Ordinanza cautelare 3 aprile 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 30/07/2025, n. 5758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 5758 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05758/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01233/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1233 del 2025, proposto da
Di RT PA in proprio e n.q. di titolare della omonima ditta individuale, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Giaccio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
1. del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale n. sosp-ce-0003298-24, emesso in data 29.10.2024 dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Caserta con il quale è stata disposta la sospensione dell’attività imprenditoriale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Caserta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2025 la dott.ssa Angela Fontana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Nel presente giudizio è controversa la legittimità del provvedimento con cui l’Ispettorato del Lavoro ha disposto la sospensione - con decorrenza dal 05.11.2024 - dell’attività commerciale esercitata dal ricorrente ed avente ad oggetto riparazioni meccaniche di autoveicoli,
Tale provvedimento è stato adottato a seguito di un sopralluogo della Guardia di Finanza presso l’officina nel corso del quale era stata riscontrata la presenza di una persona intenta “a manovrare il ponte di sollevamento delle autovetture posto all’interno dell’officina” e per la quale veniva accertato che non sussisteva un formale rapporto di lavoro, denunciato nelle forme di legge.
2. Avverso tale provvedimento, il ricorrente promuoveva ricorso ai sensi dell’art. 14, comma 14, del D. Lgs. 81/2008 innanzi alla Direzione Interregionale del Sud che veniva respinto con decreto del 20.12.2024.
3. Con il ricorso in esame è dedotta la illegittimità dei predetti atti sotto molteplici profili di violazione di legge ed eccesso di potere.
3.1 Secondo la prospettiva del ricorrente, non ricorrerebbero i presupposti per la sospensione della attività in quanto detta sanzione può essere applicata solo nel caso in cui venga riscontrata la presenza di lavoratori, anche occasionali, all’interno dei luoghi di lavoro e non già di semplici avventori/clienti, che non stanno svolgendo alcuna attività lavorativa riconducibile a quella della ditta oggetto di controllo.
Nel caso di specie, la persona rinvenuta a manovrare il ponte di sollevamento sarebbe un cugino del ricorrente; a quest’ultimo aveva richiesto di operare una verifica della propria auto. Tale cugino si era limitato ad azionare il sollevamento del ponte, avendo una specifica competenza nel settore della meccanica automobilistica, in quanto dipendente a tempo indeterminato della società Stellantis Europe.
In nessun caso, dunque la persona in parola poteva qualificarsi come “dipendente” dal momento che in qualità di cliente aveva chiesto servizio di riparazione della propria autovettura.
3.2 Con ulteriori censure il ricorrente deduce l’illegittimità dei provvedimenti impugnati in quanto sproporzionati dal momento che dispongono una sospensione indefinita della attività economica del ricorrente.
4. Si è costituita l’amministrazione intimata con memoria e deposito di documenti.
5. Il ricorso è fondato, come anticipato in sede cautelare.
5.1 A sostegno delle proprie difese ed a dimostrazione delle circostanze rappresentate, il ricorrente ha depositato il libretto di circolazione dell’autovettura in prossimità della quale è stata rinvenuta la persona ritenuta, negli atti impugnati, “lavoratore” alle dipendenze del ricorrente.
Da detto certificato si evince che, effettivamente, l’autovettura è di proprietà di tale persona.
Ma, in disparte di ciò, il rilievo che dà fondatezza alle censure proposte è rappresentato dalla circostanza che il verbale di sospensione dispone che quest’ultima produca effetti sino alla regolarizzazione del rapporto di lavoro con la persona illegalmente impiegata.
5.2 Orbene, nel caso in esame, non è contestato quanto dichiarato al personale della Guardia di Finanza in sede di verbale, da parte del soggetto individuato come “lavoratore irregolare” e cioè che lo stesso è cugino del ricorrente e che è dipendente della società Stellantis.
5.3 Queste circostanze, di per sé idonee a determinare un diverso esito procedimentale, dovevano quanto meno essere oggetto di autonoma verifica da parte dell’autorità.
Tuttavia, il fatto che tale soggetto sia titolare di un regolare rapporto di lavoro, determina l’impossibilità per il ricorrente di procedere alla regolarizzazione della sua posizione lavorativa e con ciò di far venir meno gli effetti della sospensione.
5.4 L’impossibilità giuridica di procedere alla regolarizzazione del rapporto, dunque, si traduce di fatto in una sospensione sine die della attività imprenditoriale del ricorrente e, dunque, determina effetti ulteriori e più pregiudizievoli rispetto alle finalità perseguite dall’art. 14 del d. lgs 81 del 2008 con ciò risultando fondato il primo motivo di ricorso.
6. Le peculiari connotazioni della controversia consentono di compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Angela Fontana, Presidente FF, Estensore
Rocco Vampa, Primo Referendario
Mara Spatuzzi, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Angela Fontana |
IL SEGRETARIO