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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 03/07/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 616/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, in persona delle magistrate: dott.ssa Ada Cappello Presidente dott.ssa Giulia I. Loi Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA di SEPARAZIONE
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 616/2025, introdotta con ricorso congiunto da
(c.f. ; Parte_1 C.F._1
- Ricorrente
e
(c.f. ); Controparte_1 C.F._2
- Ricorrente entrambi rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Franco Lucente
(c.f. ) in Tribiano (MI), alla via Umberto I n. 1; C.F._3
Data regolare comunicazione degli atti del procedimento al PUBBLICO MINISTERO in sede ex artt.
70 e 71 c.p.c.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 08.03.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia della separazione personale alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco mutuo rispetto, astenendosi, in presenza dei figli, da ogni condotta negativa e denigratoria nei confronti del ruolo genitoriale e/o della persona dell'ex coniuge;
pagina 1 di 8 2) la casa coniugale, sita in Tribiano (MI) alla via F.lli Cervi n. 11, di proprietà di entrambi i coniugi, resterà assegnata al sig. il quale, essendo in pensione, si occuperà della Pt_1 gestione dei figli essendo, peraltro, amministratore di sostegno del figlio;
Per_1
3) la sig.ra si impegna a trasferire al sig. , nell'ambito della regolamentazione CP_1 Pt_1 dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, la propria quota di comproprietà, pari al 50%, dell'abitazione coniugale sita nel comune di Tribiano (MI) in via f.lli Cervi n. 11 – Scala 1;
4) il sig. si impegna ad acquistare la quota di proprietà della sig.ra pari al 50% Pt_1 CP_1 dell'immobile sito in Tribiano (MI), via f.lli Cervi n. 11 – Scala 1;
5) il figlio , sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e, Persona_2 considerata la sua età, sceglierà autonomamente come e dove trascorrere il proprio tempo, mentre il figlio , sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 prevalente presso l'abitazione paterna. I genitori, dunque, eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni e alle scelte più importanti relative alla vita del figlio che verranno da loro concordemente assunte rispettando la capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni. Per le questioni di ordinaria amministrazione, invece, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, ciascuno in via esclusiva nei periodi di permanenza del figlio presso di sé;
6) la sig.ra salvo diversi accordi con il sig. e in virtù di sopravvenuti ed CP_1 Pt_1 imprevisti impegni di ciascuno dei coniugi, potrà vedere e tenere con sé il figlio : - il Per_1 martedì ed il giovedì dalle ore 16:30 sino alle ore 21,00 e comunque dopo cena, quando sarà riaccompagnato alla casa paterna;
- a fine settimana alternati, dalla mattina del sabato, ore
10:00, alla sera della domenica, ore 21,00 e comunque dopo cena, quando sarà riaccompagnato alla casa paterna;
- per quanto riguarda le festività natalizie, ad anni alterni, il figlio Per_1 trascorrerà la vigilia di Natale con un genitore ed il giorno di Natale e Santo TE con l'altro, mentre il 31 dicembre con un genitore e il giorno di Capodanno con l'altro. Gli altri giorni seguiranno la regolamentazione ordinaria. (Le vacanze natalizie 2025 vedranno il figlio Per_1 trascorrere la viglia di Natale con il padre e il giorno di Natale e Santo TE con la madre, mentre la Vigilia di Capodanno con la madre e il giorno di Capodanno con il padre); - per quanto riguarda il periodo pasquale, la settimana coincidente con le festività scolastiche sarà trascorsa sempre ad anni alterni con un genitore, (a partire dal 2025 con la madre); - per quanto attiene il periodo estivo, il minore trascorrerà almeno due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore, secondo il piano ferie che entrambi i coniugi si impegnano a comunicare reciprocamente entro il 30 maggio (scegliere data) di ogni anno;
- tutte le altre festività pagina 2 di 8 (Carnevale, 1° maggio, 2 Giugno, 1° Novembre, 8 Dicembre ecc.) seguiranno sempre il principio dell'alternanza;
7) in virtù dell'assegnazione della casa coniugale e dell'assenza di redditi della sig.ra il CP_1 sig. rinuncia ad un contributo al mantenimento;
8) Le spese straordinarie a favore dei Pt_1 figli, invece, verranno sopportate dai genitori in misura pari al 50% per il figlio e in Per_1 misura pari al 50% per il figlio fintanto che lo stesso non diverrà Persona_2 economicamente autosufficiente;
