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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 04/09/2025, n. 622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 622 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2050/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria Giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso congiunto iscritto al n. v.g. 2050/2025 promosso da: nata l'[...] a [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. DARIA. , giusta delega in atti;
CP_1
e nato il [...] ad [...], rappresentato e difeso dall'avv. CP_2
ROBERTA MONTENOVO, giusta delega in atti;
RICORRENTI
e con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENUTO
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE;
CONCLUSIONI: “1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, impegnandosi reciprocamente a comunicare eventuali cambi di residenza.
2.La casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi, viene assegnata alla SI.ra
[...] che vi abiterà unitamente alle figlie e Parte_1 Per_1 Per_2
3.Le figlie minori e minori d'età, vengono affidate in maniera condivisa ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori e manterranno la loro residenza con la madre.
4.Le figlie trascorreranno il fine settimana (dal venerdì sera alla domenica sera) in maniera alternata con ciascun genitore.
- 1 - 5.La sig.ra starà con le figlie il lunedì, con il supporto del nonno paterno che andrà Parte_1
a prendere la minore a scuola, accompagnerà a sport (scherma), il martedì curerà Per_1 Per_1 il ritiro di da sta con rientro a casa ove he con la minore il giovedì Per_2 Per_1 riprende da scuola con pranzo a casa con lei mentre il nonno materno accompagnerà Per_1 ista e poi la riaccompagnerà a casa, il venerdì andrà a riprendere a scuola Per_2 Per_2
e la figlia dal nonno materno. Per_1
6.Il SI. starà con la figlia a pranzo il martedì di ogni settimana presso CP_2 Per_1
l'abitazione familiare, andrà a riprendere la figlia alla scuola materna alle 15 per poi Per_2 accompagnare entrambe le figlie alle loro attività pom sarà poi con loro a cena, sempre presso la casa familiare, il giovedì di ogni settimana trattenendosi presso detta abitazione fino al rientro della sig.ra Inoltre, il SI. avrà con sé le figlie il pomeriggio di mercoledì di ogni Parte_1 CP_2 settimana con il supporto dei nonni paterni i quali si occuperanno di prendere da scuola e Per_2 poi portarla a nuoto presso la piscina di Osimo ove il lavora. Nelle e in cui il CP_2 weekend è previsto con la madre le terrà a dormire con sé accompagnandole a scuola o a casa della madre in periodo non scolastico la mattina successiva, mentre nelle settimane in cui il weekend è previsto con lui le riaccompagnerà a casa della madre la sera dopo cena. Anche con l'aiuto dei propri genitori, il sig. i occuperà di prendere da scuola tutti i lunedì ed accompagnarla al CP_2 Per_2 corso di nuoto per poi riaccompagnarla a casa della madre.
Si concorda espressamente che qualora un genitore fosse impossibilitato o impedito a stare con le minori (per il tempo ordinario settimanale, l'accompagnamento e/o il ritiro a scuola, per le attività extrascolastiche, per le visite mediche, incluse quelle urgenti dal pediatra per eventuali malattie salvo altro) sarà interpellato, prioritariamente, l'altro genitore.
7.Tutte le festività saranno trascorse dalle figlie con ciascun genitore in maniera alternata negli anni.
8.Nel periodo estivo, considerato coincidente con la chiusura delle scuole, le figlie trascorreranno con ciascun genitore due settimane consecutive, oppure due periodi di una settimana ognuno, previo accordo da raggiungere entro il 31 maggio di ogni anno. Con possibilità per i genitori di concordare ulteriori e diversi periodi di vacanza da trascorrere con le figlie, anche in considerazione delle volontà ed esigenze di quest'ultime.
9.Il SI. ontribuirà al mantenimento delle figlie con la somma mensile di euro 500,00 CP_2
(cinquecento/00), euro 250,00 per ciascuna, che sarà versata alla SI.ra entro il giorno 20 Parte_1
(venti) di ogni mese, e che sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge.
