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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/01/2025, n. 680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 680 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
RGAC 18572 ANNO 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XII
Il dott. Roberto Parziale ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di primo grado n. n. 18572/2022 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 trattenuto in decisione alla udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 17 ottobre 2024 sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti e vertente
TRA
, Parte_1
in persona dell'amministratore, legale rappresentante pro tempore (cf ), P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Roma, via M. Bragadin n 30 presso lo studio dell'avv. Simone
Rochira che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti apposta su foglio allegato all'atto di citazione depositato telematicamente
ATTORE
E
Controparte_1
CHIAMATA IN CAUSA CONTIMACE
E TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
(cf ) in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente Parte_2 P.IVA_2
domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove n. 21, presso la sede della Avvocatura
comunale, rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Gitto giusta procura generale alle liti per atto di , notaio in Roma in data 23 febbraio 2022 rep 21680 racc. 11519 Persona_1
CONVENUTA
E
(p. IVA ) nella qualità di società Controparte_2 P.IVA_3
capogruppo e socia della società in persona Parte_3
del legale rappresentante pro tempore;
(p. IVA ) Controparte_3 P.IVA_4
nella qualità di socio della e Parte_3 [...]
(p.IVA ) nella qualità di socia della Controparte_4 P.IVA_5
società , elettivamente domiciliata in Roma, via Parte_3
Ruffini n. 2/A presso lo studio dell'avv. Claudio Santini giuste procure alle liti conferite su foglio allegato alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente
CONVENUTE
E
Pa COS. (cf ) in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_6
elettivamente domiciliata in Roma, via Antonio Gramsci n. 7 presso lo studio CP_5
, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Balestra giusta procura gnberale alle
[...]
liti per atto di notaio in Roma, in data 5 novembre 2015, rep. Persona_2
49252 racc. 27704
CONVENUTA
Oggetto: responsabilità ex articolo 1669 e 2043 cc
CONCLUSIONI
RGAC 14572 ANNO 2022 Pag. 2 di 18 G.U. Roberto Parziale
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Alla udienza di precisazione delle conclusioni del 17 ottobre le parti hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato il attore ha convenuto in giudizio Parte_1
e le società Parte_2 Controparte_2 Controparte_3
e nella qualità
[...] CP_6 Controparte_4
di soci della società al fine di accertare la responsabilità Parte_4
delle stesse nei danni presenti nel condominio stesso e per sentirle condannare al risarcimento dei danni subiti.
A fondamento della domanda ha premesso che lo stabile condominiale era stato realizzato a seguito di appalto concorso diretta alla attuazione del piano di riqualificazione urbana dell'ambito di , intervento edilizio nel quale aveva Parte_1 Parte_2
svolto la funzione di Ente appaltante, mentre l'appalto era stato conferito alla società
C
. che era stata l'aggiudicataria dell'appalto, unitamente Parte_5
Cont alla società in qualità di capogruppo.
L'opera era stata realizzata, ma in relazione alla stessa, nella quale sono presenti proprietà
individuali dei soggetti che hanno acquistato i singoli appartamenti, tra i soggetti proprietari delle single proprietà immobiliari prima della ricostruzione e Parte_2
proprietaria di immobili destinati alla attività residenziale pubblica e a servizi quali il parcheggio e la piscina, erano emerse problematiche connesse ad infiltrazioni di acqua e di umidità conseguenti a vizi di costruzione del complesso, vizi che erano stati denunziati con raccomandate in data 5 agosto 2020 e 25 gennaio 2021.
A causa del persistere delle infiltrazioni era stato dato incarico ad un consulente da parte del di verificare la situazione per individuare gli interventi necessari per la Parte_1
eliminazione dei vizi riscontrati.
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Detta relazione aveva evidenziato che le infiltrazioni erano conseguenza della errata impermeabilizzazione delle pavimentazioni che determina la immissione di acqua piovana dalle griglie che consentivano il passaggio nell'acqua nelle strutture sottostanti oltre a riscontrare altri difetti nella realizzazione della struttura.
Detti vizi, unitamente alla relazione che li aveva individuati e descritti, era stata trasmessa a fin dall'agosto del 2020 ed analoghe denunzie di vizi erano stata Parte_2
notificata il 5 marzo 2021 al ed alla società Controparte_8 CP_2
Accertata la avvenuta cancellazione dal registro delle Imprese dalla società consortile fin dal 23 maggio 2017, analoghi atti di diffida erano stati Parte_6
notificate alle altre società, o almeno a quelle che detenevano le qualte quasi totali del
, che erano socie del stesso. CP_8 CP_8
Aveva interessato anche la , la quale aveva assicurato Controparte_9
l'appalto garantendo le opere fino a dieci anni dal completamento, ma la Assicurazione,
dopo la effettuazione di un sopralluogo congiunto aveva ritenuto di rifiutare l'indennizzabilità dei danni in base alla polizza in quanto gli stessi erano stati ritenuti non rientranti nella garanzia assicurativa.
Ha, quindi, introdotto il presente giudizio al fine di ottenere il risarcimento del danno ritenuto dovuto, deducendo a fondamento della domanda la responsabilità ex articolo 1669
cc sia nei confronti di ritenuta appaltante del lavoro sia delle Imprese che Parte_2
avevano eseguito il lavoro in veste di appaltatrici, evidenziando che nello svolgimento dei lavori non si era limitata alla veste dell'appaltante ma si era anche ingerita Parte_2
nella esecuzione dell'opera attraverso incarichi, volta a volta affidati a propri dirigenti,
ritenendo che nel caso di specie potesse trovare applicazione anche la responsabilità da fatto illecito.
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In ogni caso ha limitato la domanda nei confronti delle società socie del CP_8
cancellato nei soli limiti di quanto dalle stesse ricevuto in sede di liquidazione.
Si è costituita deducendo la nullità della citazione per indeterminatezza Parte_2
della domanda in quanto per facendo l'atto di citazione rinvio per relationem ai documenti che dovevano esplicare la domanda sia in relazione al petitum sia in relazione alla causa petendi, avevano omesso di depositarli non consentendo l'esercizio del diritto di difesa non essendo possibile neppure verificare il rispetto del termine di decadenza di cui all'articolo
1669 cc.
Ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa la società in Controparte_1
relazione alla polizza assicurativa n 279/00204835 stipulata dal appaltatore a CP_8
garanzia dell'appalto comprendente anche una garanzia decennale postuma dopo la conclusione dell'appalto stesso al fine di chiedere la manleva.
Ha dedotto la propria carenza di legittimazione passiva in quanto la responsabilità attivata ex articolo 1669 cc era relativa ai danni conseguenti alla attività di costruzione ed era posta a carico dell'appaltatore e non della stazione appaltante in relazione alla quale comunque non si poteva prescindere dalla imputabilità del danno evento, ipotesi che potevano riguardare la responsabilità del direttore dei lavori o del progettista o del committente quando lo stesso rivesta anche la qualità di venditore del bene, situazione che non ricorreva nel caso di specie in quanto gli appartamenti o i beni rimasti in proprietà di
[...]
non erano stati rivenduti ma erano ancora nella disponibilità di che Pt_2 Parte_2
li utilizzava ne quadro delle sue funzioni istituzionali.
si era limitata a trasferire in capo al che procedeva alla Parte_2 CP_8
costruzione la proprietà delle superfici oggetto della ricostruzione a titolo di pagamento del prezzo dell'appalto, non avendo mai assunto la qualità di venditore di singoli appartamenti.
