Sentenza breve 29 marzo 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza breve 29/03/2022, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/03/2022
N. 00523/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00204/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 204 del 2022, proposto da
VA GA, rappresentato e difeso dagli avvocati Anna AN, Leonardo Maruotti e Francesco G. Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Fasano (Br), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Ottavio Carparelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Regione Puglia, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- dell'atto del Comune di Fasano prot. n. 65475 del 29 novembre 2021;
- ove occorra, nei limiti dell'interesse, della nota prot. n. 2082 del primo febbraio 2021 della Regione Puglia;
- ove occorra, nei limiti dell'interesse nota prot. n. 70704 del 24 dicembre 2021 del Comune di Fasano;
- di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo.
nonché per l'accertamento del diritto:
- del ricorrente ad ottenere il formale rilascio del titolo demaniale sino al 31 dicembre 2033.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Fasano (Br);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2022 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- Il sig. VA GA è titolare della concessione demaniale marittima n. 1/2017, rilasciata dal Comune di Fasano in data 7 marzo 2017, i cui effetti sono cessati in data 31 dicembre 2020, avente ad oggetto “ un’area demaniale della superficie di mq. 56,95 […] allo scopo di mantenere un locale su due livelli di mq. 30,50 ed un’area asservita di mq 26,45, ad uso diverso dal turistico ricreativo, ovvero per deposito attrezzi da pesca ”.
- La medesima area, in passato, era stata data in concessione al sig. GE AN, il quale svolgeva l’attività di pescatore amatoriale non in forma imprenditoriale.
- Con atto di subingresso n. 3 del 30 aprile 2008, il Comune di Fasano ‘volturava’ la concessione demaniale in favore dell’odierno ricorrente, che ha sempre svolto l’attività di pescatore amatoriale non in forma imprenditoriale.
- Quindi, a seguito di specifica richiesta, il Comune di Fasano, con licenza n. 19 del 16 settembre 2009, rinnovava la concessione demaniale.
- Successivamente, il Comune di Fasano, con concessione n. 1/2017, prorogava la concessione demaniale ad uso diverso dal turistico-ricreativo sino al 31 dicembre 2020, ai sensi dell’art. 1, comma 18, D.L. n. 194/2009.
- Il ricorrente richiedeva, quindi, l’applicazione dell’art. 1, comma 682, della L. n. 145/2018.
- Tuttavia, con l’atto in questa sede gravato, il Comune di Fasano ha ritenuto che sarebbe stato necessario essere titolare di “ attività produttiva, conditio sine qua non per l’estensione della durata della medesima Concessione a tutto il 31.12.2033, come stabilito dalla normativa vigente la S.V. ha qualifica professionale di Mozzo per la pesca costiera ed esercita attività di pesca sportiva e ricreativa, certamente non assimilabili ad attività produttive. Per le motivazioni di cui sopra, con la presente si dichiara la decadenza della Concessione Demaniale Marittima per licenza n. 1/2017, poiché scaduta di validità il 31.12.2020 e non rinnovabile causa la mancanza dei necessari requisiti da parte del Concessionario uscente. Pertanto alla luce delle considerazioni esposte La si diffida al rilascio dell’immobile illegittimamente posseduto, concedendo il termine di giorni 30 ”.
- Il ricorrente ha censurato l’anzidetto provvedimento lamentandone l’illegittimità per i seguenti motivi:
I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 682, e ss. ss., della L. n. 145/2018. Violazione dell’art. 3 L. n. 241/1990; eccesso di potere per difetto di motivazione; violazione del principio del legittimo affidamento; travisamento dei fatti; illogicità; difetto di istruttoria; violazione del principio di legalità; violazione del principio di proporzionalità; violazione del principio di leale collaborazione; contraddittorietà; violazione dell’art. 97 Cost.; violazione e falsa applicazione degli artt. 42, 47 e 48 Cod. Nav.; violazione dell’art. 8 della L.R. n. 17/2015;
II. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 682 e ss., della L. n. 145/2018. Violazione dell’art. 3 L. n. 241/1990; eccesso di potere per difetto di motivazione; travisamento dei fatti; illogicità;
III. Violazione e falsa applicazione violazione degli artt. 29 e 49 Cod. Nav. e dell’art. 1, comma 251, punto 1, lett. b), L. n. 296/ 2006.
- In data 04.03.2022 si è costituito in giudizio il Comune di Fasano per chiedere l’integrale rigetto del ricorso.
Ritenuto che:
- Risultano sussistenti i presupposti fissati dall’art. 60 del c.p.a. per la definizione del giudizio in esito alla fase cautelare.