10. Le spese straordinarie per le figlie, come individuate dal Protocollo in uso a questo Tribunale, saranno a carico dei genitori per il 50% ciascuno e rimborsate nei modi e tempi indicati nello stesso Protocollo.
Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, sarà regolato tra i coniugi il 21 di ogni mese.
11.I genitori beneficeranno al 50% dell'Assegno Unico per le figlie.
12.Le eventuali detrazioni fiscali relative alle spese delle figlie saranno ad esclusivo beneficio della SI.ra Parte_1
13.I genitori si impegnano a presentare e far conoscere alle figlie eventuali nuovi compagni/e solo dopo una stabile frequentazione.
- 2 - 14.Il conto corrente cointestato alle parti e acceso presso verrà estinto/chiuso dalle CP_3 stesse dopo aver definito la pratica di accollo del mutuo.
15.Ciascun coniuge provvederà a proprie spese al passaggio di proprietà dell'auto che ha effettivamente in uso.
16.Il SI. cederà la quota di proprietà dell'immobile sito ad Ancona in Via CP_2
Rismondo n. 30 lla 11, sub. 2, piano 1, cat A/2, classe 4, vani 6,5, alla SI.ra
[...] senza pagamento di alcun prezzo da prezzo da parte di quest'ultima la quale si accollerà Parte_1
l mutuo residuo. Le spese necessarie all'atto di trasferimento immobiliare anche notarili che verrà effettuato subito dopo la sentenza di separazione, saranno interamente a carico del SI. I coniugi danno atto che tale passaggio di proprietà è da intendersi condizione necessaria al CP_2 presente accordo di separazione.
17.I coniugi dichiarano il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto valido per l'estero o documenti equipollenti, anche per le figlie.
18.I coniugi rinunciano a qualsiasi forma di mantenimento l'uno verso l'altro, dichiarando espressamente di essere economicamente autosufficienti e, comunque, in possesso di adeguata capacità lavorativa.
19.I coniugi dichiarano di aver definito tutte le questioni di natura economico – patrimoniale tra gli stessi esistenti e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo o ragione”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente, e che si Parte_1 CP_2 sono sposati ad Ancona il 24/07/2010, hanno chiesto la pronuncia di separazione per sopraggiunte incompatibilità caratteriali.
2. L'udienza di comparizione è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero che, in data 25/06/2025, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda congiunta delle parti.
La concorde volontà di queste di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve, in conseguenza, essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi delle figlie minori, in favore delle quali è stato previsto un contributo al mantenimento a carico del padre in qualità di genitore non
- 3 - collocatario, di € 500,00 mensili (Euro 250,00 per ciascuna), che può ritenersi adeguato alle esigenze della minore e corrispondente alla condizione economica dell'onerato.
Le parti hanno precisato nel ricorso che la disciplina delle spese straordinarie seguirà quanto previsto nel protocollo vigente presso il Tribunale di Ancona.
Non si ravvisa la necessità, ex art. 473-bis.4, ult. co., c.p.c., di procedere d'ufficio all'ascolto delle minori, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse morale e materiale, sono rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore (cfr. calendario di visita padre-figlie), il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione delle minori.
Funzionale alla risoluzione della crisi coniugale è, poi, l'impegno del ricorrente al trasferimento, con successivo atto notarile, in favore della moglie, della sua quota di proprietà dell'immobile sito ad Ancona, Via Rismondo n. 30, già adibito a casa familiare, senza pagamento di alcun prezzo da prezzo da parte di quest'ultima la quale si accollerà per intero il mutuo residuo.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. Le spese del procedimento sono compensate anche in ragione della domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno Parte_1 CP_2 contatto matrimonio ad Ancona il 24/07/2010, trascritto nel Registro dello Stato Civile di detto Comune al n. 107, parte 2, serie A dell'anno 2010; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ancona di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 23/VII/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
- 4 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria Giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso congiunto iscritto al n. v.g. 2050/2025 promosso da: nata l'[...] a [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. DARIA. , giusta delega in atti;
CP_1
e nato il [...] ad [...], rappresentato e difeso dall'avv. CP_2
ROBERTA MONTENOVO, giusta delega in atti;
RICORRENTI
e con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENUTO
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE;
CONCLUSIONI: “1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, impegnandosi reciprocamente a comunicare eventuali cambi di residenza.
