Sentenza 29 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, sentenza 29/05/2025, n. 1199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1199 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2025
N. 01199/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00615/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 615 del 2025, proposto da
HE TI S.p.a. - Società Unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B46B58170A, rappresentato e difeso dagli avvocati Jacopo Emilio Paolo Recla e Ilenia Paziani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Istituto Mediterraneo per i Trapianti e Terapie ad alta Specializzazione - I.S.M.E.T.T. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Sonia Cirella e Giuseppe Mazzarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e con domicilio fisico eletto presso lo studio dei predetti difensori in Palermo, via Caltanissetta n. 1;
nei confronti
di IE HC S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Bonatti e Lorella Fumarola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo
- della determina di aggiudicazione Prot. ISMETT n. 4380 del 27 febbraio 2025, pubblicata e comunicata in data 5 marzo 2025, avente ad oggetto la “gara a procedura aperta europea, per l’appalto delle forniture quinquennali di reagenti e strumentazioni occorrenti al laboratorio analisi di ISMETT, con utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo” disposta in favore di IE HC s.r.l. con riferimento al Lotto 3;
- dei verbali del 22 gennaio 2025 e del 3 febbraio 2025, e del suo allegato All. 3B) recante l’assegnazione dei punteggi per il Lotto 3;
- della lex specialis nelle parti in esposizione;
- della nota di ISMETT prot. n. 5419/2025 dell’11 marzo 2025 nella parte in cui con essa ISMETT ha osteso solo il verbale delle sedute riservate di gara e la documentazione amministrativa di IE ma non ha osteso la documentazione tecnica ed economica dell’aggiudicataria;
- di ogni altro atto ad essi presupposto, consequenziale e comunque connesso a quelli indicati ai punti che precedono;
e per la condanna ex art. 116 c.p.a.
di ISMETT a consentire la presa visione e l’estrazione di copia di tutti i documenti richiesti da HE con l’istanza di accesso;
nonché
per il risarcimento del danno subito come di seguito indicato.
quanto al ricorso incidentale depositato il 5 maggio 2025
di tutti gli atti impugnati in via principale, e segnatamente:
- della Determina di aggiudicazione Protocollo ISMETT n. 4380 del 27 febbraio 2025, pubblicata e comunicata in data 5 marzo 2025, avente ad oggetto la “gara a procedura aperta europea, per l’appalto delle forniture quinquennali di reagenti e strumentazioni occorrenti al laboratorio analisi di ISMETT, con utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo” disposta in favore di IE HC s.r.l. con riferimento al Lotto 3”;
- di tutti gli allegati a detta determina, ivi compresi i verbali concernenti le operazioni di gara;
- nonché di ogni altro atto alla stessa relativo, ivi compresi i chiarimenti resi; nonché di ogni ulteriore atto successivamente adottato, ivi compresi la nomina della commissione giudicatrice e del seggio di gara, le graduatorie provvisorie e definitive; nonché di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e conseguente, ivi compresa la valutazione di anomalia dell’offerta, e ogni altro atto confermativo dell’ammissione in graduatoria di HE e della valutazione delle offerte, anche non noto.
Visti il ricorso introduttivo e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di IE HC s.r.l.;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Mediterraneo per i Trapianti e Terapie ad alta Specializzazione - I.S.M.E.T.T. S.r.l., e vista la documentazione depositata;
Vista la memoria e la documentazione della controinteressata;
Vista la memoria dell’Istituto;
Visti il ricorso incidentale proposto da IE HC s.r.l., e i relativi allegati;
Viste le memorie, anche di replica, di tutte le parti costituite;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli articoli 119 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza pubblica del giorno 27 maggio 2025 il consigliere Maria Cappellano, e uditi i difensori delle parti, presenti come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
A. – Con il ricorso introduttivo in esame, notificato il 4 aprile 2025 e depositato il 16 aprile, la ditta odierna istante ha impugnato gli atti indicati in epigrafe e, in particolare, il provvedimento del 27 febbraio 2025 con il quale l’Istituto Mediterraneo per i Trapianti e Terapie ad alta Specializzazione - I.S.M.E.T.T. S.r.l. (d’ora in poi, solo “ISMETT”) ha aggiudicato a IE HC s.r.l. con riferimento al lotto 3, la “gara a procedura aperta europea, per l’appalto delle forniture quinquennali di reagenti e strumentazioni occorrenti al laboratorio analisi di ISMETT, con utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo”; nonché, ha censurato i verbali del 22 gennaio 2025 e del 3 febbraio 2025, e l’allegato All. 3B) recante l’assegnazione dei punteggi per il lotto 3, e in parte qua la lex specialis .
