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Sentenza 15 novembre 2025
Sentenza 15 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 15/11/2025, n. 3091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3091 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 766/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Laura Sara Tragni Presidente
Dott. Maura Caterina Barberis Consigliere
Dott. Isabella Ciriaco Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 5 marzo 2025 avverso la sentenza del Tribunale di Como n. 1301/2024, pubblicata il 13/12/2024,
TRA
(P.Iva. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Stochino Vincenzo (C.F. ) presso il C.F._1 cui studio è elettivamente domiciliata in Milano, Via Guido D'Arezzo 15, giusta delega in atti;
-APPELLANTE-
CONTRO
(già (C.F. , in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Arnaldi Andrea Davide (C.F.
), con domicilio digitale eletto all'indirizzo PEC: C.F._2
giusta delega in atti;
Email_1
-APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Como n. 1301/2024, pubblicata il
13/12/2024, in materia di “Altri contratti d'opera”.
CONCLUSIONI:
1 Per Parte_1
“In via principale e nel merito: accogliere il motivo dedotto in narrativa con il proposto appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare che ha emesso nel periodo marzo 2019 / CP_2 febbraio 2020 fatture per un importo maggiore rispetto a quanto contrattualmente convenuto di ben
€ 11.408,35# - o quella diversa somma che dovesse risultare in corso di causa - rispetto a quanto convenuto e conseguentemente accertare e dichiarare la tenuta e per l'effetto CP_2 condannarla all'emissione della relativa nota di credito a parziale storno delle fatture emesse per
l'importo di € 11.408,35# - o quella diversa somma che dovesse risultare in corso di causa;
conseguentemente revocare e porre nel nulla il decreto ingiuntivo n. 1378/2022 emesso dal Tribunale di Como in data 21/09/2022 e notificato in data 28/09/2022 perché illegittimo, ingiusto ed infondato in fatto ed in diritto;
In ogni caso: con vittoria di spese, compensi, rimborso forfettario 15%, oltre IVA e CPA come per legge per entrambi i gradi di giudizio;
In via istruttoria:
Si rinnovano le istanze istruttorie già formulate nel giudizio di primo grado e, in particolare, si richiede che venga disposta consulenza contabile atta a confermare l'effettivo surplus di fatturazione posto in essere da per come già indicato in atti, e all'occorrenza prova per testi sui CP_2 seguenti capitoli di prova:
− 1) “vero che tra e vigeva un listino prezzi come da documento Parte_1 CP_2
n5 (fascicolo opponente) che si rammostra?”
− 2) “vero che il prezzo delle lavorazioni prevedeva un?”
− 3) “vero che il era irrilevante ai fini della determinazione del compenso complessivo proprio a causa del ?”
− 4) “vero che dai controlli effettuati è emerso che la nel periodo marzo 2019 / CP_2 febbraio 2020 fatturava a corrispettivi non dovuti per la complessiva somma di Parte_1
€ 9.351,00 oltre iva e cosi pari alla somma di € 11.408,35?”
− 5) “vero che riconosceva espressamente il proprio errore e lo imputava al nuovo CP_2 gestionale in uso che, a suo dire, calcolava autonomamente il prezzo unitario?”
− Si indicano quali testimoni:
− - Testimone_1
− - ”. Testimone_2
Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano contrariis reiectis e per le ragioni e le argomentazioni dedotte in narrativa (da intendersi qui integralmente ritrascritte),
Nel merito in via principale:
> respingere l'appello, le domande, eccezioni proposte da con il proprio Parte_1
Atto di citazione in appello in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa
e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 1301/2024 emessa dal Tribunale di Como in data 12.12.2024, nel procedimento recante R.G. n. 4140/2022;
2 Nel merito in via subordinata:
> nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale dell'atto di appello avversario, accertare che (già (C.F. / P.I. , in persona Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in 22100 – Como (CO), Via Adamo del Pero
n. 38, è creditrice nei confronti di (C.F./P.I. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentate pro tempore, con sede legale in 22063 – Cantù (CO), Viale Lombardia n.
81 (PEC , dell'importo residuo in sorte capitale di € 14.275,16 (a Email_2 fronte del pagamento parziale effettuato da controparte in corso di causa di 2.866,81 €) oltre interessi ex art. 5 D. lgs n. 231/02 da calcolarsi dalle scadenze indicate nelle singole fatture sino al soddisfo effettivo e per l'effetto condannare la seconda al pagamento in favore della prima del predetto importo o, comunque, della diversa somma che verrà accertata nel corso del giudizio;
In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge.