- L’art.1, comma 682, della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, dispone testualmente: “ Le concessioni disciplinate dal comma 1 dell’articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge hanno una durata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, di anni quindici ”.
- L’art. 1, D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, rubricato “ Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime ”, contempla le seguenti tipologie di concessioni:
“ 1. La concessione dei beni demaniali marittimi può essere rilasciata, oltre che per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive, per l’esercizio delle seguenti attività:
a) gestione di stabilimenti balneari;
b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;
c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;
d) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive;
e) esercizi commerciali;
f) servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione ”.
- Deve, quindi, escludersi che la concessione demaniale marittima della quale si controverte possa farsi rientrare nelle previsioni di proroga di cui alla Legge n. 145 del 2018 (proroga, che, come è noto, è stata peraltro indicata dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato sino al 2023).
- Infine, proprio perché nel caso in esame viene in rilievo la concessione di un immobile per mero uso deposito attrezzi da pesca, deve escludersi l’applicabilità dell’art. 100, comma 1, del D.L. n. 104 del 14.08.2020, rubricato “ Concessioni del demanio marittimo, lacuale e fluviale ”, riguardante la proroga di tutt’altra tipologia di concessioni demaniali marittime, che così dispone: “ Le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 682 e 683, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, si applicano anche alle concessioni lacuali e fluviali, ivi comprese quelle gestite dalle società sportive iscritte al registro Coni di cui al D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 242, nonché alle concessioni per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d’ormeggio, nonché ai rapporti aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico ricreative in aree ricadenti nel demanio marittimo per effetto di provvedimenti successivi all’inizio dell’utilizzazione ”.
- Con riferimento all’invocata lesione del principio del legittimo affidamento per contraddittorietà con precedenti provvedimenti amministrativi di rinnovo o proroga della concessione demaniale, giova evidenziare che il diritto di avvalersi del principio della tutela del legittimo affidamento è strumentabile solo in presenza di comportamenti che abbiano fatto sorgere nell’interessato fondate speranze di ottenere un determinato risultato a causa di assicurazioni sufficientemente precise, provenienti da fonti istituzionali, con la conseguenza che i principi di tutela del legittimo affidamento, di certezza del diritto e di proporzionalità non possono rappresentare un impedimento per l’azione amministrativa che si riveli per altro verso scevra da elementi che possano inficiarne la validità (Cons. Stato, Sez. V, 29/10/2020, n. 6638; Cons. Stato, Sez. IV, 14/09/2018, n. 5394; Cons. Stato, Sez. VI, 17/11/2015, n. 5250); in definitiva, non può rilevare la lesione del principio del legittimo affidamento, atteso che il ricorrente ha chiesto l’applicazione dell’art. 1, comma 682, della L. n. 145/2018, disposizione – sopravvenuta rispetto al rinnovo e alla proroga precedentemente disposti dal Comune – che non consente la proroga della concessione demaniale marittima per l’esercizio dell’attività di pesca sportiva.
- Con riferimento alla pretesa violazione, da parte del Comune di Fasano, dell’art. 97 Cost., sia sufficiente evidenziare che l’art. 97 Cost. sarebbe violato proprio dalla proroga automatica della concessione della quale si discute; e ciò sia per il difetto, in capo al ricorrente del requisito soggettivo, sia perché il rinnovo delle concessioni secondo principi di competitività è senz’altro più conforme al principio di buon andamento, in quanto consente una maggiore efficienza del sistema, stimolando i nuovi entranti a svolgere un uso più efficiente del demanio marittimo o ad offrire canoni più elevati rispetto ai concessionari uscenti e, dunque, appare più vantaggioso, in termini generali, rispetto all’interesse pubblico sotteso all’affidamento in concessione.
- Infine, con riferimento al motivo di ricorso che investe il provvedimento nella parte in cui il Comune diffida il concessionario uscente a rilasciare l’immobile in quanto illegittimamente posseduto, il Collegio osserva che, essendo stata legittimamente dichiarata la decadenza della concessione demaniale marittima per licenza n. 1/2017, poiché scaduta di validità il 31.12.2020 e non rinnovabile a causa della mancanza dei necessari requisiti da parte del concessionario uscente, trova piena applicazione l’art. 49 Cod. Nav., a mente del quale “ quando venga a cessare la concessione, le opere non amovibili costruite sulla zona demaniale restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso o rimborso, salva la facoltà dell’autorità concedente di ordinarne la demolizione, con restituzione del bene demaniale al pristino stato ”.
Pertanto, il ricorso deve essere respinto in quanto infondato.
Ricorrono giustificati motivi, in ragione della particolarità e novità delle questioni, per dichiarare compensate tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Alessandro Cappadonia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Cappadonia | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO