TRIB
Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 22/01/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 804/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carlo Asteggiano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 804/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRIGNANO GIOVANNI e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in Corso Italia 72 15011 ACQUI TERME presso il difensore avv. BRIGNANO GIOVANNI
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TORRA Controparte_1 C.F._1 GIANCARLO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in via Cavour 64 null 15121 Alessandria presso il difensore avv. TORRA GIANCARLO
CONVENUTO/I
Sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Reiectis contrariis;
previa, ove occorra, ammissione della CTU dedotta al punto 3 della seconda memoria ex art. 183 VI° comma c.p.c., datata 27.09.2023, piaccia al Tribunale Ill.mo:
- accertare, per le causali in atti, la responsabilità della convenuta in merito all'evento per cui è lite e, conseguentemente, condannarla, ex art. 2051 c.c., al risarcimento dei danni tutti subiti dalla conchiudente, da liquidarsi in €
13.504,85=, o importo veriore accertando, o, in subordine, in via equitativa, oltre alla rivalutazione ed agli interessi legali decorrenti dal giorno dell'evento all'effettivo soddisfo;
- con vittoria delle spese tutte di lite, oltre CPA ed IVA come per legge.”
pagina 1 di 7 Per parte convenuta:
“Contrariis reiectis”. Piaccia al Tribunale Ill.mo respingere la domanda avversaria perché del tutto infondata in fatto ed in diritto.
Vinte le spese e gli onorari di giudizio.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte attrice ha introdotto il presente giudizio deducendo che:
-con contratto registrato in data 19.09.2017, la concedeva in locazione ad uso CP_2
commerciale alla un immobile sito in Alessandria, via Plana n. 38 Parte_1
- in tale unità ha, sin dall'inizio del rapporto contrattuale, esercitato attività di commercializzazione e vendita di lampade e lettini solari nonché di strumenti per depilazione;
- tra il 19 e il 21.6.2021, dalla soprastante unità immobiliare di proprietà della SI.ra Controparte_1
si verificava un infiltrazione di acqua che causava rilevanti danni ai beni di proprietà della
[...]
conduttrice ivi depositati e destinati alla vendita, danneggiando le pareti ed i soffitti dell'immobile;
- a pochi giorni di distanza, nei vani interessati si formavano vaste macchie di muffa che contaminavano l'ambiente di lavoro gravandolo con uno sgradevole, acre, pungente ed insopportabile odore che stimolava irritazione agli occhi ed alle vie respiratorie, rendendo assai difficoltosa l'attività lavorativa, e che permanendo nell'immobile nonostante i continui arieggiamenti, il 25.8.2021, costringevano a comunicare il recesso alla e a ricercare urgentemente un altro immobile CP_2
ove esercitare l'attività, posto che i lavori di risistemazione dei locali, proposti dalla locatrice, avrebbero comportato una assai lunga tempistica con la sospensione o lo spostamento dell'attività con conseguente gravissimo danno economico;
-come da verbale, l'immobile veniva rilasciato in data 20.10.2021;
- dalla relazione datata 22.07.2021 (corredata da documentazione fotografica raffigurante i danni arrecati nonchè documentazione fiscale) redatta da perito, documento sub doc. 4), il professionista ha prudenzialmente valutato l'entità dei danni riportati dai beni giacenti nell'immobile, nonché i conseguenti costi del trasloco delle merci, dei mobili e delle apparecchiature tecnologiche in altra sede, in € 11.054,00;
- a seguito del deposito della domanda di mediazione, procedimento prodromico alla domanda risarcitoria nei confronti della locatrice diretta al ristoro dei danni derivanti dall'insalubrità dell'ambiente lavorativo, dalla mancata corresponsione dell'indennità di avviamento, nonché di riduzione del canone di locazione, come appare dal verbale di conciliazione del 19.01.2022,
