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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 09/04/2025, n. 1109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1109 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2864/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
I SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Simona Esposito ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. r.g. 2864/2019 promossa da:
AN OR (C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura allegata C.F._1
all'atto di citazione in opposizione depositato telematicamente, dall'Avv. Alessandro Panico, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato in LE HI (NA) alla Piazza Donizetti n. 5
- opponente contro
EL ER S.P.A. (P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti allegata all'atto di costituzione dei nuovi difensori depositato telematicamente, dall'Avv. Luca Polverino e dall'Avv. Luigi Coluccino, con i quali è elettivamente domiciliata in Roma (RM) alla via Adolfo Ravà n. 75
– opposta
Conclusioni: come da note scritte e verbale d'udienza del 16 gennaio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato AN OR ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2762/2018, emesso dal Tribunale di Nola in data 7 dicembre 2018 e notificato il 27 febbraio 2019, con il quale gli è stato ingiunto il pagamento, in favore della EL ER S.P.A., della somma di euro 13.643,57 oltre interessi e spese di lite, a titolo di corrispettivo per la fornitura di gas naturale, credito supportato da 29 fatture, le nn. 0000002625866713, 0000002629549666,
0000002626561494, 0000002629931829, 0000002627364281, 0000002628226359,
0000002635450827, 0000002629008161, 0000002640526871, 0000002629458259,
0000002629543951, 0000002645980038, 0000002650916296, 0000002655839695,
0000002703620409, 0000002705807808, 0000002711717832, 0000002717052163,
1
0000008087635522, 0000002721858671, 0000002727252590, 0000002732932501,
0000002738305700, 0000002743457962, 0000002749491664, 0000002835349317,
0000002835427583, 0000002835375176 e 0000002835418646, nonché da estratto autentico notarile.
L'opponente ha contestato la debenza della somma eccependo, preliminarmente, il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, l'insufficienza delle fatture a fornire la prova del credito vantato da controparte ex art. 634 c.p.c. nonché la mancata prova dei consumi fatturati;
sulla scorta di tali difese, ha concluso per la revoca del decreto ingiuntivo con vittoria di spese e attribuzione.
Si è costituita in giudizio la EL ER S.P.A. ed ha contestato in toto le avverse eccezioni, insistendo per il rigetto dell'opposizione, con vittoria delle spese di lite.
Negata la provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 648 c.p.c., in assenza di istanze istruttorie, la causa veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. all'udienza del 16 gennaio 2025.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata dall'opponente sulla base del rilievo per cui le fatture poste a fondamento del credito, emesse tra il 2015 e il 2017, siano intestate all'impresa individuale “OR AN”, cancellata dal registro delle imprese dal
2009.
Tale difesa non può trovare seguito dovendosi ricordare che per i debiti contratti dalle imprese individuali – a differenza delle società di capitali, soggetti dotati di autonomia patrimoniale perfetta
– risponde anche l' imprenditore con il proprio patrimonio personale;
ragion per cui, anche laddove una ditta individuale venga cancellata dal registro delle imprese, il titolare continua sempre ad essere responsabile per le obbligazioni assunte dalla stessa con il proprio patrimonio personale.
Nel merito, l'opposizione è fondata e va accolta per le motivazioni che seguono.
Come è noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introduce una fase di cognizione piena successiva alla fase sommaria monitoria, per effetto della quale la posizione formale delle parti risulta invertita rispetto a quella assunta sul piano sostanziale. Infatti, nel giudizio di opposizione l'opponente, sebbene ricopra la posizione formale di attore in quanto introduce con la propria opposizione il giudizio a cognizione piena, assume nella sostanza la veste di convenuto;
viceversa,
l'opposto, seppur resistendo nella posizione formale di convenuto, assume dal punto di vista sostanziale la veste di attore, facendo valere una propria domanda.
Tale ricostruzione assume notevole rilevanza in punto di riparto dell'onere della prova gravante sulle parti.
2
Secondo i principi generali in tema di riparto degli oneri probatori espressi dall'art. 2697 c.c. (così come puntualizzati dal diritto vivente nella sentenza a SS.UU. n. 13533/2001), infatti, al creditore che deduce l'inadempimento da parte del debitore spetta dimostrare il fatto costitutivo del credito, laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte;
sicché il primo
è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni (ex multis, Corte di Cass., sent. n. 21101 del 2015 e Tribunale di Palermo, sent. n. 85 del 2018).