In via istruttoria: si insiste per l'ammissione di tutte le prove, come dedotte nelle proprie memorie ex art. 183, VI comma cpc, n. 2 e n. 3 depositate nel primo grado del giudizio, ribadendo le opposizioni ivi esposte e contestando quanto dedotto ed argomentato da controparte nella sua rispettiva memoria ex art. 183 c.6 n. 3 c.p.c. depositata in primo grado”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. (di seguito solo ) ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo Parte_1 Parte_1
n. 1378/2022 del 21/09/2022, con il quale il Tribunale di Como le ha ingiunto di pagare a CP_2
(di seguito solo ) la somma di € 17.141,97, oltre interessi e spese del procedimento
[...] CP_2 monitorio, a titolo di corrispettivo per i cartoni stampati e consegnati dall'opposta all'opponente portato da tre fatture (n. 291 del 21.10.2019, n. 320 del 25.11.2019, n. 344 del 12.12.2019) rimaste parzialmente insolute. A sostegno della proposta opposizione ha dedotto che Parte_1 CP_2 avrebbe illegittimamente disatteso gli accordi contrattualmente raggiunti in punto di determinazione del corrispettivo, provvedendo a fatturare erroneamente in eccesso le forniture a decorrere dal marzo
2019, ragione per cui l'opponente aveva sospeso il pagamento delle fatture allora non ancora pagate;
ha chiesto, per l'effetto, l'emissione della nota di credito a parziale storno delle fatture già saldate, per il complessivo importo di € 11.408,35, pari alla somma -in tesi- indebitamente versata all'opposta,
e, quindi, di condannare la convenuta all'emissione della relativa nota di credito a parziale storno delle fatture già pagate, per la parte in eccesso. Di conseguenza l'opponente ha chiesto di dichiarare che il residuo credito di è pari alla minor somma di € 5.733,62, somma che l'opponente CP_2 si dichiarava disposta a pagare banco iudicis.
2. Il Tribunale di Como, concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo per la minor somma non contestata, con la sentenza n. 1301/2024 ha rigettato l'opposizione ritenendo provato il
3 credito azionato col ricorso monitorio sulla scorta della documentazione prodotta in giudizio, consistente in particolare ne: “gli ordini di acquisito ricevuti da con Parte_1 indicazione degli articoli e delle quantità richieste, le conferme d'ordine trasmesse da CP_2
a con indicazione dell'articolo richiesto e del prezzo richiesto per
[...] Parte_1 singolo pezzo, nonché le fatture, azionate in via monitoria, che riportano l'articolo consegnato all'opponente, il numero d'ordine di riferimento, il quantitativo effettivamente consegnato e il prezzo complessivo dovuto, ricavato moltiplicando il prezzo unitario, indicato nella conferma d'ordine, per il numero dei pezzi consegnati (cfr., doc. n. 2 opposta)”.
Il primo giudice ha sottolineato che, a fronte della documentazione indicata, non ha Parte_1 contestato di aver ricevuto la merce descritta nelle fatture, nei quantitativi fatturati, sicchè è da ritenere provata, in quanto non contestata, l'avvenuta esecuzione della prestazione.
L'oggetto del giudizio, come correttamente evidenziato nella sentenza, verte unicamente sul prezzo applicato da che, secondo la tesi della opponente/odierna appellante, sarebbe difforme da CP_2 quanto pattuito tra le parti. Tuttavia, il Tribunale ha rilevato che la tesi di - secondo cui Parte_1 le parti avrebbero pattuito, per tutte le forniture, un prezzo forfettario, e non il prezzo unitario per singolo articolo (secondo le indicazioni riportate nelle conferme d'ordine) - non trova riscontro in atti, atteso che il listino prezzi prodotto da non prova che le parti abbiano specificamente Parte_1 pattuito il pagamento delle merci a forfait e, comunque, il suo contenuto è superato dalle singole conferme d'ordine successivamente inviate da , in risposta a ciascun ordinativo, CP_2 contenenti le condizioni disciplinanti le specifiche forniture da eseguirsi tra le parti.
Il Tribunale ha poi chiarito che le considerazioni svolte con riguardo alle fatture azionate monitoriamente valgono con riferimento a tutte le ulteriori fatture in relazione alle quali Parte_1 ha dedotto l'errato conteggio del corrispettivo dovuto per le merci lavorate e consegnate, osservando come sia stata la stessa opponente a produrre, per le stesse fatture, le relative conferme d'ordine nelle quali venivano riportate le indicazioni del prezzo applicato, per singola unità di prodotto o forfettario,
e tale prezzo, come precisato dal primo giudice, “corrisponde a quello riportato nella fatture contestate (cfr. docc. nn. 12-32 opponente), in relazione alle quantità effettivamente consegnate e che l'attrice non ha contestato di aver ricevuto ed accettato” (cfr. pag. 6 sent. impugnata). Il
Tribunale ha quindi concluso col ritenere da un lato accertato il credito azionato da e, di CP_2 contro, non provato il controcredito dedotto dall'opponente per ripetizione degli importi asseritamente non dovuti e pagati nel corso del rapporto tra le parti, con conseguente rigetto dell'opposizione proposta da , conferma del decreto ingiuntivo opposto e rigetto delle Parte_1 ulteriori domande svolte dall'opponente.
