Ordinanza cautelare 13 maggio 2024
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 16/06/2025, n. 4499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4499 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 04499/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01740/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1740 del 2024, proposto da
CI CI, rappresentato e difeso dall'avvocato Angela CI, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Vico Equense, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Emilia Dubbioso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- dell’Ordinanza n. 326 del 21.12.2023, notificata in data 11.01.2024, con la quale il Comune di Vico Equense ha irrogato al ricorrente la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 31, comma 4 bis, del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. per la mancata ottemperanza all'ordinanza di demolizione n. 102 del 14.4.2015;
-nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, suscettibile di incidere sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Vico Equense, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore ;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile 2025 la dott.ssa Gabriella Caprini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. Parte ricorrente, proprietario di un immobile ubicato in Vico Equense alla via Sala n. 31 ed identificato al N.C.T. sul foglio 8, part. n., 77, agisce per l’annullamento dell’Ordinanza n. 326/2023 recante l’irrogazione della sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 31, comma 4 bis, del DPR 380/2001 a seguito della mancata ottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 102/2015.
II. A sostegno del gravame deduce i seguenti motivi di diritto:
I) Eccesso di potere. Travisamento dei presupposti. Mancata considerazione della preesistenza della domanda di condono. Carenza di istruttoria: risulta pendente un’istanza di condono presentata dalla madre del ricorrente e sulla quale l’Ente Comunale non si è mai pronunciato. L’esistenza della predetta istanza assume evidente rilievo alla luce del fatto che l’ordinanza impugnata fa riferimento ad una serie di abusi edilizi, senza discriminare quali siano stati oggetto della richiesta di sanatoria e quali no, arrivando comunque ad ingiungere la sanzione per la totalità delle opere richiamate. La domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria, determina ai sensi degli artt. 38 e 44, l. n. 47 del 1985, la sospensione dei procedimenti amministrativi sanzionatori, con la conseguenza che i provvedimenti repressivi adottati in pendenza di istanza di condono sono illegittimi perché in contrasto con l'art. 38, l. n. 47 del 1985.
II) violazione di legge. eccesso di potere: gli impugnati provvedimenti amministrativi sanzionano un intervento edilizio che non ha comportato aumenti di volumetria o aumenti di superficie utile, modifiche della sagoma e del prospetto tali da richiedere il previo ottenimento di permesso di costruire e, quale sanzione per la sua assenza, l’adozione di una ingiunzione alla demolizione e al pagamento della sanzione pecuniaria;
III) pende giudizio innanzi al Consiglio di Stato, avverso la sentenza emessa dal T.A.R., n. 4327/2022, che ha respinto il ricorso avverso la presupposta ordinanza di demolizione. Il giudizio reca RG. n. 1843/2023 e, ad oggi, non è stato ancora deciso;
IV) violazione di legge. Eccesso di potere. Travisamento dei presupposti: dall’ordine di demolizione si evince il riferimento anche ad abusi edilizi piuttosto datati, essendo elencati interventi risalenti all’anno 2001. La sanzione di cui all’art 31 comma 4 bis non può essere irrogata in relazione all’inottemperanza ad ordinanze di demolizione notificate e scadute prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 133/2014, poiché, in ragione della natura istantanea dell’illecito, in tali casi non vi sarebbe neppure una frazione della condotta sanzionata commessa dopo l’entrata in vigore di tale norma: diversamente opinando, si determinerebbe una frizione con il principio di irretroattività delle sanzioni amministrative sancito dall’art 1 l. 689/81 – applicabile in virtù della natura afflittiva della sanzione in esame – nonché con il generale principio sancito dall’art 11 disp. prel. cod. civ. secondo il quale la legge non dispone che per l’avvenire.
III. Si è costituita l’Amministrazione comunale intimata, eccependo l'inammissibilità dei primi tre motivi di ricorso e concludendo per il rigetto del quarto.
IV. Alla udienza pubblica del 10.04.2025, fissata per la discussione, il ricorso è stato introitato per la decisione.
IV.1. E’ respinta l’istanza di rinvio della trattazione del ricorso, avanzata da parte ricorrente nel corso della udienza pubblica in ragione della pendenza dell’appello avverso la sentenza di questo tribunale che ha respinto l’impugnativa avverso la presupposta ordinanza di demolizione n. 102/2015, per essere tale decisum pienamente valido ed efficace, avendo parte ricorrente rinunciato all’istanza di sospensione cautelare della sentenza impugnata. Orbene, “Ai sensi dell'art. 73 comma 1-bis c.p.a. la disponibilità dell'organizzazione e dei tempi del processo compete al giudice, che è tenuto a rispettare il principio del giusto processo e della ragionevole durata del medesimo, tanto più nel processo amministrativo, in cui non vengono in rilievo esclusivamente interessi privati, ma trovano composizione e soddisfazione anche gli interessi pubblici che vi sono coinvolti; in tale prospettiva le parti hanno la facoltà di illustrare e dimostrare le ragioni che potrebbero giustificare un eventuale differimento dell'udienza, cioè i motivi che consentono di qualificare la situazione come eccezionale; tali situazioni eccezionali possono essere integrate solo da gravi ragioni idonee a incidere, se non tenute in considerazione, sulle fondamentali esigenze di tutela del diritto di difesa costituzionalmente garantite” (Consiglio di Stato sez. V, 21/11/2023, n.9964). Dirimente appare nel caso in esame la natura doverosa e vincolata del provvedimento emesso dalla PA che richiede, quale unico necessario presupposto, l’accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione, non sospeso, con ciò dovendosi dichiarare anche l’infondatezza del terzo motivo di ricorso, avente ad oggetto proprio la pendenza dell’appello sull’atto presupposto.
IV.2. Meritano accoglimento le eccezioni preliminarmente sollevate dall’Amministrazione comunale resistente volte ad eccepire l’inammissibilità dei primi tre motivi di ricorso, non censurandosi, con nessuno di essi, profili di illegittimità propri del provvedimento gravato, di irrogazione della sanzione pecuniaria.
IV.2.1. Orbene, con il primo motivo di censura si deduce la "mancata considerazione della preesistenza della domanda di condono" che avrebbe inficiato sia l'ordinanza di demolizione n. 102/2015 sia, successivamente, le argomentazioni alla base della pronuncia del TAR Napoli n. 4327/2022, emessa a conclusione del giudizio avente ad oggetto l'impugnativa dell’ordine demolitorio. Con il secondo motivo, parte ricorrente sostiene che non sussisterebbe alcun abuso sanzionabile con la demolizione, non avendo essa realizzato, con l’intervento contestato, alcun aumento di volumetria o di superficie utile. Aggiunge poi che la stessa Amministrazione comunale, nell’irrogare la sanzione pecuniaria, non avrebbe addotto “alcun elemento certo dal quale desumere l’abusività del manufatto nonché la datazione dell’opera ritenuta abusiva in relazione al vincolo ambientale violato, quest’ultimo semplicemente evocato e giammai puntualmente indicato”. Il terzo motivo contiene la menzione alla pendenza di un appello innanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza n. 4327/2022, con la quale il TAR Campania Napoli ha respinto il ricorso di I grado e dichiarato la piena legittimità dell’ordinanza di demolizione n. 102/2015.
IV.2.2. Ed invero, parte ricorrente si duole di carenze istruttorie e motivazionali proprie dell'ordine di demolizione del 2015, provvedimento che risulta già essere stato impugnato con ricorso R.G. n. 3839/2015, superando, peraltro, il sindacato del giudice di primo grado, ed esplicando allo stato la sua piena efficacia.
Di contro, l’unico presupposto per l’adozione del provvedimento di irrogazione della sanzione pecuniaria, quivi gravata, è rappresentato dalla "mera inottemperanza all'ordinanza di demolizione, atteso che detta disposizione è finalizzata a sanzionare la mancata rimozione dell'abuso". Pertanto, l’ordinanza de qua rappresenta nient’altro che l’ineludibile conseguenza dell'accertamento dell'inottemperanza all'ordinanza di demolizione n. 102/2015, contenuto nel verbale di inottemperanza del locale Comando di Polizia Municipale prot. N. 2184/17 “P” del 21.01.2016 in pari data notificato al ricorrente e mai reso oggetto di impugnativa.
IV.2.3. Ciononostante, non appare ultroneo rilevare, come eccepito dall’Amministrazione comunale, non adeguatamente smentita sul punto, e riportato nelle stesse ordinanze di demolizione, prima, e di irrogazione della sanzione pecuniaria, poi, quanto segue. “Si precisa altresì che per il fabbricato principale risulta essere agli atti apposita istanza di condono edilizio ai sensi della Legge 724/94, prot. n. 5906 del 28/02/1995 (cron. n. 859/2), presentata dalla Sig.ra AR IO (madre di CI CI, deceduta), avente ad oggetto un piccolo ampliamento al piano primo e che per le stesse opere oggetto della Sentenza n. 426/2011 del 18/10/2011 esiste altresì l’Ingiunzione a demolire n. 3/2003 RED di cui alla Sentenza del 19/09/2002, emessa dal Tribunale di Sorrento e divenuta irrevocabile in data 03/12/2002… Le opere di cui alla Sentenza Penale n. 426/2011 del 18/10/2011, divenuta irrevocabile in data 28/11/2011, permangono ancora in sito ed hanno subito modificazioni significative, così come accertato in data 17/04/2012 e descritto nel rapporto tecnico prot. n. 12198 del 15/05/2012. Lo stato attuale risulta essere rispondente a quanto accertato in data 17/04/2012 (si vedano le foto da 1 a 22). Dal confronto tra la documentazione fotografica allegata al rapporto tecnico prot. n. 12198 del 15/05/2012 (corrispondente, come detto, allo stato dei luoghi) e la documentazione fotografica allegata sia all’istanza di condono edilizio cron. n. 859/2 che ai rapporti tecnici prot. n. 288/R.I. del 24/11/2003 e prot. n. 36338 del 21/12/2009, si è riscontrata altresì la presenza di ulteriori opere di non recente realizzazione, ma non ancora oggetto di contestazione, così come di seguito descritto: Realizzazione di piccolo manufatto ubicato sul terrazzo dell’unità immobiliare sub 3 a livello del piano terra […] Realizzazione di un locale ubicato a confine con la Via Sala a livello del piano terra del fabbricato ed annesso all’unità immobiliare sub 5 […]”. Ne consegue allora che, la pratica di condono edilizio del 1995 non ha alcuna rilevanza nel caso di specie, avendo ad oggetto opere di ampliamento realizzate al primo piano, mentre quelle contestate con l’ordinanza di demolizione n. 102/2015, di nuova contestazione, sono diverse ed ulteriori rispetto a quelle precedentemente accertate.
IV.3. Tanto chiarito, l’ultimo motivo di ricorso è comunque infondato.
IV.3.1. L’adozione del verbale di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione del quale la parte non ha contestato la mancata veridicità o la mancata notifica, è idonea e sufficiente per la successiva irrogazione della sanzione pecuniaria ex art. 31, co. 4-bis del DPR n. 380/2001, a nulla rilevando la mancata emanazione di un formale provvedimento di accertamento (TAR Campania, Napoli, sez. III, sentenza n. 5299/2023). Ciò posto, la sanzione pecuniaria a seguito dell’inadempimento della demolizione è vincolata in relazione all’ an , essendo conseguenza normativamente necessaria ai sensi dell’art. 31, comma 4-bis, T.U.E., a seguito della constatata inottemperanza all’ordine di demolizione e in relazione al quantum , in considerazione della natura vincolata del territorio in questione, per il quale espressamente l’art. 31, comma 4-bis, T.U.E. prevede che la sanzione sia irrogata nella misura massima.
IV.3.2. Priva di pregio è la censura specificamente rivolta al provvedimento di irrogazione gravato, con la quale la parte lamenta l’inapplicabilità della sanzione pecuniaria di cui all’art. 31, co. 4-bis D.P.R. 380/2001 ad ipotesi, come quella di specie, in cui gli abusi contestati siano stati commessi prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 133/2014.
IV.3.3. Orbene, ai fini dell’applicazione della sanzione pecuniaria, non rileva la data di commissione degli illeciti edilizi ma il diverso ed autonomo illecito omissivo rappresentato dall’inottemperanza all’ordine di demolizione che si consuma al decorso del termine di 90 giorni assegnato dall’Amministrazione.
L’invocata inapplicabilità può essere evocata solo da parte di chi, prima dell'entrata in vigore della L. n. 164 del 2014, abbia già fatto decorrere inutilmente il termine di 90 giorni e sia risultato inottemperante all'ordine di demolizione, pur se tale inottemperanza sia stata accertata dopo la sua entrata in vigore (T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 13/05/2024, n. 3093; Cons. di St., Ad. Plen., 11.10.2023 n. 16).