pagina 2 di 7 rinunziando ai predetti danni a fronte della rinuncia all'integrale pagamento dei canoni maturati sino alla data del rilascio, versava alla la somma di importo che costituisce un chiaro danno CP_2
indiretto derivante dalla massiccia infiltrazione e dal conseguente necessitato rilascio dell'immobile locato;
-in punto quantum, oltre al computo metrico estimativo dei costi di ripristino delle murature umide, specificato in € 3.810,00 tale danno era tuttavia imputabile e richiedibile unicamente alla società locatrice
- nella relazione estimativa prodotta sub doc. 4) (cfr. pag. 23) il fiduciario tecnico ha stimato il coacervo dei danni diretti subiti dalla esponente in € 11.054 importo così articolato:
a)€ 7.450,00- oltre IVA e pertanto, complessivamente, € 9.089,00 come da preventivo della ditta
"Quick Sun s.a.s." per la revisione, pulizia, asciugatura e collaudo dei macchinari;
b) € 2.500,00 oltre IVA e pertanto, complessivamente, € come da preventivo della ditta "Quick Sun
s.a.s.", per il trasloco delle merci, dei mobili, delle attrezzature e apparecchiature tecnologiche in altra sede;
c) € 480,00- quali costi sostenuti per la pulizia ed il riordino dei locali nelle ore immediatamente successive agli eventi in questione;
d) € 626,00 per il compenso relativo all'elaborazione della perizia prodotta sub doc. 4) come da fattura nr. 14/2021 (doc. 9).
A tali danni diretti, dovranno aggiungersi quelli indiretti, , causalmente ricollegabili all'infiltrazione in questione, pari ad € 2.450,852.
Chiede il risarcimento dei danni specificati.
Si è costituita la parte convenuta eccependo e deducendo che:
-non appena riscontrato il bagnamento, il titolare di ebbe immediatamente a chiamare il sig. T_
(fratello della convenuta) – e il titolare di , società proprietaria dei locali affittati sul CP_1 CP_2 presupposto che anche l'appartamento da cui era partita la perdita (la rottura di un flessibile di un lavandino fosse di sua proprietà;
-il sig. , recatosi in loco, (ma già la mattina, all'apertura, l'esponente si era recata nei locali, CP_1
sentendosi rassicurare che tutto era aposto e solo uno scatolone risultasse leggermente bagnato alla base) constatato come il bagnamento fosse già in via di risoluzione (grazie al caldo di quei giorni, era il solstizio d'estate) consigliò di arieggiare i locali,offrendosi fin da subito di ripristinare, come dovuto, eventuali danni all'intonaco dei soffitti e delle pareti;
-il danno si era verificato nella notte tra il 18 ed il 19 giugno e la mattina,l'inquilina, al ritorno dal turno di notte in ospedale, avvedutasi della perdita,aveva subito chiamato l'idraulico; pagina 3 di 7 -questi, recatosi nell'appartamento, aveva provveduto a chiudere l'erogazione dell'acqua per poi recarsi, con la SI.ra , presso i locali sottostanti per verificare eventuali danni;
CP_1
-all'interno dei locali, alla presenza di personale di si constatò come non vi fosse alcun T_ problema di bagnamento ai macchinari, riscontrandosi soltanto diverse macchie di umidità che interessavano alcuni tratti delle volte;
-non fu riscontrato nessun danno alle attrezzature o agli arredi e si constatò come l'attività si stesse svolgendo regolarmente;
-in realtà, come la sig.ra ha appreso in seguito dal fratello, l'unica cosa che fece in T_ CP_1
seguito al bagnamento, fu quella di non pagare più canoni (malgrado non vi fosse alcun motivo per non farlo, come a tutti è noto), inviare una pec di richiesta danni ad una settimana dall'evento (il 28.6.2021, doc 1), parlando di beni “gravemente danneggiati da imponenti infiltrazioni d'acqua” e, il 28 agosto successivo, diede poi disdetta al contratto;
-anche in considerazione del periodo estivo, però, non vi era nessuna urgenza né motivo per invocare una risoluzione del contratto tanto più che il bagnamento, oltre ad aver lasciato qualche alone sulle volte e sulle pareti (tutti in via di risoluzione, grazie alle temperature di quei giorni), non comportava nessuna interruzione o danno all'attività, essendo, tra l'altro, i locali essenzialmente utilizzati come deposito;
