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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/02/2025, n. 2340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2340 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 39110/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
X SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Raffaele Miele, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 39110 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 17/9/2024, svoltasi nelle modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., con assegnazione dei termini di legge per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e vertente
TRA
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata a Marino, in Via Edmondo De Amicis n. 11, presso lo studio dell'avv. Pisani
Eugenio che la rappresenta e difende per procura in atti
OPPONENTE
E
(C.F. ) CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato a Roma, in Via Sant'Angela Merici n. 96, presso lo studio dell'avv. Davide
Tedesco che la rappresenta e difende per procura in atti
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note di trattazione scritta in atti da intendersi integralmente riportate.
pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va evidenziato che la presente sentenza viene estesa senza l'esposizione dello
“svolgimento del processo”, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno 2009,
n. 69, e in maniera sintetica a norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132).
Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, gli atti successivi e i verbali di causa.
Appare comunque opportuno riportare, per comodità espositiva, le conclusioni delle parti e, sia pure brevemente, le rispettive deduzioni ed eccezioni. ha proposto opposizione contro il decreto n. 4473/2022, con il quale le era stato ingiunto Parte_1 il pagamento della somma di € 6.100,00 oltre interessi e spese del procedimento monitorio, in favore di
, a titolo di provvigione maturata dal per aver mediato la compravendita CP_1 CP_1 dell'immobile acquistato della stessa, e ha chiesto, a tal fine, di accogliere le seguenti conclusioni: “nel merito revocare l'opposto decreto ingiuntivo n° 4473/2022 del 17/03/2022 nel procedimento sub rg.
8221/2022 emesso dal Tribunale di Roma in data 15.3.2022 e notificato in data 26.4.2022 in quanto infondato in fatto ed in diritto per quanto riportato in atto e per l'effetto rigettare la domanda in esso contenuta dichiarandola infondata inefficace e/o inammissibile il tutto per quanto dedotto in atto in via riconvenzionale condannare il sig. al pagamento della somma complessiva di euro CP_1
9.970,26 a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale ….con vittoria di spese di lite ed onorari di giudizio”.
A sostegno della propria opposizione, la - in estrema sintesi - ha eccepito che: 1) Pt_1 [...]
aveva posto in vendita l'immobile senza essere stato incaricato dai venditori, indicando un CP_1
prezzo differente rispetto alle pretese degli stessi e un istituto di credito diverso rispetto a quello che aveva iscritto l'ipoteca sul bene, senza avvertirla di ciò e, pertanto, non aveva diritto alla provvigione, non avendo la sua attività offerto alcun contributo causale alla conclusione del contratto;
2) il contratto di compravendita si era concluso solo per la caparbietà sua e dei due legali intervenuti;
3)
l'inadempimento del le aveva determinato danni sia di carattere patrimoniale che di carattere non CP_1 patrimoniale quantificati complessivamente in € 9.970,26.
Si è costituito , eccependo preliminarmente la tardività dell'opposizione, essendo stata CP_1
pagina 2 di 5 proposta oltre il termine di 40 giorni normativamente previsto e per tardiva iscrizione a ruolo;
nel merito - sempre in estrema sintesi - ha contestato i motivi di opposizione sul presupposto della loro infondatezza.
Nel corso del procedimento è stata concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e, ritenuta la causa istruita a mezzo dei documenti allegati, non sono state ammesse le prove orali richieste dalle parti;
all'esito, la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche
***
Tanto premesso in fatto, va preliminarmente esaminata, avendo carattere assorbente, la fondatezza della eccezione formulata da , in ordine alla tardività dell'opposizione. CP_1
Occorre in proposito ricordare che, alla stregua delle disposizioni degli art. 641 e 645 c.p.c., il termine per proporre opposizione a decreto ingiuntivo, fissato ordinariamente in quaranta giorni decorrenti dalla notificazione del decreto, è perentorio, cosicché l'atto di opposizione tardivo deve essere dichiarato inammissibile (v. Cass. Civ., Sez. III, 12/07/2006, n. 15763) anche d'ufficio (v. Cass. Civ.,
Sez. Lav., 15/10/1992, n. 11318).
