Rigetto
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 20/03/2025, n. 2316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2316 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02316/2025REG.PROV.COLL.
N. 06090/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6090 del 2024, proposto da Fenix ZI Stabile s.c. a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG A0007BE46B, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Aureli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in persona del Ministro pro tempore , non costituito in giudizio;
l’Autorità di Sistema Portuale Mar Tirreno Settentrionale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
il ZI TE società cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Orsola Cortesini, Giuseppe Morbidelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (sezione seconda) n. 493, pubblicata il 23 aprile 2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità di Sistema Portuale Mar Tirreno Settentrionale e del ZI TE società cooperativa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2025 il consigliere Marina Perrelli, uditi per le parti gli avvocati Luca Tozzi, in dichiarata sostituzione dell'avvocato Lorenzo Aureli, e Orsola Cortesini e preso atto che l'avvocato dello Stato Marco Stigliano Mesutti ha depositato istanza di passaggio in decisione senza discussione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il ZI appellante, secondo classificato nella procedura oggetto di controversia, ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe con la quale è stato respinto il ricorso, integrato da motivi aggiunti, proposto avverso l’aggiudicazione dell’appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori necessari per la realizzazione degli interventi di elettrificazione delle banchine nel Porto di Livorno per l’importo complessivo di €. 52.513.616,26 al controinteressato ZI TE società cooperativa e sono stati dichiarati improcedibili il ricorso incidentale proposto da quest’ultimo e la domanda ex art. 116 c.p.a., formulata dalla ricorrente principale.
1.2. L’appellante deduce l’erroneità della sentenza impugnata:
1) per omessa pronuncia, per violazione della lex specialis e degli artt. 55, 59, comma 3 lett. a), e 95 del d.lgs. n. 50/2016, dei principi generali di buon andamento, trasparenza, parità di trattamento, ragionevolezza e proporzionalità, per motivazione arbitraria ed erronea;
2) per omessa pronuncia, violazione della lex specialis e degli artt. 55, 59, comma 3, lett. a), 94 del d.lgs. n. 50/2016, dei principi di buon andamento, trasparenza, parità di trattamento, ragionevolezza e proporzionalità, per motivazione arbitraria ed erronea in relazione al sub criterio B1, relativo alla organizzazione del cantiere – gestione interferenze funzionali” ;
3) per omessa pronuncia, per violazione della lex specialis e degli artt. 55, 59, comma 3 lett. a), e 94 del d.lgs. n. 50/2016, dei principi generali di buon andamento, trasparenza, parità di trattamento, ragionevolezza e proporzionalità in relazione al sub criterio B2, relativo alla “prestazione ambientale” e alla gestione e minimizzazione dei materiali di scavo;
4) per violazione della lex specialis e degli artt. 55, 59, comma 3 lett. a), e 94 del d.lgs. n. 50/2016, dei principi generali di buon andamento, trasparenza, parità di trattamento, ragionevolezza e proporzionalità con riferimento al criterio C, relativo ai criteri di “sostenibilità connessi alle attività e forniture previste nel progetto”;
5) per violazione della lex specialis , dei principi di buon andamento, trasparenza e par condicio , dell’art. 34, comma 2, c.p.a. per avere omesso la preventiva verifica del rispetto dei minimi salariali;
6) per violazione della lex specialis , dei principi di buon andamento, della trasparenza e parità di condizioni per avere il consorzio aggiudicatario prodotto una cauzione, rilasciata dalla compagnia bulgara Euroins Insurance Isc senza corredarla della documentazione attestante i poteri del soggetto che ha rilasciato e sottoscritto la polizza.
2. L’Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale si è costituita in giudizio ed ha reiterato sia l’eccezione di improcedibilità per carenza di interesse, atteso che anche nel caso di attribuzione di un diverso punteggio all’offerta tecnica del ZI aggiudicatario, l’appellante non avrebbe potuto ottenere comunque l’aggiudicazione della gara in ragione del punteggio attribuito alle offerte economiche – rispettivamente 25 punti al ZI TE e 19,55 punti al ZI Fenix -, sia l’eccezione di inammissibilità dei motivi aggiunti perché le censure relative alle valutazioni espresse dalla commissione giudicatrice investirebbero l’esercizio della potestà amministrativa di natura tecnico – discrezionale.
