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Sentenza 13 dicembre 2024
Sentenza 13 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 13/12/2024, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice rel.
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 2610 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno
2024 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. VERCELLI VIRNA, giusta delega in atti Parte_1
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. VERCELLI VIRNA, giusta delega in atti Controparte_1
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso merita accoglimento poiché risulta integrata la fattispecie di cui al disposto degli artt. 1 e 3
n. 2 lett. B) della legge 898/70 (come modificata dalla legge 74/87), e pertanto deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge.
Risulta inoltre dalle dichiarazioni rese dalle parti e dai documenti in atti che i coniugi non abbiano ripreso la convivenza ed abbiano avuto residenze anagrafiche diverse, né sono emersi elementi dai quali si possa ritenere che non vi sia stata continuità dello stato di separazione.
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate, che vengono quindi confermate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando;
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e n Parte_1 Controparte_1
data 2.09.2004 in Genova trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di Genova al numero 777, parte I, Uff. 1, anno 2004, con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Genova, di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza, alle condizioni di seguito esposte, alle quali conferisce vigore:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale, respinta ogni istanza avversa e/o contraria, dichiarare la cessazione
degli effetti civili del matrimonio contratto tra e in Genova in data Parte_1 Controparte_1
02.09.2004, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Genova al numero 777, P. I S. Vol.
anno 2004 uff 1, senza prevedere alcun obbligo di mantenimento a carico del sig. in favore CP_1
della sig.ra ed eventualmente, ove ritenuto, revocando l'obbligo di mantenimento previsto Pt_1
in sede di separazione ( con sentenza del Tribunale di Savona numero 951/21) a carico del sig.
[...] in favore della sig.ra . Compensare integralmente le spese di lite di cui con CP_1 Parte_1
separata istanza si chiede la liquidazione ai fini del patrocinio a spese dello Stato”.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 13.12.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi Dott.ssa Lorena Canaparo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice rel.
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 2610 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno
2024 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. VERCELLI VIRNA, giusta delega in atti Parte_1
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. VERCELLI VIRNA, giusta delega in atti Controparte_1
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso merita accoglimento poiché risulta integrata la fattispecie di cui al disposto degli artt. 1 e 3
n. 2 lett. B) della legge 898/70 (come modificata dalla legge 74/87), e pertanto deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge.
Risulta inoltre dalle dichiarazioni rese dalle parti e dai documenti in atti che i coniugi non abbiano ripreso la convivenza ed abbiano avuto residenze anagrafiche diverse, né sono emersi elementi dai quali si possa ritenere che non vi sia stata continuità dello stato di separazione.
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate, che vengono quindi confermate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando;
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e n Parte_1 Controparte_1
data 2.09.2004 in Genova trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di Genova al numero 777, parte I, Uff. 1, anno 2004, con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Genova, di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza, alle condizioni di seguito esposte, alle quali conferisce vigore:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale, respinta ogni istanza avversa e/o contraria, dichiarare la cessazione
degli effetti civili del matrimonio contratto tra e in Genova in data Parte_1 Controparte_1
02.09.2004, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Genova al numero 777, P. I S. Vol.
anno 2004 uff 1, senza prevedere alcun obbligo di mantenimento a carico del sig. in favore CP_1
della sig.ra ed eventualmente, ove ritenuto, revocando l'obbligo di mantenimento previsto Pt_1
in sede di separazione ( con sentenza del Tribunale di Savona numero 951/21) a carico del sig.
[...] in favore della sig.ra . Compensare integralmente le spese di lite di cui con CP_1 Parte_1
separata istanza si chiede la liquidazione ai fini del patrocinio a spese dello Stato”.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 13.12.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi Dott.ssa Lorena Canaparo