Va inoltre evidenziato che la Suprema Corte ha chiarito che, seguito della sentenza della Corte Cost. n.
3 del 2010, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 140 c.p.c., la notificazione effettuata ai sensi di tale disposizione si perfeziona, per il destinatario, con il ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore al maturarsi della compiuta giacenza, ovvero, in caso contrario, con il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione (cfr. Cass. Civ. Sez. VI, 25/02/2011, n. 4748; nello stesso senso Cass. Civ. Sez. II, 08/01/2016, n.137).
Ebbene, risulta dagli atti che la notifica del decreto ingiuntivo è stata effettuata dall'Ufficiale
Giudiziario con le modalità previste dall'art. 140 c.p.c. e che ha ritirato la raccomandata Parte_1
informativa in data 13/04/2022 (cfr. avviso di ricevimento allegato al fascicolo di parte opposta).
La notifica si è dunque perfezionata in data 13/04/2022 e, pertanto, anche prima del maturarsi della compiuta giacenza che si sarebbe realizzata, ex art. 8, L. 890\1982, allo scadere del decimo giorno successivo all'invio della suddetta raccomandata (che risulta essere stata spedita in data 6/4/2022: cfr. attestazione dell'Ufficiale Giudiziario allegata al fascicolo di parte opposta).
Occorre precisare, al riguardo, che alcuna rilevanza assume quindi il fatto che il piego raccomandato sia stato poi ritirato dall'opponente in data 26/4/2022, secondo quanto dimostrato dalla stessa (cfr. attestazione allegata al fascicolo di parte opponente), posto che, come si è detto, la notifica per il destinatario si era già realizzata.
E' pertanto evidente che, tra notifica del decreto, avvenuta in data 13/04/2022, e notifica pagina 3 di 5 dell'opposizione, avvenuta a mezzo pec in data 31/05/2022, sono passati più di quaranta giorni e che, pertanto, l'opposizione è tardiva e inammissibile.
Né emerge dagli atti che la avesse voluto proporre una opposizione ai sensi dell'art. 650 c.p.c., Pt_1
della quale comunque non ricorrono i presupposti.
Dall'inammissibilità dell'opposizione deriva, ex art. 647 c.p.c., la declaratoria di esecutività del decreto e l'improponibilità della domanda riconvenzionale avanzata da Parte_1
La Suprema Corte ha chiarito, infatti, che il decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, ove non sia proposta opposizione (ipotesi alla quale è equiparabile, per identità di ratio, quella di tardività della opposizione), acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo in tal modo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda (cfr. Cass. Civ. Sez. III,
28/11/2017, n. 28318; Cass. 22465/18) e che tale giudicato fa stato fra le stesse parti circa l'esistenza e validità del rapporto e sull'esistenza del credito azionato, nonché circa l'inesistenza di tutti i fatti impeditivi o estintivi, anche non dedotti, ma deducibili nel giudizio di opposizione (cfr. Cass. 6628/06,
16319/07).
Ciò posto è evidente che la domanda riconvenzionale spiegata dalla si fonda proprio sulla Pt_1
allegazione di un fatto impeditivo e/o estintivo del credito portato dal decreto ingiuntivo (costituito dall'inadempimento del mediatore che avrebbe causato i danni lamentati dall'opponente: “Tutte queste somme sono la risultanza dell'inadempimento ai propri impegni contrattuali da parte del ” cfr. CP_1
atto di citazione, pag. 8), il cui accertamento resta precluso, dunque, dal giudicato sostanziale conseguente alla mancata tempestiva opposizione, con conseguente improponibilità della suddetta domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo secondo i criteri di cui al D.M.
