Sentenza breve 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 22/04/2025, n. 7892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7892 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07892/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03606/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3606 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero dell’Interno, non costituito in giudizio
nei confronti
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Martinelli, Pietro De Corato, Edgardo Crescenzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
previa sospensione
- del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del-OMISSIS-, con il quale il Prefetto di Roma ha decretato “di approvare la trasformazione della Fondazione-OMISSIS- nella società a responsabilità limitata denominata -OMISSIS- e di cancellare, all’esito della comunicata iscrizione della Società, nel Registro delle Imprese, la Fondazione-OMISSIS- dal Registro delle persone giuridiche”;
- di ogni altro atto, anche non conosciuto, presupposto, connesso, collegato e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Roma e della -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2025 il dott. Giovanni Mercone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che:
- il ricorrente impugna il provvedimento adottato il-OMISSIS- dal Prefetto di Roma di trasformazione della “Fondazione-OMISSIS-” nella società a responsabilità limitata denominata “-OMISSIS-”;
- con ordinanza n. -OMISSIS- emessa dal Tribunale di Roma, sezione sedicesima, il -OMISSIS- veniva accolto il reclamo proposto dal ricorrente avverso l’atto di revoca del -OMISSIS- dello stesso dalla carica di consigliere di amministrazione della “Fondazione-OMISSIS-” ed ordinata l’immediata sospensione di tale delibera;
- tuttavia, di seguito al reintegro del Prof. -OMISSIS- nella carica anzidetta (cfr. in merito all. 6 alla memoria depositata in data 4.4.2025 da -OMISSIS-), vi è stato un successivo atto di decadenza del ricorrente dalla anzidetta carica adottato il -OMISSIS-, in ragione delle modifiche statutarie approvate il precedente -OMISSIS-, con le quali era stato introdotto il limite di settantacinque anni per poter essere membri dell’organismo gestionale della Fondazione in questione;
- il provvedimento adottato il -OMISSIS- non risulta essere stato impugnato, parimenti alla modifica statutaria del -OMISSIS-;
- ciò incide sulla legittimazione ad agire del ricorrente, che, alla luce di quanto anzidetto, risulta insussistente (in questo senso si veda anche il provvedimento del Tribunale di Roma, sez. -OMISSIS-, dell’-OMISSIS-);
- peraltro, il decreto prefettizio gravato, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 2436, 2500 e ss. c.c. e dal D.P.R. 361/2000, è stato iscritto sia nel registro delle imprese in data -OMISSIS- che nel registro delle persone giuridiche il -OMISSIS-;
- l’art. 41 comma 2 c.p.a. fa decorrere il termine di impugnazione, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno della pubblicazione; o meglio, la disposizione menzionata fa riferimento all’ultimo giorno di pubblicazione come dies a quo se questa è prevista dalla legge o in base alla legge, ma, non essendo infrequente che la pubblicazione non è soggetta ad uno specifico termine, deve interpretarsi la norma facendo decorrere il termine per proporre il ricorso dalla data di pubblicazione; ergo, il termine per impugnare, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, non può essere calcolato nella specie a partire dal -OMISSIS-, cioè da quando il ricorrente ha esercitato l’accesso agli atti;
- pertanto, essendo stato il ricorso notificato il -OMISSIS-, lo stesso risulta essere stato anche proposto oltre il termine perentorio di sessanta giorni, con la conseguenza che, oltre che inammissibile per quanto rappresentato, risulta pure irricevibile, come eccepito dall’amministrazione resistente e dalle altre parti resistenti;
- alla luce della peculiarità della vicenda, è possibile compensare le spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo Francavilla, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario, Estensore
Silvia Simone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Mercone | Michelangelo Francavilla |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.