-il titolare della , malgrado la disponibilità manifestata, vedendosi rifiutare il pagamento dei CP_2 canoni, si rivolse al legale della sig.ra per far osservare l'estraneità di a quanto CP_1 CP_2
lamentato ed invitando al pagamento dei canoni;
T_
-in ogni caso, i danni lamentati vengono contestati;
- già alla data del 22/7/21, il cambio di sede era già stato stabilito, confermando la tesi che tutto era già stato previsto ed il bagnamento fu solo il pretesto per risolvere un contratto che, diversamente, sarebbe andato a scadere al mese di ottobre dell'anno successivo;
-quanto agli importi per le pulizie e il riordino dei locali, senza un documento consta che i locali vennero lasciati sporchi e in disordine e con diversi mobili ed oggetti che dovettero essere poi spostati e smaltiti dalla proprietà;
-la società proprietaria dei locali, malgrado non avesse ricevuto gli affitti, malgrado non avesse responsabilità, malgrado si fosse offerta di risolvere in tempi brevissimi (le ferie e la chiusura erano dietro l'angolo e quei locali erano poco più che un deposito) accondiscese ad accettare una risoluzione che a rigore non aveva ragione di esistere e accondiscese ad accettare una somma minore del dovuto;
-i locali erano perfettamente agibili, e i (pochi) macchinari e materiali presenti, non erano stati in alcun pagina 4 di 7 modo danneggiati dal bagnamento;
il SI. , titolare di venuto a conoscenza dell'intentata causa da parte di CP_1 CP_2 T_ nei confronti della sorella, ha provveduto a fornire tutta la documentazione utile a contrastare un'azione che risulta soltanto pretestuosa.
Chiede il rigetto della domanda.
*
Venendo all'esame della domanda, non è contestata l'infiltrazione verificatasi nei locali condotti in locazione dalla attrice, proveniente dall'immobile di proprietà della convenuta, confermata anche dai testi e Tes_1 Tes_2
Ne consegue l'affermazione della responsabilità ex art. 2051 c.c. della proprietà dei locali dai quali è provenuta l'infiltrazione.
In ordine alla prova dei danni, il teste arch. ha riferito: “ho svolto una perizia su incarico Tes_3 di che ha confermato le infiltrazioni, precisando “ ho effettuato n. 2 sopralluoghi uno subito dopo il bagnamento tre giorni dopo e uno a distanza di 15 giorni per verificare lo stato di avanzamento delle muffe;
…. gli odori generati dalle muffe li ho riscontrati durante il secondo sopralluogo in quanto evidentemente, subito dopo l'infiltrazione le muffe non si erano ancora formate … quando sono tornato le porte erano aperte per arieggiare;
per completare l'asciugamento a mezzo semplice arieggio dei locali sarebbe occorsa tutta l'estate”; il teste ha confermato la perizia eseguita e prodotta in atti, precisando “ per quanto riguarda i macchinari mi sono limitato a raccogliere fatture e preventivi forniti dalla;
non T_ sono in grado di valutare il danno, però ho visto vari macchinari inzuppati di acqua, non so dire se tutti quelli dell'elenco rammostrato;
… ; la mobilia era bagnata , ma, il danno mi pareva meno grave , tuttavia non sono più tornato per verificare”
In particolare, quanto ai danni ai macchinari sono stati confermati dal teste “ vi erano Tes_4 dei macchinari bagnati con dei cartoni sopra anch'essi bagnati” e dal teste di professione Tes_5
tecnico apparecchiature e installatore di arredi per centri estetici legale rappresentante della società
Quick Sun sas che ha riferito: -mi recato nei locali in questione per riparare delle apparecchiature;
avevo visto il soffitto umido e bagnato e i cartoni sopra le macchine bagnate;
le macchine stesse erano bagnate;
i componenti elettrici erano inutilizzabili e irrecuperabili al 90%; ho fatto 2 preventivi che riconosco nel doc. allegato a perizia di parte attrice sub. 4 ; ho preso un acconto di € 500,00 per il trasporto nella nuova sede con l'impegno del saldo quando avrebbero avuto il risarcimento;
abbiamo traslocato i beni utilizzabili;
le macchine inutilizzabili sono rimaste nei locali vecchi.
