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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 29/04/2025, n. 1604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1604 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Dora Alessia Limongelli, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 9075/2023 R.Gen.Aff.Cont. avente ad oggetto “azione di competenza del giudice di pace in materia di risarcimento del danno” e vertente:
TRA codice fiscale nato il Parte_1 C.F._1
04/02/79 a Napoli e ivi res.te alla via Nuova Villa n.50 ed elett.te dom.to in
Cercola (NA) alla via Europa n.3 presso l'Avv. Enrico Russo c.f.
p. iva dal quale è rappresentato e C.F._2 P.IVA_1 difeso in virtù di mandato in calce all'atto di appello
- APPELLANTE
E
(P.I. ), quale Impresa designata Controparte_1 P.IVA_2 per la Regione Campania, alla gestione dei sinistri a carico del Fondo di
Garanzia per le Vittime della Strada, con sede legale in Mogliano Veneto
(TV) alla via Marocchesa n. 14, rappresentata e difesa giusta procura speciale alle liti dall'avv. Fabrizio Maione (CF. ), C.F._3 per atto Rep. n. 186905 Racc. n. 30367 per notar Persona_1 da Treviso (all.to), con il quale elettivamente domicilia presso lo
[...] studio sito in Napoli alla via Dei Mille n° 16.
APPELLATA
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Parte_1 appello avverso la sentenza n° 820/2023, depositata il 19 aprile 2023 con la quale il Giudice di Pace di Afragola, accoglieva la domanda di risarcimento dei danni - subiti nel sinistro verificatosi il 26.8.2019 alle ore 09,00, allorquando veniva investito da un veicolo non identificato mentre
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attraversava la strada, all'altezza del civico 77 di via Roma in Afragola - nei confronti della nella qualità di impresa designata per la Controparte_1 gestione del FGVS, riconoscendo la pari responsabilità del conducente del veicolo rimasto sconosciuto e del pedone nella produzione dell'evento.
A fondamento del gravame, l'istante lamentava l'erronea valutazione delle risultanze probatorie orali e documentali nonché la violazione della presunzione operante in materia di investimento del pedone ed erronea applicazione degli artt. 2054 c.c. e 2697 c.c., avendo il primo giudice posto a fondamento del riconoscimento del pari concorso di responsabilità, elementi quali la genericità dei fatti descritti nella citazione e nella querela e la mancata acquisizione della prova che il pedone avesse attraversato la strada rispettando le prescrizioni imposte dall'art 190 del Codice della
Strada.
Tanto argomentato, l'appellante chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “1) accogliere lo spiegato appello e per l'effetto in riforma della impugnata sentenza, condannare la convenuta al pagamento in favore dell'appellante sig. dell'importo di euro 1.616,50 Parte_1 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo;
2)
Condannare la predetta convenuta al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio oltre spese generali, iva e cpa con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Si è costituita in giudizio eccependo preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello e nel merito, chiedendone il rigetto in quanto infondato in fatto e in diritto, con integrale conferma della sentenza del
Giudice di Pace di Afragola.
In via preliminare, va riconosciuta l'ammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 348 bis e 342 cpc. Sotto il primo profilo, l'operatività della norma deve essere riservata ai casi in cui i motivi di appello si presentano come palesemente infondati e nel caso in esame non ricorre l'evocata evidenza, poiché gli elementi acquisiti al giudizio potevano essere apprezzati in maniera tale da condurre al rigetto della domanda, come in effetti si è verificato, ma erano tali da rendere possibile anche una loro diversa lettura, quella proposta con i motivi di appello. Sotto il secondo profilo, l'appellante ha indicato, per un verso, le parti del provvedimento impugnate circoscrivendo oggettivamente l'ambito del gravame, in maniera tale da rendere più immediata la verifica della formazione del giudicato in relazione a quelle parti della sentenza impugnata, che non siano divenute espresso oggetto di appello e per altro verso le modifiche richieste censurando la ricostruzione in fatto operata dal giudice di prime cure ed evidenziando gli errori in cui quest'ultimo sia incorso e prospettando conseguentemente la propria ricostruzione fattuale. Infine, l'appellante ha argomentato circa la
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rilevanza dell'errore commesso dal giudice di primo grado sulla correttezza della decisione del caso concreto.
