TRIB
Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 06/05/2025, n. 1861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1861 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 205/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
in persona del dott. Carlo Bianchetti in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 2472 del ruolo generale dell'anno 2024 vertente tra
, Parte_1
attore opponente, con gli avv.ti Gianluigi Fino
e
LIQUIDAZIONE Controparte_1 Controparte_2
terza chiamata in riassunzione, contumace e
Controparte_3
convenuta opposta, con gli avv.ti Mario Vanzo e Vittorio Vanzo.
Conclusioni: Il difensore della parte opponente precisa come da atto di citazione e memorie integrative n. 1 e 2. Il difensore della parte convenuta precisa come da memorie integrative nn. 1 e 2.
MOTIVAZIONE
1. Lo svolgimento del processo
Con il decreto ingiuntivo n. 4086/2023 (R.G. 12266/2022) del 13.11.2023 il Giudice des.del Tribunale di Brescia ingiungeva a quale debitore principale, nonché a , quale Controparte_2 Parte_1
pagina 1 di 8 fidejussore, in solido tra loro, il pagamento a della somma di € 586.541,73 Controparte_3
(di cui € 217.749,36 per residua esposizione in c/c n. 2337 (al netto dell'escussione pegno), €
204.835,16 per mutuo ipotecario n. 11028 ed € 163.957,21 per mutuo chirografario n. 98504), più spese accessorie e interessi.
Nello specifico , in qualità di garante veniva ingiunto a pagare fino alla concorrenza Parte_1 dell'importo di € 230.000,00, quanto alle obbligazioni derivanti dal mutuo ipotecario n. 11028, e sino alla concorrenza di € 40.000,00, quanto al mutuo chirografario n. 98504.
In data 2.1.2024 le parti ingiunte proponevano opposizione al decreto censurando la mancanza dei presupposti documentali per la concessione del decreto ingiuntivo e la nullità dei contratti di finanziamento e delle relative garanzie.
Sull'assenza dei presupposti documentali, le parti opponenti eccepivano: i) l'incompleta allegazione degli estratti conto relativi ai rapporti bancari, in particolare l'allegazione della mera copia del contratto di mutuo chirografario, senza alcuna certificazione;
ii) la difformità dagli originali dei documenti prodotti dalla controparte in copia;
iii) l'illeggibilità della firma apposta in calce all'estratto conto certificato relativo al conto corrente.
Sull'asserita nullità dei contratti di finanziamento e di garanzia, le parti opponenti eccepivano: i)
l'assenza della traditio costitutiva di entrambi i mutui, ii) il motivo illecito soggiacente alla stipulazione delle fidejussioni e della garanzia ipotecaria, iii) la violazione dei principi di buona fede, correttezza, nonché dell'ordine pubblico e del buon costume, per la concessione abusiva del credito ad una controparte decotta.
Infine le parti opponenti chiedevano la rideterminazione del rapporto debitorio, sostituendo il tasso legale semplice ex art. 1284 c.c. ai tassi ultralegali applicati, desumendo l'illegittimità degli interessi applicati da: i) la mancata stipulazione sulle condizioni peggiorative con il cliente, ii) l'applicazione di un tasso effettivo diverso e superiore rispetto a quello convenuto, per via del regime di
“capitalizzazione composta” sotteso al piano di ammortamento alla francese. si costituiva in giudizio, domandava il rigetto della domanda avversaria e la Controparte_3
conferma del decreto ingiuntivo emesso, chiedendo altresì, in via preliminare, la concessione dell'esecuzione provvisoria dello stesso.
Nel corso del giudizio il Giudice concedeva con ordinanza l'esecuzione provvisoria dell'opposto decreto ex art. 648 c.p.c., ritenendo l'opposizione non fondata su prova scritta né di pronta soluzione.
pagina 2 di 8 All'udienza del 24.10.2024 il Giudice dichiarava l'interruzione del processo per l'intervenuta liquidazione giudiziale di quindi l'opponente proponeva ricorso ex Controparte_2 Parte_1
art. 303 c.p.c. per la riassunzione del processo interrotto.