Cap. 3) vi era una infiltrazione dal soffitto;
non ricordo delle muffe pagina 5 di 7 Cap. 4) la risistemazione dei locali avrebbe comportato anche più di 3 mesi
Adr: per fare il preventivo ho aperto le macchine e ho visto che erano bagnate
Le macchine erano avvolte con cellophane davanti non di sopra
Alla luce delle testimonianze e della natura dell'evento (infiltrazioni di acqua) è da ritenersi provato che i macchinari abbiano subito danni da bagnamento.
In ordine al quantum, parte attrice ha prodotto preventivo di terza parte confermato dalla stessa sentita come teste.
Parte convenuta non ha contestato specificamente il preventivo fornendo una valutazione alternativa del danno, che , pertanto, va riconosciuto nella misura richiesta di € 7.450,00, esclusa iva, stante la natura commerciale del soggetto danneggiato.
Null'altro è dovuto.
Quanto alle spese di trasloco non sono causalmente riconducibili al danno ai locali, ma alla scelta discrezionale della parte attrice di recedere dal contratto.
Si tratta, infatti, di locali ad uso magazzino e ufficio (come risulta dal contratto all'art. 13) , il cui danneggiamento per un episodio di infiltrazione non rendeva certamente impossibile la prosecuzione del rapporto trattandosi di problematiche eliminabili nell'ambito delle opere di manutenzione e che avrebbero potuto comportare, al più, il diritto ad una riduzione temporanea dei canoni di locazione;
peraltro, con successiva scrittura privata intercorsa in sede di mediazione tra l'odierna parte attrice e la parte locatrice estranea al presente giudizio, le parti risultano avere risolto consensualmente il contratto.
Analoghe considerazioni valgono, altresì, per l'importo concordato in tale scrittura di €
2.450,85 a definizione dell'importo dovuto per la locazione.
Quanto ai costi asseritamente costi sostenuti per la pulizia ed il riordino dei locali nelle ore immediatamente successive agli eventi in questione non risultano documentate.
Quanto al compenso di € 626,00 per l'elaborazione della perizia prodotta non sono inerenti ad attività utile o indispensabile per il presente giudizio, poiché, i danni valutati alle strutture murarie non sono inerenti al presente giudizio, mente per quanto attiene ai danni ai macchinari il perito si è limitato ad allegare un preventivo, che poteva essere richiesto pacificamente direttamente dalla parte.
Il danno va quantificato, pertanto, nella misura indicata sopra di € 7.450,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento all'effettivo soddisfo da calcolarsi applicando il noto criterio di cui alla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite 17/02/1995 n.1712.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto pagina 6 di 7 dell'accoglimento della domanda per importo inferiore a quello richiesto e in base al decisum ai limiti inferiori dello scaglione di riferimento
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice di € 7.450,00 oltre interessi legali e rivalutazione come in motivazione.
Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in
€ 2.550,00 per compensi oltre spese generali spese di notifica e iscrizione a ruolo e accessori fiscali e previdenziali come per legge
Alessandria, 21 gennaio 2025
Il Giudice
Carlo Asteggiano
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carlo Asteggiano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 804/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRIGNANO GIOVANNI e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in Corso Italia 72 15011 ACQUI TERME presso il difensore avv. BRIGNANO GIOVANNI
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TORRA Controparte_1 C.F._1 GIANCARLO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in via Cavour 64 null 15121 Alessandria presso il difensore avv. TORRA GIANCARLO
CONVENUTO/I
Sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Reiectis contrariis;
previa, ove occorra, ammissione della CTU dedotta al punto 3 della seconda memoria ex art. 183 VI° comma c.p.c., datata 27.09.2023, piaccia al Tribunale Ill.mo:
- accertare, per le causali in atti, la responsabilità della convenuta in merito all'evento per cui è lite e, conseguentemente, condannarla, ex art. 2051 c.c., al risarcimento dei danni tutti subiti dalla conchiudente, da liquidarsi in €
13.504,85=, o importo veriore accertando, o, in subordine, in via equitativa, oltre alla rivalutazione ed agli interessi legali decorrenti dal giorno dell'evento all'effettivo soddisfo;
- con vittoria delle spese tutte di lite, oltre CPA ed IVA come per legge.”
pagina 1 di 7 Per parte convenuta:
“Contrariis reiectis”. Piaccia al Tribunale Ill.mo respingere la domanda avversaria perché del tutto infondata in fatto ed in diritto.
Vinte le spese e gli onorari di giudizio.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte attrice ha introdotto il presente giudizio deducendo che:
-con contratto registrato in data 19.09.2017, la concedeva in locazione ad uso CP_2
commerciale alla un immobile sito in Alessandria, via Plana n. 38 Parte_1
- in tale unità ha, sin dall'inizio del rapporto contrattuale, esercitato attività di commercializzazione e vendita di lampade e lettini solari nonché di strumenti per depilazione;
- tra il 19 e il 21.6.2021, dalla soprastante unità immobiliare di proprietà della SI.ra Controparte_1
si verificava un infiltrazione di acqua che causava rilevanti danni ai beni di proprietà della
[...]
conduttrice ivi depositati e destinati alla vendita, danneggiando le pareti ed i soffitti dell'immobile;
- a pochi giorni di distanza, nei vani interessati si formavano vaste macchie di muffa che contaminavano l'ambiente di lavoro gravandolo con uno sgradevole, acre, pungente ed insopportabile odore che stimolava irritazione agli occhi ed alle vie respiratorie, rendendo assai difficoltosa l'attività lavorativa, e che permanendo nell'immobile nonostante i continui arieggiamenti, il 25.8.2021, costringevano a comunicare il recesso alla e a ricercare urgentemente un altro immobile CP_2
ove esercitare l'attività, posto che i lavori di risistemazione dei locali, proposti dalla locatrice, avrebbero comportato una assai lunga tempistica con la sospensione o lo spostamento dell'attività con conseguente gravissimo danno economico;
-come da verbale, l'immobile veniva rilasciato in data 20.10.2021;
- dalla relazione datata 22.07.2021 (corredata da documentazione fotografica raffigurante i danni arrecati nonchè documentazione fiscale) redatta da perito, documento sub doc. 4), il professionista ha prudenzialmente valutato l'entità dei danni riportati dai beni giacenti nell'immobile, nonché i conseguenti costi del trasloco delle merci, dei mobili e delle apparecchiature tecnologiche in altra sede, in € 11.054,00;
- a seguito del deposito della domanda di mediazione, procedimento prodromico alla domanda risarcitoria nei confronti della locatrice diretta al ristoro dei danni derivanti dall'insalubrità dell'ambiente lavorativo, dalla mancata corresponsione dell'indennità di avviamento, nonché di riduzione del canone di locazione, come appare dal verbale di conciliazione del 19.01.2022,