55/2014, considerata la riduzione dovuta all'assenza di attività istruttoria e applicando la tariffa minima per le cause comprese nello scaglione di riferimento, attesa la elementarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla opposizione a decreto ingiuntivo proposta da nei confronti della , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Dichiara inammissibile l'opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 4473/2022 emesso da questo Tribunale e dichiara improponibile la domanda riconvenzionale spiegata da Parte_1
pagina 4 di 5 2. Condanna al pagamento, in favore di , delle spese del giudizio che Parte_1 CP_1
liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Roma il 13/02/2025
Il Giudice
Dott. Raffaele Miele
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
X SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Raffaele Miele, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 39110 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 17/9/2024, svoltasi nelle modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., con assegnazione dei termini di legge per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e vertente
TRA
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata a Marino, in Via Edmondo De Amicis n. 11, presso lo studio dell'avv. Pisani
Eugenio che la rappresenta e difende per procura in atti
OPPONENTE
E
(C.F. ) CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato a Roma, in Via Sant'Angela Merici n. 96, presso lo studio dell'avv. Davide
Tedesco che la rappresenta e difende per procura in atti
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note di trattazione scritta in atti da intendersi integralmente riportate.
pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va evidenziato che la presente sentenza viene estesa senza l'esposizione dello
“svolgimento del processo”, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno 2009,
n. 69, e in maniera sintetica a norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132).
Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, gli atti successivi e i verbali di causa.
Appare comunque opportuno riportare, per comodità espositiva, le conclusioni delle parti e, sia pure brevemente, le rispettive deduzioni ed eccezioni. ha proposto opposizione contro il decreto n. 4473/2022, con il quale le era stato ingiunto Parte_1 il pagamento della somma di € 6.100,00 oltre interessi e spese del procedimento monitorio, in favore di
, a titolo di provvigione maturata dal per aver mediato la compravendita CP_1 CP_1 dell'immobile acquistato della stessa, e ha chiesto, a tal fine, di accogliere le seguenti conclusioni: “nel merito revocare l'opposto decreto ingiuntivo n° 4473/2022 del 17/03/2022 nel procedimento sub rg.
8221/2022 emesso dal Tribunale di Roma in data 15.3.2022 e notificato in data 26.4.2022 in quanto infondato in fatto ed in diritto per quanto riportato in atto e per l'effetto rigettare la domanda in esso contenuta dichiarandola infondata inefficace e/o inammissibile il tutto per quanto dedotto in atto in via riconvenzionale condannare il sig. al pagamento della somma complessiva di euro CP_1
9.970,26 a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale ….con vittoria di spese di lite ed onorari di giudizio”.
A sostegno della propria opposizione, la - in estrema sintesi - ha eccepito che: 1) Pt_1 [...]
aveva posto in vendita l'immobile senza essere stato incaricato dai venditori, indicando un CP_1
prezzo differente rispetto alle pretese degli stessi e un istituto di credito diverso rispetto a quello che aveva iscritto l'ipoteca sul bene, senza avvertirla di ciò e, pertanto, non aveva diritto alla provvigione, non avendo la sua attività offerto alcun contributo causale alla conclusione del contratto;
2) il contratto di compravendita si era concluso solo per la caparbietà sua e dei due legali intervenuti;
3)
l'inadempimento del le aveva determinato danni sia di carattere patrimoniale che di carattere non CP_1 patrimoniale quantificati complessivamente in € 9.970,26.
Si è costituito , eccependo preliminarmente la tardività dell'opposizione, essendo stata CP_1
pagina 2 di 5 proposta oltre il termine di 40 giorni normativamente previsto e per tardiva iscrizione a ruolo;
nel merito - sempre in estrema sintesi - ha contestato i motivi di opposizione sul presupposto della loro infondatezza.
Nel corso del procedimento è stata concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e, ritenuta la causa istruita a mezzo dei documenti allegati, non sono state ammesse le prove orali richieste dalle parti;
all'esito, la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche
***
Tanto premesso in fatto, va preliminarmente esaminata, avendo carattere assorbente, la fondatezza della eccezione formulata da , in ordine alla tardività dell'opposizione. CP_1
Occorre in proposito ricordare che, alla stregua delle disposizioni degli art. 641 e 645 c.p.c., il termine per proporre opposizione a decreto ingiuntivo, fissato ordinariamente in quaranta giorni decorrenti dalla notificazione del decreto, è perentorio, cosicché l'atto di opposizione tardivo deve essere dichiarato inammissibile (v. Cass. Civ., Sez. III, 12/07/2006, n. 15763) anche d'ufficio (v. Cass. Civ.,
Sez. Lav., 15/10/1992, n. 11318).
Va inoltre evidenziato che la Suprema Corte ha chiarito che, seguito della sentenza della Corte Cost. n.