La liquidazione giudiziale di ritualmente citata in riassunzione, non si costituiva, Controparte_2
rimanendo contumace.
In seguito al ricorso per la riassunzione il Giudice fissava l'udienza per la prosecuzione del processo e ivi invitava le parti a precisare le conclusioni, dando luogo alla discussione e riservando la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
2. Sull'insussistenza dei presupposti documentali per la concessione del decreto ingiuntivo
L'eccezione delle parti opponenti è infondata.
Invero la parte ingiungente produceva a sostegno del ricorso monitorio i titoli dei crediti vantati nei confronti di (il contratto di conto corrente, il contratto di mutuo con garanzia ipotecaria, CP_2
il contratto di mutuo chirografario), nonché i contratti di fidejussione stipulati da e infine Parte_1
gli estratti conto, unitamente ai piani di ammortamento aggiornati alla chiusura dei rapporti e la certificazione ex art. 50 TUB.
Ne deriva il perfezionamento dei presupposti documentali per il rilascio del decreto ingiuntivo, stante il raggiungimento della prova scritta del credito liquido ed esigibile.
Quanto alle residue eccezioni sollevate in ordine alla presunta difformità dei documenti rispetto agli originali e alla allegata impossibilità di identificare il funzionario che aveva emesso la certificazione ex art. 50 TUB, basti osservare come la prima eccezione è del tutto generica, non essendo neppure allegato in che consisterebbe la pretesa difformità, come la seconda è manifestamente infondata, dal momento che dalla semplice lettura della certificazione (cfr. doc. 5 sub 13 di parte convenuta) emerge che il nome del funzionario (il cui potere di firma è stato provato nel giudizio di merito – cfr. doc. 45 di parte convenuta) è indicato e la sua sottoscrizione è perfettamente leggibile.
3. Sulla nullità delle garanzie ipotecarie prestate dalla società RA di Bassi Ottavio s.r.l.
La domanda delle parti opponenti sulla dichiarazione di nullità ovvero di inefficacia delle garanzie ipotecaria prestata dalla società RA di Bassi Ottavio s.r.l. è inammissibile, poiché tale società garante non è parte in causa.
Invero RA non si è costituita in giudizio né è stata ingiunta dal decreto opposto.
pagina 3 di 8 4. Sulla nullità dei mutui e delle garanzie accessorie per assenza della traditio,
L'eccezione delle parti opponenti è infondata.
Le parti opponenti infatti eccepivano l'invalidità dei mutui erogati dall'istituto bancario a
[...]
per difetto di causa, poiché causalmente preordinati a ripianare un debito preesistente con la CP_2
stessa società.
In particolare le parti opponenti eccepivano l'assenza della traditio della somma di denaro, perfezionativa del contratto di mutuo, contestando che la somma mutuata fosse mai entrata a far parte del patrimonio della società. Asserivano inoltre che l'istituto bancario aveva concesso il finanziamento al solo scopo di sostituire lo scoperto del c.c. con un debito garantito dall'ipoteca e dalla fidejussione rilasciata da . Parte_1
Orbene, dall'estratto conto allegato dalle parti risulta invece che, in data 31.10.2019, CP_2 riceveva l'erogazione della somma di € 226.925,00 sul proprio c.c. (mutuo ipotecario n. 11028) e, in data 12.08.2020, riceveva l'erogazione della somma di € 197.831,00 (mutuo chirografario n. 98504); di talché le somme entravano nella disponibilità della società, sebbene poco dopo venissero impiegate per ripianare l'esposizione debitoria preesistente.
Le Sezioni Unite della Cassazione si sono recentemente pronunciate sulla validità del c.d. “mutuo solutorio” (i.e.: quel mutuo concesso dal creditore finalizzato all'estinzione di debiti preesistenti), enunciando il seguente principio di diritto: “il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale” (Cassazione Civile, SS.UU., 5 marzo 2025, n. 5841).
Ne deriva il rigetto dell'eccezione delle parti opponenti.