pagina 2 di 7 rinunziando ai predetti danni a fronte della rinuncia all'integrale pagamento dei canoni maturati sino alla data del rilascio, versava alla la somma di importo che costituisce un chiaro danno CP_2
indiretto derivante dalla massiccia infiltrazione e dal conseguente necessitato rilascio dell'immobile locato;
-in punto quantum, oltre al computo metrico estimativo dei costi di ripristino delle murature umide, specificato in € 3.810,00 tale danno era tuttavia imputabile e richiedibile unicamente alla società locatrice
- nella relazione estimativa prodotta sub doc. 4) (cfr. pag. 23) il fiduciario tecnico ha stimato il coacervo dei danni diretti subiti dalla esponente in € 11.054 importo così articolato:
a)€ 7.450,00- oltre IVA e pertanto, complessivamente, € 9.089,00 come da preventivo della ditta
"Quick Sun s.a.s." per la revisione, pulizia, asciugatura e collaudo dei macchinari;
b) € 2.500,00 oltre IVA e pertanto, complessivamente, € come da preventivo della ditta "Quick Sun
s.a.s.", per il trasloco delle merci, dei mobili, delle attrezzature e apparecchiature tecnologiche in altra sede;
c) € 480,00- quali costi sostenuti per la pulizia ed il riordino dei locali nelle ore immediatamente successive agli eventi in questione;
d) € 626,00 per il compenso relativo all'elaborazione della perizia prodotta sub doc. 4) come da fattura nr. 14/2021 (doc. 9).
A tali danni diretti, dovranno aggiungersi quelli indiretti, , causalmente ricollegabili all'infiltrazione in questione, pari ad € 2.450,852.
Chiede il risarcimento dei danni specificati.
Si è costituita la parte convenuta eccependo e deducendo che:
-non appena riscontrato il bagnamento, il titolare di ebbe immediatamente a chiamare il sig. T_
(fratello della convenuta) – e il titolare di , società proprietaria dei locali affittati sul CP_1 CP_2 presupposto che anche l'appartamento da cui era partita la perdita (la rottura di un flessibile di un lavandino fosse di sua proprietà;
-il sig. , recatosi in loco, (ma già la mattina, all'apertura, l'esponente si era recata nei locali, CP_1
sentendosi rassicurare che tutto era aposto e solo uno scatolone risultasse leggermente bagnato alla base) constatato come il bagnamento fosse già in via di risoluzione (grazie al caldo di quei giorni, era il solstizio d'estate) consigliò di arieggiare i locali,offrendosi fin da subito di ripristinare, come dovuto, eventuali danni all'intonaco dei soffitti e delle pareti;
-il danno si era verificato nella notte tra il 18 ed il 19 giugno e la mattina,l'inquilina, al ritorno dal turno di notte in ospedale, avvedutasi della perdita,aveva subito chiamato l'idraulico; pagina 3 di 7 -questi, recatosi nell'appartamento, aveva provveduto a chiudere l'erogazione dell'acqua per poi recarsi, con la SI.ra , presso i locali sottostanti per verificare eventuali danni;
CP_1
-all'interno dei locali, alla presenza di personale di si constatò come non vi fosse alcun T_ problema di bagnamento ai macchinari, riscontrandosi soltanto diverse macchie di umidità che interessavano alcuni tratti delle volte;
-non fu riscontrato nessun danno alle attrezzature o agli arredi e si constatò come l'attività si stesse svolgendo regolarmente;
-in realtà, come la sig.ra ha appreso in seguito dal fratello, l'unica cosa che fece in T_ CP_1
seguito al bagnamento, fu quella di non pagare più canoni (malgrado non vi fosse alcun motivo per non farlo, come a tutti è noto), inviare una pec di richiesta danni ad una settimana dall'evento (il 28.6.2021, doc 1), parlando di beni “gravemente danneggiati da imponenti infiltrazioni d'acqua” e, il 28 agosto successivo, diede poi disdetta al contratto;
-anche in considerazione del periodo estivo, però, non vi era nessuna urgenza né motivo per invocare una risoluzione del contratto tanto più che il bagnamento, oltre ad aver lasciato qualche alone sulle volte e sulle pareti (tutti in via di risoluzione, grazie alle temperature di quei giorni), non comportava nessuna interruzione o danno all'attività, essendo, tra l'altro, i locali essenzialmente utilizzati come deposito;