Sempre in via preliminare, va precisato che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 c.p.c.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
Tanto premesso, nel merito, l'appello è fondato.
Ai fini della ricostruzione della vicenda per cui è causa, giova preliminarmente richiamare i principi affermati dalla giurisprudenza in tema di sinistri stradali con investimento di pedone.
Come è noto, una volta riconosciuta l'esistenza dell'investimento del pedone, deve trovare applicazione la disposizione del primo comma dell'art. 2054 c.c., che pone a carico del conducente del veicolo la presunzione di responsabilità in mancanza di prova di aver fatto il possibile per evitare il danno.
In caso di investimento pedonale, il conducente del veicolo investitore può vincere la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1,
c.c., dimostrando che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare l'evento; a tal fine, non è sufficiente l'accertamento del comportamento colposo del pedone, ma è necessario che si dia prova non solo che il predetto abbia tenuto una condotta anormale e ragionevolmente non prevedibile, ma anche che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, pure sotto il profilo della velocità di guida mantenuta. (Nella specie, relativa all'investimento di un pedone che procedeva a piedi, nel senso opposto a quello di marcia dell'autovettura, in presenza di una curva che ne limitava la visuale e senza giubbotto catarifrangente nonostante il buio e l'assenza di illuminazione pubblica, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso la responsabilità del conducente, il quale, a fronte della assoluta imprevedibilità ed abnormità della condotta della vittima, aveva rispettato tutte le misure idonee ad evitare l'impatto, procedendo ad una velocità adeguata, tenendo accese le luci anabbaglianti e mantenendo la propria autovettura entro la mezzeria di pertinenza Sez. 3 -
, Ordinanza n. 9856 del 28/03/2022 ).
Ciò non vuol dire, peraltro, che eventuali profili di responsabilità (o di corresponsabilità) del pedone restino privi di rilievo;
ma rientra certamente nell'onere probatorio del conducente del veicolo o del suo assicuratore, dimostrare la condotta tenuta nel caso di specie sia dal conducente del veicolo che dal pedone e in ogni caso il giudice per poter conferire rilievo al comportamento del pedone al fine di una riduzione progressiva della percentuale di concorso di colpa deve ritenere provato alla luce del quadro
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probatorio (documenti, testimonianze e presunzioni) un comportamento imprudente e pericoloso del pedone investito.
In tal senso la giurisprudenza ha affermato che “la presunzione di colpa del conducente dell'autoveicolo investitore prevista dall'art. 2054, comma 1,
c.c. non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana. Pertanto, il fatto che il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, non preclude l'indagine in ordine all'eventuale concorso di colpa del pedone danneggiato” (Cassazione civile, sez. III, 27 febbraio 1998, n. 2216).
La presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall'art. 2054, primo comma cod. civ., non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e dunque non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fine del concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., ed integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto esente da censura la decisione con cui il giudice di merito aveva accertato che il pedone investito aveva dato inizio ad un attraversamento "azzardato" nel mentre sopraggiungeva l'autoveicolo dell'investitore, pervenendo a tale conclusione attraverso una valutazione di tutti gli elementi in suo possesso e delibando plausibilmente la convergenza tra le dichiarazioni rese nell'immediatezza da coloro che erano presenti al sinistro e i riscontri obiettivi effettuati dalla Polizia stradale giunta "in loco") Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 24204 del 13/11/2014).
È chiaro che, in ogni caso, l'onere della prova di un'eventuale colpa concorrente od esclusiva del pedone grava a carico del conducente, del proprietario, ovvero della compagnia assicuratrice del veicolo investitore
(cfr., in tal senso, Cass. civ. Sez. III, Sentenza n. 24472 del 2014, Cass. civ., sez. III, 10 luglio 2008, n. 18872; Tribunale di Palmi, 6 febbraio 2006, Cass. civ., sez. III, 16 giugno 1998, n. 5982).
Secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza, quindi, nel caso di investimento di un pedone da parte di un veicolo senza guida di rotaie, l'art. 2054 c.c., comma 1, pone a carico del conducente di quest'ultimo una presunzione juris tantum di colpa. Per vincere tale presunzione il conducente ha l'onere di provare che il pedone abbia tenuto una condotta anomala, violando le regole del codice della strada e parandosi imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria di marcia del veicolo investitore…[omissis]… Poiché, per quanto detto, il conducente di veicoli a
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motore è onerato da una presunzione di colpa, il giudice chiamato a valutare e quantificare l'esistenza d'un concorso di colpa tra la colpa del conducente e quella d'un pedone investito deve: (a) muovere dall'assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al 100%; (b) accertare in concreto la condotta del pedone;
(c) ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente via via che emergano circostanze idonee a dimostrare una colpa in concreto del pedone. Non è, dunque, quest'ultimo a dovere dimostrare che la colpa del conducente sia stata maggiore della propria, ma
è vero il contrario: è onere del conducente dimostrare che la condotta del pedone è stata colposa ed ha avuto efficacia causale assorbente o concorrente nella produzione dell'evento (cfr., in motivazione, Cass. n.
24472/2014; nello stesso senso, ex multis, Cass. n. 21402/2022, n.
9856/2022, Cass. n. 5957/2022, Cass. n. 2241/2019 e Cass. n. 8663/2017).
Nel caso di specie, alcun elemento di prova liberatoria così come richiesta dalla disposizione normativa di cui al terzo comma dell'art. 2054 cod. civ. è stata fornita né elementi a sostegno di una concorrente responsabilità dell'attore, odierno appellante, nella produzione del sinistro.
Ebbene, il giudice di prime cure ha ritenuto che l'attività istruttoria posta in essere non aveva consentito di accertare la conformità della condotta tenuta dal pedone alle prescrizioni imposte dall'art 190 codice della Strada, concludendo per la concorrente responsabilità di quest'ultimo.
Tuttavia, per superare il giudizio espresso dal giudice di prime cure è sufficiente osservare che dal complesso delle risultanze istruttorie documentali ed orali (dichiarazione resa dal teste ) deve Testimone_1 ritenersi raggiunta la prova che il sinistro si sia verificato con le modalità descritte in citazione e per esclusiva responsabilità del conducente del veicolo non identificato.
Nella fattispecie, il teste ha riferito che il veicolo di colore scuro rimasto non identificato nel transitare in via Roma in Afragola, strada a senso unico di marcia, investì l'attore allorché questo era intento ad attraversare la strada
- non sulle strisce pedonali poiché non erano presenti né in quel punto né altrove su quel tratto di strada – e allorché questi era giunto più o meno al centro della strada, senza fare alcun riferimento ad una sua attività inconsulta o imprevedibile, tale cioè da determinare l'insorgere di una situazione di pericolo.
Va, invero, osservato che l'art. 190 del Codice della Strada, che regola il comportamento dei pedoni, impone a questi ultimi di servirsi degli attraversamenti pedonali;
solo quando questi non esistono o distano più di cento metri, dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri. Inoltre, i pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali
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devono dare la precedenza ai conducenti. Quanto al comportamento dei conducenti avanti ai pedoni, l'art. 191 impone che, quando il traffico non è regolato da agenti o semafori, i conducenti devono dare la precedenza, rallentando e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali e, sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali, i conducenti devono consentire al pedone, che abbia già iniziato l'attraversamento impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza.
Ne consegue che avendo il pedone iniziato l'attraversamento ben prima del sopraggiungere dell'autovettura (l'investimento è avvenuto quasi a centro carreggiata), il conducente dell'autovettura avrebbe dovuto vederlo per tempo (essendo l'incidente avvenuto alle 9.00 di mattina), fermarsi e dare la precedenza a quest'ultimo e in ogni caso, anche qualora il pedone, nonostante il divieto, attraversi ugualmente la carreggiata senza dare la dovuta precedenza al veicolo che sopraggiunge, il conducente deve ugualmente tenere una condotta prudente tale da permettere comunque al pedone di raggiungere l'altra parte della carreggiata in sicurezza.