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La attività svolta nel corso dell'appalto non era esercitata nel senso tecnico in relazione ai lavori svolti ma solo al rispetto del progetto elaborato al fine della riqualificazione urbanistica dell'area nel quadro dei compiti del committente di verifica del rispetto del progetto, peraltro realizzato on forma esecutiva proprio dal appaltatore. CP_8
Nel caso di specie, inoltre, trattandosi di un appalto concorso, la realizzazione del progetto era stata posta in essere dal soggetto vincitore di tale appalto, e la esecuzione dello stesso era di esclusiva competenza della società appaltatrice e in tale situazione non corrispondeva al vero che si fosse riservata un potere di coordinamento per Parte_2
la svolgimento della attività da parte del appaltatore che, invece, aveva agito in CP_8
completa autonomia tecnica nella realizzazione dei lavori sulla base del progetto vincitore dell'appalto concorso.
Ha comunque eccepito la decadenza ex articolo 1669 cc e la sopravvenuta prescrizione,
evidenziando come non fosse credibile che vizi conseguenti alla infiltrazioni di acqua piovana si fossero verificati nel luglio del 2020, periodo dell'anno caratterizzato da piogge assai scarse, senza fornire prova del fatto ed ha contestato, quindi la tempestività della denunzia dei vizi anche se operata nel marzo del 2021.
Ha dedotto, infine, che la polizza assicurativa era collegata al contratto di appalto e garantiva per i possibili vizi, ma non aveva, quali beneficiari, il condominio. Parte_2
Di conseguenza nessuna responsabilità poteva essere dedotta in relazione alle garanzie di polizza preiste in sede di contratto di appalto.
Si sono costituite le società Controparte_2 Controparte_3
e nella qualità di socie del
[...] Controparte_4
Consorzio Giustiniano Imperatore s.r.l. Registro delle imprese il 30 maggio Parte_7
2017, ed hanno chiesto di poter chiamare in causa la società che le Controparte_1
garantiva sulla base della polizza 276/00204835.
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Hanno dedotto la nullità dell'atto di citazione per non essere stati depositati i documenti asseritamente allegati all'atto di citazione ed a cui lo stesso faceva rinvio per la individuazione del petitum e della causa petendi.
Hanno eccepito la intervenuta decadenza in quanto la piscina comunale era stata terminata il 26 luglio 2010, gli edifici erano stati ultimati il 15 dicembre 2010 e la sistemazione delle aree esterne era stata completata nel febbraio del 2011 e, quindi, il primo atto interruttivo della prescrizione era stato notificato bel oltre il termine decennale di decadenza essendo pervenuta la prima diffida solo il 10 marzo 2021.
La domanda risarcitoria era quindi prescritta anche nel caso dell'articolo 2043 dovendo essere proposta entro i cinque anni..
Cont Ha evidenziato che la richiesta era stata inviata solo alla in quanto alle altre società la prima richiesta era stata formulata con la notifica dell'atto di citazione.
Hanno dedotto la loro assenza di responsabilità in quanto aveva rispettato il contratto di appalto avendo svolto, nella realizzazione dello stesso, il ruolo di nudo minister, contratto,
peraltro eseguito correttamente come attestato dai certificati di collaudo rilasciati.
Si è costituita la società eccependo la nullità della citazione essendo stata CP_6
citata nella qualità di socia del Consorzio Giustiniano Imperatore s.r.l., come già indicato negli atti di diffida, malgrado detto Consorzio fosse stato cancellato dal Registro delle
Imprese in data 23 maggio 2017, mentre il complesso residenziale era stato completato in tutte le sue parti nel 2011.
Ha dedotto la propria carenza di legittimazione passiva ed ha evidenziato che, ai sensi dell'articolo 2495 cc il condominio attore da un lato deve provare la esistenza delle condizioni per la verificazione del rapporto “successorio” dei soci alla società cancellata ma anche provare il rispetto dei termini e contenere comunque la domanda nei limiti della quota ricevuta in sede di liquidazione della società cancellata.
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Ha dedotto la nullità dell'atto di citazione per non essere percepibile il petitum e la causa petendi non essendo stati depositati i documenti ai quali l'atto di citazione rinvia per relationem.
Ha eccepito la intervenuta prescrizione e decadenza in relazione alle domande formulate ai sensi degli articoli 1667-1669 cc e 2043 cc, evidenziando che il termine decorreva dal completamento dell'opera, peraltro accettata senza riserve. Ha dedotto che le denunzie dei vizi inviate a evidenziavano la tardività nei propri confronti non potendosi Parte_2
estendere la efficacia di tali atti a soggetti diversi da , contestando che nei Parte_2
vili lamentati fossero configurabili quei gravi difetti ai quali si riferiva l'articolo 1669 e comunque che fosse stata fornita la prova della decorrenza della scoperta dei vizi, non potendosi ritenere che la relazione commissionata potesse costituire prova della scoperta dei vizi che dovevano già essere conosciuta, quantomeno nella loro materialità, per aver reso necessaria la redazione di una perizia.
Nel merito ha dedotto la propria irresponsabilità in quanto le attività erano state svolte nel rispetto del contratto di appalto in esecuzione delle scelte progettuali e di conseguenza gli inconvenienti lamentati, che non apparivano costituire gravi difetti, dovevano essere addebitati alle scelte progettuali e al direttore dei lavori e non al soggetto esecutore dei lavori e comunque non poteva essere escluso che gli stessi fossero conseguenza di una carente o omessa manutenzione.
Ha negato, comunque di aver preso parte ai lavori con proprie maestranze e quindi di essere responsabile in proprio dei lavori eseguito.
Ha, dedotto che il che si era aggiudicato l'appalto concorso per la realizzazione CP_8
dell'opera, aveva agito come nudo minister rispetto a che aveva dato Parte_2
disposizioni in merito alla esecuzione dei lavori stessi.
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Ha chiesto, infine, che in caso di condanna fosse determinata la quota di responsabilità
sulla base della partecipazione al capitale del . CP_8
Sanata la nullità dell'atto di citazione, dichiarata la contumacia della società Controparte_1
chiamata in causa e non costituita, la causa è stata trattenuta in decisione sulle
[...]
eccezioni proposte dalle parti alla udienza del 6 aprile 2023 sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti.
Con sentenza non definitiva 11065/2023 pubblicata il 12 luglio 2023 è stata dichiarata la carenza di legittimazione passiva di in relazione alla domanda risarcitoria Parte_2
basata sulla responsabilità dell'appaltatore; è stata dichiarata la legittimazione passiva
CP_ delle società CP_10 Controparte_3 Controparte_2
e quali socie del
[...] Controparte_4
Consorzio Giustiniano Imperatore s.r.l. cancellato, nei limiti della somma da ciascuna percepita a seguito della liquidazione della società stessa;
rigettato la eccezione di prescrizione della domanda formulata ai sensi dell'articolo 1669 cc salvo valutazione all'esito del giudizio della tipologia dei danni riscontrati e la configurabilità degli stessi quali di gravi difetti dello stabile ai sensi del medesimo articolo.
Il giudizio è proseguito con l'espletamento di un accertamento tecnico per verificare di danni lamentati e la causa degli stessi, la loro eventuale dipendenza da difetti di costruzione dello stabile ed il costo dei lavori necessari al ripristino a regola d'arte del complesso.
Depositata la consulenza tecnica, la causa è stata trattenuta in decisione alla udienza di precisazione delle conclusioni del 17 ottobre 2024 sulla conclusioni precisate dalle parti come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
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Con sentenza parziale e stato accertato che con contratto di appalto stipulato il 15
dicembre 2006 in conclusione di una proceduta di appalto concorso, all'esito della quale era stato prescelto il progetto da realizzare, risulta che le società che avevano costituito un raggruppamento temporaneo di imprese per partecipare allìappalto concorso, avevano costituito una società iscritta nel Parte_8
Registro delle Imprese in 15 settembre 2006, al quale partecipavano oltre a CP_8
quelle citate nel presente giudizio anche la società Controparte_12
e che detto Consorzio aveva sottoscritto l'appalto in qualità di
[...]
appaltatore per la realizzazione delle opere e degli interventi previsti per l'attuazione del comparto A del programma di riqualificazione urbana nell'ambito . Parte_3
Di conseguenza non appare esservi dubbio che il soggetto risultato aggiudicatario dell'appalto sulla base del progetto individuato con la procedura dell'appalto concorso è
stato il Parte_9
Detto Consorzio risulta essere stato cancellato dal Registro delle Imprese nel maggio del
2017.