-il titolare della , malgrado la disponibilità manifestata, vedendosi rifiutare il pagamento dei CP_2 canoni, si rivolse al legale della sig.ra per far osservare l'estraneità di a quanto CP_1 CP_2
lamentato ed invitando al pagamento dei canoni;
T_
-in ogni caso, i danni lamentati vengono contestati;
- già alla data del 22/7/21, il cambio di sede era già stato stabilito, confermando la tesi che tutto era già stato previsto ed il bagnamento fu solo il pretesto per risolvere un contratto che, diversamente, sarebbe andato a scadere al mese di ottobre dell'anno successivo;
-quanto agli importi per le pulizie e il riordino dei locali, senza un documento consta che i locali vennero lasciati sporchi e in disordine e con diversi mobili ed oggetti che dovettero essere poi spostati e smaltiti dalla proprietà;
-la società proprietaria dei locali, malgrado non avesse ricevuto gli affitti, malgrado non avesse responsabilità, malgrado si fosse offerta di risolvere in tempi brevissimi (le ferie e la chiusura erano dietro l'angolo e quei locali erano poco più che un deposito) accondiscese ad accettare una risoluzione che a rigore non aveva ragione di esistere e accondiscese ad accettare una somma minore del dovuto;
-i locali erano perfettamente agibili, e i (pochi) macchinari e materiali presenti, non erano stati in alcun pagina 4 di 7 modo danneggiati dal bagnamento;
il SI. , titolare di venuto a conoscenza dell'intentata causa da parte di CP_1 CP_2 T_ nei confronti della sorella, ha provveduto a fornire tutta la documentazione utile a contrastare un'azione che risulta soltanto pretestuosa.
Chiede il rigetto della domanda.
*
Venendo all'esame della domanda, non è contestata l'infiltrazione verificatasi nei locali condotti in locazione dalla attrice, proveniente dall'immobile di proprietà della convenuta, confermata anche dai testi e Tes_1 Tes_2
Ne consegue l'affermazione della responsabilità ex art. 2051 c.c. della proprietà dei locali dai quali è provenuta l'infiltrazione.
In ordine alla prova dei danni, il teste arch. ha riferito: “ho svolto una perizia su incarico Tes_3 di che ha confermato le infiltrazioni, precisando “ ho effettuato n. 2 sopralluoghi uno subito dopo il bagnamento tre giorni dopo e uno a distanza di 15 giorni per verificare lo stato di avanzamento delle muffe;
…. gli odori generati dalle muffe li ho riscontrati durante il secondo sopralluogo in quanto evidentemente, subito dopo l'infiltrazione le muffe non si erano ancora formate … quando sono tornato le porte erano aperte per arieggiare;
per completare l'asciugamento a mezzo semplice arieggio dei locali sarebbe occorsa tutta l'estate”; il teste ha confermato la perizia eseguita e prodotta in atti, precisando “ per quanto riguarda i macchinari mi sono limitato a raccogliere fatture e preventivi forniti dalla;
non T_ sono in grado di valutare il danno, però ho visto vari macchinari inzuppati di acqua, non so dire se tutti quelli dell'elenco rammostrato;
… ; la mobilia era bagnata , ma, il danno mi pareva meno grave , tuttavia non sono più tornato per verificare”
In particolare, quanto ai danni ai macchinari sono stati confermati dal teste “ vi erano Tes_4 dei macchinari bagnati con dei cartoni sopra anch'essi bagnati” e dal teste di professione Tes_5
tecnico apparecchiature e installatore di arredi per centri estetici legale rappresentante della società
Quick Sun sas che ha riferito: -mi recato nei locali in questione per riparare delle apparecchiature;
avevo visto il soffitto umido e bagnato e i cartoni sopra le macchine bagnate;
le macchine stesse erano bagnate;
i componenti elettrici erano inutilizzabili e irrecuperabili al 90%; ho fatto 2 preventivi che riconosco nel doc. allegato a perizia di parte attrice sub. 4 ; ho preso un acconto di € 500,00 per il trasporto nella nuova sede con l'impegno del saldo quando avrebbero avuto il risarcimento;
abbiamo traslocato i beni utilizzabili;
le macchine inutilizzabili sono rimaste nei locali vecchi.
