2024, pagato con il cedolino di agosto 2024 con descrizione “arretrato generico” (cfr. deposito del
14.2.2025); sulla medesima busta paga, a titolo di arretrato, risulta l'importo di €
313,68 (doc. 18), ancora una volta caratterizzato da uno scarto assai contenuto.
Ebbene, a parere del Giudicante, le indicazioni ricavabili dalle attestazioni della
RTS - estratte direttamente dal gestionale dell'Amministrazione pagatrice - e la sostanziale corrispondenza tra gli importi sopra indicati consentono di superare ampiamente la contestazione attorea relativa alla natura dei pagamenti, essendovi prova adeguata che le somme erogate siano effettivamente da imputare a un riconoscimento parziale dell'indennità sostitutiva, in ragione del diverso criterio di quantificazione adottato dal Ministero: le singole disposizioni di pagamento, infatti, si riferiscono espressamente al codice “FERIE/FEST. NON GODUTE” e altrettanto chiaramente recano come descrizione quella di “arretrato generico”, che pure figura sui cedolini;
inoltre, esse sono a valere sulle stesse mensilità per le quali si riscontrano, in busta paga, importi corrispondenti a quanto riconosciuto a titolo di arretrato.
Per tali ragioni, gli importi di cui alle disposizioni di pagamento della RTS, espressamente ed effettivamente erogati per il medesimo titolo oggi rivendicato - da ritenersi evidentemente più attendibili rispetto alle risultanze formali dei cedolini paga, emessi prima del reale accredito e recanti differenze minimali - devono essere detratti dal credito chiesto con le note del 22.1.2025, a pena di una illegittima locupletazione della docente.
Pertanto, l'indennità sostitutiva dovuta a ammonta a Parte_1 complessivi € 5.025,07 lordi (€ 5.738,44 - € 230,40 - € 137,70 - € 345,27), oltre interessi legali dalla data del dovuto all'effettivo soddisfo.
*** * ***
4. La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto,
l'Amministrazione convenuta deve essere condannata alla rifusione delle stesse, liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore delle domande e della natura seriale delle questioni poste, nonché delle fasi concretamente esperite (con esclusione, quindi, della fase istruttoria), con distrazione in favore dei procuratori costituiti, dichiaratisi antistatari.
14 Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda o eccezione, accerta e dichiara il diritto di di ottenere la carta docente per Parte_1
l'a.s. 2024/2025, nella medesima misura spettante ai docenti di ruolo, oltre interessi legali o rivalutazione come in parte motiva;
per l'effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione della ricorrente detta carta docente, o altro equipollente, così che ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge. accerta e dichiara il diritto di di percepire l'indennità Parte_1 sostitutiva delle ferie e delle festività soppresse non godute negli aa.ss. 2019/2020,
2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024 e, per l'effetto, condanna il a pagare a Controparte_1 Parte_1 la somma di € 5.025,07, oltre interessi come per legge dal dovuto al saldo.
Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite del grado, che liquida in complessivi € 2.109,00 oltre spese generali e accessori come per legge, oltre € 49,00 per contributo unificato se dovuto e pagato, da distrarsi in favore dell'Avv. Cuoco, dichiaratasi antistataria.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Cremona, 25 febbraio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Matteo Maria MARCIANTE
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