3 del 2010, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 140 c.p.c., la notificazione effettuata ai sensi di tale disposizione si perfeziona, per il destinatario, con il ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore al maturarsi della compiuta giacenza, ovvero, in caso contrario, con il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione (cfr. Cass. Civ. Sez. VI, 25/02/2011, n. 4748; nello stesso senso Cass. Civ. Sez. II, 08/01/2016, n.137).
Ebbene, risulta dagli atti che la notifica del decreto ingiuntivo è stata effettuata dall'Ufficiale
Giudiziario con le modalità previste dall'art. 140 c.p.c. e che ha ritirato la raccomandata Parte_1
informativa in data 13/04/2022 (cfr. avviso di ricevimento allegato al fascicolo di parte opposta).
La notifica si è dunque perfezionata in data 13/04/2022 e, pertanto, anche prima del maturarsi della compiuta giacenza che si sarebbe realizzata, ex art. 8, L. 890\1982, allo scadere del decimo giorno successivo all'invio della suddetta raccomandata (che risulta essere stata spedita in data 6/4/2022: cfr. attestazione dell'Ufficiale Giudiziario allegata al fascicolo di parte opposta).
Occorre precisare, al riguardo, che alcuna rilevanza assume quindi il fatto che il piego raccomandato sia stato poi ritirato dall'opponente in data 26/4/2022, secondo quanto dimostrato dalla stessa (cfr. attestazione allegata al fascicolo di parte opponente), posto che, come si è detto, la notifica per il destinatario si era già realizzata.
E' pertanto evidente che, tra notifica del decreto, avvenuta in data 13/04/2022, e notifica pagina 3 di 5 dell'opposizione, avvenuta a mezzo pec in data 31/05/2022, sono passati più di quaranta giorni e che, pertanto, l'opposizione è tardiva e inammissibile.
Né emerge dagli atti che la avesse voluto proporre una opposizione ai sensi dell'art. 650 c.p.c., Pt_1
della quale comunque non ricorrono i presupposti.
Dall'inammissibilità dell'opposizione deriva, ex art. 647 c.p.c., la declaratoria di esecutività del decreto e l'improponibilità della domanda riconvenzionale avanzata da Parte_1
La Suprema Corte ha chiarito, infatti, che il decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, ove non sia proposta opposizione (ipotesi alla quale è equiparabile, per identità di ratio, quella di tardività della opposizione), acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo in tal modo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda (cfr. Cass. Civ. Sez. III,
28/11/2017, n. 28318; Cass. 22465/18) e che tale giudicato fa stato fra le stesse parti circa l'esistenza e validità del rapporto e sull'esistenza del credito azionato, nonché circa l'inesistenza di tutti i fatti impeditivi o estintivi, anche non dedotti, ma deducibili nel giudizio di opposizione (cfr. Cass. 6628/06,
16319/07).
Ciò posto è evidente che la domanda riconvenzionale spiegata dalla si fonda proprio sulla Pt_1
allegazione di un fatto impeditivo e/o estintivo del credito portato dal decreto ingiuntivo (costituito dall'inadempimento del mediatore che avrebbe causato i danni lamentati dall'opponente: “Tutte queste somme sono la risultanza dell'inadempimento ai propri impegni contrattuali da parte del ” cfr. CP_1
atto di citazione, pag. 8), il cui accertamento resta precluso, dunque, dal giudicato sostanziale conseguente alla mancata tempestiva opposizione, con conseguente improponibilità della suddetta domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo secondo i criteri di cui al D.M.
55/2014, considerata la riduzione dovuta all'assenza di attività istruttoria e applicando la tariffa minima per le cause comprese nello scaglione di riferimento, attesa la elementarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla opposizione a decreto ingiuntivo proposta da nei confronti della , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Dichiara inammissibile l'opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 4473/2022 emesso da questo Tribunale e dichiara improponibile la domanda riconvenzionale spiegata da Parte_1
pagina 4 di 5 2. Condanna al pagamento, in favore di , delle spese del giudizio che Parte_1 CP_1
liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Roma il 13/02/2025
Il Giudice
Dott. Raffaele Miele
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