Ai sensi dell'articolo 2495 cc, come novellato, la cancellazione opera con effetti istantanei dal momento della iscrizione ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci(4), fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi.
Tale disposizione se da un lato crea, nel caso di società di capitali, una situazione di
“successione” da parte dei soci, dall'altro introduce un limte alla responsabilità dei soci chè
è determinata sulla base della partecipazione al capitale sociale d all'altro è condizionata
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alla presenza di un attivo ripartito attraverso la liquidazione della società ed alla misura della somma attribuita a ciascun socio in sede di liquidazione.
In tale situazione, tuttavia, è l'attore che è tenuto a provare che l'importo preteso sia di ammontare eguale o superiore a quanto riscosso dal socio in sede di liquidazione, sulla base del relativo bilancio di liquidazione, poiché attraverso la vicenda successoria ex lege che il medesimo socio rimane obbligato nei confronti del creditore sociale, divenendo la percezione della quota dell'attivo sociale elemento della fattispecie costitutiva del diritto azionato (Cass. Sez. III, ord, 15 gennaio 2020, n. 521).
Il bilancio di liquidazione del , depositato da parte del , risulta essersi CP_8 Parte_1
chiuso con un attivo di euro 341.160 da ripartirsi tra i soci in ragione della partecipazione al capitale sociale che ammonta per ciascuna delle società convenute al 24,95% del capotale stesso rendendo la quota individualmente liquidata a ciascuna, all'esito della liquidazione nel procedimento che aveva portato alla cancellazione del , pari ad euro CP_8
85.119,42.
Di conseguenza è stata affermata la legittimazione passiva delle società convenute nella qualità di socie del cancellato dal Registro delle Parte_9
imprese nel 2017.
Per quanto riguarda la legittimazione passiva di in relazione alla sua qualità Parte_2
di stazione appaltante, nella decisione parziale si è evidenziato che la responsabilità per vizi di costruzione non può che riguardare il soggetto che ha realizzato la costruzione e può estendersi alla stazione appaltante solo nel caso che non essendosi limitata la stazione appaltante all'appalto abbia anche svolto attività di controllo della esecuzione dell'appalto o di vendita degli immobili e conseguentemente anche delle parti condominiali pro quota.
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Al riguardo dalla documentazione prodotta è stato accertato che la costruzione del complesso edilizio è avvenuta su iniziativa di al fine di procedere alla Parte_2
riqualificazione dell'area derivata dall'abbattimento di un precedente immobile, costruzione avvenuta attraverso la procedura dell'appalto concorso nel quale l'amministrazione non realizza il progetto ma indica le finalità ed i vincoli dell'opera da costruire invitando i partecipanti alla gara alla realizzazione del progetto che tenga conto delle finalità e dei vicoli presenti e scegliendo tra quelli proposti quello più confacente alle finalità di riqualificazione urbanistica perseguite.
Una volta individuato il progetto risulta essere stato conferito da un Parte_2
l'incarico di realizzare l'opera al Consorzio Giustiniano Imperatore s.r.l. con il quale venne stipulato il contratto di appalto nel quale l'appaltante non svolgeva un ruolo attivo nella realizzazione ma solo gli ordinari poteri dell'appaltante senza alcuna ingerenza prevista contrattualmente atta a limitare la sfera tecnica dell'appaltatore che, evidentemente era tenuto a realizzare l'opera sulla base del progetto ricevuto con l'obbligo non solo di attuarlo ma anche di segnalare eventuali aspetti che fossero contrari alle norme vigenti o alle leggi dell'arte.
Sotto questo aspetto le società che si sono costituite quali socie del cancellato CP_8
dal Registro delle Imprese hanno dedotto che l'opera era stata accettata dall'appaltante senza riserve a seguito di collaudo positivo.
In realtà negli atti depositati si è accertata la insussistenza di elementi concreti dai quali desumere che abbia in concreto svolto una attività tale da limitare Parte_2
grandemente o escludere del tutto la naturale autonomia dell'appaltatore nella esecuzione dell'opera, risultando, come si è evidenziato, che l'intervento si è estrinsecato attraverso i normali arresti procedimentali previsti dalla evidenza pubblica con i controlli previsti per il pagamento attraverso stati di avanzamento e collaudo finale dell'opera.
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Deve, quindi, escludersi una responsabilità diretta di sotto questo aspetto. Parte_2
E' stata esclusa anche la configurabilità una responsabilità di in qualità di Parte_2
venditrice del complesso realizzato, dal momento che negli atti risulta che i terreni sono stati ceduti da alla società consortile per la realizzazione del complesso Parte_2
che, oltre agli immobili destinati ai soggetti già proprietari di immobili all'interno del complesso immobiliare al momento dell'abbattimento del complesso immobiliare, erano stati alienati solo dalla società consortile che aveva costruito il complesso, rimanendo proprietaria di immobili destinati ad alloggi sociali e a servizi, quali Parte_2
parcheggio e piscina.
Di conseguenza è stata affermata la carenza di legittimazione passiva di in Parte_2
relazione alla responsabilità dedotta quale soggetto che avrebbe svolto attività ingerendosi nella concreta costruzione degli immobili dal punto di vista del rispetto delle norme tecniche di costruzione.
Per quanto riguarda la eccezione di prescrizione e di decadenza nella decisione è stato evidenziato che ai fini della proponibilità dell'azione risarcitoria prevista dall'art. 1669 c.c.
in caso di rovina o di gravi difetti di cose immobili destinate a durare nel tempo, il termine di dieci anni dal compimento dell'opera previsto da tale norma attiene alle condizioni di fatto che danno luogo a responsabilità del costruttore e non anche all'esercizio della suddetta azione la quale può essere iniziata anche dopo la scadenza del suddetto termine, purché
entro un anno dalla denunzia dei vizi. Quest'ultima, a sua volta, deve farsi nel termine di un anno dalla scoperta dei vizi, la quale si intende verificata quando il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera (nella specie attraverso una relazione di consulenza tecnica), non essendo sufficiente, di regola, per il decorso del termine suddetto, la constatazione di segni esteriori di danno o di pericolo, salvo che si
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tratti di manifestazioni indubbie come cadute o rovine estese (Cass. Sez. II, 18 maggio
2023, n. 13707).
A tale fine si è ritenuto di tenere conto del momento della consegna della perizia tecnica formulata dal perito incaricato, salvo verificare se gli aspetti visibili dei danni da infiltrazione fossero tali da poter consentire di ritenere che gli stessi fossero adeguatamente conoscibili anche in epoca precedente, questione da esaminare sulla base dell'accertamento tecnico di cui è stata disposta la esecuzione..
E' stato inoltre, affermato che il termine annuale per la introduzione del giudizio è
rispettato sulla base della introduzione dell'atto di citazione in quanto la richiesta relativa al risarcimento danni da gravi lesioni risultava formulata, ma la mancanza della documentazione incideva sulla possibilità dei convenuti di esercitare adeguatamente il diritto fi difesa non essendo chiaramente esplicato di quali vizi si sarebbe trattato.
Sotto questo aspetto ritiene il giudicante che la eccezione di prescrizione e decadenza sia stata tempestivamente dedotta dai convenuti, tenuto conto che non sussistendo una responsabilità solidale tra le società destinatarie di parte della liquidazione della società
cancellata, la denunzia dei vizi risulta presentata con la notifica dell'atto di citazione e non con la trasmissione delle diffide pregresse, essendo state inviate le stesse solo ad alcune società.
Di conseguenza, essendo stata sottoscritta la perizia in data 9 marzo 2021 la notifica dell'atto di citazione doveva intervenire entro il 9 marzo 2022 per essere tempestiva.
Poiché la notifica dell'atto di citazione alle quattro società convenute è stata posta in essere il 7 marzo 2022 è stato ritenuto che la prescrizione eccepita fosse infondata.
La consulenza tecnica espletata ha confermato che l'intervento espletato non era limitato alla ricostruzione degli edifici abbattuti ma aveva interessato anche la risistemazione della
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zona verde con la costruzione di servizi per la collettività quale la piscina coperta oltre alla presenza di spazi destinati ad attività commerciali ed a parcheggi interrati.
Gli accertamenti eseguiti dai consulenti tecnici nominati hanno mezzo in evidenza la presenza di fenomeni infiltrativi nelle pareti interne dei piani interrati in particolare nel piano
S2 dell'edificio denominato farfalla, nelle pareti interne del piano S3 dell'edificio denminato pettine e sulle paretri perimetrali sulla rampa di accesso circolare;
nei sola delle rampe di accesso del piano S1 di copertura dell'arrivo della rampa nelledificio farfalla;
nei solai dell'edificio farfalla piani S1 e S2 e delle griglie di areazione e di raccolta della acque meteoriche nel piano terra e nel solaio S1 dell'edificio farfalla;
nelle pareti perimetrali esterne, nei pozzetti di transito dei cavi elettrici nelle autorimesse del paino S2 dell'edificio farfalla, , all'interno del rialzo in travertino al civico 203 di , nelle Parte_1
zone interne degli androni di cui ai civici 203 e 207, la presenza di griglie di raccolta dell'acqua piovana senza bocchettone nel piano S1 delle autorimesse dell'Edificio farfalla;
presenza di umidità con muffa nelle soffitte dell'edificio pettine;
presenza di infiltrazioni di acqua del balcone dell'appartamento sito al terzo piano int 6 dell'edificio pettine a causa della realizzazione di una contropendenza oltre a fenomeni di scrostamento sempre riconducibile all'accumulo di acqua meglio descritte al punto 1 della consulenza , la fuoriuscita di bordi di travi metalliche sulla facciata dell'edificio pettine al di sotto dei balconi prospicienti l'accesso alla rampa dei garage con accesso da;
cavillature Parte_1
interne e distacco di alcuni carter di finitura esterna dell'edificio farfalla.
Per quanto riguarda le cause delle infiltrazioni i consulenti al termine degli accertamento hanno individuato: la errata esecuzione di opera di impermeabilizzazione delle pareti e dei solai dei piani delle autorimesse dell'edificio Farfalla;
la mancata tenuta delle griglie di raccolta delle acque piovane all'altezza della rampa S1 di accesso alle autorimesse con scivolamento di acqua sul piano orizzontale sottostante;
errata esecuzione delle opere di
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impermeabilizzazione della scalinata esterna che collega l'edificio a pettine con l'edioficio farfalla, responsabile delle infiltrazione dei locali androne del piano terra
E dei sottostanti locali interrati;
errata esecuzione delle murature esterne nelle soffitte dell'edificio a pettine;
errata esecuzione di controsoffitti su alcuni balconi esterni;
errata sigillatura della lamiere perimetrali di alcuni balconi;
, errata esecuzione della pendenza del controsoffitto metallico del balcone di cui all'interno 6 dell'edificio a pettine;
errata posa in opera di alcune lastre in travertino e carter posti sulla facciata;
mancata installazione di tirafondi di ancoraggio lungo le travi metalliche del I piano prospiciente la rampa rettilinea di accesso da;
errata esecuzione di connessioni tra murature e strutture in Parte_1
cemento armato e causa delle cavillature presenti.
I CTU hanno indicato che i problemi di impermeabilizzazione dei piani interrati che potevano porsi nel corso di esecuzione dell'opera erano già stati evidenziati nella relazione geologica realizzata nel 2005 non erano statio correttamente valutati nella realizzazione del progetto esecutivo che aveva previsto la installazione di soli teli bentonitici inidonei a garantire l'effetto impermeabilizzante a contatto con acqua o anche solo in presenza di umidità.
Di conseguenza i danni alle opere, valutati gravi e diffusi da parte dei CTU sono stati ricondotti alla errata esecuzione dei lavori in precedenza indicata ed i consulenti hanno indicato la necessità di effettuare i seguenti lavori: apposizione di nuovo intonaco impermeabilizzato , con materiale idrorepellente e rete in fibra di vetro sulle parteti della rimessa dell'edificio farfalla;
prelievo campioni mediante carotaggio;
fornitura e posa in opera di griglia di areazione zincata sia interna che esterna;
fornitura e posa in opera di elettropompa per il sollevamento di acqua chiare;
fornitura e posa in opera di pavimentazione industriale a pastina;
forbitura e posa in opera di manto impermeabilizzante cin vetrovelo rafforzato;
fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata
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in gesso cartonato, nelle quantità indicata nel computo metri estimativo allegato alla consulenza per un importo complessivo di euro 242,769,36, oltre IVA per un importo totale di euro 296.178,61.
Il giudice concorda con le valutazioni espresse dal CTU e ritiene che in considerazione della estensione dei danni e delle carenze costruttive anche connesse con la realizzazione del progetto esecutivo, realizzato dal , trovi applicazione Controparte_8
l'articolo 1669 cc e che la conoscibilità delle ragioni dei vizi emersi sia stata conoscibile solo con la consegna dell'accertamento peritale richiesto dal . Parte_1
Devono, pertanto, essere condannate le società CP_10 CP_1 Controparte_3
e Controparte_2 Controparte_4
quali socie del Consorzio Giustiniano Imperatore s.r.l. cancellata nei limiti della
[...]
somma da ciascuna percepita a seguito della liquidazione della società stessa, pari ad euro 85.119,42., al pagamento della somma di euro 74.065,65 ciascuno.
Deve essere respinta la domanda di manleva proposta nei confronti della società
[...]
essendo stata predisposta la polizza per la garanzia della sola stazione CP_1
appaltante.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidare come in dispositivo. Le spese di CTU
sono state liquidate in euro 8.540, oltre accessori in favore di ciascun consulente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal
CP_
attore nei confronti di , e delle società Parte_1 Parte_2 CP_10
[...]
e Controparte_3 Controparte_2 [...]
e della chiamata in causa Controparte_4 Controparte_13
CP_ Accoglie la domanda attrice e, per l'affetto condanna le CP_10 Controparte_3
e
[...] Controparte_2 Controparte_4
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[...]
al pagamento in favore del attore della somma di euro Controparte_14 Parte_1
74.065,65 ciascuna;
CP_ Condanna le società CP_10 Controparte_3 Controparte_2
e al
[...] Controparte_4
pagamento delle spese di giudizio nei confronti del condominio attore, spese che liquida in euro 22.545,00, di cui euro 22.000 quali onorari di giudizio, euro 545 per spese, oltre accessori come per legge e maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%;
Condanna il attore a rimborsare a le spese del presente Parte_1 Parte_2
giudizio spese che liquida in euro 8.000, di cui era 8.000 a titolo di onorari di giudizio, oltre accessori di legge e maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%;
CP_ Condanna le società CP_10 Controparte_3 Controparte_2
e al rimborso
[...] Controparte_4
nei confronti del condominio attore, delle spese di CTU, spese liquidate in favore di ciascun ctu in euro 8.054, oltre accessori ed IVA.
Roma così deciso il giorno 12 gennaio 2025.
Il Giudice
( Roberto Parziale)
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Roberto Parziale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XII
Il dott. Roberto Parziale ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di primo grado n. n. 18572/2022 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 trattenuto in decisione alla udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 17 ottobre 2024 sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti e vertente
TRA
, Parte_1
in persona dell'amministratore, legale rappresentante pro tempore (cf ), P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Roma, via M. Bragadin n 30 presso lo studio dell'avv. Simone
Rochira che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti apposta su foglio allegato all'atto di citazione depositato telematicamente
ATTORE
E
Controparte_1
CHIAMATA IN CAUSA CONTIMACE
E TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
(cf ) in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente Parte_2 P.IVA_2
domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove n. 21, presso la sede della Avvocatura
comunale, rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Gitto giusta procura generale alle liti per atto di , notaio in Roma in data 23 febbraio 2022 rep 21680 racc. 11519 Persona_1
CONVENUTA
E
(p. IVA ) nella qualità di società Controparte_2 P.IVA_3
capogruppo e socia della società in persona Parte_3
del legale rappresentante pro tempore;
(p. IVA ) Controparte_3 P.IVA_4
nella qualità di socio della e Parte_3 [...]
(p.IVA ) nella qualità di socia della Controparte_4 P.IVA_5
società , elettivamente domiciliata in Roma, via Parte_3
Ruffini n. 2/A presso lo studio dell'avv. Claudio Santini giuste procure alle liti conferite su foglio allegato alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente
CONVENUTE
E
Pa COS. (cf ) in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_6
elettivamente domiciliata in Roma, via Antonio Gramsci n. 7 presso lo studio CP_5
, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Balestra giusta procura gnberale alle
[...]
liti per atto di notaio in Roma, in data 5 novembre 2015, rep. Persona_2
49252 racc. 27704
CONVENUTA
Oggetto: responsabilità ex articolo 1669 e 2043 cc
CONCLUSIONI
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Alla udienza di precisazione delle conclusioni del 17 ottobre le parti hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato il attore ha convenuto in giudizio Parte_1
e le società Parte_2 Controparte_2 Controparte_3
e nella qualità
[...] CP_6 Controparte_4
di soci della società al fine di accertare la responsabilità Parte_4
delle stesse nei danni presenti nel condominio stesso e per sentirle condannare al risarcimento dei danni subiti.
A fondamento della domanda ha premesso che lo stabile condominiale era stato realizzato a seguito di appalto concorso diretta alla attuazione del piano di riqualificazione urbana dell'ambito di , intervento edilizio nel quale aveva Parte_1 Parte_2
svolto la funzione di Ente appaltante, mentre l'appalto era stato conferito alla società
C
. che era stata l'aggiudicataria dell'appalto, unitamente Parte_5
Cont alla società in qualità di capogruppo.
L'opera era stata realizzata, ma in relazione alla stessa, nella quale sono presenti proprietà
individuali dei soggetti che hanno acquistato i singoli appartamenti, tra i soggetti proprietari delle single proprietà immobiliari prima della ricostruzione e Parte_2
proprietaria di immobili destinati alla attività residenziale pubblica e a servizi quali il parcheggio e la piscina, erano emerse problematiche connesse ad infiltrazioni di acqua e di umidità conseguenti a vizi di costruzione del complesso, vizi che erano stati denunziati con raccomandate in data 5 agosto 2020 e 25 gennaio 2021.
A causa del persistere delle infiltrazioni era stato dato incarico ad un consulente da parte del di verificare la situazione per individuare gli interventi necessari per la Parte_1
eliminazione dei vizi riscontrati.
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Detta relazione aveva evidenziato che le infiltrazioni erano conseguenza della errata impermeabilizzazione delle pavimentazioni che determina la immissione di acqua piovana dalle griglie che consentivano il passaggio nell'acqua nelle strutture sottostanti oltre a riscontrare altri difetti nella realizzazione della struttura.
Detti vizi, unitamente alla relazione che li aveva individuati e descritti, era stata trasmessa a fin dall'agosto del 2020 ed analoghe denunzie di vizi erano stata Parte_2
notificata il 5 marzo 2021 al ed alla società Controparte_8 CP_2
Accertata la avvenuta cancellazione dal registro delle Imprese dalla società consortile fin dal 23 maggio 2017, analoghi atti di diffida erano stati Parte_6
notificate alle altre società, o almeno a quelle che detenevano le qualte quasi totali del
, che erano socie del stesso. CP_8 CP_8
Aveva interessato anche la , la quale aveva assicurato Controparte_9
l'appalto garantendo le opere fino a dieci anni dal completamento, ma la Assicurazione,
dopo la effettuazione di un sopralluogo congiunto aveva ritenuto di rifiutare l'indennizzabilità dei danni in base alla polizza in quanto gli stessi erano stati ritenuti non rientranti nella garanzia assicurativa.
Ha, quindi, introdotto il presente giudizio al fine di ottenere il risarcimento del danno ritenuto dovuto, deducendo a fondamento della domanda la responsabilità ex articolo 1669
cc sia nei confronti di ritenuta appaltante del lavoro sia delle Imprese che Parte_2
avevano eseguito il lavoro in veste di appaltatrici, evidenziando che nello svolgimento dei lavori non si era limitata alla veste dell'appaltante ma si era anche ingerita Parte_2
nella esecuzione dell'opera attraverso incarichi, volta a volta affidati a propri dirigenti,
ritenendo che nel caso di specie potesse trovare applicazione anche la responsabilità da fatto illecito.
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In ogni caso ha limitato la domanda nei confronti delle società socie del CP_8
cancellato nei soli limiti di quanto dalle stesse ricevuto in sede di liquidazione.
Si è costituita deducendo la nullità della citazione per indeterminatezza Parte_2
della domanda in quanto per facendo l'atto di citazione rinvio per relationem ai documenti che dovevano esplicare la domanda sia in relazione al petitum sia in relazione alla causa petendi, avevano omesso di depositarli non consentendo l'esercizio del diritto di difesa non essendo possibile neppure verificare il rispetto del termine di decadenza di cui all'articolo
1669 cc.
Ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa la società in Controparte_1
relazione alla polizza assicurativa n 279/00204835 stipulata dal appaltatore a CP_8
garanzia dell'appalto comprendente anche una garanzia decennale postuma dopo la conclusione dell'appalto stesso al fine di chiedere la manleva.
Ha dedotto la propria carenza di legittimazione passiva in quanto la responsabilità attivata ex articolo 1669 cc era relativa ai danni conseguenti alla attività di costruzione ed era posta a carico dell'appaltatore e non della stazione appaltante in relazione alla quale comunque non si poteva prescindere dalla imputabilità del danno evento, ipotesi che potevano riguardare la responsabilità del direttore dei lavori o del progettista o del committente quando lo stesso rivesta anche la qualità di venditore del bene, situazione che non ricorreva nel caso di specie in quanto gli appartamenti o i beni rimasti in proprietà di
[...]
non erano stati rivenduti ma erano ancora nella disponibilità di che Pt_2 Parte_2
li utilizzava ne quadro delle sue funzioni istituzionali.
si era limitata a trasferire in capo al che procedeva alla Parte_2 CP_8
costruzione la proprietà delle superfici oggetto della ricostruzione a titolo di pagamento del prezzo dell'appalto, non avendo mai assunto la qualità di venditore di singoli appartamenti.