Parimenti da rigettarsi è l'eccezione relativa alla nullità delle garanzie accessorie ai finanziamenti per difetto di causa, desumibile nella tesi delle opponenti dalla circostanza che, stante la destinazione delle somme all'estinzione del passivo pregresso, le garanzie connesse ai nuovi mutui venivano prestate non per coprire un nuovo rischio di credito, bensì a garanzia di un debito preesistente.
pagina 4 di 8 Tuttavia, la validità del c.d. “mutuo solutorio”, così come prospettata dalle Sezioni unite, e l'autonomia del mutuo rispetto alla successiva destinazione delle somme a ripianare debiti pregressi escludono la nullità delle garanzie.
5. Sulla nullità dei mutui perché stipulati per motivo illecito e con violazione dei principi di buona fede, correttezza e dell'ordine pubblico e del buon costume.
L'eccezione, tempestivamente introdotta in sede di atto di citazione, è totalmente priva di fondamento, dal momento che è carente in capo al fideiussore della debitrice la legittimazione a far valere l'eventuale abusiva concessione del credito alla debitrice principale.
Ed invero la azione da risarcimento aquiliano da abusiva concessione di credito mira a tutelare la posizione dei creditori la cui possibilità di soddisfarsi sul patrimonio del debitore sia vanificata o diminuita a causa dell'abusiva concessione di credito alla società, in quanto tale da aumentare il monte dei debiti e correlativamente diminuire la possibilità di soddisfacimento degli altri creditori;
non certo la posizione dei fideiussori – tanto più allorquando essi si identifichino (come avviene nel caso di
[...]
, socio e legale rappresentante di nelle persone che avevano la legale Pt_1 Controparte_4
rappresentanza della società (cfr. doc. 5 sub 15 di parte convenuta) che ebbero peraltro materialmente a richiedere la concessione di credito della quale egli si doglie.
Peraltro va osservato che i finanziamenti non venivano concessi ad una società il cui stato di insolvenza fosse noto o conoscibile da parte del mutuante. Al contrario, proprio la consulenza tecnica di parte prodotta in atti dalle opponenti attesta un utile della società in crescita negli esercizi 2017 e 2018, precedenti alla concessione del finanziamento. Il perito di parte accertava al più che la gestione economico-finanziaria della società era inficiata da una carenza di liquidità e che il mutuo ottenuto si rivelava inidoneo a sopperire a tale carenza, provocando anzi un aggravio degli oneri finanziari.
La consulenza tecnica non attesta pertanto la natura abusiva della concessione del credito né tantomeno emerge dall'analisi patrimoniale della società una condizione di sovraindebitamento.
6.Sulla nullità dei mutui per applicazione di tassi ultralegali
L'eccezione delle parti opponenti è infondata.
La parte opponente eccepisce l'applicazione, successiva alla stipulazione dei mutui, di tassi ultralegali non approvati per iscritto da e, pertanto, in deroga alla normativa del TUB e di cui CP_2 all'art. 1284 c.c.
pagina 5 di 8 Tuttavia l'opponente non precisa quali siano i tassi di interesse ultralegali in tesi applicati e quale dei contratti di finanziamento in causa sia interessato da tale modificazione peggiorativa del rapporto contrattuale. Ne deriva l'inammissibilità della eccezione per la genericità e astrattezza della contestazione.
7. Sull'illegittimità degli interessi perché applicati secondo un piano di ammortamentto alla francese a
“capitalizzazione composta”
L'eccezione è infondata.
Infatti parte opponente eccepisce l'illegittimità degli interessi applicati ad entrambi i mutui in causa, affermando che il piano di ammortamento “alla francese” previsto nei contratti de quibus implichi un regime di capitalizzazione composta e conseguente applicazione di un tasso effettivo diverso e superiore rispetto a quello convenuto.
Orbene, tale prospettazione è erronea laddove desume il regime di capitalizzazione composta degli interessi dal piano di ammortamento c.d. “alla francese”.
Ed invero tale piano di ammortamento prevede la debenza della quota di interessi calcolati sul capitale residuo e non invece una capitalizzazione degli interessi maturati, con il conseguente effetto anatocistico che ne deriverebbe. Nei rapporti di finanziamento in causa non è infatti applicata nessun regime di capitalizzazione composta e gli interessi applicati sono pertanto legittimi.