2.La casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi, viene assegnata alla SI.ra
[...] che vi abiterà unitamente alle figlie e Parte_1 Per_1 Per_2
3.Le figlie minori e minori d'età, vengono affidate in maniera condivisa ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori e manterranno la loro residenza con la madre.
4.Le figlie trascorreranno il fine settimana (dal venerdì sera alla domenica sera) in maniera alternata con ciascun genitore.
- 1 - 5.La sig.ra starà con le figlie il lunedì, con il supporto del nonno paterno che andrà Parte_1
a prendere la minore a scuola, accompagnerà a sport (scherma), il martedì curerà Per_1 Per_1 il ritiro di da sta con rientro a casa ove he con la minore il giovedì Per_2 Per_1 riprende da scuola con pranzo a casa con lei mentre il nonno materno accompagnerà Per_1 ista e poi la riaccompagnerà a casa, il venerdì andrà a riprendere a scuola Per_2 Per_2
e la figlia dal nonno materno. Per_1
6.Il SI. starà con la figlia a pranzo il martedì di ogni settimana presso CP_2 Per_1
l'abitazione familiare, andrà a riprendere la figlia alla scuola materna alle 15 per poi Per_2 accompagnare entrambe le figlie alle loro attività pom sarà poi con loro a cena, sempre presso la casa familiare, il giovedì di ogni settimana trattenendosi presso detta abitazione fino al rientro della sig.ra Inoltre, il SI. avrà con sé le figlie il pomeriggio di mercoledì di ogni Parte_1 CP_2 settimana con il supporto dei nonni paterni i quali si occuperanno di prendere da scuola e Per_2 poi portarla a nuoto presso la piscina di Osimo ove il lavora. Nelle e in cui il CP_2 weekend è previsto con la madre le terrà a dormire con sé accompagnandole a scuola o a casa della madre in periodo non scolastico la mattina successiva, mentre nelle settimane in cui il weekend è previsto con lui le riaccompagnerà a casa della madre la sera dopo cena. Anche con l'aiuto dei propri genitori, il sig. i occuperà di prendere da scuola tutti i lunedì ed accompagnarla al CP_2 Per_2 corso di nuoto per poi riaccompagnarla a casa della madre.
Si concorda espressamente che qualora un genitore fosse impossibilitato o impedito a stare con le minori (per il tempo ordinario settimanale, l'accompagnamento e/o il ritiro a scuola, per le attività extrascolastiche, per le visite mediche, incluse quelle urgenti dal pediatra per eventuali malattie salvo altro) sarà interpellato, prioritariamente, l'altro genitore.
7.Tutte le festività saranno trascorse dalle figlie con ciascun genitore in maniera alternata negli anni.
8.Nel periodo estivo, considerato coincidente con la chiusura delle scuole, le figlie trascorreranno con ciascun genitore due settimane consecutive, oppure due periodi di una settimana ognuno, previo accordo da raggiungere entro il 31 maggio di ogni anno. Con possibilità per i genitori di concordare ulteriori e diversi periodi di vacanza da trascorrere con le figlie, anche in considerazione delle volontà ed esigenze di quest'ultime.
9.Il SI. ontribuirà al mantenimento delle figlie con la somma mensile di euro 500,00 CP_2
(cinquecento/00), euro 250,00 per ciascuna, che sarà versata alla SI.ra entro il giorno 20 Parte_1
(venti) di ogni mese, e che sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge.