I genitori si obbligano reciprocamente, per l'ipotesi di anticipazione per intero da parte di uno di essi, a rimborsare all'altro la metà di quanto pagato dietro esibizione di regolare fattura, ricevuta o scontrino. Si precisa che tali spese comprendono, come indicato dalle seguenti linee guida: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, odontoiatriche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche, c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo: c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nell'ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo di cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche
(da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extra scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extra scolastiche (da documentare) pagina 3 di 8 che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (es. pittura, teatro, boy-scout); e) baby sitter;
f) viaggi di studio in Italia ed all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
9) l'Assegno Unico verrà percepito dal sig. pari al 100%; Parte_2
10) I ricorrenti danno atto che non vi è luogo per la corresponsione di un assegno di mantenimento, potendo ognuno di loro provvedere da solo al proprio sostentamento;
11) le parti dichiarano di avere regolato ogni altro aspetto economico patrimoniale, si ritengono soddisfatti degli accordi raggiunti e nulla hanno più a pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo o ragione;
12) i coniugi reciprocamente si impegnano a comunicare i cambi di residenza, nell'interesse della prole. I coniugi reciprocamente si impegnano, altresì, a comunicare il numero di cellulare per consentire le comunicazioni nell'interesse della prole”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione ex art. 473 bis. 51 III
c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 07.05.2025 le parti hanno confermato le condizioni concordate.
Con ordinanza del 26.05.2025il Collegio ha rimesso la causa sul ruolo invitando le parti a valutare l'opportunità di modificare le condizioni di separazione, con specifico riguardo al regime di affidamento del figlio maggiorenne , affetto da disabilità. Per_1
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 13.06.2025 le parti, tenuto conto dei rilievi del Collegio, hanno depositato le condizioni di separazioni modificate, che di seguito si riportano integralmente:
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco mutuo rispetto, astenendosi, in presenza dei figli, da ogni condotta negativa e denigratoria nei confronti del ruolo genitoriale e/o della persona dell'ex coniuge;
2) la casa coniugale, sita in Tribiano (MI) alla via F.lli Cervi n. 11, di proprietà di entrambi i coniugi, resterà assegnata al sig. il quale, essendo in pensione, si occuperà della Pt_1 gestione dei figli essendo, peraltro, amministratore di sostegno del figlio (cfr. doc.3); Per_1
pagina 4 di 8 3) la sig.ra si impegna a trasferire al sig. , nell'ambito della regolamentazione CP_1 Pt_1 dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, la propria quota di comproprietà, pari al 50%, dell'abitazione coniugale sita nel comune di Tribiano (MI) in via f.lli Cervi n. 11 – Scala 1;
4) il sig. si impegna ad acquistare la quota di proprietà della sig.ra pari al Pt_1 CP_1
50% dell'immobile sito in Tribiano (MI), via f.lli Cervi n. 11 – Scala 1;
5) il figlio , sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e, Persona_2 considerata la sua età, sceglierà autonomamente come e dove trascorrere il proprio tempo, mentre il figlio , maggiorenne ma invalido, risiederà con il padre presso l'abitazione Per_1 dello stesso. I genitori, dunque, eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni e alle scelte più importanti relative alla vita del figlio Persona_2
che verranno da loro concordemente assunte rispettando la capacità, l'inclinazione
[...] naturale e le aspirazioni. Per le questioni di ordinaria amministrazione, invece, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, ciascuno in via esclusiva nei periodi di permanenza del figlio presso di sé;
6) Per quanto riguarda il figlio , in quanto beneficiario di amministrazione di sostegno Per_1 con amministratore il padre sig. , lo stesso continuerà a vivere presso Parte_1
l'abitazione paterna e la sig.ra salvo diversi accordi con il sig. e in virtù di CP_1 Pt_1 sopravvenuti ed imprevisti impegni di ciascuno dei coniugi, si impegnerà ad accudire il figlio
, in ossequio ai suoi doveri di cura e assistenza nei seguenti termini: Per_1
- il martedì ed il giovedì dalle ore 16:30 sino alle ore 21,00 e comunque dopo cena, quando sarà riaccompagnato alla casa paterna;
- a fine settimana alternati, dalla mattina del sabato, ore 10:00, alla sera della domenica, ore
21,00 e comunque dopo cena, quando sarà riaccompagnato alla casa paterna;