4 3. Avverso tale sentenza ha proposto appello formulando un unico motivo con il quale Parte_1 lamenta il mancato riconoscimento del credito di € 11.408,35 vantato a titolo di importo indebitamente addebitatole da , denunciando l'“errata interpretazione del criterio di CP_2 calcolo pattuito tra le parti, travisamento dei fatti e delle prove e omessa motivazione sul punto”.
L'appellante sostiene, in particolare, l'erroneità dell'affermazione svolta dal primo giudice secondo cui nei rapporti contrattuali in essere tra le parti i prezzi venivano concordati “talvolta a forfait, ove espressamente specificato, e talvolta a singolo prezzo, come per il caso degli ordini relativi alle fatture azionate da in via monitoria” (v. pag. 6 sent. imp.), evidenziando come, di contro, CP_2 dal listino prezzi prodotto sub doc. n. 5 (fasc. I grado) risulti che le parti avevano stabilito per ogni possibile tipologia di stampa da realizzare un “prezzo minimo” da pagare corrispondente a un numero di unità pari a 2000 pezzi, c.d. “minimo di stampa”. Tale quantità minima, secondo l'appellante,
“comportava l'obbligo per di pagare, entro la soglia d'ordine compresa tra gli 1 e i Parte_1
2000 pezzi e indipendentemente dal numero di pezzi effettivamente ordinati, sempre e solo il medesimo corrispettivo “minimo” previsto dal listino e, solo per i pezzi eccedenti la soglia di 2000 unità, un ulteriore rincaro determinato sulla scorta del prezzo singolo di ciascuna copia”(v. pag. 5 appello). Per la determinazione del prezzo effettivo da pagare, inoltre, agli importi secondo il criterio dell'“ordine minimo” (MOQ – Minimun Order Quantity) dovevano essere poi aggiunti i costi fissi, quali quelli di “avviamento lastre” (una lastra per ogni colore) e talvolta un ulteriore costo “di vernice” per la singola copia richiesta.
Sostiene l'appellante che questa fosse la prassi concordata tra le parti e da sempre seguita da CP_2
nei rapporti con , come dimostrerebbero le fatture in atti prodotte. Tuttavia, a
[...] Parte_1 decorrere dal 2019 avrebbe unilateralmente ed arbitrariamente modificato il criterio di CP_2 fatturazione in modo tale da determinare un aumento del prezzo finale della prestazione a carico di
. Nel dettaglio, afferma l'appellante, nelle fatture contestate avrebbe Parte_1 CP_2 calcolato il prezzo procedendo dapprima a sommare i valori del MOQ con i costi fissi e quelli di vernice, per poi dividere il totale ottenuto per il numero di pezzi ordinato da e Parte_1 confermato nella “conferma d'ordine”; successivamente, avrebbe indebitamente moltiplicato il quoziente ottenuto per la quantità di pezzi effettivamente prodotta che, come di prassi, non coincideva mai con quella richiesta nell'ordine (ma solitamente superiore del 10/20% per c.d. scarto di avviamento). Il nuovo metodo di calcolo lamenta l'appellante, oltre a comportare un surplus nel prezzo, avrebbe disapplicato il criterio del minimo di stampa, “disattendendo il principio basilare del
MOQ in base al quale entro la soglia compresa tra n. 1 e n. 2000 pezzi il prezzo non potesse subire variazioni dipendenti dalle copie effettivamente ordinate” (cfr. pag. 7 appello).
5 4. Si è costituita l'appellata contestando ogni assunto di parte appellante in quanto CP_2 infondato ed ha chiesto il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata o, in subordine, nel caso di parziale accoglimento dell'appello, di condannare a pagare il residuo importo Parte_1 di € 14.275,16 per sorte capitale di cui alle fatture azionate (risultante al netto del pagamento parziale effettuato in corso di causa di € 2.866,81), oltre interessi moratori e spese di lite.
5. Così instaurato il contraddittorio, considerata la natura della causa e l'oggetto del contendere, all'udienza del 16/09/2025 il Consigliere istruttore invitava le parti a precisare le conclusioni e la causa veniva rinviata all'udienza dell'11/11/2025 per la discussione orale avanti al Collegio ai sensi dell'art. 530 bis c.p.c.. All'esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, ult. co., c.p.c. e decisa nella camera di consiglio tenutasi in pari data.
*****
6. L'appello è infondato e va disatteso.
Il Tribunale di Como, nella sentenza impugnata, ha ricostruito dettagliatamente i rapporti commerciali intercorsi tra le parti, fornendo una motivazione precisa e puntuale della decisione - basata su un'attenta analisi dei documenti prodotti in causa da entrambe le parti - i cui passaggi logici non sono stati contestati né specificamente impugnati dall'appellante.
