Decreto cautelare 5 dicembre 2020
Ordinanza cautelare 11 gennaio 2021
Sentenza 22 luglio 2021
Decreto cautelare 29 luglio 2021
Ordinanza cautelare 13 settembre 2021
Accoglimento
Sentenza 18 aprile 2024
Decreto cautelare 26 aprile 2024
Ordinanza cautelare 27 maggio 2024
Ordinanza collegiale 12 maggio 2025
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 05/01/2026, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00075/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04843/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4843 del 2020, proposto da
PA GL, AE GL, rappresentati e difesi dagli avvocati Luca Tozzi, Dario Brin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli, via Toledo, 323;
contro
Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Barbara Accattatis Chalons D'Oranges, Antonio Andreottola, Bruno Crimaldi, NAlisa Cuomo, Giacomo Pizza, Bruno Ricci, Eleonora Carpentieri, NA Ivana Furnari, Gabriele Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio IA Cristina Carbone in Napoli, p.zza Municipio;
nei confronti
RT CC, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Cigliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento:
a) della nota del Comune di Napoli prot. n. PG/2020/649713 del 5 ottobre 2020, nella parte in cui ha quantificato in 86.897,12 euro gli oneri da corrispondere ai fini del rilascio del provvedimento di sub-concessione di cui all’istanza prot. n. PG/2007/0008532 del 17 gennaio 2007;
b) della nota del Comune di Napoli prot. n. PG/2020/789135 del 26 novembre 2020;
c) ove e per quanto lesiva, della nota del Comune di Napoli prot. n. PG/2020/572831 del 3 settembre 2020;
d) ove e per quanto lesiva, della nota del Comune di Napoli prot. n. 0586568 del 9 settembre 2020;
e) ove e per quanto lesivo, del Regolamento comunale di Polizia mortuaria approvato con deliberazione consiliare n. 291 del 3 ottobre 1995, laddove interpretato ovvero interpretabile così come fatto dal Comune di Napoli, in toto e con particolare riferimento agli articoli 270 e 273;
f) ove e per quanto lesivo, del Regolamento comunale di Polizia mortuaria del Comune di Napoli approvato con deliberazione consiliare n. 11 del 21 febbraio 2006, come successivamente modificato e integrato, laddove interpretato ovvero interpretabile così come fatto dal Comune di Napoli, in toto e con particolare riferimento all’articolo 58;
g) ove e per quanto lesiva, della delibera di Giunta comunale n. 410 del 12 settembre 2019, recante “Linee Guida circa la portata applicativa dell’art. 58 del Regolamento comunale di Polizia Mortuaria e dei servizi funebri e cimiteriali, approvato con delibera consiliare n. 11 del 21 febbraio 2006 (norma transitoria in tema di sub-concessione di suoli e di cappelle, edicole, monumenti funebri)”, in toto e con particolare riferimento al “IV elemento”;
h) ove e per quanto lesivi, dei provvedimenti presupposti, consequenziali e connessi, anche non conosciuti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Napoli e di RT CC;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa IA IA D'TE e uditi nell'udienza pubblica del giorno 12 novembre 2025 per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame è stata contestata la legittimità della nota del 5 ottobre 2020, meglio precisata in oggetto, con cui il Comune di Napoli:
- ha quantificato in € 86.897,12 gli oneri concessori posti a carico degli aventi causa dalla sig.ra AR di IO, tra cui gli odierni ricorrenti, figli della predetta, in relazione al rilascio di una subconcessione per una cappella funeraria, pervenuta alla sig.ra di IO per atto notarile del 30 aprile 2002, sita nel Cimitero di Santa IA del Pianto, in Napoli, di mq 17,36;
- ha opposto il divieto, nelle more del rilascio della subconcessione, di effettuare le operazioni di polizia mortuaria richieste dagli odierni ricorrenti.