Cap. 3) vi era una infiltrazione dal soffitto;
non ricordo delle muffe pagina 5 di 7 Cap. 4) la risistemazione dei locali avrebbe comportato anche più di 3 mesi
Adr: per fare il preventivo ho aperto le macchine e ho visto che erano bagnate
Le macchine erano avvolte con cellophane davanti non di sopra
Alla luce delle testimonianze e della natura dell'evento (infiltrazioni di acqua) è da ritenersi provato che i macchinari abbiano subito danni da bagnamento.
In ordine al quantum, parte attrice ha prodotto preventivo di terza parte confermato dalla stessa sentita come teste.
Parte convenuta non ha contestato specificamente il preventivo fornendo una valutazione alternativa del danno, che , pertanto, va riconosciuto nella misura richiesta di € 7.450,00, esclusa iva, stante la natura commerciale del soggetto danneggiato.
Null'altro è dovuto.
Quanto alle spese di trasloco non sono causalmente riconducibili al danno ai locali, ma alla scelta discrezionale della parte attrice di recedere dal contratto.
Si tratta, infatti, di locali ad uso magazzino e ufficio (come risulta dal contratto all'art. 13) , il cui danneggiamento per un episodio di infiltrazione non rendeva certamente impossibile la prosecuzione del rapporto trattandosi di problematiche eliminabili nell'ambito delle opere di manutenzione e che avrebbero potuto comportare, al più, il diritto ad una riduzione temporanea dei canoni di locazione;
peraltro, con successiva scrittura privata intercorsa in sede di mediazione tra l'odierna parte attrice e la parte locatrice estranea al presente giudizio, le parti risultano avere risolto consensualmente il contratto.
Analoghe considerazioni valgono, altresì, per l'importo concordato in tale scrittura di €
2.450,85 a definizione dell'importo dovuto per la locazione.
Quanto ai costi asseritamente costi sostenuti per la pulizia ed il riordino dei locali nelle ore immediatamente successive agli eventi in questione non risultano documentate.
Quanto al compenso di € 626,00 per l'elaborazione della perizia prodotta non sono inerenti ad attività utile o indispensabile per il presente giudizio, poiché, i danni valutati alle strutture murarie non sono inerenti al presente giudizio, mente per quanto attiene ai danni ai macchinari il perito si è limitato ad allegare un preventivo, che poteva essere richiesto pacificamente direttamente dalla parte.
Il danno va quantificato, pertanto, nella misura indicata sopra di € 7.450,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento all'effettivo soddisfo da calcolarsi applicando il noto criterio di cui alla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite 17/02/1995 n.1712.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto pagina 6 di 7 dell'accoglimento della domanda per importo inferiore a quello richiesto e in base al decisum ai limiti inferiori dello scaglione di riferimento
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice di € 7.450,00 oltre interessi legali e rivalutazione come in motivazione.
Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in
€ 2.550,00 per compensi oltre spese generali spese di notifica e iscrizione a ruolo e accessori fiscali e previdenziali come per legge
Alessandria, 21 gennaio 2025
Il Giudice
Carlo Asteggiano
pagina 7 di 7