Invece, nel caso di specie, non sono emersi elementi da cui desumere l'esistenza di un concorso di colpa dell'appellante, non avendo il testimone escusso riferito di un comportamento anomalo o imprevedibile da parte dello stesso durante l'attraversamento stradale;
peraltro, l'eventuale anomalia della condotta del pedone che, in caso di investimento al di fuori delle strisce di attraversamento, consente di ritenere superata la presunzione di responsabilità esclusiva del conducente prevista "iuris tantum" dall'art. 2054, primo comma, c.c., non coincide con la mera inosservanza dell'obbligo di dare la precedenza ai veicoli in transito, ma esige la dimostrazione che egli, violando le regole del codice della strada, si sia portato imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria di marcia del veicolo investitore ovvero si può configurare unicamente quando condotta del pedone non era prevedibile al punto da impedire al conducente di evitare l'investimento, pur osservando ogni cautela (Cass. 18/11/2014, n. 24472;
Cass. 28/02/2020, n. 5627): ebbene, di tali eventualità non emerge traccia nel materiale istruttorio acquisito agli atti.
Deve, quindi, farsi applicazione dei principi suesposti, nel caso di specie, per cui la presunzione di responsabilità opera a carico del conducente il veicolo (compagnia assicuratrice) che non ha dimostrato che il pedone abbia tenuto un comportamento imprevedibile e abbia repentinamente attraversato la strada, stante il luogo in cui è avvenuto l'urto e la dinamica del fatto così come ricostruita sulla base della testimonianza assunta.
Dunque, in riforma della decisione impugnata, deve affermarsi la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo non identificato, con conseguente sussistenza della dedotta obbligazione risarcitoria a carico della
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impresa designata. Passando quindi alla quantificazione del danno, si rileva che la domanda va accolta nei limiti della quantificazione del danno adottata con la sentenza appellata, eliminando invece la riduzione conseguente al concorso di colpa erroneamente affermato;
infatti, non essendo stata sollevato alcun motivo di gravame in ordine alla liquidazione disposta in sentenza, va riconosciuto l'intero risarcimento del danno liquidato nella decisione impugnata, senza la decurtazione alle conseguenze determinate dal concorso di colpa erroneamente applicato, quindi la residua somma richiesta, al netto dell'importo già liquidato in primo grado, di € 1615,50, dovuta secondo le prescrizioni indicate nella pronuncia gravata.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza integrale dell'impresa designata dovendosi riformare il capo sulle spese, regolamentate dal primo giudice secondo il principio della parziale soccombenza reciproca per il riconoscimento del concorso di colpa.
Il giudice di appello procede d'ufficio a un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussistente in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, cosicché l'onere delle spese va ripartito fra le parti tenendo presente l'esito complessivo della lite, atteso che il criterio della soccombenza non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole (Cass. 2021/n. 13356).
Nella specie, considerato l'esito finale della lite, le spese del primo grado sono liquidate, avuto riguardo all'attività concretamente espletata, alla natura dell'affare e alle questioni trattate, nella misura indicata in dispositivo, in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche. Le spese di lite del giudizio di gravame si liquidano con applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n. 55/14, tenuto conto della non complessità delle questioni trattate e dell'assenza di istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona della dott.ssa Dora Alessia
Limongelli, funzione di giudice unico, definitivamente pronunziando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 820/2023, ogni diversa istanza difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello, dichiara l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo non identificato nella causazione del sinistro e, per l'effetto, condanna in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., al pagamento, in favore di Parte_1 dell'ulteriore somma di € 1616,50, oltre interessi dovuti secondo le prescrizioni indicate nella pronuncia gravata;
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2) Condanna al pagamento delle spese di lite del Controparte_1 doppio grado di giudizio in favore di che si Parte_1 liquidano, per il primo grado, in complessivi € 1390,00, di cui € 1265,00 per compenso professionale ed € 125,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, Iva e
Cpa come per legge, nonché spese di CTU di € 400,00 e per il secondo grado, in complessivi € 1452,00, di cui € 1278,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Enrico Russo, dichiaratosi antistatario
Aversa, 23.4.2025
Il Giudice dott. ssa Dora Alessia Limongelli
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