La Prima Sezione Civile della Cassazione si è recentemente pronunciata sulla legittimità del piano di ammortamento alla francese nei mutui a tasso variabile (ord. n.7382, 19.03.2025), confermando la pronuncia delle Sezioni Unite n. 15130 del 29.05.2024 sulla legittimità del mutuo a tasso fisso con piano di ammortamento alla francese
La Suprema Corte precisa in particolare che il piano di ammortamento “alla francese” non genera alcun effetto anatocistico, poiché “non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti”, né il contratto è viziato dall'indeterminatezza degli interessi dovuti, in quanto il contratto riporta “la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, neppure sorge alcun vulnus in termini di trasparenza, giacché il mutuatario ha integrale cognizione,
pagina 6 di 8 nei limiti di ciò che è possibile, degli elementi, giuridici ed economici, del contratto” (Cass. Civ., Sez.
I, ord. n. 7382 del 19 marzo 2025).
8. L'errata indicazione del TAEG e l'applicazione della commissione di massimo scoperto
L'eccezione di parte opponente è infondata per genericità e astrattezza della contestazione.
Invero l'opponente eccepisce l'errata indicazione del TAEG, senza tuttavia precisare quale dei contratti di finanziamento sarebbe affetto da detto vizio e senza indicare il corretto differente tasso che lamenta esser stato applicato.
Parimenti la censura sulla invalidità della commissione di massimo scoperto è infondata, non essendo stata pattuita alcuna clausola relativa alla commissione di massimo scoperto nei contratti e non essendo infatti applicata tale commissione nei rapporti contrattuali.
9. La natura della garanzia prestata da e la nullità per violazione della normativa antitrust Parte_1
L'eccezione relativa alla pretesa nullità delle fidejussioni specifiche sottoscritte da per Parte_1 violazione dell'art. 2 della L. n. 287/1990 è infondata.
Invero le fidejussioni in oggetto sono fidejussioni specifiche e non sono pertanto conformi al modello
ABI sanzionato dalla Banca d'Italia per violazione della normativa antitrust, il quale si riferisce invece alle sole fidejussioni omnibus (cfr., da ultimo, Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 26847 del 16 ottobre 2024; cfr. anche Sez. I, sent. n. 21841 del 2 agosto 2024).
Ne deriva la validità delle garanzie prestate da Parte_1
10. Sulla temerarietà dell'opposizione
La domanda della parte opposta circa la condanna delle opponenti al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, co. i e III c.p.c. è infondata.
Invero non si ravvisano i presupposti per l'applicazione della norma di cui all'art. 96 c.p.c.; mentre infatti la temerarietà va desunta dall'aver agito ovvero resistito in giudizio con malafede o colpa grave, consistente nella consapevolezza dell'infondatezza della propria domanda giudiziale, deve essere qui valorizzato il rilievo che alcune delle questioni sollevate, a lungo dibattute in dottrina e nella giurisprudenza di merito, sono state solo recentemente risolte dalla giurisprudenza di legittimità.
11. Spese.
Le spese seguono la soccombenza;
l'opponente andrà quindi condannato alla rifusione Parte_1
delle spese sostenute dalla convenuta opposta per il presente giudizio, che si liquidano, riconosciuti i pagina 7 di 8 valori medi per tutte le fasi per le cause di valore da € 260.001,00 a € 520.000,00, aumentate in misura prossima al 10 % per il successivo scaglione, in complessivi € 26.950,00= per compensi, oltre 15 % per spese generali e accessori di legge;
sussistono giusti motivi per compensare le spese tra la convenuta opposta e la liquidazione giudiziale della stante la mancata costituzione in giudizio di CP_2 quest'ultima
P.Q.M.
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 4086/2023 emesso da questo Parte_1 tribunale in data 12 novembre 2023, che, per l'effetto, conferma integralmente;
condanna Parte_1 al pagamento in favore della convenuta opposta della somma di € 26.950,00 Controparte_3
per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite tra la convenuta opposta e la liquidazione giudiziale della Controparte_5
Così deciso in Brescia il 6 maggio 2025.