10. Le spese straordinarie per le figlie, come individuate dal Protocollo in uso a questo Tribunale, saranno a carico dei genitori per il 50% ciascuno e rimborsate nei modi e tempi indicati nello stesso Protocollo.
Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, sarà regolato tra i coniugi il 21 di ogni mese.
11.I genitori beneficeranno al 50% dell'Assegno Unico per le figlie.
12.Le eventuali detrazioni fiscali relative alle spese delle figlie saranno ad esclusivo beneficio della SI.ra Parte_1
13.I genitori si impegnano a presentare e far conoscere alle figlie eventuali nuovi compagni/e solo dopo una stabile frequentazione.
- 2 - 14.Il conto corrente cointestato alle parti e acceso presso verrà estinto/chiuso dalle CP_3 stesse dopo aver definito la pratica di accollo del mutuo.
15.Ciascun coniuge provvederà a proprie spese al passaggio di proprietà dell'auto che ha effettivamente in uso.
16.Il SI. cederà la quota di proprietà dell'immobile sito ad Ancona in Via CP_2
Rismondo n. 30 lla 11, sub. 2, piano 1, cat A/2, classe 4, vani 6,5, alla SI.ra
[...] senza pagamento di alcun prezzo da prezzo da parte di quest'ultima la quale si accollerà Parte_1
l mutuo residuo. Le spese necessarie all'atto di trasferimento immobiliare anche notarili che verrà effettuato subito dopo la sentenza di separazione, saranno interamente a carico del SI. I coniugi danno atto che tale passaggio di proprietà è da intendersi condizione necessaria al CP_2 presente accordo di separazione.
17.I coniugi dichiarano il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto valido per l'estero o documenti equipollenti, anche per le figlie.
18.I coniugi rinunciano a qualsiasi forma di mantenimento l'uno verso l'altro, dichiarando espressamente di essere economicamente autosufficienti e, comunque, in possesso di adeguata capacità lavorativa.
19.I coniugi dichiarano di aver definito tutte le questioni di natura economico – patrimoniale tra gli stessi esistenti e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo o ragione”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente, e che si Parte_1 CP_2 sono sposati ad Ancona il 24/07/2010, hanno chiesto la pronuncia di separazione per sopraggiunte incompatibilità caratteriali.
2. L'udienza di comparizione è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero che, in data 25/06/2025, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda congiunta delle parti.
La concorde volontà di queste di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve, in conseguenza, essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi delle figlie minori, in favore delle quali è stato previsto un contributo al mantenimento a carico del padre in qualità di genitore non
- 3 - collocatario, di € 500,00 mensili (Euro 250,00 per ciascuna), che può ritenersi adeguato alle esigenze della minore e corrispondente alla condizione economica dell'onerato.
Le parti hanno precisato nel ricorso che la disciplina delle spese straordinarie seguirà quanto previsto nel protocollo vigente presso il Tribunale di Ancona.
Non si ravvisa la necessità, ex art. 473-bis.4, ult. co., c.p.c., di procedere d'ufficio all'ascolto delle minori, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse morale e materiale, sono rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore (cfr. calendario di visita padre-figlie), il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione delle minori.
Funzionale alla risoluzione della crisi coniugale è, poi, l'impegno del ricorrente al trasferimento, con successivo atto notarile, in favore della moglie, della sua quota di proprietà dell'immobile sito ad Ancona, Via Rismondo n. 30, già adibito a casa familiare, senza pagamento di alcun prezzo da prezzo da parte di quest'ultima la quale si accollerà per intero il mutuo residuo.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. Le spese del procedimento sono compensate anche in ragione della domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno Parte_1 CP_2 contatto matrimonio ad Ancona il 24/07/2010, trascritto nel Registro dello Stato Civile di detto Comune al n. 107, parte 2, serie A dell'anno 2010; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ancona di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 23/VII/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
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