Decreto decisorio 15 luglio 2013
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, decreto decisorio 15/07/2013, n. 890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 890 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2013 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00890/2013 REG.PROV.PRES.
N. 02291/2003 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 2291 del 2003, proposto da:
IO ON, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Saitta, con domicilio eletto presso Amedeo Smorto Avv. in Reggio Calabria, via P. Pellicano 17/D;
contro
Comune Di Messina, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Fiore, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. in Reggio Calabria, viale Amendola, 8/B;
nei confronti di
IA ON AO, ZI CO, AC AR MA;
per l'annullamento
della graduatoria degli idonei al concorso interno a 30 posti di collaboratore amministrativo (cat. B, posiz. econ. B1) nella parte inc ui non include il ricorrente per effetto del giudizio negativo adottato dalla commissione giudicatrice nei confronti della prova pratica eseguita dallo stesso, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 28 novembre 2003;
Visto l’art. 1 comma 1, dell’Allegato 3 al Decreto Leg.vo 2 luglio 2010 n. 104, in base al quale “nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice, le parti presentano una nuova istanza di fissazione di udienza, sottoscritta dalla parte che ha rilasciato la procura di cui all’art. 24 del codice e dal suo difensore, relativamente ai ricorsi pendenti da oltre cinque anni e per i quali non è stata ancora fissata l’udienza di discussione. In difetto, il ricorso è dichiarato perento con decreto del Presidente”;
Rilevato che, nella specie, l’istanza di cui sopra non è stata presentata, per cui deve essere dichiarata la perenzione del ricorso in epigrafe.
P.Q.M.
Dichiara perento il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ai sensi dell’art. 1 comma 2, dell’Allegato 3 al Decreto Leg.vo 2 luglio 2010 n. 104, nel termine di centottanta giorni dalla comunicazione del presente decreto, il ricorrente ha facoltà di depositare un atto, sottoscritto dalla parte personalmente e dal difensore e notificato alle altre parti, in cui dichiara di avere ancora interesse alla trattazione della causa.
Così deciso in Reggio Calabria il giorno 3 luglio 2013.
| Il Presidente |
| Ettore Leotta |
DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 15/07/2013
IL SEGRETARIO