Così, in primo luogo non sono contestati i documenti prodotti da a fondamento del credito CP_2 ingiunto e dettagliatamente richiamati dal giudice, ovvero gli “ordini di acquisto” effettuati da
, con indicazione degli articoli e quantità richieste, le “conferme d'ordine” trasmesse da Parte_1
a , con indicazione dell'articolo richiesto e del prezzo stabilito per singolo CP_2 Parte_1 pezzo, nonché le fatture azionate in via monitoria, che riportano l'articolo consegnato all'opponente, il numero d'ordine di riferimento, il quantitativo effettivamente consegnato e il prezzo complessivo dovuto, ricavato moltiplicando il prezzo unitario, indicato nella conferma d'ordine, per il numero dei pezzi effettivamente consegnati (cfr. doc. 2 fasc. I gr. appellata).
Allo stesso modo, come sottolineato già dal primo giudice con motivazione non impugnata, è pacifico che ha ricevuto la merce indicata nelle fatture e per i quantitativi fatturati, sicchè è Parte_1 provata, siccome non contestata, l'avvenuta esecuzione delle prestazioni oggetto delle fatture azionate. Inoltre, l'appellante non ha contestato l'ulteriore osservazione svolta dal primo giudice, ovvero che non ha mai contestato di aver ricevuto le conferme d'ordine trasmesse da Parte_1
, ammettendo anzi che il loro scambio configurasse una prassi tra le parti, per cui è CP_2 pacifico che l'appellante ha sempre ricevuto tale documentazione nella quale era riportato il prezzo unitario applicato per singolo articolo, corrispondente a quello poi indicato nelle fatture.
A fronte delle univoche e documentali risultanze probatorie, del tutto destituita di fondamento risulta la tesi di secondo cui le parti avrebbero pattuito per tutte le forniture, sin dal 2014, un Parte_1
6 prezzo forfettario;
l'esame della documentazione in atti dimostra - di
contro
- che per la maggior parte dei prodotti oggetto di lavorazione le parti abbiano stabilito di volta in volta un prezzo unitario, con la conseguenza che all'aumentare delle quantità prodotte aumentava anche il totale complessivo della fornitura, mentre solo in alcuni casi (specificamente indicati nelle conferme d'ordine) era stato applicato un prezzo a forfait e, quindi, solo in questi casi le variazioni di fogli stampati rispetto alle conferme d'ordine non incidevano sul prezzo fatturato.
7. La prova di un pregresso accordo tra le parti nel senso voluto dall'appellante non è desumibile dal listino prezzi prodotto sub doc. 5, che è un documento meramente descrittivo delle possibili lavorazioni offerte ed utile a fornire una base di calcolo orientativa del prezzo della fornitura che però poi differiva a seconda che le parti avessero pattuito un lavoro a forfait ovvero un lavoro a prezzo unitario, come veniva esattamente indicato nelle conferme d'ordine.
La previsione nel listino prezzi di un “minimo di stampa” non può considerarsi prova di una forfettizzazione dei lavori, secondo la prospettazione dell'appellante, poiché serve solo a fissare per una delle voci che concorrono a formare il prezzo, un costo minimo al di sotto del quale la lavorazione sarebbe antieconomica per il fornitore.
Infine, la tesi dell'appellante è sconfessata anche dalla fattura n. 331 del 31.12.2018 portata da ad esempio per confermare la propria argomentazione, atteso che nella stessa sono Parte_1 riportati alcuni articoli con prezzo a forfait accanto a numerosi altri articoli per i quali sono stati richiesti prezzi unitari;
la conferma d'ordine sottostante a tale fattura riporta puntualmente la pattuizione sia dei prezzi forfettari sia di quelli a singola unità, così confermando che i prezzi venivano concordati di volta in volta e che la metodologia di fatturazione di non era stata CP_2 arbitrariamente ed unilateralmente modificata.
In conclusione, la prospettazione di parte appellante è del tutto priva di riscontro e la lacuna probatoria non può essere superata con le prove orali richieste, inammissibilmente volte a dimostrare fatti da provare documentalmente e/o contrari ai documenti già acquisiti ovvero contenenti valutazioni non demandabili ai testi.
L'appello proposto va pertanto rigettato, con integrale conferma della sentenza impugnata.
8. Alla pronuncia consegue, secondo il principio di soccombenza, la condanna della parte appellante alla refusione delle spese sostenute da che, avuto riguardo ai criteri indicati dal D.M. CP_2
n.147/2022 con riferimento al valore del decreto ingiuntivo opposto, applicati i valori medi per la fase di studio ed introduttiva, attesa la media complessità della questione trattata, e i valori minimi per la fase di trattazione e quella decisoria, attesa la minore attività difensiva richiesta, si liquidano in complessivi € 3.933,00 (di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, €
922,00 per la trattazione ed € 956,00 per la fase decisoria), oltre accessori di legge.
7 Deve darsi atto, infine, che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 20/5/2002
n. 115 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da vverso la sentenza del Tribunale di Como n. 1301/2024, pubblicata Parte_1 il 13/12/2024, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi € 3.933,00, oltre spese generali, CPA ed Iva come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c.
1 quater.