2.1. Nel merito l’Autorità appellata ha concluso per l’infondatezza delle censure e per la reiezione dell’appello.
3. Il ZI TE società cooperativa si è costituito in giudizio ed ha eccepito, ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a., l’improcedibilità dell’azione caducatoria contenuta nel ricorso introduttivo di primo grado e nell’atto di motivi aggiunti dell’appellante per sopravvenuta carenza di interesse a seguito della sottoscrizione del contratto, trattandosi di intervento pubblico finanziato con le risorse PNRR con conseguente applicazione della normativa di cui al combinato disposto degli artt. 225, comma 8, e 226, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023.
3.1. Il ZI controinteressato ha comunque eccepito l’inammissibilità dei primi quattro motivi di appello relativi ad asseriti vizi dell’offerta tecnica dallo stesso presentata in quanto afferenti alla discrezionalità della commissione ed ha concluso nel merito per il rigetto.
4. In vista dell’udienza di discussione le parti hanno depositato memorie e repliche, ai sensi dell’art. 73 c.p.a..
5. All’udienza pubblica del 16 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
6. L’appello non è fondato nel merito e va respinto, ragione per la quale il Collegio non ritiene di dover esaminare le eccezioni preliminari nuovamente proposte in appello dall’Autorità appellata e dal ZI controinteressato.
7. Con il primo motivo il ZI Fenix, tenuto conto anche dell’effetto devolutivo dell’appello, lamenta la violazione della lex specialis e degli artt. 55, 59, comma 3 lett. a), e 94 del d.lgs. n. 50/2016, la violazione dei principi di buon andamento, trasparenza, parità di trattamento e ragionevolezza perché l’aggiudicatario non avrebbe rispettato la lex di gara quanto al criterio A - adeguatezza della struttura operativa – per mancata conformità della relazione al modello 6 “Relazione Criterio A Offerta tecnica”, allegato al disciplinare. In particolare l’aggiudicatario non avrebbe ottemperato alle prescrizioni dell’articolo 17.b del disciplinare quanto: a) alle prime cinque pagine della relazione perché dedicate alla presentazione delle tre società componenti il raggruppamento temporaneo indicato per la progettazione senza fornire i dati relativi alle persone fisiche che compongono la struttura operativa; b) alla pagina 6 perché sono stati forniti i nominativi di quindici risorse, ma non sono stati specificati i dati relativi alle pregresse esperienze, al committente e al periodo di riferimento, ad eccezione che per le cinque figure apicali della società che hanno la funzione di team leaders ; c) quanto alla pagina 7 perché relativa ai disegni di due cabine di conversione e alla rappresentazione dell’intenzione di inserire nel gruppo di progettazione il fornitore dei convertitori; d) quanto all’ultima pagina perché contiene uno schema grafico, recante l’organizzazione gerarchico - funzionale, in cui i nominativi non corrispondono in toto a quelli indicati a pagina 6, senza che la struttura operativa esposta trovi riscontro nelle dichiarazioni di cui ai modelli 1 e 4.
Secondo la prospettazione dell’appellante l’offerta dell’aggiudicatario avrebbe dovuto essere esclusa ai sensi dell’articolo 20 o, comunque, non avrebbe dovuto esserle assegnato alcun punteggio per omessa indicazione delle pregresse esperienze e della specializzazione professionale, né sarebbe possibile desumere l’ iter logico seguito dalla commissione per assegnarle il punteggio massimo di 15 a fronte del punteggio di 9,60 attribuito all’offerta dell’appellante, nonostante fosse stata formulata in piena conformità al modello 6.
7.1. La censura non è fondata e va disattesa sia per la parte in cui l’appellante lamenta l’omessa pronuncia sulla dedotta assenza di motivazione, sia per la parte in cui lamenta il fatto che il giudice di primo grado si sarebbe inammissibilmente sostituito alla commissione nel motivare le scelte operate in gara, nonostante l’assenza di riscontri nei verbali che si limitano a riportare i punteggi numerici.