Con lo stesso mezzo la ricorrente ha proposto istanza di accesso ai sensi dell’art. 116, co. 2, cod. proc. amm., nonché la domanda risarcitoria.
Espone in punto di fatto che:
- con determinazione del 22 novembre 2024 l’ISMETT ha indetto la suddetta gara suddivisa in sette lotti; e, per quanto di specifico interesse, per il lotto 3 avente ad oggetto un “SISTEMA DIAGNOSTICO PER DOSAGGI DI BIOCHIMICA CLINICA, COAGULAZIONE, FARMACI, IMMUNOMETRIA E PROTEINE SPECIFICHE” per un importo quinquennale a base d’asta pari ad Euro 3.500.000,00 IVA esclusa (comprensivo di canoni di locazione e manutenzione e di tutti i consumabili);
- hanno presentato l’offerta l’odierna ricorrente e IE HC S.r.l., esecutore uscente della fornitura da oltre dieci anni;
- le offerte sono state valutate in base a criteri di valutazione in gran parte on/off e, solo per il criterio A, con l’assegnazione di un punteggio discrezionale; per un punteggio tecnico complessivo pari a 60 punti;
- avvenuta l’aggiudicazione del lotto 3 in favore di IE HC S.r.l., con comunicazione e pubblicazione il 5 marzo 2025, giusta determinazione del 27 febbraio 2025, dai verbali allegati si evinceva l’assegnazione del punteggio tecnico complessivo in favore di HE TI S.p.a. (42,75 punti) e IE HC S.r.l. (50 punti); l’importo dell’offerta economica e la conseguente assegnazione del punteggio economico – HE TI S.p.a. (€ 2.899.813,254 - 40 punti); IE HC S.r.l. (€ 3.427.535,00 - 33,84 punti) – con uno scarto tra le due contendenti di soli punti 1,09, avendo la ricorrente ottenuto un punteggio complessivo pari a 82,75 punti, a fronte di punti 83,84 ottenuti dalla controinteressata;
- non essendo stata pubblicata l’offerta dell’aggiudicataria, la ricorrente il 10 marzo 2025 ha presentato istanza di accesso agli atti al fine di ottenere gli ulteriori verbali di gara, la documentazione amministrativa e la complessiva offerta dell’aggiudicataria; con trasmissione il giorno successivo esclusivamente dei verbali recanti l’assegnazione dei punteggi tecnici ed economici e della documentazione amministrativa, di fatto senza ostendere l’offerta tecnica ed economica dell’aggiudicataria nonostante il sollecito del 20 marzo 2025.
Tutto ciò premesso in fatto, l’odierna istante si duole di tale esito, facendo una premessa sulla prova di resistenza, e affidando il ricorso alle censure di:
A) SULL’ERRATA ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI TABELLARI (CRITERI B-F-G-P)
I. Violazione e falsa applicazione punto 18.1 Criterio B e 18.2 del Disciplinare e del par. 3.3. e pag. 17 del Capitolato Speciale. Eccesso di potere per travisamento in fatto e in diritto. Violazione del principio di par condicio e di proporzionalità. Difetto di motivazione ;
II. Violazione e falsa applicazione punto 18.1 Criterio G e 18.2 del Disciplinare e del par. 3.3. del Capitolato Speciale. Eccesso di potere per travisamento in fatto e in diritto. Violazione del principio di par condicio e di proporzionalità. Difetto di motivazione ;
III. Violazione e falsa applicazione punto 18.1 Criterio F e 18.2 del Disciplinare e del par. 3.3. del Capitolato Speciale. Eccesso di potere per travisamento in fatto e in diritto. Violazione del principio di par condicio e di proporzionalità. Difetto di motivazione ;
IV. Violazione e falsa applicazione punto 18.1 Criterio P e 18.2 del Disciplinare e del par. 3.3. del Capitolato Speciale. Eccesso di potere per travisamento in fatto e in diritto. Violazione del principio di par condicio e di proporzionalità. Difetto di motivazione ;
B) SULL’ERRATA ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO DISCREZIONALE (CRITERIO A) .
V. Violazione e falsa applicazione punto 18.1 Criterio A e 18.2 del Disciplinare e del par. 3.3. del Capitolato Speciale. Eccesso di potere per travisamento in fatto e in diritto. Violazione del principio di par condicio e di proporzionalità. Difetto di motivazione e di TT .