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La attività svolta nel corso dell'appalto non era esercitata nel senso tecnico in relazione ai lavori svolti ma solo al rispetto del progetto elaborato al fine della riqualificazione urbanistica dell'area nel quadro dei compiti del committente di verifica del rispetto del progetto, peraltro realizzato on forma esecutiva proprio dal appaltatore. CP_8
Nel caso di specie, inoltre, trattandosi di un appalto concorso, la realizzazione del progetto era stata posta in essere dal soggetto vincitore di tale appalto, e la esecuzione dello stesso era di esclusiva competenza della società appaltatrice e in tale situazione non corrispondeva al vero che si fosse riservata un potere di coordinamento per Parte_2
la svolgimento della attività da parte del appaltatore che, invece, aveva agito in CP_8
completa autonomia tecnica nella realizzazione dei lavori sulla base del progetto vincitore dell'appalto concorso.
Ha comunque eccepito la decadenza ex articolo 1669 cc e la sopravvenuta prescrizione,
evidenziando come non fosse credibile che vizi conseguenti alla infiltrazioni di acqua piovana si fossero verificati nel luglio del 2020, periodo dell'anno caratterizzato da piogge assai scarse, senza fornire prova del fatto ed ha contestato, quindi la tempestività della denunzia dei vizi anche se operata nel marzo del 2021.
Ha dedotto, infine, che la polizza assicurativa era collegata al contratto di appalto e garantiva per i possibili vizi, ma non aveva, quali beneficiari, il condominio. Parte_2
Di conseguenza nessuna responsabilità poteva essere dedotta in relazione alle garanzie di polizza preiste in sede di contratto di appalto.
Si sono costituite le società Controparte_2 Controparte_3
e nella qualità di socie del
[...] Controparte_4
Consorzio Giustiniano Imperatore s.r.l. Registro delle imprese il 30 maggio Parte_7
2017, ed hanno chiesto di poter chiamare in causa la società che le Controparte_1
garantiva sulla base della polizza 276/00204835.
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Hanno dedotto la nullità dell'atto di citazione per non essere stati depositati i documenti asseritamente allegati all'atto di citazione ed a cui lo stesso faceva rinvio per la individuazione del petitum e della causa petendi.
Hanno eccepito la intervenuta decadenza in quanto la piscina comunale era stata terminata il 26 luglio 2010, gli edifici erano stati ultimati il 15 dicembre 2010 e la sistemazione delle aree esterne era stata completata nel febbraio del 2011 e, quindi, il primo atto interruttivo della prescrizione era stato notificato bel oltre il termine decennale di decadenza essendo pervenuta la prima diffida solo il 10 marzo 2021.
La domanda risarcitoria era quindi prescritta anche nel caso dell'articolo 2043 dovendo essere proposta entro i cinque anni..
Cont Ha evidenziato che la richiesta era stata inviata solo alla in quanto alle altre società la prima richiesta era stata formulata con la notifica dell'atto di citazione.
Hanno dedotto la loro assenza di responsabilità in quanto aveva rispettato il contratto di appalto avendo svolto, nella realizzazione dello stesso, il ruolo di nudo minister, contratto,
peraltro eseguito correttamente come attestato dai certificati di collaudo rilasciati.
Si è costituita la società eccependo la nullità della citazione essendo stata CP_6
citata nella qualità di socia del Consorzio Giustiniano Imperatore s.r.l., come già indicato negli atti di diffida, malgrado detto Consorzio fosse stato cancellato dal Registro delle
Imprese in data 23 maggio 2017, mentre il complesso residenziale era stato completato in tutte le sue parti nel 2011.
Ha dedotto la propria carenza di legittimazione passiva ed ha evidenziato che, ai sensi dell'articolo 2495 cc il condominio attore da un lato deve provare la esistenza delle condizioni per la verificazione del rapporto “successorio” dei soci alla società cancellata ma anche provare il rispetto dei termini e contenere comunque la domanda nei limiti della quota ricevuta in sede di liquidazione della società cancellata.
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Ha dedotto la nullità dell'atto di citazione per non essere percepibile il petitum e la causa petendi non essendo stati depositati i documenti ai quali l'atto di citazione rinvia per relationem.
Ha eccepito la intervenuta prescrizione e decadenza in relazione alle domande formulate ai sensi degli articoli 1667-1669 cc e 2043 cc, evidenziando che il termine decorreva dal completamento dell'opera, peraltro accettata senza riserve. Ha dedotto che le denunzie dei vizi inviate a evidenziavano la tardività nei propri confronti non potendosi Parte_2
estendere la efficacia di tali atti a soggetti diversi da , contestando che nei Parte_2
vili lamentati fossero configurabili quei gravi difetti ai quali si riferiva l'articolo 1669 e comunque che fosse stata fornita la prova della decorrenza della scoperta dei vizi, non potendosi ritenere che la relazione commissionata potesse costituire prova della scoperta dei vizi che dovevano già essere conosciuta, quantomeno nella loro materialità, per aver reso necessaria la redazione di una perizia.
Nel merito ha dedotto la propria irresponsabilità in quanto le attività erano state svolte nel rispetto del contratto di appalto in esecuzione delle scelte progettuali e di conseguenza gli inconvenienti lamentati, che non apparivano costituire gravi difetti, dovevano essere addebitati alle scelte progettuali e al direttore dei lavori e non al soggetto esecutore dei lavori e comunque non poteva essere escluso che gli stessi fossero conseguenza di una carente o omessa manutenzione.
Ha negato, comunque di aver preso parte ai lavori con proprie maestranze e quindi di essere responsabile in proprio dei lavori eseguito.
Ha, dedotto che il che si era aggiudicato l'appalto concorso per la realizzazione CP_8
dell'opera, aveva agito come nudo minister rispetto a che aveva dato Parte_2
disposizioni in merito alla esecuzione dei lavori stessi.
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Ha chiesto, infine, che in caso di condanna fosse determinata la quota di responsabilità
sulla base della partecipazione al capitale del . CP_8
Sanata la nullità dell'atto di citazione, dichiarata la contumacia della società Controparte_1
chiamata in causa e non costituita, la causa è stata trattenuta in decisione sulle
[...]
eccezioni proposte dalle parti alla udienza del 6 aprile 2023 sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti.
Con sentenza non definitiva 11065/2023 pubblicata il 12 luglio 2023 è stata dichiarata la carenza di legittimazione passiva di in relazione alla domanda risarcitoria Parte_2
basata sulla responsabilità dell'appaltatore; è stata dichiarata la legittimazione passiva
CP_ delle società CP_10 Controparte_3 Controparte_2
e quali socie del
[...] Controparte_4
Consorzio Giustiniano Imperatore s.r.l. cancellato, nei limiti della somma da ciascuna percepita a seguito della liquidazione della società stessa;
rigettato la eccezione di prescrizione della domanda formulata ai sensi dell'articolo 1669 cc salvo valutazione all'esito del giudizio della tipologia dei danni riscontrati e la configurabilità degli stessi quali di gravi difetti dello stabile ai sensi del medesimo articolo.
Il giudizio è proseguito con l'espletamento di un accertamento tecnico per verificare di danni lamentati e la causa degli stessi, la loro eventuale dipendenza da difetti di costruzione dello stabile ed il costo dei lavori necessari al ripristino a regola d'arte del complesso.
Depositata la consulenza tecnica, la causa è stata trattenuta in decisione alla udienza di precisazione delle conclusioni del 17 ottobre 2024 sulla conclusioni precisate dalle parti come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
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Con sentenza parziale e stato accertato che con contratto di appalto stipulato il 15
dicembre 2006 in conclusione di una proceduta di appalto concorso, all'esito della quale era stato prescelto il progetto da realizzare, risulta che le società che avevano costituito un raggruppamento temporaneo di imprese per partecipare allìappalto concorso, avevano costituito una società iscritta nel Parte_8
Registro delle Imprese in 15 settembre 2006, al quale partecipavano oltre a CP_8
quelle citate nel presente giudizio anche la società Controparte_12
e che detto Consorzio aveva sottoscritto l'appalto in qualità di
[...]
appaltatore per la realizzazione delle opere e degli interventi previsti per l'attuazione del comparto A del programma di riqualificazione urbana nell'ambito . Parte_3
Di conseguenza non appare esservi dubbio che il soggetto risultato aggiudicatario dell'appalto sulla base del progetto individuato con la procedura dell'appalto concorso è
stato il Parte_9
Detto Consorzio risulta essere stato cancellato dal Registro delle Imprese nel maggio del
2017.