Pertanto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che si configura come giudizio ordinario di cognizione, va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto
(che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto: ex multis, Corte di Cass., sent. n. 21101 del 2015 e Trib. di Palermo, sent. n. 85 del 2018).
Facendo applicazione dei principi su esposti alla presente fattispecie, va dato atto che l'opposizione
è fondata e va accolta: a tale convincimento si perviene in considerazione della documentazione versata in atti da parte opposta nonché sulla base dei motivi di opposizione formulati dall' opponente.
Quest'ultimo, infatti, pur non contestando di aver usufruito, in passato, della fornitura di gas da parte dell'opposta, ha negato di avere mai concluso un contratto con EL ER S.P.A. (producendo a sostegno una diffida a mezzo pec del 5 marzo 2016: v. doc. nel fascicolo di parte opponente), ed ha formulato eccezioni in ordine alla quantificazione del credito, contestando i criteri di rilevazione dei consumi e di addebito degli stessi nelle fatture (v. p. 3 dell'atto ci citazione in opposizione).
A fronte di tali contestazioni, era onere della opposta – che resta attrice in senso sostanziale - fornire la prova del proprio credito, così come quantificato nelle fatture, fornendo la prova del regolare funzionamento del misuratore di energia nonché le condizioni contrattuali pattuite tra le parti in ordine al prezzo unitario effettivamente applicato ed alle modalità di addebito e fatturazione.
Tale prova non è stata fornita;
ed infatti, la prova relativa a tali fatti costitutivi della pretesa creditoria non può ritenersi sufficientemente assolta mediante l'esibizione delle fatture e delle scritture contabili in quanto, per costante giurisprudenza, tali atti sono sufficienti solo nella fase monitoria ma non anche nel giudizio di opposizione, trattandosi di documenti di formazione unilaterale;
essendo, invero, la fattura documento creato dalla stessa parte che se ne avvale, laddove vi sia contestazione dell'an o del quantum, essa non può costituire prova del contratto nel giudizio di opposizione, poiché concernente non la fase genetica, ma solo la fase esecutiva del contratto che si assume concluso (cfr.
3
Cass. civ., sez. III, 28 giugno 2010, n. 15383; Cass. civ., sez. II, 21 luglio 2003, n. 11341; Cass. civ., sez. II, 25 giugno 2001, n. 8664; Cass. civ., sez. II, 30 gennaio 2001, n. 1316).
Oltre a ciò, l'opposta ha fornito nel presente giudizio la certificazione dei consumi rilevati dal distributore Italgas, ma nessuna attestazione in ordine al regolare funzionamento del misuratore di gas intestato all'opponente.
Sul punto, la Suprema Corte ha sancito che “In tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi” (Cass. Ord. n. 28984/2023).
Del resto, l'opposta non ha prodotto il contratto stipulato con l'opponente, in mancanza del quale difetta qualsiasi documento dal quale sia possibile verificare i termini dell'accordo tra le parti, il costo unitario applicato nonché le modalità e i tempi di fatturazione dei consumi rilevati.
A fronte delle contestazioni sollevate da parte opponente, pertanto, non avendo l'opposta fornito la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, l'opposizione va accolta, non sussistendo adeguata prova del credito.
Per le motivazioni espresse, dunque, il decreto ingiuntivo va revocato.
Le spese di lite, stante l'accoglimento dell'opposizione, si pongono a carico dell'opposta nella misura liquidata in dispositivo con applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, aggiornato al D.M.
147/2022, minimi per la fase di studio e decisionale per la ridotta attività svolta in relazione a tali fasi e medi per le residue, con attribuzione al difensore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunziando, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 2762/2018, emesso dal
Tribunale di Nola in data 7 dicembre 2018;
- condanna la EL ER S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di AN OR e con attribuzione al difensore antistatario, Avv. Alessandro Panico,
4
delle spese di lite del presente giudizio che liquida in euro 150,00 per spese e in euro 3.768,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali (nella misura del 15% sui compensi), I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
Nola, 8 aprile 2025 Il Giudice
dott.ssa Simona Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M.