1.1 Con sentenza della Sezione n. 5096 del 22 luglio 2021, il ricorso è stato dichiarato parzialmente inammissibile per difetto di giurisdizione, in relazione alle censure afferenti alla contestazione del computo degli oneri di sub-concessione; per il resto è stato dichiarato ammissibile, ma infondato, in relazione alle censure proposte avverso il divieto di effettuazione di operazioni di polizia mortuaria sino all’intervenuto pagamento.
1.2 Con successiva sentenza del Consiglio di Stato n. 3521/2024, in accoglimento dell’appello proposto avverso sentenza di prime cure, è stata dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo e disposta la rimessione a questo Tar per l’esame dei motivi di ricorso ritenuti assorbiti; per il resto è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo il Comune consentito l’effettuazione delle operazioni cimiteriali richieste.
1.3 Dunque, con il ricorso in esame, proposto in riassunzione ex art. 105 c.p.a., i ricorrenti reiterano le contestazioni già spiegate avverso la epigrafata nota, contestandone, in particolare, il contenuto, nella parte in cui stabilisce che “ai sensi dell’art. 273 del Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Napoli del 1995, ... al fine del rilascio della subconcessione parziale della cappella ..., gli istanti sono tenuti al pagamento della somma dei 4/5 dell’importo del suolo su cui sorge il manufatto, valutato secondo la tariffa vigente (€ 108.621,40) per un importo di € 86.897,12 ... oltre oneri per stipulazione e registrazione del contratto all’Agenzia delle Entrate”. In via gradata, hanno inoltre dedotto la illegittimità delle disposizioni regolamentari alle quali il Comune ha dato applicazione.
1.4 I ricorrenti, come detto, contestano la erroneità del calcolo degli oneri di sub-concessione, nuovamente articolando le seguenti censure:
- violazione degli articoli 270 -274 del richiamato Regolamento del 1995 (applicabili in virtù del richiamo di cui all’articolo 58 del vigente Regolamento di Polizia mortuaria del Comune di Napoli, di cui alla delibera consiliare n. 11 del 2006); eccesso di potere per illogicità ovvero irragionevolezza manifesta e difetto di motivazione: in tesi di parte l’Amministrazione comunale avrebbe erroneamente utilizzato quale parametro ai fini del computo degli oneri dovuti l’estensione dell’intera cappella oggetto della concessione originaria (pari a 57,04 mq), anziché della sola area da attribuire in subconcessione (i.e. su cui sorge il manufatto oggetto di cessione, pari in questo caso a 17,36 mq, ovvero a 22,94 mq secondo il Comune);
- violazione dei principi generali dell’azione amministrativa, di cui all’articolo 1 della legge n. 241 del 1990, e dell’articolo 97 della Costituzione, laddove le predette disposizioni fossero da interpretare così come fatto dal Comune di Napoli; violazione, in particolare, dei principi di uguaglianza e di proporzionalità, atteso che la misura degli oneri di subconcessione così calcolati resterebbe svincolata dall’estensione del suolo per il quale si chiede la subconcessione;
- erronea applicazione delle tariffe cimiteriali vigenti nell’anno 2020, anziché di quelle vigenti al momento della presentazione dell’istanza di subconcessione (anno 2007), con conseguente violazione del legittimo affidamento ingenerato nei confronti degli odierni ricorrenti.
2. Si è costituito in resistenza il Comune di Napoli che ha difeso la legittimità dei propri atti, opponendo la pendenza in sede civile della lite promossa dal sig. CC RT, in cui si controverte della legittimità della cessione da cui avrebbe tratto origine la pretesa del ricorrente sulla porzione della cappella gentilizia oggetto di controversia, chiedendo la sospensione dell’odierno giudizio in attesa del definitivo accertamento da parte del giudice civile (segnatamente in ordine al richiesto accertamento della nullità dell’atto di compravendita del 2002, relativo al manufatto cimiteriale di cui trattasi, attesa la natura demaniale ed inalienabile del bene).