- per quanto riguarda le festività natalizie, ad anni alterni, il figlio trascorrerà la Per_1 vigilia di Natale con un genitore ed il giorno di Natale e Santo TE con l'altro, mentre il 31 dicembre con un genitore e il giorno di Capodanno con l'altro. Gli altri giorni seguiranno la regolamentazione ordinaria. (Le vacanze natalizie 2025 vedranno il figlio trascorrere la Per_1 viglia di Natale con il padre e il giorno di Natale e Santo TE con la madre, mentre la Vigilia di Capodanno con la madre e il giorno di Capodanno con il padre);
- per quanto riguarda il periodo pasquale, la settimana coincidente con le festività scolastiche sarà trascorsa sempre ad anni alterni con un genitore, (a partire dal 2025 con la madre);
pagina 5 di 8 - per quanto attiene il periodo estivo, il minore trascorrerà almeno due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore, secondo il piano ferie che entrambi i coniugi si impegnano a comunicare reciprocamente entro il 30 maggio di ogni anno;
- tutte le altre festività (Carnevale, 1° maggio, 2 Giugno, 1° Novembre, 8 Dicembre ecc.) seguiranno sempre il principio dell'alternanza;
7) in virtù dell'assegnazione della casa coniugale e dell'assenza di redditi della sig.ra il CP_1 sig. rinuncia ad un contributo al mantenimento;
Pt_1
8) Le spese straordinarie a favore dei figli, invece, verranno sopportate dai genitori in misura pari al 50% per il figlio e in misura pari al 50% per il figlio Per_1 Persona_2 fintanto che lo stesso non diverrà economicamente autosufficiente;
I genitori si obbligano reciprocamente, per l'ipotesi di anticipazione per intero da parte di uno di essi, a rimborsare all'altro la metà di quanto pagato dietro esibizione di regolare fattura, ricevuta o scontrino. Si precisa che tali spese comprendono, come indicato dalle seguenti linee guida:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, odontoiatriche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche, c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo: c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nell'ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica
(pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo di cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
pagina 6 di 8 - spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in
Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extra scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extra scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (es. pittura, teatro, boy-scout); e) baby sitter;
f) viaggi di studio in Italia ed all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida
(corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
9) l'Assegno Unico verrà percepito dal sig. pari al 100%; Parte_2
10) I ricorrenti danno atto che non vi è luogo per la corresponsione di un assegno di mantenimento, potendo ognuno di loro provvedere da solo al proprio sostentamento;
11) le parti dichiarano di avere regolato ogni altro aspetto economico patrimoniale, si ritengono soddisfatti degli accordi raggiunti e nulla hanno più a pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo o ragione;
12) i coniugi reciprocamente si impegnano a comunicare i cambi di residenza, nell'interesse della prole. I coniugi reciprocamente si impegnano, altresì, a comunicare il numero di cellulare per consentire le comunicazioni nell'interesse della prole.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151 comma I c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis. 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
pagina 7 di 8 La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Nulla spese di procedura.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, ha così deciso:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio in Milano (MI) in data 27.02.1988, trascritto nei Registri di Stato
Civile del predetto Comune con atto n. 3, parte I, serie A, anno 1988;
2) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) nulla sulle spese di lite;
5) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano (MI), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 1.07.2025
La Giudice rel./est. La Presidente
dott.ssa Luisa Dalla Via dott.ssa Ada Cappello
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, in persona delle magistrate: dott.ssa Ada Cappello Presidente dott.ssa Giulia I. Loi Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA di SEPARAZIONE
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 616/2025, introdotta con ricorso congiunto da
(c.f. ; Parte_1 C.F._1
- Ricorrente
e
(c.f. ); Controparte_1 C.F._2
- Ricorrente entrambi rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Franco Lucente
(c.f. ) in Tribiano (MI), alla via Umberto I n. 1; C.F._3
Data regolare comunicazione degli atti del procedimento al PUBBLICO MINISTERO in sede ex artt.