Così deciso, in Milano l'11/11/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott. Isabella Ciriaco Dott. Laura Sara Tragni
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Laura Sara Tragni Presidente
Dott. Maura Caterina Barberis Consigliere
Dott. Isabella Ciriaco Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 5 marzo 2025 avverso la sentenza del Tribunale di Como n. 1301/2024, pubblicata il 13/12/2024,
TRA
(P.Iva. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Stochino Vincenzo (C.F. ) presso il C.F._1 cui studio è elettivamente domiciliata in Milano, Via Guido D'Arezzo 15, giusta delega in atti;
-APPELLANTE-
CONTRO
(già (C.F. , in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Arnaldi Andrea Davide (C.F.
), con domicilio digitale eletto all'indirizzo PEC: C.F._2
giusta delega in atti;
Email_1
-APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Como n. 1301/2024, pubblicata il
13/12/2024, in materia di “Altri contratti d'opera”.
CONCLUSIONI:
1 Per Parte_1
“In via principale e nel merito: accogliere il motivo dedotto in narrativa con il proposto appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare che ha emesso nel periodo marzo 2019 / CP_2 febbraio 2020 fatture per un importo maggiore rispetto a quanto contrattualmente convenuto di ben
€ 11.408,35# - o quella diversa somma che dovesse risultare in corso di causa - rispetto a quanto convenuto e conseguentemente accertare e dichiarare la tenuta e per l'effetto CP_2 condannarla all'emissione della relativa nota di credito a parziale storno delle fatture emesse per
l'importo di € 11.408,35# - o quella diversa somma che dovesse risultare in corso di causa;
conseguentemente revocare e porre nel nulla il decreto ingiuntivo n. 1378/2022 emesso dal Tribunale di Como in data 21/09/2022 e notificato in data 28/09/2022 perché illegittimo, ingiusto ed infondato in fatto ed in diritto;
In ogni caso: con vittoria di spese, compensi, rimborso forfettario 15%, oltre IVA e CPA come per legge per entrambi i gradi di giudizio;
In via istruttoria:
Si rinnovano le istanze istruttorie già formulate nel giudizio di primo grado e, in particolare, si richiede che venga disposta consulenza contabile atta a confermare l'effettivo surplus di fatturazione posto in essere da per come già indicato in atti, e all'occorrenza prova per testi sui CP_2 seguenti capitoli di prova:
− 1) “vero che tra e vigeva un listino prezzi come da documento Parte_1 CP_2
n5 (fascicolo opponente) che si rammostra?”
− 2) “vero che il prezzo delle lavorazioni prevedeva un
− 3) “vero che il
− 4) “vero che dai controlli effettuati è emerso che la nel periodo marzo 2019 / CP_2 febbraio 2020 fatturava a corrispettivi non dovuti per la complessiva somma di Parte_1
€ 9.351,00 oltre iva e cosi pari alla somma di € 11.408,35?”
− 5) “vero che riconosceva espressamente il proprio errore e lo imputava al nuovo CP_2 gestionale in uso che, a suo dire, calcolava autonomamente il prezzo unitario?”
− Si indicano quali testimoni:
− - Testimone_1
− - ”. Testimone_2
Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano contrariis reiectis e per le ragioni e le argomentazioni dedotte in narrativa (da intendersi qui integralmente ritrascritte),
Nel merito in via principale:
> respingere l'appello, le domande, eccezioni proposte da con il proprio Parte_1
Atto di citazione in appello in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa
e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 1301/2024 emessa dal Tribunale di Como in data 12.12.2024, nel procedimento recante R.G. n. 4140/2022;
2 Nel merito in via subordinata:
> nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale dell'atto di appello avversario, accertare che (già (C.F. / P.I. , in persona Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in 22100 – Como (CO), Via Adamo del Pero
n. 38, è creditrice nei confronti di (C.F./P.I. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentate pro tempore, con sede legale in 22063 – Cantù (CO), Viale Lombardia n.
81 (PEC , dell'importo residuo in sorte capitale di € 14.275,16 (a Email_2 fronte del pagamento parziale effettuato da controparte in corso di causa di 2.866,81 €) oltre interessi ex art. 5 D. lgs n. 231/02 da calcolarsi dalle scadenze indicate nelle singole fatture sino al soddisfo effettivo e per l'effetto condannare la seconda al pagamento in favore della prima del predetto importo o, comunque, della diversa somma che verrà accertata nel corso del giudizio;
In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge.