Ai sensi dell'articolo 2495 cc, come novellato, la cancellazione opera con effetti istantanei dal momento della iscrizione ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci(4), fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi.
Tale disposizione se da un lato crea, nel caso di società di capitali, una situazione di
“successione” da parte dei soci, dall'altro introduce un limte alla responsabilità dei soci chè
è determinata sulla base della partecipazione al capitale sociale d all'altro è condizionata
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alla presenza di un attivo ripartito attraverso la liquidazione della società ed alla misura della somma attribuita a ciascun socio in sede di liquidazione.
In tale situazione, tuttavia, è l'attore che è tenuto a provare che l'importo preteso sia di ammontare eguale o superiore a quanto riscosso dal socio in sede di liquidazione, sulla base del relativo bilancio di liquidazione, poiché attraverso la vicenda successoria ex lege che il medesimo socio rimane obbligato nei confronti del creditore sociale, divenendo la percezione della quota dell'attivo sociale elemento della fattispecie costitutiva del diritto azionato (Cass. Sez. III, ord, 15 gennaio 2020, n. 521).
Il bilancio di liquidazione del , depositato da parte del , risulta essersi CP_8 Parte_1
chiuso con un attivo di euro 341.160 da ripartirsi tra i soci in ragione della partecipazione al capitale sociale che ammonta per ciascuna delle società convenute al 24,95% del capotale stesso rendendo la quota individualmente liquidata a ciascuna, all'esito della liquidazione nel procedimento che aveva portato alla cancellazione del , pari ad euro CP_8
85.119,42.
Di conseguenza è stata affermata la legittimazione passiva delle società convenute nella qualità di socie del cancellato dal Registro delle Parte_9
imprese nel 2017.
Per quanto riguarda la legittimazione passiva di in relazione alla sua qualità Parte_2
di stazione appaltante, nella decisione parziale si è evidenziato che la responsabilità per vizi di costruzione non può che riguardare il soggetto che ha realizzato la costruzione e può estendersi alla stazione appaltante solo nel caso che non essendosi limitata la stazione appaltante all'appalto abbia anche svolto attività di controllo della esecuzione dell'appalto o di vendita degli immobili e conseguentemente anche delle parti condominiali pro quota.
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Al riguardo dalla documentazione prodotta è stato accertato che la costruzione del complesso edilizio è avvenuta su iniziativa di al fine di procedere alla Parte_2
riqualificazione dell'area derivata dall'abbattimento di un precedente immobile, costruzione avvenuta attraverso la procedura dell'appalto concorso nel quale l'amministrazione non realizza il progetto ma indica le finalità ed i vincoli dell'opera da costruire invitando i partecipanti alla gara alla realizzazione del progetto che tenga conto delle finalità e dei vicoli presenti e scegliendo tra quelli proposti quello più confacente alle finalità di riqualificazione urbanistica perseguite.
Una volta individuato il progetto risulta essere stato conferito da un Parte_2
l'incarico di realizzare l'opera al Consorzio Giustiniano Imperatore s.r.l. con il quale venne stipulato il contratto di appalto nel quale l'appaltante non svolgeva un ruolo attivo nella realizzazione ma solo gli ordinari poteri dell'appaltante senza alcuna ingerenza prevista contrattualmente atta a limitare la sfera tecnica dell'appaltatore che, evidentemente era tenuto a realizzare l'opera sulla base del progetto ricevuto con l'obbligo non solo di attuarlo ma anche di segnalare eventuali aspetti che fossero contrari alle norme vigenti o alle leggi dell'arte.
Sotto questo aspetto le società che si sono costituite quali socie del cancellato CP_8
dal Registro delle Imprese hanno dedotto che l'opera era stata accettata dall'appaltante senza riserve a seguito di collaudo positivo.
In realtà negli atti depositati si è accertata la insussistenza di elementi concreti dai quali desumere che abbia in concreto svolto una attività tale da limitare Parte_2
grandemente o escludere del tutto la naturale autonomia dell'appaltatore nella esecuzione dell'opera, risultando, come si è evidenziato, che l'intervento si è estrinsecato attraverso i normali arresti procedimentali previsti dalla evidenza pubblica con i controlli previsti per il pagamento attraverso stati di avanzamento e collaudo finale dell'opera.
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Deve, quindi, escludersi una responsabilità diretta di sotto questo aspetto. Parte_2
E' stata esclusa anche la configurabilità una responsabilità di in qualità di Parte_2
venditrice del complesso realizzato, dal momento che negli atti risulta che i terreni sono stati ceduti da alla società consortile per la realizzazione del complesso Parte_2
che, oltre agli immobili destinati ai soggetti già proprietari di immobili all'interno del complesso immobiliare al momento dell'abbattimento del complesso immobiliare, erano stati alienati solo dalla società consortile che aveva costruito il complesso, rimanendo proprietaria di immobili destinati ad alloggi sociali e a servizi, quali Parte_2
parcheggio e piscina.
Di conseguenza è stata affermata la carenza di legittimazione passiva di in Parte_2
relazione alla responsabilità dedotta quale soggetto che avrebbe svolto attività ingerendosi nella concreta costruzione degli immobili dal punto di vista del rispetto delle norme tecniche di costruzione.
Per quanto riguarda la eccezione di prescrizione e di decadenza nella decisione è stato evidenziato che ai fini della proponibilità dell'azione risarcitoria prevista dall'art. 1669 c.c.
in caso di rovina o di gravi difetti di cose immobili destinate a durare nel tempo, il termine di dieci anni dal compimento dell'opera previsto da tale norma attiene alle condizioni di fatto che danno luogo a responsabilità del costruttore e non anche all'esercizio della suddetta azione la quale può essere iniziata anche dopo la scadenza del suddetto termine, purché
entro un anno dalla denunzia dei vizi. Quest'ultima, a sua volta, deve farsi nel termine di un anno dalla scoperta dei vizi, la quale si intende verificata quando il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera (nella specie attraverso una relazione di consulenza tecnica), non essendo sufficiente, di regola, per il decorso del termine suddetto, la constatazione di segni esteriori di danno o di pericolo, salvo che si
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tratti di manifestazioni indubbie come cadute o rovine estese (Cass. Sez. II, 18 maggio
2023, n. 13707).
A tale fine si è ritenuto di tenere conto del momento della consegna della perizia tecnica formulata dal perito incaricato, salvo verificare se gli aspetti visibili dei danni da infiltrazione fossero tali da poter consentire di ritenere che gli stessi fossero adeguatamente conoscibili anche in epoca precedente, questione da esaminare sulla base dell'accertamento tecnico di cui è stata disposta la esecuzione..
E' stato inoltre, affermato che il termine annuale per la introduzione del giudizio è
rispettato sulla base della introduzione dell'atto di citazione in quanto la richiesta relativa al risarcimento danni da gravi lesioni risultava formulata, ma la mancanza della documentazione incideva sulla possibilità dei convenuti di esercitare adeguatamente il diritto fi difesa non essendo chiaramente esplicato di quali vizi si sarebbe trattato.
Sotto questo aspetto ritiene il giudicante che la eccezione di prescrizione e decadenza sia stata tempestivamente dedotta dai convenuti, tenuto conto che non sussistendo una responsabilità solidale tra le società destinatarie di parte della liquidazione della società
cancellata, la denunzia dei vizi risulta presentata con la notifica dell'atto di citazione e non con la trasmissione delle diffide pregresse, essendo state inviate le stesse solo ad alcune società.