IV.3.4. Nel caso di specie, la PA ha correttamente applicato la sanzione pecuniaria di cui al comma 4 bis dell’art. 31 T.U., posto che l’ordinanza di demolizione n. 102/2015 è stata emessa in data 14.04.2015 mentre il verbale di inottemperanza dell’Ordinanza n. 102/2015 del Comando di Polizia Municipale, prot. N. 2184/17 “P”, in data 21.01.2016 ovvero successivamente all’entrata in vigore (12.11.2014) della L. n. 164/2014, di conversione del D.L. n. 133/2014.
Ed invero, “Laddove l'ingiunzione di demolizione di un abuso edilizio e il verbale di accertamento dell'inottemperanza siano stati adottati entrambi in data posteriore a quella di entrata in vigore della l. 11 novembre 2014 n. 164, non può in alcun modo invocarsi il principio di irretroattività, assumendo unicamente rilievo la circostanza che l'inottemperanza sia stata accertata e notificata, decorso il termine di novanta giorni dalla notifica dell'ingiunzione medesima. Invero, ciò che viene sanzionato, nella misura massima di euro 20.000,00 dall'art. 31, comma 4 bis, d.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii. non è la realizzazione dell'abuso edilizio in sé considerato, bensì la mancata spontanea ottemperanza all'ordine demolitorio legittimamente impartito dalla P.A. per opere abusivamente realizzate. Il disvalore ( ex se rilevante) colpito è l'inottemperanza all'ingiunzione di ripristino. Ne consegue che è irrilevante il fatto che l'abuso fosse stato realizzato prima dell'entrata in vigore della norma, giacché la mancata esecuzione dell'ordinanza di demolizione, proseguita dopo l'entrata in vigore del menzionato comma 4 bis, impone l'applicazione della sanzione da quest'ultimo prevista, senza che ciò implichi violazione dell'invocato principio di irretroattività delle norme che introducono misure sanzionatorie” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 02/11/2021, n.6858).
Orbene, “La sanzione amministrativa pecuniaria, di cui all' art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001, è finalizzata a sanzionare la mancata rimozione dell'abuso e non la sua realizzazione; il presupposto, infatti, è rappresentato dalla constatata inottemperanza all'ordine di demolizione, ragion per cui si è in presenza di una misura coercitiva indiretta, volta ad indurre i soggetti — che potrebbero anche non avere responsabilità nella realizzazione dell'abuso — a rimuovere lo stesso laddove ne abbiano la possibilità materiale e giuridica. La ratio di tale ulteriore previsione si basa anch'essa sull'esigenza di salvaguardare i valori tutelati dagli artt. 9, 41, 42 e 117 Cost. Poiché il responsabile dell'illecito ha cagionato un vulnus al paesaggio, all'ambiente ed all'ordinato assetto del territorio, in contraddizione con la funzione sociale della proprietà, il legislatore ha inteso sanzionarlo — oltre che con la perdita della proprietà — anche con una sanzione pecuniaria, qualora non abbia ottemperato all'ordinanza di demolizione” (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 04/10/2024, n. 2551).
In definitiva, il ricorrente era dunque edotto delle conseguenze derivanti dall’inottemperanza all’ordine di demolizione, non solo in quanto l’ordinanza di demolizione è successiva all’entrata in vigore della sanzione pecuniaria, ma anche perché la medesima ordinanza reca espressamente l’avvertimento che, elasso il termine di 90 giorni per l’ottemperanza, l’autorità competente procederà all’acquisizione gratuita e di diritto al patrimonio comunale nonché all’irrogazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 31, comma 4bis DPR 380/2001. Tuttavia, il ricorrente non ha ottemperato all’ordine demolitorio nel termine di 90 giorni, interamente decorso dopo l’entrata in vigore della L. 164/2014 (12.11.2014).
V. Sulla base delle sovra esposte considerazioni il ricorso è, in parte, inammissibile, in parte infondato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte, lo dichiara inammissibile, in parte, lo respinge.
Condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione comunale resistente, delle spese di giudizio che liquida in € 2.000, oltre I.V.A. e C.P.A..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Laura Maddalena, Presidente
Gabriella Caprini, Consigliere, Estensore
Anna Abbate, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gabriella Caprini | Maria Laura Maddalena |
IL SEGRETARIO