In via istruttoria: si insiste per l'ammissione di tutte le prove, come dedotte nelle proprie memorie ex art. 183, VI comma cpc, n. 2 e n. 3 depositate nel primo grado del giudizio, ribadendo le opposizioni ivi esposte e contestando quanto dedotto ed argomentato da controparte nella sua rispettiva memoria ex art. 183 c.6 n. 3 c.p.c. depositata in primo grado”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. (di seguito solo ) ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo Parte_1 Parte_1
n. 1378/2022 del 21/09/2022, con il quale il Tribunale di Como le ha ingiunto di pagare a CP_2
(di seguito solo ) la somma di € 17.141,97, oltre interessi e spese del procedimento
[...] CP_2 monitorio, a titolo di corrispettivo per i cartoni stampati e consegnati dall'opposta all'opponente portato da tre fatture (n. 291 del 21.10.2019, n. 320 del 25.11.2019, n. 344 del 12.12.2019) rimaste parzialmente insolute. A sostegno della proposta opposizione ha dedotto che Parte_1 CP_2 avrebbe illegittimamente disatteso gli accordi contrattualmente raggiunti in punto di determinazione del corrispettivo, provvedendo a fatturare erroneamente in eccesso le forniture a decorrere dal marzo
2019, ragione per cui l'opponente aveva sospeso il pagamento delle fatture allora non ancora pagate;
ha chiesto, per l'effetto, l'emissione della nota di credito a parziale storno delle fatture già saldate, per il complessivo importo di € 11.408,35, pari alla somma -in tesi- indebitamente versata all'opposta,
e, quindi, di condannare la convenuta all'emissione della relativa nota di credito a parziale storno delle fatture già pagate, per la parte in eccesso. Di conseguenza l'opponente ha chiesto di dichiarare che il residuo credito di è pari alla minor somma di € 5.733,62, somma che l'opponente CP_2 si dichiarava disposta a pagare banco iudicis.
2. Il Tribunale di Como, concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo per la minor somma non contestata, con la sentenza n. 1301/2024 ha rigettato l'opposizione ritenendo provato il
3 credito azionato col ricorso monitorio sulla scorta della documentazione prodotta in giudizio, consistente in particolare ne: “gli ordini di acquisito ricevuti da con Parte_1 indicazione degli articoli e delle quantità richieste, le conferme d'ordine trasmesse da CP_2
a con indicazione dell'articolo richiesto e del prezzo richiesto per
[...] Parte_1 singolo pezzo, nonché le fatture, azionate in via monitoria, che riportano l'articolo consegnato all'opponente, il numero d'ordine di riferimento, il quantitativo effettivamente consegnato e il prezzo complessivo dovuto, ricavato moltiplicando il prezzo unitario, indicato nella conferma d'ordine, per il numero dei pezzi consegnati (cfr., doc. n. 2 opposta)”.
Il primo giudice ha sottolineato che, a fronte della documentazione indicata, non ha Parte_1 contestato di aver ricevuto la merce descritta nelle fatture, nei quantitativi fatturati, sicchè è da ritenere provata, in quanto non contestata, l'avvenuta esecuzione della prestazione.
L'oggetto del giudizio, come correttamente evidenziato nella sentenza, verte unicamente sul prezzo applicato da che, secondo la tesi della opponente/odierna appellante, sarebbe difforme da CP_2 quanto pattuito tra le parti. Tuttavia, il Tribunale ha rilevato che la tesi di - secondo cui Parte_1 le parti avrebbero pattuito, per tutte le forniture, un prezzo forfettario, e non il prezzo unitario per singolo articolo (secondo le indicazioni riportate nelle conferme d'ordine) - non trova riscontro in atti, atteso che il listino prezzi prodotto da non prova che le parti abbiano specificamente Parte_1 pattuito il pagamento delle merci a forfait e, comunque, il suo contenuto è superato dalle singole conferme d'ordine successivamente inviate da , in risposta a ciascun ordinativo, CP_2 contenenti le condizioni disciplinanti le specifiche forniture da eseguirsi tra le parti.
Il Tribunale ha poi chiarito che le considerazioni svolte con riguardo alle fatture azionate monitoriamente valgono con riferimento a tutte le ulteriori fatture in relazione alle quali Parte_1 ha dedotto l'errato conteggio del corrispettivo dovuto per le merci lavorate e consegnate, osservando come sia stata la stessa opponente a produrre, per le stesse fatture, le relative conferme d'ordine nelle quali venivano riportate le indicazioni del prezzo applicato, per singola unità di prodotto o forfettario,
e tale prezzo, come precisato dal primo giudice, “corrisponde a quello riportato nella fatture contestate (cfr. docc. nn. 12-32 opponente), in relazione alle quantità effettivamente consegnate e che l'attrice non ha contestato di aver ricevuto ed accettato” (cfr. pag. 6 sent. impugnata). Il
Tribunale ha quindi concluso col ritenere da un lato accertato il credito azionato da e, di CP_2 contro, non provato il controcredito dedotto dall'opponente per ripetizione degli importi asseritamente non dovuti e pagati nel corso del rapporto tra le parti, con conseguente rigetto dell'opposizione proposta da , conferma del decreto ingiuntivo opposto e rigetto delle Parte_1 ulteriori domande svolte dall'opponente.