7.2. Rileva, in primo luogo, il Collegio che nel caso di specie non si controverte della mancata allegazione di un documento, quanto piuttosto dell’asserita non conformità sotto il profilo formale e sostanziale della relazione relativa al criterio A alle prescrizioni di cui all’articolo 17 b del disciplinare, ai sensi del quale “il concorrente dovrà rappresentare l’adeguatezza della struttura operativa messa a disposizione per lo svolgimento dell’attività progettuale mediante l’illustrazione della qualificazione professionale dei professionisti e delle principali esperienze analoghe per le categorie di cui alle prestazioni progettuali previste (IMPIANTI: IB.08; STRUTTURE: S.03). A tal fine dovrà redigere una Relazione - secondo lo schema messo a disposizione dalla Stazione appaltante con il Modello n. 6 “Relazione Criterio A Offerta tecnica” allegato al presente disciplinare - che includa la descrizione dell’organigramma della suddetta struttura, con l’indicazione del ruolo assegnato a ciascun componente e l’esperienza professionale maturata. Si evidenzia che la composizione della struttura operativa dichiarata nel suddetto Modello afferente all’offerta tecnica, dovrà coincidere con quella dichiarata nel Modello n. 1 “Dichiarazione TEtive” e nel Modello n. 4 “Dichiarazioni integrative progettista” (punto 3) afferenti alla documentazione amministrativa” .
A fronte di tale disposizione il giudice di primo grado ha evidenziato che:
- “dall’offerta tecnica del controinteressato emerge che lo stesso ha optato per la presentazione di una struttura operativa per lo svolgimento dell’attività progettuale costituita da un Raggruppamento Temporaneo di Progettazione (RTP) composto da tre distinte società di ingegneria”;
- sono descritti “due gruppi di professionisti: la struttura dei team leaders (composta da 5 professionisti con il ruolo di coordinatori del gruppo, coordinatore per la sicurezza e progettisti impiantistico, elettrico e strutturale) e l’organigramma del team operativo (composto da 15 professionisti con diversi ruoli di progettazione, segreteria tecnica, Bim coordinator, CAD e progettazione di dettaglio)” ;
- “ le esperienze sono evidenziate sia con riferimento ai team leaders che con riferimento alle singole società di ingegneria cui appartengono i componenti del team operativo” ;
- in relazione ai 15 professionisti “la stazione appaltante ha agevolmente imputato agli stessi le esperienze maturate dalle singole società di ingegneria” .
7.3. Premesso che, come evidenziato dal giudice di primo grado, la relazione contiene tutte le voci richieste dalla stazione appaltante ai fini dell’espressione delle proprie valutazioni - RTP fra Galileo Engineering s.r.l., quale capogruppo, Simpraxis s.r.l. e Sintel Ingegneria s.r.l, quali mandanti, le esperienze nel settore impiantistico ed infrastrutturale, la struttura progettuale operativa, i team-leaders e l’indicazione dei titoli di studio del personale delle tre società addetto alle specifiche mansioni per assicurare qualità e tempi progettuali coerenti -, la circostanza che la stessa non sia stata redatta in perfetta aderenza al modello 6 non sarebbe comunque idonea, anche laddove dimostrata, a inficiarne il contenuto sostanziale, alla luce del principio generale secondo cui l’utilizzo dei moduli allegati ai bandi di gara è una mera facoltà (Cons. Stato, V, n. 680 del 2020) e del fatto che nel caso di specie “non mancano elementi essenziali dell’offerta (sul piano amministrativo, tecnico ed economico) oggetto di valutazione da parte della stazione appaltante”. Pertanto, non ricorre l’ipotesi di offerta irregolare, ai sensi dell’art. 59, comma 3 lett. a), del d.lgs. n. 50/2016, sanzionata dall’articolo 20 del disciplinare con l’esclusione ed appare del tutto condivisibile la conclusione cui è giunto il giudice di primo grado secondo cui “la rappresentazione utilizzata dal ZI rispetta sostanzialmente la struttura del Modello 6 allegato al Disciplinare di gara, giacché consente di restituire agevolmente le medesime informazioni” e che “dal modello usato per la redazione dell’offerta tecnica e quanto risultante alle dichiarazioni contenute nel Modello 4 allegato alla domanda di partecipazione (contenente le dichiarazioni sostitutive dei progettisti indicati nel team di cui sopra e l’elencazione dei dipendenti delle società di ingegneria, tra i quali figurano anche i componenti del team operativo, cfr. doc. n. 16, 17 e 18 di parte ricorrente)” .