Il giudice dott. Carlo Bianchetti
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
in persona del dott. Carlo Bianchetti in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 2472 del ruolo generale dell'anno 2024 vertente tra
, Parte_1
attore opponente, con gli avv.ti Gianluigi Fino
e
LIQUIDAZIONE Controparte_1 Controparte_2
terza chiamata in riassunzione, contumace e
Controparte_3
convenuta opposta, con gli avv.ti Mario Vanzo e Vittorio Vanzo.
Conclusioni: Il difensore della parte opponente precisa come da atto di citazione e memorie integrative n. 1 e 2. Il difensore della parte convenuta precisa come da memorie integrative nn. 1 e 2.
MOTIVAZIONE
1. Lo svolgimento del processo
Con il decreto ingiuntivo n. 4086/2023 (R.G. 12266/2022) del 13.11.2023 il Giudice des.del Tribunale di Brescia ingiungeva a quale debitore principale, nonché a , quale Controparte_2 Parte_1
pagina 1 di 8 fidejussore, in solido tra loro, il pagamento a della somma di € 586.541,73 Controparte_3
(di cui € 217.749,36 per residua esposizione in c/c n. 2337 (al netto dell'escussione pegno), €
204.835,16 per mutuo ipotecario n. 11028 ed € 163.957,21 per mutuo chirografario n. 98504), più spese accessorie e interessi.
Nello specifico , in qualità di garante veniva ingiunto a pagare fino alla concorrenza Parte_1 dell'importo di € 230.000,00, quanto alle obbligazioni derivanti dal mutuo ipotecario n. 11028, e sino alla concorrenza di € 40.000,00, quanto al mutuo chirografario n. 98504.
In data 2.1.2024 le parti ingiunte proponevano opposizione al decreto censurando la mancanza dei presupposti documentali per la concessione del decreto ingiuntivo e la nullità dei contratti di finanziamento e delle relative garanzie.
Sull'assenza dei presupposti documentali, le parti opponenti eccepivano: i) l'incompleta allegazione degli estratti conto relativi ai rapporti bancari, in particolare l'allegazione della mera copia del contratto di mutuo chirografario, senza alcuna certificazione;
ii) la difformità dagli originali dei documenti prodotti dalla controparte in copia;
iii) l'illeggibilità della firma apposta in calce all'estratto conto certificato relativo al conto corrente.
Sull'asserita nullità dei contratti di finanziamento e di garanzia, le parti opponenti eccepivano: i)
l'assenza della traditio costitutiva di entrambi i mutui, ii) il motivo illecito soggiacente alla stipulazione delle fidejussioni e della garanzia ipotecaria, iii) la violazione dei principi di buona fede, correttezza, nonché dell'ordine pubblico e del buon costume, per la concessione abusiva del credito ad una controparte decotta.
Infine le parti opponenti chiedevano la rideterminazione del rapporto debitorio, sostituendo il tasso legale semplice ex art. 1284 c.c. ai tassi ultralegali applicati, desumendo l'illegittimità degli interessi applicati da: i) la mancata stipulazione sulle condizioni peggiorative con il cliente, ii) l'applicazione di un tasso effettivo diverso e superiore rispetto a quello convenuto, per via del regime di
“capitalizzazione composta” sotteso al piano di ammortamento alla francese. si costituiva in giudizio, domandava il rigetto della domanda avversaria e la Controparte_3
conferma del decreto ingiuntivo emesso, chiedendo altresì, in via preliminare, la concessione dell'esecuzione provvisoria dello stesso.
Nel corso del giudizio il Giudice concedeva con ordinanza l'esecuzione provvisoria dell'opposto decreto ex art. 648 c.p.c., ritenendo l'opposizione non fondata su prova scritta né di pronta soluzione.
pagina 2 di 8 All'udienza del 24.10.2024 il Giudice dichiarava l'interruzione del processo per l'intervenuta liquidazione giudiziale di quindi l'opponente proponeva ricorso ex Controparte_2 Parte_1
art. 303 c.p.c. per la riassunzione del processo interrotto.
La liquidazione giudiziale di ritualmente citata in riassunzione, non si costituiva, Controparte_2
rimanendo contumace.