70 e 71 c.p.c.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 08.03.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia della separazione personale alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco mutuo rispetto, astenendosi, in presenza dei figli, da ogni condotta negativa e denigratoria nei confronti del ruolo genitoriale e/o della persona dell'ex coniuge;
pagina 1 di 8 2) la casa coniugale, sita in Tribiano (MI) alla via F.lli Cervi n. 11, di proprietà di entrambi i coniugi, resterà assegnata al sig. il quale, essendo in pensione, si occuperà della Pt_1 gestione dei figli essendo, peraltro, amministratore di sostegno del figlio;
Per_1
3) la sig.ra si impegna a trasferire al sig. , nell'ambito della regolamentazione CP_1 Pt_1 dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, la propria quota di comproprietà, pari al 50%, dell'abitazione coniugale sita nel comune di Tribiano (MI) in via f.lli Cervi n. 11 – Scala 1;
4) il sig. si impegna ad acquistare la quota di proprietà della sig.ra pari al 50% Pt_1 CP_1 dell'immobile sito in Tribiano (MI), via f.lli Cervi n. 11 – Scala 1;
5) il figlio , sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e, Persona_2 considerata la sua età, sceglierà autonomamente come e dove trascorrere il proprio tempo, mentre il figlio , sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 prevalente presso l'abitazione paterna. I genitori, dunque, eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni e alle scelte più importanti relative alla vita del figlio che verranno da loro concordemente assunte rispettando la capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni. Per le questioni di ordinaria amministrazione, invece, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, ciascuno in via esclusiva nei periodi di permanenza del figlio presso di sé;
6) la sig.ra salvo diversi accordi con il sig. e in virtù di sopravvenuti ed CP_1 Pt_1 imprevisti impegni di ciascuno dei coniugi, potrà vedere e tenere con sé il figlio : - il Per_1 martedì ed il giovedì dalle ore 16:30 sino alle ore 21,00 e comunque dopo cena, quando sarà riaccompagnato alla casa paterna;
- a fine settimana alternati, dalla mattina del sabato, ore
10:00, alla sera della domenica, ore 21,00 e comunque dopo cena, quando sarà riaccompagnato alla casa paterna;
- per quanto riguarda le festività natalizie, ad anni alterni, il figlio Per_1 trascorrerà la vigilia di Natale con un genitore ed il giorno di Natale e Santo TE con l'altro, mentre il 31 dicembre con un genitore e il giorno di Capodanno con l'altro. Gli altri giorni seguiranno la regolamentazione ordinaria. (Le vacanze natalizie 2025 vedranno il figlio Per_1 trascorrere la viglia di Natale con il padre e il giorno di Natale e Santo TE con la madre, mentre la Vigilia di Capodanno con la madre e il giorno di Capodanno con il padre); - per quanto riguarda il periodo pasquale, la settimana coincidente con le festività scolastiche sarà trascorsa sempre ad anni alterni con un genitore, (a partire dal 2025 con la madre); - per quanto attiene il periodo estivo, il minore trascorrerà almeno due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore, secondo il piano ferie che entrambi i coniugi si impegnano a comunicare reciprocamente entro il 30 maggio (scegliere data) di ogni anno;
- tutte le altre festività pagina 2 di 8 (Carnevale, 1° maggio, 2 Giugno, 1° Novembre, 8 Dicembre ecc.) seguiranno sempre il principio dell'alternanza;
7) in virtù dell'assegnazione della casa coniugale e dell'assenza di redditi della sig.ra il CP_1 sig. rinuncia ad un contributo al mantenimento;
8) Le spese straordinarie a favore dei Pt_1 figli, invece, verranno sopportate dai genitori in misura pari al 50% per il figlio e in Per_1 misura pari al 50% per il figlio fintanto che lo stesso non diverrà Persona_2 economicamente autosufficiente;
I genitori si obbligano reciprocamente, per l'ipotesi di anticipazione per intero da parte di uno di essi, a rimborsare all'altro la metà di quanto pagato dietro esibizione di regolare fattura, ricevuta o scontrino. Si precisa che tali spese comprendono, come indicato dalle seguenti linee guida: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, odontoiatriche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche, c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo: c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nell'ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo di cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche
(da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extra scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extra scolastiche (da documentare) pagina 3 di 8 che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (es. pittura, teatro, boy-scout); e) baby sitter;
f) viaggi di studio in Italia ed all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
9) l'Assegno Unico verrà percepito dal sig. pari al 100%; Parte_2
10) I ricorrenti danno atto che non vi è luogo per la corresponsione di un assegno di mantenimento, potendo ognuno di loro provvedere da solo al proprio sostentamento;
11) le parti dichiarano di avere regolato ogni altro aspetto economico patrimoniale, si ritengono soddisfatti degli accordi raggiunti e nulla hanno più a pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo o ragione;
12) i coniugi reciprocamente si impegnano a comunicare i cambi di residenza, nell'interesse della prole. I coniugi reciprocamente si impegnano, altresì, a comunicare il numero di cellulare per consentire le comunicazioni nell'interesse della prole”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione ex art. 473 bis. 51 III
c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 07.05.2025 le parti hanno confermato le condizioni concordate.
Con ordinanza del 26.05.2025il Collegio ha rimesso la causa sul ruolo invitando le parti a valutare l'opportunità di modificare le condizioni di separazione, con specifico riguardo al regime di affidamento del figlio maggiorenne , affetto da disabilità. Per_1
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 13.06.2025 le parti, tenuto conto dei rilievi del Collegio, hanno depositato le condizioni di separazioni modificate, che di seguito si riportano integralmente:
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco mutuo rispetto, astenendosi, in presenza dei figli, da ogni condotta negativa e denigratoria nei confronti del ruolo genitoriale e/o della persona dell'ex coniuge;
2) la casa coniugale, sita in Tribiano (MI) alla via F.lli Cervi n. 11, di proprietà di entrambi i coniugi, resterà assegnata al sig. il quale, essendo in pensione, si occuperà della Pt_1 gestione dei figli essendo, peraltro, amministratore di sostegno del figlio (cfr. doc.3); Per_1
pagina 4 di 8 3) la sig.ra si impegna a trasferire al sig. , nell'ambito della regolamentazione CP_1 Pt_1 dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, la propria quota di comproprietà, pari al 50%, dell'abitazione coniugale sita nel comune di Tribiano (MI) in via f.lli Cervi n. 11 – Scala 1;
4) il sig. si impegna ad acquistare la quota di proprietà della sig.ra pari al Pt_1 CP_1
50% dell'immobile sito in Tribiano (MI), via f.lli Cervi n. 11 – Scala 1;
5) il figlio , sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e, Persona_2 considerata la sua età, sceglierà autonomamente come e dove trascorrere il proprio tempo, mentre il figlio , maggiorenne ma invalido, risiederà con il padre presso l'abitazione Per_1 dello stesso. I genitori, dunque, eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni e alle scelte più importanti relative alla vita del figlio Persona_2
che verranno da loro concordemente assunte rispettando la capacità, l'inclinazione
[...] naturale e le aspirazioni. Per le questioni di ordinaria amministrazione, invece, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, ciascuno in via esclusiva nei periodi di permanenza del figlio presso di sé;
6) Per quanto riguarda il figlio , in quanto beneficiario di amministrazione di sostegno Per_1 con amministratore il padre sig. , lo stesso continuerà a vivere presso Parte_1
l'abitazione paterna e la sig.ra salvo diversi accordi con il sig. e in virtù di CP_1 Pt_1 sopravvenuti ed imprevisti impegni di ciascuno dei coniugi, si impegnerà ad accudire il figlio
, in ossequio ai suoi doveri di cura e assistenza nei seguenti termini: Per_1
- il martedì ed il giovedì dalle ore 16:30 sino alle ore 21,00 e comunque dopo cena, quando sarà riaccompagnato alla casa paterna;
- a fine settimana alternati, dalla mattina del sabato, ore 10:00, alla sera della domenica, ore