Ha, quindi, chiesto – previa misura cautelare, e previo accoglimento dell’istanza di accesso – l’annullamento degli atti impugnati e la condanna al risarcimento del danno, sia in forma specifica tramite il subentro nel contratto; sia in via subordinata per equivalente, con vittoria di spese.
B. – Si sono costituiti in giudizio IE HC s.r.l. e l’ISMETT, entrambi depositando documentazione e memorie chiedendo la reiezione del ricorso e dell’istanza cautelare. L’ISMETT ha altresì evidenziato e documentato l’urgenza di procedere all’affidamento dell’appalto e di addivenire tempestivamente alla stipula del contratto, a fronte di macchinari attualmente in funzione per i quali a partire dal 1° settembre 2025 non sarà più possibile ricevere assistenza tecnica (neppure da remoto), né ottenere parti di ricambio o materiale di consumo.
C. – Alla camera di consiglio del giorno 29 aprile 2025, presenti i difensori delle parti come da verbale, il difensore di parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare all’istanza cautelare in caso di sollecita fissazione dell’udienza di merito, nonché di rinunciare all’istanza di accesso ex art. 116, co. 2, cod. proc. amm.. Il difensore della controinteressata ha precisato che è in corso di valutazione la proposizione del ricorso incidentale anche in considerazione della pendenza di un’istanza di accesso.
Quindi, previo impegno del difensore dell’amministrazione a non assumere determinazioni fino all’udienza di merito, di cui ha chiesto al Presidente di valutarne la fissazione entro il mese di maggio, la causa è stata cancellata dal ruolo delle istanze cautelari.
D. – Con ricorso incidentale, notificato e depositato il 5 maggio 2025, IE HC S.r.l. ha impugnato gli atti di gara nella parte in cui hanno assegnato alla ricorrente il punteggio per il criterio G, deducendo la censura di Violazione e falsa applicazione punto 18.1 Criterio G e 18.2 del Disciplinare e del par. 3.3. del Capitolato Speciale. Eccesso di potere per travisamento in fatto e in diritto. Violazione del principio di par condicio e di proporzionalità. Difetto di motivazione .
Ha, pertanto, chiesto l’annullamento in parte qua degli atti di gara, con conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, con vittoria di spese.
E. – In vista della trattazione del merito le parti hanno ulteriormente argomentato e la ricorrente ha replicato al ricorso incidentale chiedendone il rigetto. Tutte le parti hanno, altresì, depositato memorie di replica.
Quindi, all’udienza pubblica del giorno 27 maggio 2025, presenti i difensori delle parti come da verbale, il difensore di parte ricorrente ha confermato la rinuncia all’istanza di accesso ex art. 116, co. 2, cod. proc. amm., e le parti hanno rinunciato ai termini a difesa in relazione al ricorso incidentale; dopo la discussione la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
A. – Viene in decisione il ricorso promosso da HE TI S.p.a. (d’ora in poi solo “HE”) avverso il provvedimento del 27 febbraio 2025 con il quale l’ISMETT ha aggiudicato a IE HC s.r.l. (d’ora in poi solo “IE”) con riferimento al lotto 3, la “gara a procedura aperta europea, per l’appalto delle forniture quinquennali di reagenti e strumentazioni occorrenti al laboratorio analisi di ISMETT, con utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo”.
B. – Deve preliminarmente precisarsi che HE ha rinunciato all’istanza di accesso presentata ai sensi dell’art. 116, co. 2, cod. proc. amm., rinuncia della quale non resta che prendere atto; così come deve darsi atto della rinuncia delle parti ai termini a difesa sul ricorso incidentale (v. verbale di udienza).
C. – Nel merito, il ricorso introduttivo non è fondato.
C.1. – Con il primo articolato motivo, HE sostiene che dall’esame dell’allegato 3B al verbale del 3 febbraio 2025 emergerebbero diversi profili di illegittimità quanto alla valutazione della sua offerta, assumendo che la commissione avrebbe dovuto assegnarle un punteggio maggiore.
Deve rammentarsi, al riguardo, che il lotto 3 ha ad oggetto un “SISTEMA DIAGNOSTICO PER DOSAGGI DI BIOCHIMICA CLINICA, COAGULAZIONE, FARMACI, IMMUNOMETRIA E PROTEINE SPECIFICHE” per un importo quinquennale a base d’asta pari a € 3.500.000,00 IVA esclusa, ed hanno presentato l’offerta HE e IE: quest’ultima è stata individuata come aggiudicataria con 1,09 punti di scarto rispetto a HE, la quale ha ottenuto un punteggio complessivo pari a 82,75 punti, contro i 83,84 punti ottenuti da IE.
Ciò premesso, deve anche essere chiarito che, nell’esame dei diversi profili di censura, assume rilievo fondamentale l’esame dell’offerta tecnica (di cui al paragr. 16 del disciplinare), la quale consta di una Relazione n. 1, in cui si illustrano dettagliatamente le caratteristiche del sistema offerto in relazione alle specifiche minime (previste a pena di esclusione); una Relazione n. 2, per illustrare le gamme e tipologie di reattivi, calibratori, controlli…; e una Relazione n. 3, modalità di interventi di manutenzione e assistenza tecnica.
Si aggiunge, per il lotto 3, il progetto di layout relativo all’installazione a regola d’arte delle apparecchiature.
Ciò chiarito, il primo articolato motivo sulla presunta errata assegnazione dei punteggi tabellari – criteri on/off B, F, G e P (punto 18.1 del disciplinare di gara) – non può trovare accoglimento.
C.1.1. – Per quanto attiene al criterio B, la legge di gara prevede l’assegnazione di un massimo di 4 punti, con riferimento a:
Unità di automazione
Sistema di automazione preanalitica: capacità di carico
- Capacità di carico in contemporanea superiore a 700 provette/ora (4 punti)
- Capacità di carico in contemporanea da 700 provette a 501 provette (2 punti)
- Capacità di carico in contemporanea di almeno 500 provette (0 punti) .
Entrambe le ditte hanno ottenuto il punteggio massimo, per cui HE mira a detrarre due punti a IE, così da risultare aggiudicataria.
Deve anche precisarsi che HE – pur evidenziando in ricorso di non avere ancora visionato l’offerta tecnica di IE – dalle informazioni tratte dal sito Internet assume che il sistema di automazione non sarebbe in grado di assicurare una capacità di carico in contemporanea superiore a 700 provette, in quanto la capacità richiesta comprenderebbe sia il carico sia lo scarico simultaneo delle provette.
La prospettazione non merita adesione.
Osserva innanzitutto il Collegio che lo stesso sistema descritto dalla ricorrente fa riferimento ad una capacità di carico superiore a 700 provette, in relazione ad un requisito tecnico rispetto al quale il disciplinare non fa alcun riferimento alla contemporanea capacità di scarico, riferendosi esclusivamente alla “capacità di carico”.
Come si evince, in particolare, dalla brochure versata in atti dall’ISMETT, il sistema di Automazione proposto da IE è in grado di caricare contemporaneamente fino a 780 provette, come richiesto dal (chiaro tenore del) disciplinare di gara.
Non convince neanche il profilo di censura con cui si deduce anche – per vero genericamente – la sussistenza di una causa di esclusione per asserita violazione delle “caratteristiche indispensabili ai fini dell’ammissibilità dell’offerta - Unità di automazione”.
Il riferimento è, in particolare, al par. 3.3. del capitolato (pag. 17), nella parte in cui, tra le caratteristiche indispensabili ai fini dell’ammissibilità dell’offerta, si prevede che il sistema di automazione preanalitica e postanalitica deve:
… “ Avere un’operatività in modalità a “flusso continuo” con una capacità di carico minima in contemporanea di almeno 500 provette/ora ”.
Rispetto a tale requisito minimo, l’offerta tecnica di IE si presenta pienamente conforme, in quanto è indicata una produttività fino a 750 provette durante il carico e lo scarico simultaneo (v. brochure).
Pertanto, alla luce del chiaro tenore del disciplinare, non giova a HE la sovrapposizione dei diversi aspetti del carico in simultanea e del carico/scarico delle provette, ribadito nelle difese conclusive.
Sul punto, va richiamato il costante orientamento anche del giudice di appello, secondo cui “… nelle gare pubbliche, nell'interpretazione della lex specialis di gara, devono trovare applicazione le norme in materia di contratti, e dunque anzitutto i criteri letterale e sistematico previsti dagli artt. 1362 e 1363 cod. civ..
Ciò significa che, ai fini di tale interpretazione, devono essere applicate anche le regole di cui all'art. 1363 cod. civ., con la conseguenza che le clausole previste si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo ad esse il senso che risulta dal complesso dell'atto. Pertanto se un'aporia tra i vari documenti costituenti la lex specialis impedisce l'interpretazione in termini strettamente letterali, è proprio la tutela dei principi dell'affidamento e della parità di trattamento tra i concorrenti che conduce all'interpretazione complessiva o sistematica delle varie clausole.
