Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 10/06/2025, n. 967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 967 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
n. 878 / 2024 RG
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, richiamato il decreto di trattazione scritta della presente controversia emesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 3.6.2025, dispositivo della sostituzione dell'udienza prevista per il giorno
10 Giugno 2025 con note scritte da depositarsi entro le ore 10.00 del medesimo giorno d'udienza; letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione;
all'esito della riserva, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 10/06/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 878/2024 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: impugnazione comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria;
accertamento negativo dell'obbligo contributivo;
T R A
(C.F. , rappresentato e difeso, in virtù di procura Parte_1 C.F._1 in atti, dall'Avv. D. Antico;
Ricorrente
CONTRO
Controparte_1
in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t.,
[...] rappresentato e difeso dall'Avv. A.M. Laganà;
Resistente
NONCHÉ CONTRO
(già Controparte_2 Controparte_3
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. D. Spanò, in
[...] virtù di procura in atti;
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20.02.2024 il ricorrente, indicato in epigrafe, ha formulato opposizione alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09476202300001300000 notificata il 19/12/2023 in relazione all'avviso di addebito n. 39420140003413982000.
In particolare, il ricorrente ha eccepito l'omessa notifica dell'avviso di addebito nonchè la prescrizione dei crediti ivi riportati anche in relazione al periodo successivo alla data di asserita notificazione del provvedimento, stante l'assenza di atti interruttivi della prescrizione.
Pertanto, rassegnando le proprie conclusioni, ha chiesto, l'annullamento dell'atto impugnato in relazione all'avviso contestato e la conseguente declaratoria di impossibilità di proseguire l'azione riscossiva.
CP_ Si è costituito in giudizio l' che, oltre alla richiesta di riunione al giudizio recante n. RG.
1965/23, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva di e l'inammissibilità della CP_4
domanda la quale, esperita ex art. 615 c.p.c., comporterebbe un aggiramento del disposto dell'art. 24, comma 5, d.lgs. 46/99. Altresì, ha evidenziato la mancata integrazione della prescrizione anche alla luce della sospensione disposta dalla normativa emergenziale.
Ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, il rigetto della domanda.
Si è costituita in giudizio, altresì, che ha eccepito Controparte_5
l'inammissibilità della domanda ex art. 617 c.p.c. quanto ai vizi formali relativi alla notificazione dell'avviso di addebito nonché l'inammissibilità dell'opposizione per violazione dell'art. 24, comma
5, d.lgs. 46/99.
Nel merito, evidenziando la mancata configurazione della prescrizione, ha chiesto il rigetto della domanda.
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Il ricorso risulta infondato. In via preliminare va dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere, avendo l'ente
CP_ creditore rappresentato l'avvenuta riscossione di tutti i crediti oggetto di contestazione ad eccezione di quelli relativi al periodo 11-12/2013.
Quanto all'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dall' , si Controparte_2 osserva che, pur essendo vero che l'azione di riscossione, successivamente alla notifica dell'atto impositivo da parte dell'ente creditore, spetta all' , quale soggetto incaricato Controparte_2
della riscossione del credito, quest'ultimo è stato correttamente citato nel presente giudizio, in relazione alle censure di competenza proposte da parte ricorrente.
Risulta, di contro, priva di legittimazione passiva la non essendo presente in atti prova CP_6
della cessione dei crediti contributivi.
CP_ Va rigettata, altresì, la richiesta di riunione al procedimento 1065/2023 formulata dall' alla luce del diverso stato del giudizio della causa considerata dall' connessa a quella in esame, CP_1
nonché del differente atto oggetto di impugnazione.
Nel merito occorre rilevare che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D. Lgs. n. 46/1999, art. 24, comma 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615
c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615
c.p.c., comma 2 e art. 618 bis cod. proc. civ.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia "nel termine perentorio di venti giorni (cinque prima delle modifiche delle modifiche apportate dal D.L. n. 35/005, conv. in L. n. 80/2005) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto" per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1) (cfr. Cass.
17/07/2015, n. 15116).
In tale quadro non merita accoglimento l'eccezione dei resistenti di inammissibilità del ricorso in relazione ai vizi di natura formale dell'atto impugnato, allorché si consideri che non incorre in decadenza la parte ove voglia dedurre fatti estintivi successivi alla notifica dell'avviso di addebito ovvero la prescrizione successiva del credito. L'azione, infatti, va qualificata come azione di accertamento negativo del credito, che non è soggetta a termine di decadenza.