4 3. Avverso tale sentenza ha proposto appello formulando un unico motivo con il quale Parte_1 lamenta il mancato riconoscimento del credito di € 11.408,35 vantato a titolo di importo indebitamente addebitatole da , denunciando l'“errata interpretazione del criterio di CP_2 calcolo pattuito tra le parti, travisamento dei fatti e delle prove e omessa motivazione sul punto”.
L'appellante sostiene, in particolare, l'erroneità dell'affermazione svolta dal primo giudice secondo cui nei rapporti contrattuali in essere tra le parti i prezzi venivano concordati “talvolta a forfait, ove espressamente specificato, e talvolta a singolo prezzo, come per il caso degli ordini relativi alle fatture azionate da in via monitoria” (v. pag. 6 sent. imp.), evidenziando come, di contro, CP_2 dal listino prezzi prodotto sub doc. n. 5 (fasc. I grado) risulti che le parti avevano stabilito per ogni possibile tipologia di stampa da realizzare un “prezzo minimo” da pagare corrispondente a un numero di unità pari a 2000 pezzi, c.d. “minimo di stampa”. Tale quantità minima, secondo l'appellante,
“comportava l'obbligo per di pagare, entro la soglia d'ordine compresa tra gli 1 e i Parte_1
2000 pezzi e indipendentemente dal numero di pezzi effettivamente ordinati, sempre e solo il medesimo corrispettivo “minimo” previsto dal listino e, solo per i pezzi eccedenti la soglia di 2000 unità, un ulteriore rincaro determinato sulla scorta del prezzo singolo di ciascuna copia”(v. pag. 5 appello). Per la determinazione del prezzo effettivo da pagare, inoltre, agli importi secondo il criterio dell'“ordine minimo” (MOQ – Minimun Order Quantity) dovevano essere poi aggiunti i costi fissi, quali quelli di “avviamento lastre” (una lastra per ogni colore) e talvolta un ulteriore costo “di vernice” per la singola copia richiesta.
Sostiene l'appellante che questa fosse la prassi concordata tra le parti e da sempre seguita da CP_2
nei rapporti con , come dimostrerebbero le fatture in atti prodotte. Tuttavia, a
[...] Parte_1 decorrere dal 2019 avrebbe unilateralmente ed arbitrariamente modificato il criterio di CP_2 fatturazione in modo tale da determinare un aumento del prezzo finale della prestazione a carico di
. Nel dettaglio, afferma l'appellante, nelle fatture contestate avrebbe Parte_1 CP_2 calcolato il prezzo procedendo dapprima a sommare i valori del MOQ con i costi fissi e quelli di vernice, per poi dividere il totale ottenuto per il numero di pezzi ordinato da e Parte_1 confermato nella “conferma d'ordine”; successivamente, avrebbe indebitamente moltiplicato il quoziente ottenuto per la quantità di pezzi effettivamente prodotta che, come di prassi, non coincideva mai con quella richiesta nell'ordine (ma solitamente superiore del 10/20% per c.d. scarto di avviamento). Il nuovo metodo di calcolo lamenta l'appellante, oltre a comportare un surplus nel prezzo, avrebbe disapplicato il criterio del minimo di stampa, “disattendendo il principio basilare del
MOQ in base al quale entro la soglia compresa tra n. 1 e n. 2000 pezzi il prezzo non potesse subire variazioni dipendenti dalle copie effettivamente ordinate” (cfr. pag. 7 appello).
5 4. Si è costituita l'appellata contestando ogni assunto di parte appellante in quanto CP_2 infondato ed ha chiesto il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata o, in subordine, nel caso di parziale accoglimento dell'appello, di condannare a pagare il residuo importo Parte_1 di € 14.275,16 per sorte capitale di cui alle fatture azionate (risultante al netto del pagamento parziale effettuato in corso di causa di € 2.866,81), oltre interessi moratori e spese di lite.
5. Così instaurato il contraddittorio, considerata la natura della causa e l'oggetto del contendere, all'udienza del 16/09/2025 il Consigliere istruttore invitava le parti a precisare le conclusioni e la causa veniva rinviata all'udienza dell'11/11/2025 per la discussione orale avanti al Collegio ai sensi dell'art. 530 bis c.p.c.. All'esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, ult. co., c.p.c. e decisa nella camera di consiglio tenutasi in pari data.
*****
6. L'appello è infondato e va disatteso.
Il Tribunale di Como, nella sentenza impugnata, ha ricostruito dettagliatamente i rapporti commerciali intercorsi tra le parti, fornendo una motivazione precisa e puntuale della decisione - basata su un'attenta analisi dei documenti prodotti in causa da entrambe le parti - i cui passaggi logici non sono stati contestati né specificamente impugnati dall'appellante.