In seguito al ricorso per la riassunzione il Giudice fissava l'udienza per la prosecuzione del processo e ivi invitava le parti a precisare le conclusioni, dando luogo alla discussione e riservando la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
2. Sull'insussistenza dei presupposti documentali per la concessione del decreto ingiuntivo
L'eccezione delle parti opponenti è infondata.
Invero la parte ingiungente produceva a sostegno del ricorso monitorio i titoli dei crediti vantati nei confronti di (il contratto di conto corrente, il contratto di mutuo con garanzia ipotecaria, CP_2
il contratto di mutuo chirografario), nonché i contratti di fidejussione stipulati da e infine Parte_1
gli estratti conto, unitamente ai piani di ammortamento aggiornati alla chiusura dei rapporti e la certificazione ex art. 50 TUB.
Ne deriva il perfezionamento dei presupposti documentali per il rilascio del decreto ingiuntivo, stante il raggiungimento della prova scritta del credito liquido ed esigibile.
Quanto alle residue eccezioni sollevate in ordine alla presunta difformità dei documenti rispetto agli originali e alla allegata impossibilità di identificare il funzionario che aveva emesso la certificazione ex art. 50 TUB, basti osservare come la prima eccezione è del tutto generica, non essendo neppure allegato in che consisterebbe la pretesa difformità, come la seconda è manifestamente infondata, dal momento che dalla semplice lettura della certificazione (cfr. doc. 5 sub 13 di parte convenuta) emerge che il nome del funzionario (il cui potere di firma è stato provato nel giudizio di merito – cfr. doc. 45 di parte convenuta) è indicato e la sua sottoscrizione è perfettamente leggibile.
3. Sulla nullità delle garanzie ipotecarie prestate dalla società RA di Bassi Ottavio s.r.l.
La domanda delle parti opponenti sulla dichiarazione di nullità ovvero di inefficacia delle garanzie ipotecaria prestata dalla società RA di Bassi Ottavio s.r.l. è inammissibile, poiché tale società garante non è parte in causa.
Invero RA non si è costituita in giudizio né è stata ingiunta dal decreto opposto.
pagina 3 di 8 4. Sulla nullità dei mutui e delle garanzie accessorie per assenza della traditio,
L'eccezione delle parti opponenti è infondata.
Le parti opponenti infatti eccepivano l'invalidità dei mutui erogati dall'istituto bancario a
[...]
per difetto di causa, poiché causalmente preordinati a ripianare un debito preesistente con la CP_2
stessa società.
In particolare le parti opponenti eccepivano l'assenza della traditio della somma di denaro, perfezionativa del contratto di mutuo, contestando che la somma mutuata fosse mai entrata a far parte del patrimonio della società. Asserivano inoltre che l'istituto bancario aveva concesso il finanziamento al solo scopo di sostituire lo scoperto del c.c. con un debito garantito dall'ipoteca e dalla fidejussione rilasciata da . Parte_1
Orbene, dall'estratto conto allegato dalle parti risulta invece che, in data 31.10.2019, CP_2 riceveva l'erogazione della somma di € 226.925,00 sul proprio c.c. (mutuo ipotecario n. 11028) e, in data 12.08.2020, riceveva l'erogazione della somma di € 197.831,00 (mutuo chirografario n. 98504); di talché le somme entravano nella disponibilità della società, sebbene poco dopo venissero impiegate per ripianare l'esposizione debitoria preesistente.
Le Sezioni Unite della Cassazione si sono recentemente pronunciate sulla validità del c.d. “mutuo solutorio” (i.e.: quel mutuo concesso dal creditore finalizzato all'estinzione di debiti preesistenti), enunciando il seguente principio di diritto: “il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale” (Cassazione Civile, SS.UU., 5 marzo 2025, n. 5841).
Ne deriva il rigetto dell'eccezione delle parti opponenti.