Né, infine, sussiste alcuna sostituzione da parte del giudice di primo grado alla stazione appaltante nel fornire la motivazione dell’ iter logico seguito nell’attribuzione dei punteggi, atteso che nella sentenza si dà atto che “oggetto di valutazione” sono stati gli elementi previsti dal disciplinare e presenti nell’offerta del controinteressato.
7.4. Appare, infine, condivisibile anche la conclusione del giudice di primo grado in relazione alla parte di censura relativa all’irragionevolezza dell’attribuzione del punteggio massimo – pari a 15 – all’offerta della controinteressata e del punteggio di 9,60 attribuito a quella dell’appellante.
Premesso che secondo la costante giurisprudenza il sindacato del giudice amministrativo sull’esercizio dell’attività valutativa da parte della commissione di gara non può sostituirsi a quello della pubblica amministrazione, in quanto la valutazione delle offerte nonché l’attribuzione dei punteggi da parte della commissione rientrano nell’ampia discrezionalità tecnica riconosciuta a tale organo (Cons. Stato, III, n. 330 del 2020), nel caso di specie il giudice di primo grado non solo ha evidenziato che “il maggior punteggio attribuito al progetto dell’aggiudicataria sia stato riconosciuto a fronte di un numero superiore di soggetti complessivamente indicati (20 contro 19) dedicati al team di progettazione, con un novero di esperienze più nutrito (il consorzio infatti presenta 5 team leaders progettisti ripartiti su 41 esperienze su altrettante infrastrutture per 25 committenti; la ricorrente 19 singoli professionisti ripartiti su 12 esperienze su altrettante infrastrutture per 12 committenti)” , ma ha anche dato atto che “parte ricorrente non offre alcun elemento per non considerare le esperienze indicate nell’offerta come non analoghe a quelle oggetto di affidamento” .
8. Con il secondo, terzo, quarto motivo l’appellante deduce una serie di vizi che inficerebbero la valutazione dell’offerta del ZI TE rispettivamente in relazione al sub-criterio B1, recante “organizzazione del cantiere – gestione interferenze funzionali” , in relazione al sub-criterio B2, recante “prestazione ambientale” e gestione e minimizzazione dei materiali di scavo, in relazione al criterio C, recante “sostenibilità” .
8.1. Le censure attraverso le quali parte appellante contesta la valutazione effettuata dalla commissione in relazione all’offerta della controinteressata e la conseguente assegnazione dei punteggi sono infondate e vanno disattese.
Secondo la costante giurisprudenza la valutazione delle offerte e, del pari, l’attribuzione dei punteggi da parte della commissione giudicatrice è espressione dell’ampia discrezionalità riconosciuta a tale organo, così che le censure sul merito di tale valutazione sono sottratte al sindacato di legittimità, ad eccezione dell’ipotesi in cui si ravvisi manifesta irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità, irrazionalità o travisamento dei fatti” (Cons. Stato, V, n. 7942 del 2023). Applicando i predetti principi il Collegio ritiene le conclusioni cui è giunto il giudice di primo grado pienamente condivisibili.
8.2. Con riguardo al sub-criterio B1 l’appellante deduce che l’aggiudicatario non avrebbe presentato una proposta coerente né con la finalità di “mitigazione spazio-temporale degli impatti sull’operatività funzionale delle aree durante le fasi lavorative” , né con quella di “risolvere il problema delle interferenze tra i flussi veicolari afferenti al traffico portuale e urbano” , vedendosi ciononostante attribuire il rilevante punteggio di 13,20 punti su un massimo di 15.
A fronte delle dette doglianze il giudice di primo grado le avrebbe disattese sulla base di non consentite argomentazioni postume svolte dalla controinteressata e dall’amministrazione resistente.
Secondo il disciplinare in relazione al sub - criterio B1 “Il concorrente dovrà identificare una propria proposta di organizzazione del cantiere, finalizzata alla mitigazione spazio-temporale degli impatti sull’operatività funzionale delle aree durante le fasi lavorative nonché alla trattazione più esaustiva degli aspetti legati alla separazione e risoluzione delle interferenze fra i flussi veicolari afferenti al traffico portuale e urbano” e “sarà considerata più performante la proposta che dimostrerà in maniera più esaustiva l’organizzazione che consentirà uno sviluppo delle lavorazioni che maggiormente prescinde dalla necessità di interferire con l’ordinaria funzionalità dell’impianto portuale” .