21,00 e comunque dopo cena, quando sarà riaccompagnato alla casa paterna;
- per quanto riguarda le festività natalizie, ad anni alterni, il figlio trascorrerà la Per_1 vigilia di Natale con un genitore ed il giorno di Natale e Santo TE con l'altro, mentre il 31 dicembre con un genitore e il giorno di Capodanno con l'altro. Gli altri giorni seguiranno la regolamentazione ordinaria. (Le vacanze natalizie 2025 vedranno il figlio trascorrere la Per_1 viglia di Natale con il padre e il giorno di Natale e Santo TE con la madre, mentre la Vigilia di Capodanno con la madre e il giorno di Capodanno con il padre);
- per quanto riguarda il periodo pasquale, la settimana coincidente con le festività scolastiche sarà trascorsa sempre ad anni alterni con un genitore, (a partire dal 2025 con la madre);
pagina 5 di 8 - per quanto attiene il periodo estivo, il minore trascorrerà almeno due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore, secondo il piano ferie che entrambi i coniugi si impegnano a comunicare reciprocamente entro il 30 maggio di ogni anno;
- tutte le altre festività (Carnevale, 1° maggio, 2 Giugno, 1° Novembre, 8 Dicembre ecc.) seguiranno sempre il principio dell'alternanza;
7) in virtù dell'assegnazione della casa coniugale e dell'assenza di redditi della sig.ra il CP_1 sig. rinuncia ad un contributo al mantenimento;
Pt_1
8) Le spese straordinarie a favore dei figli, invece, verranno sopportate dai genitori in misura pari al 50% per il figlio e in misura pari al 50% per il figlio Per_1 Persona_2 fintanto che lo stesso non diverrà economicamente autosufficiente;
I genitori si obbligano reciprocamente, per l'ipotesi di anticipazione per intero da parte di uno di essi, a rimborsare all'altro la metà di quanto pagato dietro esibizione di regolare fattura, ricevuta o scontrino. Si precisa che tali spese comprendono, come indicato dalle seguenti linee guida:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, odontoiatriche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche, c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo: c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nell'ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica
(pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo di cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
pagina 6 di 8 - spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in
Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extra scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extra scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (es. pittura, teatro, boy-scout); e) baby sitter;
f) viaggi di studio in Italia ed all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida
(corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
9) l'Assegno Unico verrà percepito dal sig. pari al 100%; Parte_2
10) I ricorrenti danno atto che non vi è luogo per la corresponsione di un assegno di mantenimento, potendo ognuno di loro provvedere da solo al proprio sostentamento;
11) le parti dichiarano di avere regolato ogni altro aspetto economico patrimoniale, si ritengono soddisfatti degli accordi raggiunti e nulla hanno più a pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo o ragione;
12) i coniugi reciprocamente si impegnano a comunicare i cambi di residenza, nell'interesse della prole. I coniugi reciprocamente si impegnano, altresì, a comunicare il numero di cellulare per consentire le comunicazioni nell'interesse della prole.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151 comma I c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis. 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
pagina 7 di 8 La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Nulla spese di procedura.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, ha così deciso:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio in Milano (MI) in data 27.02.1988, trascritto nei Registri di Stato
Civile del predetto Comune con atto n. 3, parte I, serie A, anno 1988;
2) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) nulla sulle spese di lite;
5) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano (MI), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 1.07.2025
La Giudice rel./est. La Presidente
dott.ssa Luisa Dalla Via dott.ssa Ada Cappello
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