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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 23/09/2025, n. 2001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2001 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Dott. Marcello MAGGI - Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI - Giudice
Dott.ssa Enrica DI TURSI - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1789 R.G dell'anno 2025, avente ad oggetto: “Divorzio contenzioso -
Cessazione degli effetti civili del matrimonio”. tra rappresentata e difesa dall'avv. Paola Antonia Donvito Parte_1
-RICORRENTE-
e rappresentato e difeso dall'avv. Maria Pia Laghezza Controparte_1
-RESISTENTE- con l'intervento del P.M. in sede
-INTERVENUTO EX LEGE-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14.04.2025 la sig.ra premesso che il 30.12.2002 contraeva Parte_1 matrimonio in AF (TA) con il sig. nato a [...] il [...], con Controparte_1 atto trascritto nel Registro dell'Ufficio di stato civile al n. 160, parte II, serie A, dell'anno 2002 - Comune di AF (TA), che dalla loro unione nascevano le figlie nata a [...] Persona_1
(TA) il 28.09.2004 e nata a [...], il [...], e che in data 06.07.2023 Persona_2 il Tribunale di Taranto omologava la separazione consensuale, adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Con comparsa di costituzione 14.07.2025, il sig. aderiva alla richiesta declaratoria di Controparte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio chiedendo, tuttavia, che fosse pronunciata alle condizioni di cui alla memoria di costituzione.
All'udienza del 16.09.2025, i coniugi chiedevano congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio trasformando il divorzio da contenzioso in congiunto, alle condizioni riportate nell'accordo a verbale di udienza, con rinuncia ai termini per il deposito di conclusionali e repliche.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Va rilevato che all'udienza del 16.09.2025, le parti hanno insistito per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'accordo anzidetto.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia il decreto di omologa della separazione consensuale n. cronol. 14833/2023 del 06/07/2023, emesso da codesto Tribunale nel proc. R.G. n. 785/2023.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protrae ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione da parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art.5 L.n.74/'87.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va, inoltre, rilevato che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici, patrimoniali e con la prole secondo le condizioni di cui all'accordo redatto a verbale di udienza del 16.09.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
Le spese di giudizio si intendono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando così dispone:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da (nata a Parte_1
AF (TA) il 28.08.1982) e (nato a [...] il [...]), in data Controparte_1
30.12.2002 a AF (TA), trascritto nel Registro dell'Ufficio di stato civile al n. 160, parte II, serie
A, dell'anno 2002 - Comune di AF (TA); DISPONE che i rapporti economici tra le parti siano disciplinati secondo le condizioni di cui all'accordo redatto all'udienza del 16.09.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di AF (TA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
Spese integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile del XXXXXXXX.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Enrica Di Tursi Dott. Marcello Maggi
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del GOP Avv. Emanuele Simone, addetto all'UPP presso la I Sez. civile del Tribunale di Taranto.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Dott. Marcello MAGGI - Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI - Giudice
Dott.ssa Enrica DI TURSI - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1789 R.G dell'anno 2025, avente ad oggetto: “Divorzio contenzioso -
Cessazione degli effetti civili del matrimonio”. tra rappresentata e difesa dall'avv. Paola Antonia Donvito Parte_1
-RICORRENTE-
e rappresentato e difeso dall'avv. Maria Pia Laghezza Controparte_1
-RESISTENTE- con l'intervento del P.M. in sede
-INTERVENUTO EX LEGE-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14.04.2025 la sig.ra premesso che il 30.12.2002 contraeva Parte_1 matrimonio in AF (TA) con il sig. nato a [...] il [...], con Controparte_1 atto trascritto nel Registro dell'Ufficio di stato civile al n. 160, parte II, serie A, dell'anno 2002 - Comune di AF (TA), che dalla loro unione nascevano le figlie nata a [...] Persona_1
(TA) il 28.09.2004 e nata a [...], il [...], e che in data 06.07.2023 Persona_2 il Tribunale di Taranto omologava la separazione consensuale, adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Con comparsa di costituzione 14.07.2025, il sig. aderiva alla richiesta declaratoria di Controparte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio chiedendo, tuttavia, che fosse pronunciata alle condizioni di cui alla memoria di costituzione.
All'udienza del 16.09.2025, i coniugi chiedevano congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio trasformando il divorzio da contenzioso in congiunto, alle condizioni riportate nell'accordo a verbale di udienza, con rinuncia ai termini per il deposito di conclusionali e repliche.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Va rilevato che all'udienza del 16.09.2025, le parti hanno insistito per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'accordo anzidetto.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia il decreto di omologa della separazione consensuale n. cronol. 14833/2023 del 06/07/2023, emesso da codesto Tribunale nel proc. R.G. n. 785/2023.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protrae ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione da parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art.5 L.n.74/'87.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va, inoltre, rilevato che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici, patrimoniali e con la prole secondo le condizioni di cui all'accordo redatto a verbale di udienza del 16.09.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
Le spese di giudizio si intendono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando così dispone:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da (nata a Parte_1
AF (TA) il 28.08.1982) e (nato a [...] il [...]), in data Controparte_1
30.12.2002 a AF (TA), trascritto nel Registro dell'Ufficio di stato civile al n. 160, parte II, serie
A, dell'anno 2002 - Comune di AF (TA); DISPONE che i rapporti economici tra le parti siano disciplinati secondo le condizioni di cui all'accordo redatto all'udienza del 16.09.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di AF (TA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
Spese integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile del XXXXXXXX.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Enrica Di Tursi Dott. Marcello Maggi
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del GOP Avv. Emanuele Simone, addetto all'UPP presso la I Sez. civile del Tribunale di Taranto.