Premesso che in relazione al sub-criterio in questione la commissione giudicatrice ha ritenuto più performante l’offerta tecnica dell’odierno appellante attribuendole il punteggio di 13,65, mentre al controinteressata ZI TE è stato assegnato il punteggio di 13,20, nell’offerta di quest’ultima sono descritte “le criticità interferenziali (su terra e sugli attraversamenti a mare) e le modalità organizzative delle lavorazioni, illustrando la necessità di indagini per i tracciati e sotto-servizi a terra e su banchina, le possibili interferenze su tali infrastrutture e nei canali e le relative soluzioni” . In particolare dalla lettura della relazione si evince che la controinteressata in relazione all’attraversamento del canale dei Navicelli ha proposto la c.d. T.O.C. - trivellazione orizzontale controllata per accelerare i tempi e non interrompere il traffico, l’utilizzo di un georadar nelle zone di scavo e dei materassi per cavi da posare sul fondale nei pressi dell’area Sgarallino.
Ne discende, pertanto, che non sussiste né un’offerta non coerente rispetto alle finalità indicate dalla stazione appaltante, né alcuna macroscopica irragionevolezza della valutazione operata dalla commissione.
8.3. Con riguardo al sub-criterio B2, recante ““Prestazione ambientale – gestione e minimizzazione del materiale di scavo” , l’appellante deduce che l’aggiudicatario non avrebbe trattato le modalità da adottare per la gestione dei materiali provenienti dalle demolizioni, quali l’acciaio, i vetri, le tubature, le murature, i pavimenti, il calcestruzzo ed avrebbe, invece, previsto il trasporto di tutto il materiale estratto dagli scavi all’impianto di riciclaggio, distante circa 10 chilometri dalle aree di sedime, non solo in palese contrasto con la finalità di reimpiego del materiale, ma anche foriera di un danno ambientale correlato all’emissione di gas di scarico, alla dispersione di polveri e ai problemi di viabilità determinati da transito di mezzi pesanti.
A fronte delle dette doglianze il giudice di primo grado le avrebbe disattese sostituendosi alla commissione e formulando apprezzamenti di merito erronei e inidonei a smentire le carenze e le mancanze dedotte.
Secondo il disciplinare in relazione al sub - criterio B2 “Il concorrente dovrà descrivere le soluzioni che intende adottare per la gestione dei materiali provenienti dalle attività di scavo, demolizioni e fresatura stradale (quali terre, calcestruzzi, acciaio e bitumi) anche mediante il ricorso a tecnologie/tecniche, mezzi e attrezzature, in grado di accrescere la possibilità del reimpiego dei materiali e di ridurre al minimo i conferimenti in discarica, o presso impianti di smaltimento” e “sarà considerata più performante la proposta che dimostrerà la trattazione più esaustiva degli aspetti legati ad un efficiente utilizzo del suolo e minimizzazione degli scavi anche con possibilità di modifica del tracciato esclusa l’ubicazione delle cabine e della sottostazione e i punti finali di arrivo in banchina” .
Premesso che anche in relazione al sub-criterio in questione la commissione giudicatrice ha ritenuto più performante l’offerta tecnica dell’odierno appellante attribuendole il punteggio massimo di 18, mentre al controinteressata ZI TE è stato assegnato il punteggio di 15,66, nell’offerta di quest’ultima sono evidenziati “l’impiego di inerti riciclati e dell’impianto presso il quale conferire e ritirare i materiali (incluso quello proveniente da demolizioni). Ciò implica una riduzione delle attività di cava (e consumo di suolo), la gestione dei rifiuti e dei materiali di risulta, il reimpiego del materiale recuperato e soluzioni per la riduzione alla fonte dei volumi di scavo” .
A prescindere dal contenuto coerente e conferente dell’offerta, il Collegio ritiene che debba essere evidenziata anche la formulazione letterale in termini possibilistici del detto sub - criterio, laddove si riferisce alla “possibilità del reimpiego dei materiali e di ridurre al minimo i conferimenti in discarica” , formulazione che sembra lasciare ampio margine alla stazione appaltante sulla valutazione dell’offerta e che, a differenza di quanto prospettato dall’appellante, non appare idonea a imporre prescrizioni stringenti in tema di riutilizzo dei materiali rinvenuti in cantiere e di divieto di trasporto in discarica.
8.4. Con riguardo al criterio C, recante “Sostenibilità”, l’appellante deduce che l’offerta dell’aggiudicatario sarebbe carente con riguardo all’elemento fondamentale delle forniture dei materiali sostenibili durante l’intero ciclo vita e ciononostante avrebbe ottenuto il massimo punteggio previsto dal disciplinare, pari a 9 punti.
Secondo l’appellante il giudice di primo grado avrebbe erroneamente ritenuto rilevante l’indicazione dei criteri ambientali minimi che costituisce un obbligo per l’appaltatore, mentre avrebbe trascurato la circostanza che il disciplinare richiedeva un quid pluris cioè onerava i concorrenti di specificare in concreto le misure attuative di cd CAM.
Secondo il disciplinare in relazione al detto criterio “Il concorrente dovrà produrre una relazione che illustri il rispetto dei criteri di sostenibilità connessi alle attività e forniture previste nel progetto” e “sarà considerata più performante la proposta che dimostrerà la trattazione più esaustiva degli aspetti connessi alla sostenibilità delle forniture che dovranno essere realizzate con materiali prodotti attraverso processi produttivi energicamente efficienti e con ridotte emissioni di inquinanti negli ambienti dopo la messa in opera, caratterizzati dall’assenza di emissioni nocive negli ambienti e dall’elevata riciclabilità al momento della fine del ciclo di vita” .
Come condivisibilmente evidenziato dal giudice di primo grado in relazione alla valutazione del detto criterio non emergono profili di irragionevolezza o di illogicità, atteso che “nell’offerta dell’aggiudicatario risultano presenti la descrizione dei criteri ambientali minimi che si intendono utilizzare per le forniture legate alle parti impiantistiche (in particolare alla scelta dei trasformatori con perdite minori rispetto al Regolamento 548/UE, sistemi di raffreddamento con acqua marina per evitare il riscaldamento ambientale, tabulazione dei materiali di installazione per massimizzare la vita elettrica e meccanica, uso di materiali provenienti da processi di recupero e riciclo, riduzione degli imballaggi nelle forniture), la gestione dei diversi materiali (con indicazione dei processi di riciclaggio per la loro provenienza) e i processi di demolizione selettiva ”. Né la mancata indicazione delle “singole forniture” e dei “relativi fornitori” rende l’esposizione contraria alla lex specialis , in considerazione dell’indicazione delle caratteristiche dei materiali che verranno impiegati nelle forniture di cantiere.
8.5. Alla luce delle esposte considerazioni vanno disattese anche le ulteriori censure relative al fatto che il giudice di primo grado, pur avendo stigmatizzato la mancata illustrazione degli elementi descrittivi “nei termini e con la cadenza esplicitata nel disciplinare” , ha ritenuto che “la Commissione di gara ha ragionevolmente utilizzato gli elementi di valutazione in suo possesso ed ha espresso giudizi coerenti con i criteri di valutazione previsti nel disciplinare” , non ha ravvisato “incompletezza e contrarietà alla lex specialis e, di conseguenza, alcuna manifesta irragionevolezza o travisamento dei fatti nell’operato della stazione appaltante” , considerandolo anzi in linea con il principio del risultato, stante l’idoneità dell’offerta al raggiungimento degli obiettivi perseguiti dalla gara pubblica in questione.
Al riguardo merita, infine, di essere ribadito che non vi sono ragioni nel caso in esame per discostarsi dalla consolidata giurisprudenza secondo cui la valutazione delle offerte - e dunque anche della loro incertezza assoluta ovvero della loro inadeguatezza -, nonché l’attribuzione dei punteggi da parte della commissione giudicatrice, rientrano nell’ampia discrezionalità tecnica riconosciuta a tale organo, sicché le censure che incidono nel merito di tale valutazione sono inammissibili perché sollecitano il giudice amministrativo ad esercitare un sindacato di tipo sostitutorio (Cons. Stato, V, n. 5655 del 2015; id. n. 1270 del 2016).
Il giudizio dell’organo tecnico sfugge al sindacato del giudice amministrativo in sede di legittimità laddove non vengano in rilievo indici sintomatici del non corretto esercizio del potere, sub specie di difetto di motivazione, di illogicità manifesta, di erroneità nei presupposti di fatto e di incoerenza della procedura valutativa e dei relativi esiti, tutte ipotesi che non ricorrono nella fattispecie in esame per le considerazioni già esposte in relazione alle precedenti censure.
10. Devono essere, infine, disattese sia la censura con la quale parte appellante deduce che la commissione, in ragione dell’autovincolo, era tenuta a verificare la congruità del costo della manodopera, pur in assenza di offerte anomale e pur in presenza della corrispondenza tra i costi della manodopera offerta e quelli iscritti nel disciplinare di gara, poiché la mancata effettuazione di tale verifica comporterebbe ex se l’illegittimità degli atti gravati, sia la censura con la quale parte appellante deduce la violazione del disciplinare per la parte in cui obbliga i concorrenti a produrre la documentazione (procure, statuti, verbali del consiglio di amministrazione etc.) attestanti i poteri del soggetto che ha rilasciato la garanzia fideiussoria.
10.1. Con riguardo alla prima delle dette censure il Collegio rileva che l’articolo 3 del disciplinare prevede che, “ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 50/2016, il costo della manodopera è calcolato in € 8.193.750,23, con un’incidenza del 15,89% sull’importo dei lavori” e che il ZI TE ha indicato i costi della manodopera in perfetta coincidenza con quelli stimati dalla documentazione di gara, così come ha fatto anche l’appellante. Pertanto, una volta valorizzata la predetta corrispondenza
quale indice di “congruità dei valori offerti, soprattutto in assenza di contestazioni, da parte dei concorrenti, sulla valorizzazione recata dalla lex specialis” , il giudice di primo grado ha condivisibilmente evidenziato, con una motivazione esente da vizi, che:
- “per inficiare le operazioni di valutazione e aggiudicazione di una gara pubblica non basta contestare la mancanza del formale passaggio valutativo del costo della manodopera ma occorre fornire quantomeno un principio di prova sulla non correttezza dei valori di gara e delle corrispondenti offerte presentate che, nel caso di specie, il ricorrente non ha offerto” ;
- “nessun onere di esplicita o formale valutazione della congruità dei costi della manodopera e degli oneri della sicurezza può essere imputato alla stazione appaltante, laddove il concorrente abbia formulato una offerta nel pieno rispetto dei valori indicati nel disciplinare di gara, ai sensi dell’art. 41 del D. Lgs. n.36/2023 e non emergano elementi che possano mettere in dubbio la congruità dei valori offerti” .
10.2. Con riguardo alla censura relativa all’omessa produzione della documentazione (procure, statuti, verbali del consiglio di amministrazione etc.) attestanti i poteri del soggetto che ha rilasciato la garanzia fideiussoria il Collegio rileva che:
- è stato “dimostrato in giudizio che la polizza fideiussoria depositata quale garanzia provvisoria a corredo dell’offerta è sottoscritta da una compagnia assicuratrice con sede legale in Bulgaria, iscritta al IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni …) e sottoscritta in forma digitale sia dall’assicuratore che dall’aggiudicatario” ;
- “la polizza fideiussoria, sottoscritta dal garante con firma elettronica qualificata sulla base del modello ministeriale (Tipo 1.1 di cui al D.M. 16/09/2022n. 193 e s.m.i.), su carta intestata della compagnia, reca esplicitamente che il sottoscrittore risulta procuratore della compagnia” ;
- “l’amministrazione ha prodotto in giudizio la procura notarile (datata 7.8.2020) con cui il firmatario della polizza risulta abilitato ad impregnare il garante” .
Alla luce di tutta la predetta documentazione la censura è infondata poiché la previsione dell’esclusione dalla procedura di gara prevista dall’art. 10 del disciplinare concerne solo l’ipotesi in cui il firmatario non fosse legittimato a rilasciare la garanzia e ad impegnare il garante e nel caso in esame, a prescindere dalla data di deposito della stessa, la procura, attestante i poteri di sottoscrizione del firmatario è stata rilasciata antecedentemente alla gara.
11. Per tutte le esposte considerazioni l’appello deve essere respinto.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante alla rifusione in favore dell’amministrazione appellata e della controinteressata delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 12.000,00, in ragione di euro 6.000,00 per ciascuna, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Maggio, Presidente FF
Alberto Urso, Consigliere
Marina Perrelli, Consigliere, Estensore
Gianluca Rovelli, Consigliere
Diana Caminiti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marina Perrelli | Alessandro Maggio |
IL SEGRETARIO