Parimenti da rigettarsi è l'eccezione relativa alla nullità delle garanzie accessorie ai finanziamenti per difetto di causa, desumibile nella tesi delle opponenti dalla circostanza che, stante la destinazione delle somme all'estinzione del passivo pregresso, le garanzie connesse ai nuovi mutui venivano prestate non per coprire un nuovo rischio di credito, bensì a garanzia di un debito preesistente.
pagina 4 di 8 Tuttavia, la validità del c.d. “mutuo solutorio”, così come prospettata dalle Sezioni unite, e l'autonomia del mutuo rispetto alla successiva destinazione delle somme a ripianare debiti pregressi escludono la nullità delle garanzie.
5. Sulla nullità dei mutui perché stipulati per motivo illecito e con violazione dei principi di buona fede, correttezza e dell'ordine pubblico e del buon costume.
L'eccezione, tempestivamente introdotta in sede di atto di citazione, è totalmente priva di fondamento, dal momento che è carente in capo al fideiussore della debitrice la legittimazione a far valere l'eventuale abusiva concessione del credito alla debitrice principale.
Ed invero la azione da risarcimento aquiliano da abusiva concessione di credito mira a tutelare la posizione dei creditori la cui possibilità di soddisfarsi sul patrimonio del debitore sia vanificata o diminuita a causa dell'abusiva concessione di credito alla società, in quanto tale da aumentare il monte dei debiti e correlativamente diminuire la possibilità di soddisfacimento degli altri creditori;
non certo la posizione dei fideiussori – tanto più allorquando essi si identifichino (come avviene nel caso di
[...]
, socio e legale rappresentante di nelle persone che avevano la legale Pt_1 Controparte_4
rappresentanza della società (cfr. doc. 5 sub 15 di parte convenuta) che ebbero peraltro materialmente a richiedere la concessione di credito della quale egli si doglie.
Peraltro va osservato che i finanziamenti non venivano concessi ad una società il cui stato di insolvenza fosse noto o conoscibile da parte del mutuante. Al contrario, proprio la consulenza tecnica di parte prodotta in atti dalle opponenti attesta un utile della società in crescita negli esercizi 2017 e 2018, precedenti alla concessione del finanziamento. Il perito di parte accertava al più che la gestione economico-finanziaria della società era inficiata da una carenza di liquidità e che il mutuo ottenuto si rivelava inidoneo a sopperire a tale carenza, provocando anzi un aggravio degli oneri finanziari.
La consulenza tecnica non attesta pertanto la natura abusiva della concessione del credito né tantomeno emerge dall'analisi patrimoniale della società una condizione di sovraindebitamento.
6.Sulla nullità dei mutui per applicazione di tassi ultralegali
L'eccezione delle parti opponenti è infondata.
La parte opponente eccepisce l'applicazione, successiva alla stipulazione dei mutui, di tassi ultralegali non approvati per iscritto da e, pertanto, in deroga alla normativa del TUB e di cui CP_2 all'art. 1284 c.c.
pagina 5 di 8 Tuttavia l'opponente non precisa quali siano i tassi di interesse ultralegali in tesi applicati e quale dei contratti di finanziamento in causa sia interessato da tale modificazione peggiorativa del rapporto contrattuale. Ne deriva l'inammissibilità della eccezione per la genericità e astrattezza della contestazione.
7. Sull'illegittimità degli interessi perché applicati secondo un piano di ammortamentto alla francese a
“capitalizzazione composta”
L'eccezione è infondata.
Infatti parte opponente eccepisce l'illegittimità degli interessi applicati ad entrambi i mutui in causa, affermando che il piano di ammortamento “alla francese” previsto nei contratti de quibus implichi un regime di capitalizzazione composta e conseguente applicazione di un tasso effettivo diverso e superiore rispetto a quello convenuto.
Orbene, tale prospettazione è erronea laddove desume il regime di capitalizzazione composta degli interessi dal piano di ammortamento c.d. “alla francese”.
Ed invero tale piano di ammortamento prevede la debenza della quota di interessi calcolati sul capitale residuo e non invece una capitalizzazione degli interessi maturati, con il conseguente effetto anatocistico che ne deriverebbe. Nei rapporti di finanziamento in causa non è infatti applicata nessun regime di capitalizzazione composta e gli interessi applicati sono pertanto legittimi.
