Cass. civ., sez. I, sentenza 22/05/2024, n. 14194
CASS
Sentenza 22 maggio 2024

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Civile, emessa il 21 marzo 2024, con numero di registro generale 13822/2022. La ricorrente ha contestato la decisione della Corte d'Appello di Venezia, che aveva respinto la sua richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, sostenendo che vi fosse stata un'interruzione nella linea di discendenza. Le questioni giuridiche sollevate riguardavano l'applicabilità della legge brasiliana rispetto a quella italiana, la validità del riconoscimento della filiazione e la prova dello stato di figlio legittimo.

Il giudice ha accolto il ricorso, ritenendo errata l'applicazione della legge brasiliana, affermando che, secondo la legge italiana, il possesso continuo dello stato di figlio è sufficiente a provare la filiazione, anche in assenza di un atto di nascita registrato. La Corte ha sottolineato che la sentenza impugnata non aveva adeguatamente considerato le prove documentali presentate dalla ricorrente, che avrebbero potuto dimostrare il possesso di stato. Pertanto, la Corte ha cassato la sentenza e rinviato la causa alla Corte d'Appello di Venezia per un nuovo esame, evidenziando l'importanza di un'interpretazione favorevole nei casi di riconoscimento della cittadinanza.

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Massime1

In tema di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, l'accertamento del rapporto di filiazione derivante dalla discendenza da cittadino emigrato in Brasile è regolato, ai sensi degli artt. 33 e 35 della l. n. 218 del 1995, non dalla legge brasiliana, ma da quella italiana, connotata da un favor per il riconoscimento dello stato di figlio, che, in caso di interruzioni nella linea di discendenza per la mancanza dell'atto di nascita, può essere provato, ai sensi degli artt. 236 e 237 c.c., in base al possesso continuo di stato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che, a fronte di un riconoscimento non seguito dalla registrazione della nascita, non aveva valutato, sebbene teoricamente idoneo a provare il possesso continuativo dello stato di figlio, quanto documentato dall'Ufficiale di stato civile brasiliano nell'atto di matrimonio circa la nascita del figlio e, successivamente, nel certificato di morte, ove era stato attestato che quest'ultimo era figlio legittimo).

Commentario1

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    Paolalicci · https://www.judicium.it/ · 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 22/05/2024, n. 14194
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14194
Data del deposito : 22 maggio 2024

Testo completo