Così, in primo luogo non sono contestati i documenti prodotti da a fondamento del credito CP_2 ingiunto e dettagliatamente richiamati dal giudice, ovvero gli “ordini di acquisto” effettuati da
, con indicazione degli articoli e quantità richieste, le “conferme d'ordine” trasmesse da Parte_1
a , con indicazione dell'articolo richiesto e del prezzo stabilito per singolo CP_2 Parte_1 pezzo, nonché le fatture azionate in via monitoria, che riportano l'articolo consegnato all'opponente, il numero d'ordine di riferimento, il quantitativo effettivamente consegnato e il prezzo complessivo dovuto, ricavato moltiplicando il prezzo unitario, indicato nella conferma d'ordine, per il numero dei pezzi effettivamente consegnati (cfr. doc. 2 fasc. I gr. appellata).
Allo stesso modo, come sottolineato già dal primo giudice con motivazione non impugnata, è pacifico che ha ricevuto la merce indicata nelle fatture e per i quantitativi fatturati, sicchè è Parte_1 provata, siccome non contestata, l'avvenuta esecuzione delle prestazioni oggetto delle fatture azionate. Inoltre, l'appellante non ha contestato l'ulteriore osservazione svolta dal primo giudice, ovvero che non ha mai contestato di aver ricevuto le conferme d'ordine trasmesse da Parte_1
, ammettendo anzi che il loro scambio configurasse una prassi tra le parti, per cui è CP_2 pacifico che l'appellante ha sempre ricevuto tale documentazione nella quale era riportato il prezzo unitario applicato per singolo articolo, corrispondente a quello poi indicato nelle fatture.
A fronte delle univoche e documentali risultanze probatorie, del tutto destituita di fondamento risulta la tesi di secondo cui le parti avrebbero pattuito per tutte le forniture, sin dal 2014, un Parte_1
6 prezzo forfettario;
l'esame della documentazione in atti dimostra - di
contro
- che per la maggior parte dei prodotti oggetto di lavorazione le parti abbiano stabilito di volta in volta un prezzo unitario, con la conseguenza che all'aumentare delle quantità prodotte aumentava anche il totale complessivo della fornitura, mentre solo in alcuni casi (specificamente indicati nelle conferme d'ordine) era stato applicato un prezzo a forfait e, quindi, solo in questi casi le variazioni di fogli stampati rispetto alle conferme d'ordine non incidevano sul prezzo fatturato.
7. La prova di un pregresso accordo tra le parti nel senso voluto dall'appellante non è desumibile dal listino prezzi prodotto sub doc. 5, che è un documento meramente descrittivo delle possibili lavorazioni offerte ed utile a fornire una base di calcolo orientativa del prezzo della fornitura che però poi differiva a seconda che le parti avessero pattuito un lavoro a forfait ovvero un lavoro a prezzo unitario, come veniva esattamente indicato nelle conferme d'ordine.
La previsione nel listino prezzi di un “minimo di stampa” non può considerarsi prova di una forfettizzazione dei lavori, secondo la prospettazione dell'appellante, poiché serve solo a fissare per una delle voci che concorrono a formare il prezzo, un costo minimo al di sotto del quale la lavorazione sarebbe antieconomica per il fornitore.
Infine, la tesi dell'appellante è sconfessata anche dalla fattura n. 331 del 31.12.2018 portata da ad esempio per confermare la propria argomentazione, atteso che nella stessa sono Parte_1 riportati alcuni articoli con prezzo a forfait accanto a numerosi altri articoli per i quali sono stati richiesti prezzi unitari;
la conferma d'ordine sottostante a tale fattura riporta puntualmente la pattuizione sia dei prezzi forfettari sia di quelli a singola unità, così confermando che i prezzi venivano concordati di volta in volta e che la metodologia di fatturazione di non era stata CP_2 arbitrariamente ed unilateralmente modificata.
In conclusione, la prospettazione di parte appellante è del tutto priva di riscontro e la lacuna probatoria non può essere superata con le prove orali richieste, inammissibilmente volte a dimostrare fatti da provare documentalmente e/o contrari ai documenti già acquisiti ovvero contenenti valutazioni non demandabili ai testi.
L'appello proposto va pertanto rigettato, con integrale conferma della sentenza impugnata.
8. Alla pronuncia consegue, secondo il principio di soccombenza, la condanna della parte appellante alla refusione delle spese sostenute da che, avuto riguardo ai criteri indicati dal D.M. CP_2
n.147/2022 con riferimento al valore del decreto ingiuntivo opposto, applicati i valori medi per la fase di studio ed introduttiva, attesa la media complessità della questione trattata, e i valori minimi per la fase di trattazione e quella decisoria, attesa la minore attività difensiva richiesta, si liquidano in complessivi € 3.933,00 (di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, €
922,00 per la trattazione ed € 956,00 per la fase decisoria), oltre accessori di legge.
7 Deve darsi atto, infine, che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 20/5/2002
n. 115 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da vverso la sentenza del Tribunale di Como n. 1301/2024, pubblicata Parte_1 il 13/12/2024, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi € 3.933,00, oltre spese generali, CPA ed Iva come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c.
1 quater.
Così deciso, in Milano l'11/11/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott. Isabella Ciriaco Dott. Laura Sara Tragni
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