La Prima Sezione Civile della Cassazione si è recentemente pronunciata sulla legittimità del piano di ammortamento alla francese nei mutui a tasso variabile (ord. n.7382, 19.03.2025), confermando la pronuncia delle Sezioni Unite n. 15130 del 29.05.2024 sulla legittimità del mutuo a tasso fisso con piano di ammortamento alla francese
La Suprema Corte precisa in particolare che il piano di ammortamento “alla francese” non genera alcun effetto anatocistico, poiché “non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti”, né il contratto è viziato dall'indeterminatezza degli interessi dovuti, in quanto il contratto riporta “la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, neppure sorge alcun vulnus in termini di trasparenza, giacché il mutuatario ha integrale cognizione,
pagina 6 di 8 nei limiti di ciò che è possibile, degli elementi, giuridici ed economici, del contratto” (Cass. Civ., Sez.
I, ord. n. 7382 del 19 marzo 2025).
8. L'errata indicazione del TAEG e l'applicazione della commissione di massimo scoperto
L'eccezione di parte opponente è infondata per genericità e astrattezza della contestazione.
Invero l'opponente eccepisce l'errata indicazione del TAEG, senza tuttavia precisare quale dei contratti di finanziamento sarebbe affetto da detto vizio e senza indicare il corretto differente tasso che lamenta esser stato applicato.
Parimenti la censura sulla invalidità della commissione di massimo scoperto è infondata, non essendo stata pattuita alcuna clausola relativa alla commissione di massimo scoperto nei contratti e non essendo infatti applicata tale commissione nei rapporti contrattuali.
9. La natura della garanzia prestata da e la nullità per violazione della normativa antitrust Parte_1
L'eccezione relativa alla pretesa nullità delle fidejussioni specifiche sottoscritte da per Parte_1 violazione dell'art. 2 della L. n. 287/1990 è infondata.
Invero le fidejussioni in oggetto sono fidejussioni specifiche e non sono pertanto conformi al modello
ABI sanzionato dalla Banca d'Italia per violazione della normativa antitrust, il quale si riferisce invece alle sole fidejussioni omnibus (cfr., da ultimo, Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 26847 del 16 ottobre 2024; cfr. anche Sez. I, sent. n. 21841 del 2 agosto 2024).
Ne deriva la validità delle garanzie prestate da Parte_1
10. Sulla temerarietà dell'opposizione
La domanda della parte opposta circa la condanna delle opponenti al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, co. i e III c.p.c. è infondata.
Invero non si ravvisano i presupposti per l'applicazione della norma di cui all'art. 96 c.p.c.; mentre infatti la temerarietà va desunta dall'aver agito ovvero resistito in giudizio con malafede o colpa grave, consistente nella consapevolezza dell'infondatezza della propria domanda giudiziale, deve essere qui valorizzato il rilievo che alcune delle questioni sollevate, a lungo dibattute in dottrina e nella giurisprudenza di merito, sono state solo recentemente risolte dalla giurisprudenza di legittimità.
11. Spese.
Le spese seguono la soccombenza;
l'opponente andrà quindi condannato alla rifusione Parte_1
delle spese sostenute dalla convenuta opposta per il presente giudizio, che si liquidano, riconosciuti i pagina 7 di 8 valori medi per tutte le fasi per le cause di valore da € 260.001,00 a € 520.000,00, aumentate in misura prossima al 10 % per il successivo scaglione, in complessivi € 26.950,00= per compensi, oltre 15 % per spese generali e accessori di legge;
sussistono giusti motivi per compensare le spese tra la convenuta opposta e la liquidazione giudiziale della stante la mancata costituzione in giudizio di CP_2 quest'ultima
P.Q.M.
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 4086/2023 emesso da questo Parte_1 tribunale in data 12 novembre 2023, che, per l'effetto, conferma integralmente;
condanna Parte_1 al pagamento in favore della convenuta opposta della somma di € 26.950,00 Controparte_3
per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite tra la convenuta opposta e la liquidazione giudiziale della Controparte_5
Così deciso in Brescia il 6 maggio 2025.
Il giudice dott. Carlo Bianchetti
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 8 di 8