2.1 Con ordinanza cautelare n. 1074/2024 è stata accolta l’istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati.
2.2 Con successiva ordinanza collegiale n. 3699/2025 è stata ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti del sig. CC RT, così individuato in ragione della lite da questi promossa innanzi al g.o. per contestare la legittimità a monte della cessione della porzione di cappella gentilizia oggetto di controversia.
Costituitosi in giudizio, quest’ultimo ha eccepito l’inesistenza in capo ai ricorrenti di alcun valido titolo per ottenere la sub-concessione, reiterando nell’odierno giudizio le ragioni opposte con atto di citazione innanzi al g.o., onde conseguire, in tale sede civile, la declaratoria della nullità dell’atto di cessione del 30 aprile 2002.
3. Le parti hanno presentato articolate memorie in vista dell’udienza di discussione del 12 novembre 2025, all’esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione.
4. In limine va respinta l’istanza di sospensione del giudizio, in quanto il presente giudizio, avente ad oggetto l’accertamento della legittimità del criterio di calcolo delle tariffe di sub-concessione, prescinde dalle valutazioni in ordine alla legittimità dell’atto di compravendita della Cappella funeraria eretta su suolo cimiteriale. Difatti, nell’odierno giudizio non si controverte della legittimità dell’atto di subconcessione ma solamente della correttezza dei criteri in base ai quali l’amministrazione ha stabilito la quantificazione dei relativi oneri economici.
Dunque, ritiene il Collegio che, diversamente da quanto dedotto dalle opposte difese, non sussiste il lamentato nesso di pregiudizialità logico-giuridica e di dipendenza necessaria tra il giudizio civile e quello in esame, avuto riguardo alla diversità delle questioni controverse, per quanto tra loro connesse, e all’assenza di possibilità di pregiudizio della presente decisione rispetto all’accertamento afferente alla controversia (pregiudiziale), come detto pendente innanzi al g.o.
A tanto va anche soggiunto che, comunque, allo stato, alcuna subconcessione risulta ancora rilasciata e che la decisione dell’odierno ricorso non preclude le ulteriori ed eventuali valutazioni che l’amministrazione intenda svolgere in relazione alla pendenza della vicenda civile che ne occupa.
4.1 Va inoltre respinta l’eccezione di inammissibilità per mancata notifica del ricorso nei confronti del sig. CC.
Come noto, infatti, la qualità di controinteressato deve essere riconosciuta a coloro che, oltre ad essere nominativamente indicati nel provvedimento o comunque agevolmente individuabili in base ad esso (c.d. elemento formale), sono portatori di un interesse diretto e giuridicamente qualificato alla conservazione dell'atto impugnato in quanto quest'ultimo radica un interesse di natura eguale e contraria a quello del ricorrente (c.d. elemento sostanziale); nella specie, tuttavia, dette circostanze non risultano entrambe ricorrenti, mancando il necessario elemento formale.
5. Nel merito il ricorso è fondato nei limiti e nei termini di seguito precisati.
5.1 Coglie nel segno il primo motivo, con cui parte ricorrente, dolendosi della violazione e falsa applicazione di regolamento comunale di Polizia Mortuaria (artt. 270, 271, 272, 273, 274 del regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 291 del 3 ottobre 1995, e art. 58 del regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 11 del 21 febbraio 2006) nonché dell’eccesso di potere per illogicità ovvero irragionevolezza manifesta e sproporzione, sostiene che il Comune avrebbe errato nel computo degli oneri previsti per il rilascio della subconcessione (quantificati in complessivi € 86.897,12), avendo considerato l’estensione della intera cappella originaria da cui è scaturita la sub-concessione di cui è causa (mq 57,04) piuttosto che l’area da attribuire in sub-concessione (mq 17,36).
Il motivo è fondato.
Invero l’interpretazione seguita dal civico ente non trova corrispondenza nelle disposizioni del Regolamento di Polizia mortuaria del 1995 (applicabile in virtù della disciplina transitoria di cui all’art. 58 del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato nell’anno 2006).
In particolare, ai sensi dell’art. 270 del Regolamento del 1995, “ qualora un manufatto funebre, realizzato su di un’area cimiteriale data in concessione dal Comune ad un soggetto privato, venga dallo stesso ovvero dagli eredi o aventi causa , alienato ad altro soggetto privato, il Comune consente alla sub-concessione del suolo su cui sorge il manufatto funebre alienato [...] Per la sub-concessione cui il Comune consente, il nuovo concessionario è tenuto al pagamento del diritto di superficie stabilito in quattro quinti dell’importo del suolo su cui sorge il manufatto, valutato secondo la tariffa vigente all’epoca in cui è approvato dall’amministrazione comunale l’atto deliberativo ”.
Il successivo art. 273 stabilisce, invece, che “è consentita la sub-concessione parziale di cappelle, edicole, monumenti funebri. [...] Per la sub-concessione parziale di che trattasi, i concessionari subentranti sono tenuti al pagamento di un diritto pari ai quattro quinti dell’importo del suolo su cui sorge il manufatto, valutato secondo la tariffa vigente”.
A ben vedere, l’interpretazione seguita dal Comune risulta affatto irragionevole, in quanto il provvedimento impugnato finirebbe per annullare ogni differenziazione tra la disciplina della sub-concessione afferente all’intero manufatto (di cui all’art. 270) e la disciplina della sub-concessione parziale (di cui all’art. 273) atteso che, in entrambi i casi, i sub-concessionari si troverebbero a pagare il medesimo importo, indipendentemente dal fatto che la subconcessione riguardi l’intera estensione della cappella gentilizia o solamente una quota parte della stessa (così come, in caso di separate sub-concessioni di più parti aventi diversa estensione, si applicherebbe lo stesso importo a prescindere dalla estensione della singola quota parte della cappella funeraria, oggetto di cessione).
Ritiene il Collegio che tale interpretazione, oltre ad essere del tutto sganciata da una lettura sistematica delle previsioni, sottende l’intrinseca irragionevolezza del risultato a cui si perviene, imponendosi medesimi oneri economici pur a fronte di un’evidente diversità delle situazioni di vantaggio derivanti dal rilascio dei differenti atti di sub-concessione.
La diversa soluzione interpretativa delle richiamate previsioni regolamentari, propugnata dal ricorrente, oltre a risultare l’unica coerente su un piano sistematico e logico, risulta anche l’unica soluzione ragionevole e conforme al principio di proporzionalità, in quanto implica l’applicazione di tariffe variabili e proporzionali in relazione al bene oggetto della sub-concessione; ciò rileva in particolar modo nel caso all’esame, dovendosi ribadire come la sub-concessione non riguardi l’intera cappella gentilizia, bensì solo una quota parte della stessa, di molto inferiore finanche alla sua metà.
5.2 È invece infondato il secondo motivo.
Sul punto va richiamata la previsione di cui all’art. 273 del Regolamento di P.M.al quale fa rinvio l'art. 58 dell'odierno testo, per cui: “per la subconcessione parziale..., i concessionari subentranti sono tenuti al pagamento di un diritto pari ai quattro/quinti dell'importo del suolo su cui sorge il manufatto, valutato secondo la tariffa vigente”.
Come correttamente eccepito dalla difesa comunale, il riferimento al termine “vigente” non può che riferirsi al momento di rilascio del titolo concessorio e, dunque, l’importo dovuto non può che essere computato facendo riferimento alle tariffe vigenti al momento della conclusione del procedimento, dovendosi fare applicazione del consolidato principio per cui tempus regit actum.
5.3 In conclusione il ricorso è accolto nei termini innanzi precisati, con conseguente annullamento dell’atto impugnato, salvi gli ulteriori atti.
6. Le spese di lite possono essere compensate in ragione della complessità e novità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla in parte qua la nota del Comune di Napoli prot. n. PG/2020/649713 del 5 ottobre 2020.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IA RA DA, Presidente
IA IA D'TE, Consigliere, Estensore
NA BB, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA IA D'TE | IA RA DA |
IL SEGRETARIO