21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
I SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Simona Esposito ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. r.g. 2864/2019 promossa da:
AN OR (C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura allegata C.F._1
all'atto di citazione in opposizione depositato telematicamente, dall'Avv. Alessandro Panico, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato in LE HI (NA) alla Piazza Donizetti n. 5
- opponente contro
EL ER S.P.A. (P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti allegata all'atto di costituzione dei nuovi difensori depositato telematicamente, dall'Avv. Luca Polverino e dall'Avv. Luigi Coluccino, con i quali è elettivamente domiciliata in Roma (RM) alla via Adolfo Ravà n. 75
– opposta
Conclusioni: come da note scritte e verbale d'udienza del 16 gennaio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato AN OR ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2762/2018, emesso dal Tribunale di Nola in data 7 dicembre 2018 e notificato il 27 febbraio 2019, con il quale gli è stato ingiunto il pagamento, in favore della EL ER S.P.A., della somma di euro 13.643,57 oltre interessi e spese di lite, a titolo di corrispettivo per la fornitura di gas naturale, credito supportato da 29 fatture, le nn. 0000002625866713, 0000002629549666,
0000002626561494, 0000002629931829, 0000002627364281, 0000002628226359,
0000002635450827, 0000002629008161, 0000002640526871, 0000002629458259,
0000002629543951, 0000002645980038, 0000002650916296, 0000002655839695,
0000002703620409, 0000002705807808, 0000002711717832, 0000002717052163,
1
0000008087635522, 0000002721858671, 0000002727252590, 0000002732932501,
0000002738305700, 0000002743457962, 0000002749491664, 0000002835349317,
0000002835427583, 0000002835375176 e 0000002835418646, nonché da estratto autentico notarile.
L'opponente ha contestato la debenza della somma eccependo, preliminarmente, il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, l'insufficienza delle fatture a fornire la prova del credito vantato da controparte ex art. 634 c.p.c. nonché la mancata prova dei consumi fatturati;
sulla scorta di tali difese, ha concluso per la revoca del decreto ingiuntivo con vittoria di spese e attribuzione.
Si è costituita in giudizio la EL ER S.P.A. ed ha contestato in toto le avverse eccezioni, insistendo per il rigetto dell'opposizione, con vittoria delle spese di lite.
Negata la provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 648 c.p.c., in assenza di istanze istruttorie, la causa veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. all'udienza del 16 gennaio 2025.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata dall'opponente sulla base del rilievo per cui le fatture poste a fondamento del credito, emesse tra il 2015 e il 2017, siano intestate all'impresa individuale “OR AN”, cancellata dal registro delle imprese dal
2009.
Tale difesa non può trovare seguito dovendosi ricordare che per i debiti contratti dalle imprese individuali – a differenza delle società di capitali, soggetti dotati di autonomia patrimoniale perfetta
– risponde anche l' imprenditore con il proprio patrimonio personale;
ragion per cui, anche laddove una ditta individuale venga cancellata dal registro delle imprese, il titolare continua sempre ad essere responsabile per le obbligazioni assunte dalla stessa con il proprio patrimonio personale.
Nel merito, l'opposizione è fondata e va accolta per le motivazioni che seguono.
Come è noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introduce una fase di cognizione piena successiva alla fase sommaria monitoria, per effetto della quale la posizione formale delle parti risulta invertita rispetto a quella assunta sul piano sostanziale. Infatti, nel giudizio di opposizione l'opponente, sebbene ricopra la posizione formale di attore in quanto introduce con la propria opposizione il giudizio a cognizione piena, assume nella sostanza la veste di convenuto;
viceversa,
l'opposto, seppur resistendo nella posizione formale di convenuto, assume dal punto di vista sostanziale la veste di attore, facendo valere una propria domanda.
Tale ricostruzione assume notevole rilevanza in punto di riparto dell'onere della prova gravante sulle parti.
2
Secondo i principi generali in tema di riparto degli oneri probatori espressi dall'art. 2697 c.c. (così come puntualizzati dal diritto vivente nella sentenza a SS.UU. n. 13533/2001), infatti, al creditore che deduce l'inadempimento da parte del debitore spetta dimostrare il fatto costitutivo del credito, laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte;
sicché il primo
è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni (ex multis, Corte di Cass., sent. n. 21101 del 2015 e Tribunale di Palermo, sent. n. 85 del 2018).