Le preminenti esigenze di certezza, connesse allo svolgimento delle procedure concorsuali di selezione dei partecipanti, impongono pertanto in primo luogo di ritenere di stretta interpretazione le clausole del bando di gara: ne va perciò preclusa qualsiasi lettura che non sia in sé giustificata da un´obiettiva incertezza del loro significato letterale.
Secondo la stessa logica, sono comunque preferibili, a garanzia dell´affidamento dei destinatari, le espressioni letterali delle varie previsioni, affinché la via del procedimento ermeneutico non conduca a un effetto, indebito, di integrazione delle regole di gara, aggiungendo significati del bando in realtà non chiaramente e sicuramente rintracciabili nella sua espressione testuale (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 5 ottobre 2005, n. 5367; sez. V, 15 aprile 2004, n. 2162; 12 settembre 2017, n. 4307).
Deve pertanto reputarsi preferibile, a tutela dell'affidamento dei destinatari e dei canoni di trasparenza e di "par condicio", l'interpretazione letterale delle previsioni contenute nella legge di gara, evitando che in sede interpretativa si possano integrare le regole di gara, palesando significati del bando non chiaramente desumibili dalla sua lettura testuale (Cons. Stato, Sez. V, 17 giugno 2014, n. 3093) …” (Consiglio di Stato, Sez. V, 14 aprile 2025, n. 3189).
C.1.2. – Non può trovare accoglimento neanche il profilo di doglianza sull’assegnazione del punteggio per il criterio G – oggetto altresì del ricorso incidentale – il quale afferisce a:
Sistema diagnostico per esecuzione di dosaggi di biochimica clinica, farmaci, immunometria e proteine specifiche
Possibilità di check-in e sorting fisico delle provette da parte delle unità modulari integrate, parallelamente o indipendentemente dall’attività dell’unità di automazione secondo regole stabilite dall’operatore:
- Possibilità di check-in e sorting fisico (4 punti)
- Possibilità solo del check-in (2 punti)
- Possibilità solo del sorting (1 punto)
- Nessuna possibilità di check-in e di sorting (0 punti) .
Rispetto a tale criterio on/off, IE ha ottenuto il massimo punteggio (4 punti), mentre HE, che ha ottenuto 2 punti – pur non contestando il punteggio attribuito a IE – sostiene che la sua strumentazione offrirebbe sia il check-in (per il quale ha ottenuto i 2 punti) che il sorting fisico.
Ai fini di un compiuto esame di questo profilo – e degli ulteriori, come si chiarirà appresso – si reputa necessario richiamare talune parti essenziali della complessiva disciplina di gara e, in particolare:
- l’art. 16, lett. a), del disciplinare (Relazione n. 1), il quale prevede(va) che l’offerta tecnica dovesse contenere a pena di esclusione detta relazione, la quale “… dovrà dettagliatamente ed ampiamente illustrare le caratteristiche tecniche e funzionali del sistema offerto con riferimento alle specifiche minime richieste per ciascun elemento componente la strumentazione; devono essere allegate a detta relazione le schede di sicurezza relative alla strumentazione, ai reagenti e a tutti i materiali di consumo, ove esistenti. La relazione dovrà altresì evidenziare in maniera chiara ed esaustiva la presenza degli aspetti migliorativi per i quali è prevista l’assegnazione dei punteggi qualitativi di cui al successivo articolo 18.1 ...”;
- pag. 16 del Capitolato, il quale prescrive(va) alle concorrenti di “ compiutamente e dettagliatamente, senza lacune o contraddizioni, descrivere il sistema offerto in maniera tale da consentire alla Commissione di riscontrare agevolmente sia la presenza delle caratteristiche indispensabili previste per l’ammissione alla gara, sia la modalità ed il livello di rispondenza alle caratteristiche ed elementi oggetto di valutazione qualitativa; per quanto concerne questi ultimi, le Imprese concorrenti dovranno riferirsi alla griglia proposta illustrando punto per punto, nell’ordine dato, la rispondenza alla caratteristiche ed elementi elencati indicando in maniera puntuale, per ognuno di essi, il riferimento presente all’interno del manuale d’uso del servizio diagnostico richiesto ”.