Di conseguenza, essendo stata sottoscritta la perizia in data 9 marzo 2021 la notifica dell'atto di citazione doveva intervenire entro il 9 marzo 2022 per essere tempestiva.
Poiché la notifica dell'atto di citazione alle quattro società convenute è stata posta in essere il 7 marzo 2022 è stato ritenuto che la prescrizione eccepita fosse infondata.
La consulenza tecnica espletata ha confermato che l'intervento espletato non era limitato alla ricostruzione degli edifici abbattuti ma aveva interessato anche la risistemazione della
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zona verde con la costruzione di servizi per la collettività quale la piscina coperta oltre alla presenza di spazi destinati ad attività commerciali ed a parcheggi interrati.
Gli accertamenti eseguiti dai consulenti tecnici nominati hanno mezzo in evidenza la presenza di fenomeni infiltrativi nelle pareti interne dei piani interrati in particolare nel piano
S2 dell'edificio denominato farfalla, nelle pareti interne del piano S3 dell'edificio denminato pettine e sulle paretri perimetrali sulla rampa di accesso circolare;
nei sola delle rampe di accesso del piano S1 di copertura dell'arrivo della rampa nelledificio farfalla;
nei solai dell'edificio farfalla piani S1 e S2 e delle griglie di areazione e di raccolta della acque meteoriche nel piano terra e nel solaio S1 dell'edificio farfalla;
nelle pareti perimetrali esterne, nei pozzetti di transito dei cavi elettrici nelle autorimesse del paino S2 dell'edificio farfalla, , all'interno del rialzo in travertino al civico 203 di , nelle Parte_1
zone interne degli androni di cui ai civici 203 e 207, la presenza di griglie di raccolta dell'acqua piovana senza bocchettone nel piano S1 delle autorimesse dell'Edificio farfalla;
presenza di umidità con muffa nelle soffitte dell'edificio pettine;
presenza di infiltrazioni di acqua del balcone dell'appartamento sito al terzo piano int 6 dell'edificio pettine a causa della realizzazione di una contropendenza oltre a fenomeni di scrostamento sempre riconducibile all'accumulo di acqua meglio descritte al punto 1 della consulenza , la fuoriuscita di bordi di travi metalliche sulla facciata dell'edificio pettine al di sotto dei balconi prospicienti l'accesso alla rampa dei garage con accesso da;
cavillature Parte_1
interne e distacco di alcuni carter di finitura esterna dell'edificio farfalla.
Per quanto riguarda le cause delle infiltrazioni i consulenti al termine degli accertamento hanno individuato: la errata esecuzione di opera di impermeabilizzazione delle pareti e dei solai dei piani delle autorimesse dell'edificio Farfalla;
la mancata tenuta delle griglie di raccolta delle acque piovane all'altezza della rampa S1 di accesso alle autorimesse con scivolamento di acqua sul piano orizzontale sottostante;
errata esecuzione delle opere di
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impermeabilizzazione della scalinata esterna che collega l'edificio a pettine con l'edioficio farfalla, responsabile delle infiltrazione dei locali androne del piano terra
E dei sottostanti locali interrati;
errata esecuzione delle murature esterne nelle soffitte dell'edificio a pettine;
errata esecuzione di controsoffitti su alcuni balconi esterni;
errata sigillatura della lamiere perimetrali di alcuni balconi;
, errata esecuzione della pendenza del controsoffitto metallico del balcone di cui all'interno 6 dell'edificio a pettine;
errata posa in opera di alcune lastre in travertino e carter posti sulla facciata;
mancata installazione di tirafondi di ancoraggio lungo le travi metalliche del I piano prospiciente la rampa rettilinea di accesso da;
errata esecuzione di connessioni tra murature e strutture in Parte_1
cemento armato e causa delle cavillature presenti.
I CTU hanno indicato che i problemi di impermeabilizzazione dei piani interrati che potevano porsi nel corso di esecuzione dell'opera erano già stati evidenziati nella relazione geologica realizzata nel 2005 non erano statio correttamente valutati nella realizzazione del progetto esecutivo che aveva previsto la installazione di soli teli bentonitici inidonei a garantire l'effetto impermeabilizzante a contatto con acqua o anche solo in presenza di umidità.
Di conseguenza i danni alle opere, valutati gravi e diffusi da parte dei CTU sono stati ricondotti alla errata esecuzione dei lavori in precedenza indicata ed i consulenti hanno indicato la necessità di effettuare i seguenti lavori: apposizione di nuovo intonaco impermeabilizzato , con materiale idrorepellente e rete in fibra di vetro sulle parteti della rimessa dell'edificio farfalla;
prelievo campioni mediante carotaggio;
fornitura e posa in opera di griglia di areazione zincata sia interna che esterna;
fornitura e posa in opera di elettropompa per il sollevamento di acqua chiare;
fornitura e posa in opera di pavimentazione industriale a pastina;
forbitura e posa in opera di manto impermeabilizzante cin vetrovelo rafforzato;
fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata
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in gesso cartonato, nelle quantità indicata nel computo metri estimativo allegato alla consulenza per un importo complessivo di euro 242,769,36, oltre IVA per un importo totale di euro 296.178,61.
Il giudice concorda con le valutazioni espresse dal CTU e ritiene che in considerazione della estensione dei danni e delle carenze costruttive anche connesse con la realizzazione del progetto esecutivo, realizzato dal , trovi applicazione Controparte_8
l'articolo 1669 cc e che la conoscibilità delle ragioni dei vizi emersi sia stata conoscibile solo con la consegna dell'accertamento peritale richiesto dal . Parte_1
Devono, pertanto, essere condannate le società CP_10 CP_1 Controparte_3
e Controparte_2 Controparte_4
quali socie del Consorzio Giustiniano Imperatore s.r.l. cancellata nei limiti della
[...]
somma da ciascuna percepita a seguito della liquidazione della società stessa, pari ad euro 85.119,42., al pagamento della somma di euro 74.065,65 ciascuno.
Deve essere respinta la domanda di manleva proposta nei confronti della società
[...]
essendo stata predisposta la polizza per la garanzia della sola stazione CP_1
appaltante.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidare come in dispositivo. Le spese di CTU
sono state liquidate in euro 8.540, oltre accessori in favore di ciascun consulente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal
CP_
attore nei confronti di , e delle società Parte_1 Parte_2 CP_10
[...]
e Controparte_3 Controparte_2 [...]
e della chiamata in causa Controparte_4 Controparte_13
CP_ Accoglie la domanda attrice e, per l'affetto condanna le CP_10 Controparte_3
e
[...] Controparte_2 Controparte_4
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[...]
al pagamento in favore del attore della somma di euro Controparte_14 Parte_1
74.065,65 ciascuna;
CP_ Condanna le società CP_10 Controparte_3 Controparte_2
e al
[...] Controparte_4
pagamento delle spese di giudizio nei confronti del condominio attore, spese che liquida in euro 22.545,00, di cui euro 22.000 quali onorari di giudizio, euro 545 per spese, oltre accessori come per legge e maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%;
Condanna il attore a rimborsare a le spese del presente Parte_1 Parte_2
giudizio spese che liquida in euro 8.000, di cui era 8.000 a titolo di onorari di giudizio, oltre accessori di legge e maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%;
CP_ Condanna le società CP_10 Controparte_3 Controparte_2
e al rimborso
[...] Controparte_4
nei confronti del condominio attore, delle spese di CTU, spese liquidate in favore di ciascun ctu in euro 8.054, oltre accessori ed IVA.
Roma così deciso il giorno 12 gennaio 2025.
Il Giudice
( Roberto Parziale)
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