Ciò posto, è destituita di fondamento la doglianza afferente alla mancata prova della notifica dell'avviso di addebito, essendo noto il principio secondo cui “l'omessa notifica (così come gli altri vizi formali dedotti) non determinerebbe affatto l'illegittimità dell'avviso di addebito e dell'iscrizione
a ruolo e tantomeno la cancellazione di crediti che esistono in ragione di una propria autonoma vicenda costitutiva e che non sono stati oggetto di alcuna specifica contestazione. La notifica della cartella/avviso di addebito serve solo a portare a conoscenza del contribuente l'esistenza del debito al fine di consentirgli di provvedere al pagamento oppure di sollevare nel termine prescritto le sue contestazioni di merito. L'"omessa notifica" non potrebbe mai determinare la "nullità" dell'avviso di addebito e la conseguente inesigibilità del credito azionato, bensì esclusivamente la non decorrenza
(in pratica il termine decorre solo dal momento in cui il debitore è venuto a conoscenza dell'esistenza della cartella/avviso di addebito) del termine perentorio di cui all'art. 24 del D.Lgs. 26 febbraio 1999,
n. 46 (Cass. n. 19366/2013; cfr. anche Cass. n. 26395/2013 in tema di ritardata consegna del ruolo al concessionario e di qualificazione dell'opposizione a cartella esattoriale;
v. anche Cass. n. 2373/2013
e Cass. Sez. Un. N. 11722/2010).
Sgombrato il campo da dubbi sulla validità e legittimità della pretesa, quanto all'eccezione di prescrizione sollevata dall'attore si osserva che l'art. 3, comma 9, legge 8 agosto 1995, n. 335, dispone che «Le contribuzioni di previdenza e di assistenza obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti ... A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto
a cinque anni, salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni».
Tale norma si riferisce ai crediti direttamente aventi ad oggetto i contributi previdenziali.
In ordine a tale tematica sono intervenute le Sezioni Unite chiarendo che il principio, secondo cui
“la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo” (Cass. Sez. Un., 17.11.2016, n. 23397).
Ebbene, applicando i principi suesposti al caso di specie e pur non essendo stata fornita la prova della notifica dell'avviso di addebito, alcuna prescrizione può dirsi maturata in relazione ai crediti contributivi ancora esistenti, non essendo decorsi cinque anni tra la data di configurazione del credito e la notifica della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 09480201500005565000 e dell'intimazione di pagamento n. 09420189003644490000.
Con riguardo a quest'ultima priva di rilievo risulta l'eccezione di invalidità della notifica realizzata da un ente di poste private.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, “In tema di notificazioni a mezzo posta, la notifica eseguita per il tramite di operatore postale privato in possesso di titolo abilitativo minore, costituito dalla "licenza individuale" di cui all'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 261 del 1999, nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata con il d.lgs. n. 58 del 2011 e quella portata dalla
l. n. 124 del 2017, è fidefacente, per effetto dell'art. 4 del d.lgs. n. 261 del 1999 e succ. modif., soltanto quando abbia ad oggetto atti amministrativi e tributari, ma non anche quando attenga ad atti giudiziari, ivi compresi i ricorsi introduttivi del processo tributario, per i quali la gestione del servizio, in forza di ragioni di ordine pubblico, correlate a peculiari requisiti di rafforzata affidabilità dell'agente notificatore, è riservata, nel regime del d.lgs. n. 58 del 2011, al solo gestore del "servizio postale universale" e, nel successivo regime della l. n. 124 del 2017, ai soli titolari di licenza individuale speciale” (Cass. Civ., 25521/2020).
Pertanto, essendo privo di natura giudiziaria l'atto interruttivo sopra citato, il procedimento notificatorio è stato correttamente eseguito.
Alla luce delle considerazioni suesposte, il ricorso non merita accoglimento.
In ragione della soccombenza reciproca le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Dichiara cessata la materia del contendere in relazione ai crediti contributivi afferenti ai periodi 3-
9-10/2013 e 1/2014.
Rigetta nel resto.
Compensa le spese di lite. Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc.
Così deciso in Reggio Calabria, lì 10/06/2025
Il Giudice
Francesco De Leo