Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 09/05/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
V.G. N. 865/2025
REPYBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TI
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
Sara Pozzetti Giudice
Giulia Paola Elena Bertolino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. V.G. 865/2025
avente per oggetto: separazione e divorzio (cessazione effetti civili)
congiuntamente proposta da:
Parte 1 nata A STI (AT) il 04/06/1961
rappresentata e difesa dall'avv. ODARDA BARBARA e dall'avv. ODARDA ROBERTA
e
Parte 2 nato a [...] il [...]
rappresentato e difeso dall'avv. BIANCO SILVIA
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
scaduto il termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
rilevato che le parti hanno ribadito le conclusioni congiunte;
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
fissato all'uopo il termine;
essendo fallito il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
"1. I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto;
2. La casa familiare sita in Asti (AT), Via Federico Dettoni n. 48, in comproprietà tra i coniugi, con le annesse pertinenze e con gli arredi ivi esistenti, è assegnata alla signora Parte 1 , ad eccezione dei materassi e delle reti del letto matrimoniale, che saranno attribuiti al signor Pt 2
3. Il signor Pt 2 trasferirà la residenza altrove, prelevando i suoi effetti personali, le biciclette e i predetti materassi e reti del letto matrimoniale, al momento del rogito notarile e del pagamento del prezzo dell'immobile di cui alle condizioni sub 8 e 9;
4. Le autovetture di cui i coniugi sono intestatari, ovvero l'autovettura Ford Fiesta targata EJ254MJ della signora Pt 1 e l'autovettura Dacia ER targata GH298GA del signor Pt 2
rimarranno nell'esclusiva disponibilità, rispettivamente, della moglie e del marito;
5. La signora Pt 1 volturerà a sé tutte le utenze per le forniture domestiche al momento dell'ultima fatturazione successiva al trasferimento del marito, il quale consegnerà alla moglie tutte le bollette per il cambio di intestazione;
6. La signora Pt_1 all'atto del trasferimento del marito, si farà carico dei costi di manutenzione ordinaria dell'immobile oggetto di assegnazione, delle spese per le utenze e forniture e di quelle condominiali legate alla disponibilità dei locali. Le spese condominiali che gravano sulla proprietà saranno ripartite al 50% tra i comproprietari, fino al momento dell'adempimento delle condizioni di cui infra ai punti 8 e 9, momento in cui cesserà la comproprietà dell'immobile e la signora Pt 1 si farà carico integrale dei costi di manutenzione dell'immobile e delle spese condominiali;
7. Il signor Pt 2 verserà alla moglie quale contributo al mantenimento della stessa la somma di
€ 400,00 mensili, con rivalutazione annuale ISTAT, entro il giorno 05 di ogni mese, con decorrenza dal mese successivo al trasferimento del signor Pt 2 dalla casa coniugale;
8. La signora Pt 1 si impegna ad acquistare la quota di proprietà – pari a ½, - del signor Pt 2 che si impegna ad accettare, dell'immobile sito in Asti, Via Federico Dettoni n. 48, Piano S1-T, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Asti (AT), Foglio AT/81, Particella 157, Sub. 55; Zona
1 Cat. A/2; classe 02, consistenza 5,5 vani;
rendita € 426,08, nonché del garage sito in Asti, Via
Federico Dettoni n. 48, Piano T, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Asti (AT), Foglio AT/81,
Particella 157, Sub. 24; Zona 1 Cat. C/6; classe 03, consistenza 13 m²; rendita € 53,71, al prezzo stabilito di € 35.000,00 (trentacinquemilaeuro/00). Si precisa che detto valore del trasferimento tiene conto del valore degli ulteriori beni (autovettura e garage, intestati al signor Pt 2 e di cui al punto
9 di premessa) che rimarranno al marito e su cui la stessa non avanza pretese;
9. I signori Pt_1 e Pt_2 recepita tale clausola dell'accordo nella sentenza di separazione, si impegnano a formalizzare il trasferimento innanzi a Notaio, entro e non oltre il termine di giorni trenta dall'intervenuto deposito della emananda sentenza di separazione. A tal proposito i coniugi dichiarano che, in relazione a tale attribuzione patrimoniale, intendono avvalersi delle facilitazioni fiscali che prevedono la totale esenzione da ogni imposta e tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 75/1987 e della sentenza della Corte Costituzionale 29.4/10.5.1999 n. 154, salva in ogni caso l'accollo alla parte acquirente Pt 1 delle competenze notarili per il trasferimento della quota di proprietà dell'immobile. 10. Spese legali di giudizio integralmente compensate tra le parti";
la domanda essendo meritevole di accoglimento posto che:
a) La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolto in quanto, come da dichiarazione coniugi, la convivenza è divenuta ormai intollerabile;
b) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
c) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
d) con ricorso ai sensi dell'articolo 473-bis.49 c.p.c. le parti hanno chiesto anche la pronuncia di divorzio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine previsto dall'art. 3 n.2 lett. b) della legge n. 898/1970 e succ. modificazioni, la causa deve essere rimessa nel ruolo del Giudice Relatore affinché questi, decorso il termine di legge, provveda ad acquisire, sempre mediante lo scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare come prescrive l'art. 2 1. 898/1970. Con le medesime note scritte le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla domanda di divorzio. La modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza dell'allegazione di "fatti nuovi” ai sensi dell'articolo 473-bis. 19 c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un accordo che consenta loro di depositare conclusioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di divorzio difettando il requisito dell'indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.
La pronuncia in ordine le spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale, non definendo il giudizio,
DICHIARA
la separazione personale del matrimonio contratto da:
'nata ad [...] il [...] e da Parte 2 nato a Parte 1 '
RE D'TI (AT) il 19/05/1956, celebrato in TI in data 03/02/1985, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 8, Parte II, Serie A, Anno 1985, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Spese di lite al definitivo.
Rimette la causa sul ruolo del Giudice Relatore affinché, previo decorso dei termini di legge, provveda ad assolvere i relativi incombenti.
Così deciso in Asti, in data 17/04/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
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