Tale criterio G attiene ad un elemento premiante per le ditte che abbiano offerto un sistema diagnostico – ulteriore, rispetto all’unità di automazione quale criterio di ammissibilità dell’offerta (cfr. capitolato speciale, pagine 19 e 20) – avente ulteriori caratteristiche, attinenti alla capacità di eseguire le operazioni di check-in e sorting (già garantite dall’unità di automazione, ai fini dell’ammissibilità dell’offerta) anche da parte delle due unità modulari integrate per il sistema diagnostico “ secondo le regole stabilite dall’operatore ”.
Osserva a questo punto il Collegio che nella relazione n. 1 – in cui i concorrenti, come appena chiarito, avrebbero dovuto descrivere dettagliatamente le caratteristiche – HE, oltre a non avere descritto il sorting fisico, ha rinviato solo, quanto al punto G, al “ Manuale cobas pro integrated solution” (in allegato al punto g6_Manuali strumenti della busta tecnica) pag. 138; par. Informazioni sull'unità di inserimento campioni ”; con la sola specificazione per cui il campione da esaminare “ verrà destinato all immunometria o alla chimica clinica a seconda delle richieste ” (v. Relazione n. 1 di HE, punto G).
Nella memoria del 10 maggio 2025 sostiene che al fine di indicare la sussistenza di tale criterio erano utilizzabili i seguenti documenti: “- dalla relazione n. 1 (doc. 14, pag. 27); - dalla pag. 145 del Manuale g6 (doc. 15 e doc. 20); - dalla “Relazione Tecnica CN-3000” (doc. 19 pag. 35)
E, tuttavia, dalla relazione prodotta in sede di gara non si evince nulla di specifico, né al punto G era richiamata tale parte; e, quanto al manuale, era richiamata non già pag. 145 ma pag. 138, dalla quale non è chiaro come possa evincersi il sorting con le caratteristiche richieste dalla lex specialis ; né, in ogni caso, è chiaro – né, parte ricorrente lo spiega – come possa desumersi la presenza di tale elemento premiante dalla lettura di pag. 145.
Pertanto – a prescindere dalle descrizioni estremamente tecniche – è agevole rilevare che tale funzione non si evinceva dalla descrizione del punto G contenuta nella relazione di HE.
C.1.3. – Anche il terzo profilo – con il quale si contesta l’assegnazione del punteggio per il criterio F – non convince.
Si tratta del “ Sistema diagnostico per esecuzione di dosaggi di biochimica clinica, farmaci, immunometria e proteine specifiche Movimentazione provetta, in modalità “front-end”, su strumentazione con configurazione modulare/integrata:
- Movimentazione per singola provetta (2 punti)
- Movimentazione con rack (1 punto)” .
Rispetto a tale criterio, IE ha ottenuto il massimo punteggio (2 punti), mentre HE ha ottenuto solo 1 punto.
Deve, intanto, precisarsi che l’accoglimento solo di tale censura non porterebbe HE a superare la prova di resistenza, in quanto a IE sarebbe eventualmente detratto un punto, rispetto ad uno scarto tra le due contendenti pari a 1,09 punti; al medesimo risultato si perverrebbe nell’ipotesi in cui si ritenesse soddisfatto il requisito anche da parte di HE, la quale guadagnerebbe un punto, ma resterebbe comunque uno scarto minimo a favore di IE.
Ciò chiarito, HE sostiene che la strumentazione offerta da IE non prevedrebbe questa funzione; o, in alternativa, si dovrebbe ritenere che il sistema offerto da entrambe le contendenti preveda un rack a più posizioni, con uniformità di punteggio assegnato.
Osserva tuttavia il Collegio che, come si evince dall’esame della documentazione di gara di IE, il “carrier” trasporta un campione per volta, con una movimentazione che “ avviene per mezzo di carrier a singola postazione, movimentati da campi elettromagnetici. Ogni campione movimentato viene associato univocamente ad un carrier …” (vedi pagg. 170-171 del Manuale Operatore, e stralcio della relazione di IE, pagg. 80-81).
Per contro, come si evince dalla relazione n. 1 di HE – oggetto di esamine da parte della Commissione, e in cui il concorrente avrebbe dovuto offrire una dettagliata descrizione del prodotto e delle caratteristiche (v. art. 16, lett. a), discipl.; pag. 16 capitolato) – non risulta che HE abbia offerto un prodotto con la movimentazione per singola provetta, avendo indicato un “rack Hitachi a 5 posizioni”; e, quanto alla movimentazione della provetta, nello stesso punto della Relazione ha specificato che “ I campioni all’ interno del sistema diagnostico proposto cobas pro si muovono su linee interne allo strumento su rack Hitachi a 5 posizioni ” (v. descrizione del punto F della Relazione n. 1).
Ne consegue che i punteggi assegnati alle due contendenti si pongono in linea con la documentazione di gara.
C.1.4. – Non è fondato neanche il quarto profilo, con cui si contesta l’assegnazione del punteggio per il criterio P - Sistema diagnostico per esecuzione di dosaggi di biochimica clinica, farmaci, immunometria e proteine specifiche – il quale prevede:
Gestione delle calibrazioni:
1) Calibrazione automatica della chimica clinica al cambio lotto senza necessità di calibratori fisici
2) Calibrazione dell’immunochimica mediante due soli punti
- Presenza di entrambe le fattispecie (2 punti)
- Presenza di una sola fattispecie (1 punto)
- Assenza di entrambe le fattispecie (0 punti) .
Va precisato, ai fini del superamento della prova di resistenza, che entrambe le contendenti hanno ottenuto 1 punto, ma HE sostiene di assicurare entrambe le calibrazioni – anche quella automatica – con diritto a 2 punti; sicché otterrebbe solo un punto ulteriore, che di per sé non le consentirebbe di superare il punteggio assegnato a IE.
Orbene, al fine di dimostrare il possesso di tale requisito on/off, HE rinvia a parte della Relazione n.1; e, tuttavia, deve rilevarsi che dall’esame di tale relazione quanto al punto P, si evince esclusivamente il rinvio alla Relazione n.2 – versata in atti dall’ISMETT – dalla quale emerge che la calibrazione in automatico avviene per circa il 49% delle metodiche di chimica clinica offerta; laddove, stando al chiaro tenore letterale del disciplinare, si conviene con la difesa della stazione appaltante nell’interpretazione del requisito premiante ( calibrazione automatica della chimica clinica al cambio lotto senza necessità di calibratori fisici ) quale calibrazione automatica da possedere al 100%; requisito premiante pacificamente non posseduto da HE.
C.1.5. – Deve infine essere respinto il quinto profilo, con il quale HE contesta l’attribuzione del punteggio discrezionale, di cui al Criterio A (max 3 punti).
Deve precisarsi che, avendo HE ottenuto per tale criterio un punteggio minimo, aspira ad ottenere altri due punti, con un giudizio almeno “buono” (2,25 punti), con conseguente posizionamento prima di IE.
A tal fine impugna, ove occorra, anche la legge di gara nella parte in cui (par. 18.2 del disciplinare) prevede un criterio basato su elementi che sarebbero eterogenei tra loro.
La complessiva prospettazione non persuade e, a tal fine va innanzitutto riportato il Criterio in interesse, il quale prescrive:
Valutazione del progetto proposto (attribuzione discrezionale)
Caratteristiche oggetto di valutazione:
- Elevato grado di qualità e standardizzazione dei dati analitici
- Elevato grado di automazione con ottimizzazione degli spazi e del flusso di lavoro
- Massima tracciabilità del percorso analitico
- Massima sicurezza per gli operatori
- Minima gestione del campione biologico
- Migliore soluzione per la gestione dei rifiuti liquidi speciali
- Compatibilità con la struttura esistente
18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA
(…)
Con esclusivo riferimento al Lotto 3, criterio A ed ai relativi elementi valutativi ivi indicati, è assegnato un punteggio graduale con il metodo discrezionale. Pertanto, si procederà all’attribuzione di un coefficiente variabile da zero ad uno espresso in valori centesimali secondo i seguenti criteri motivazionali: Ottimo: 1,00 Buono: 0, 75 Sufficiente: 0,50 Insufficiente: 0,25 Inadeguato: 0,00.
Rispetto a quanto previsto dalla legge di gara, la Commissione ha riprodotto tale parte attenendosi a quanto ivi prescritto, come si evince dal verbale del 23 gennaio 2025 e dall’allegato B3 versato in atti.
Ciò premesso, deve innanzitutto essere richiamato il consolidato orientamento secondo cui la valutazione delle offerte tecniche, effettuata dalla commissione attraverso l’espressione di giudizi e l’attribuzione di punteggi, a fronte dei criteri valutativi previsti dal bando di gara, costituisce apprezzamento connotato da chiara discrezionalità tecnica sì da rendere detta valutazione insindacabile, salvo che essa sia affetta da manifesta illogicità (v., tra le tante, Consiglio di Stato, Sez. V, 20 marzo 2025, n. 2316; 24 agosto 2023, n. 7931).
Ciò premesso in generale, nel caso in esame ciascuno dei commissari ha assegnato al progetto di HE, per ciascun sotto-criterio, il coefficiente corrispondente a “insufficiente”, valutando il progetto nel suo complesso così esprimendo tale giudizio complessivo sulla base di criteri sufficientemente dettagliati.
Deve anche osservarsi che i sub criteri su riportati rispecchiano le esigenze della stazione appaltante, e sono coerenti rispetto a quanto previsto dal Capitolato con riferimento alle seguenti finalità che la fornitura di tale sistema diagnostico deve consentire al Laboratorio di raggiungere:
- Innalzare il grado di qualità e standardizzazione dei dati analitici;
- Migliorare le prestazioni attuali in termini di Turn Around Time ;
- Ridurre complessivamente il numero di provette utilizzate;
- Migliorare la gestione dei pazienti critici e dei pazienti pediatrici;
- Migliorare il grado di automazione del percorso analitico;
- Ottimizzare l’utilizzo degli spazi e del flusso di lavoro;
- Fornire massima tracciabilità del percorso analitico;
- Garantire un livello di sicurezza operativa superiore all’attuale grazie alla diminuzione delle operazioni manuali richieste per la gestione dei campioni biologici (cfr. pag. 10 del Capitolato speciale).
Ad avviso del Collegio, pertanto, HE tenta, in definitiva, di sovrapporre il proprio giudizio a quello tecnico-discrezionale dell’organo a ciò incaricato – di cui peraltro non si è minimamente contestata la professionalità – reso all’esito della valutazione di tutta la documentazione tecnica nel suo complesso, e secondo un giudizio tecnico-discrezionale reso su un progetto da esaminare nella sua globalità, che potrebbe essere censurato solo se manifestamente illogico o irrazionale, situazione che non si riscontra nel caso di specie.
Per quanto attiene alla dedotta illegittimità di tale parte del disciplinare di gara, osserva il Collegio che – ferma l’ampia discrezionalità della stazione appaltante di fissare i requisiti di partecipazione e i criteri di selezione, nei limiti di ragionevolezza e proporzionalità e in coerenza con gli obiettivi e le finalità da perseguire – quanto appena rilevato sulla coerenza dei dettagliati criteri rispetto alle finalità ivi indicate, consentono di superare anche tale ultimo profilo di doglianza.
D. – Per tutto quanto esposto e rilevato, il ricorso introduttivo, in quanto infondato, deve essere rigettato, con salvezza di tutti gli atti impugnati.
Dalla reiezione della domanda di annullamento consegue, de plano , la reiezione della domanda risarcitoria, venendo a mancare uno dei presupposti della responsabilità aquiliana ( id est : il fatto illecito costituito da una condotta antigiuridica della P.A., rappresentata dall’attività amministrativa illegittima).
E. – Dalla reiezione del ricorso introduttivo consegue, altresì, l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso incidentale, non avente carattere escludente.
Invero, IE con tale mezzo sostiene in estrema sintesi che, quanto al criterio G, HE non avrebbe diritto neppure ai due punti assegnati per la “Possibilità solo del check-in”; sicché, l’eventuale accoglimento del ricorso incidentale – sul quale IE, conservando il bene della vita, non ha più alcun interesse concreto e attuale – avrebbe inciso esclusivamente sul punteggio complessivo assegnato a HE.
F. – Conclusivamente, sul ricorso in esame vanno adottate le seguenti statuizioni:
- il ricorso introduttivo, in quanto infondato, deve essere rigettato;
- il ricorso incidentale va dichiarato improcedibile;
- le spese di giudizio, ai sensi degli articoli 26 cod. proc. amm. e 91 cod. proc. civ., seguono la soccombenza e si liquidano nella misura quantificata in dispositivo, tenuto conto della media complessità delle questioni giuridiche affrontate e della concreta attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- rigetta il ricorso introduttivo;
- dichiara improcedibile il ricorso incidentale;
- condanna HE TI S.p.a. - Società Unipersonale al pagamento delle spese di giudizio in favore di IE HC S.r.l. e dell’Istituto Mediterraneo per i Trapianti e Terapie ad alta Specializzazione - I.S.M.E.T.T. S.r.l., quantificandole in € 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00), oltre oneri accessori come per legge, in favore di ciascuna parte.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Veneziano, Presidente
Maria Cappellano, Consigliere, Estensore
Francesco Mulieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Cappellano | Salvatore Veneziano |
IL SEGRETARIO