Pertanto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che si configura come giudizio ordinario di cognizione, va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto
(che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto: ex multis, Corte di Cass., sent. n. 21101 del 2015 e Trib. di Palermo, sent. n. 85 del 2018).
Facendo applicazione dei principi su esposti alla presente fattispecie, va dato atto che l'opposizione
è fondata e va accolta: a tale convincimento si perviene in considerazione della documentazione versata in atti da parte opposta nonché sulla base dei motivi di opposizione formulati dall' opponente.
Quest'ultimo, infatti, pur non contestando di aver usufruito, in passato, della fornitura di gas da parte dell'opposta, ha negato di avere mai concluso un contratto con EL ER S.P.A. (producendo a sostegno una diffida a mezzo pec del 5 marzo 2016: v. doc. nel fascicolo di parte opponente), ed ha formulato eccezioni in ordine alla quantificazione del credito, contestando i criteri di rilevazione dei consumi e di addebito degli stessi nelle fatture (v. p. 3 dell'atto ci citazione in opposizione).
A fronte di tali contestazioni, era onere della opposta – che resta attrice in senso sostanziale - fornire la prova del proprio credito, così come quantificato nelle fatture, fornendo la prova del regolare funzionamento del misuratore di energia nonché le condizioni contrattuali pattuite tra le parti in ordine al prezzo unitario effettivamente applicato ed alle modalità di addebito e fatturazione.
Tale prova non è stata fornita;
ed infatti, la prova relativa a tali fatti costitutivi della pretesa creditoria non può ritenersi sufficientemente assolta mediante l'esibizione delle fatture e delle scritture contabili in quanto, per costante giurisprudenza, tali atti sono sufficienti solo nella fase monitoria ma non anche nel giudizio di opposizione, trattandosi di documenti di formazione unilaterale;
essendo, invero, la fattura documento creato dalla stessa parte che se ne avvale, laddove vi sia contestazione dell'an o del quantum, essa non può costituire prova del contratto nel giudizio di opposizione, poiché concernente non la fase genetica, ma solo la fase esecutiva del contratto che si assume concluso (cfr.
3
Cass. civ., sez. III, 28 giugno 2010, n. 15383; Cass. civ., sez. II, 21 luglio 2003, n. 11341; Cass. civ., sez. II, 25 giugno 2001, n. 8664; Cass. civ., sez. II, 30 gennaio 2001, n. 1316).
Oltre a ciò, l'opposta ha fornito nel presente giudizio la certificazione dei consumi rilevati dal distributore Italgas, ma nessuna attestazione in ordine al regolare funzionamento del misuratore di gas intestato all'opponente.
Sul punto, la Suprema Corte ha sancito che “In tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi” (Cass. Ord. n. 28984/2023).
Del resto, l'opposta non ha prodotto il contratto stipulato con l'opponente, in mancanza del quale difetta qualsiasi documento dal quale sia possibile verificare i termini dell'accordo tra le parti, il costo unitario applicato nonché le modalità e i tempi di fatturazione dei consumi rilevati.
A fronte delle contestazioni sollevate da parte opponente, pertanto, non avendo l'opposta fornito la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, l'opposizione va accolta, non sussistendo adeguata prova del credito.
Per le motivazioni espresse, dunque, il decreto ingiuntivo va revocato.
Le spese di lite, stante l'accoglimento dell'opposizione, si pongono a carico dell'opposta nella misura liquidata in dispositivo con applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, aggiornato al D.M.
147/2022, minimi per la fase di studio e decisionale per la ridotta attività svolta in relazione a tali fasi e medi per le residue, con attribuzione al difensore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunziando, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 2762/2018, emesso dal
Tribunale di Nola in data 7 dicembre 2018;
- condanna la EL ER S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di AN OR e con attribuzione al difensore antistatario, Avv. Alessandro Panico,
4
delle spese di lite del presente giudizio che liquida in euro 150,00 per spese e in euro 3.768,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali (nella misura del 15% sui compensi), I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
Nola, 8 aprile 2025 Il Giudice
dott.ssa Simona Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M.
21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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