TRIB
Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 27/01/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI SAVONA In composizione monocratica in persona del dott. Stefano Poggio
ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nella causa RG 713/2023 tra nato a [...] il [...], residente in [...], cod. fisc. Parte_1
; , nato a [...] il [...] ed ivi C.F._1 Parte_2 residente, cod. fisc. , e , nato a [...], il [...] e C.F._2 Parte_3 residente a [...], cod. fisc. , tutti rappresentati e difesi dagli avvocati C.F._3
Stefano Scarfi (cod. fisc.: pec: e Debora C.F._4 Email_1
Berta (cod. fisc: ; pec: , che li assistono C.F._5 Email_2 anche disgiuntamente tra loro, in forza di procure in atti.
- ATTORI
Dott. [nato a [...] il [...], residente in [...], cod. Parte_4 fisc. ] in proprio e nella qualità di legale rappresentante in carica della CodiceFiscale_6
[con sede in Milano, Via Amedeo Controparte_1
Giovanni Antonio 24, P.IVA , rappresentato e difeso in virtù di procura speciale in P.IVA_1 atti dall'avv. Patrizia Saracco (cod. fisc. ), unitamente e disgiuntamente CodiceFiscale_7 all'avv. Giuseppe Farrauto (cod. fisc. ) CodiceFiscale_8
- CONVENUTI
Oggetto: Servitù di passaggio
CONCLUSIONI DELLE PARTI ATTORI
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previa ammissione delle prove dedotte e non ammesse e segnatamente previa autorizzazione al deposito del filmato in formato MP4, girato a settembre 2023, in cui si vede aprire materialmente il cancello posto sul Parte_2 mappale 1172, per l'accesso ai mappali 707 e 1173,
- in via pregiudiziale in rito, previa dichiarazione di decadenza dei convenuti, respingere o comunque dichiarare inammissibili e/o irrituali perché tardive, in quanto formulate senza il rispetto dei termini previsti dagli artt. 166 e 167 c.p.c., le eccezioni non rilevabili d'ufficio di inefficacia e/o inesistenza e/o estinzione formulate dai convenuti, nonché la domanda subordinata di intervenuta prescrizione del diritto vantato per mancato esercizio;
- in via principale respingere nel merito tutte le difese ed argomentazioni avversarie e per l'effetto accertare e dichiarare che, in forza dell'atto 16/11/1970, rep. 15639/4379, Notaio di Per_1
SA, registrato il 24/11/1970 e trascritto a SA il 27/11/1970, è stata costituita ed è tutt'oggi esistente la servitù di passaggio pedonale e carraia con ogni mezzo di locomozione a favore dei terreni di cui al NCEU del Comune di Celle Ligure, Foglio 6, mappali 866, 865 e 436 (derivanti dal frazionamento del mappale 436) nonché mappale 1804 (già mappale 44) ed a carico
1 dei terreni di cui al NCEU del Comune di Celle Ligure, Foglio 6, mappali 1621 e 1821 (derivanti dal frazionamento del mappale 45), con ordine al competente Conservatore di Agenzia Entrate – Ufficio Provinciale di SA – Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare di provvedere alla trascrizione della sentenza;
- dichiarare tenuti e condannare in persona Controparte_1 del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano e il dottor ciascuno Parte_4 per quanto di competenza, a rimuovere tutti gli ostacoli che impediscano il passaggio pedonale e carraio con ogni mezzo di locomozione in sicurezza fino ai terreni di cui ai mappali 866, 865, 436 e 1804 del Foglio 6, attraverso i terreni di cui al Foglio 6, mappali 1621 e 1821 e, conseguentemente, condannarli alla rimozione dei cancelli collocati sulla strada, ovvero condannarli a mantenere i cancelli aperti, ovvero condannarli a consegnare le chiavi di detti cancelli ai proprietari dei terreni dominanti;
condannarli in ogni caso a mantenere tale tratto di strada non accessibile neppure accidentalmente ai cani da guardia;
- dichiarare tenuti e condannare in persona Controparte_1 del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano e il dottor ciascuno Parte_4 per quanto di competenza, alla remissione in pristino (quanto ad ampiezza e percorribilità) del tratto di strada su cui grava la servitù di passaggio e dichiararli tenuti a mantenere il terreno pulito e sgombro in modo da assicurare il passaggio di mezzi e persone;
- disporre e fissare ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. a carico di Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano
[...] nonché del dottor ciascuno per quanto di competenza, somma di denaro, Parte_4 determinata anche in via equitativa, per ogni giorno di ritardo nell'adempimento della condanna alla remissione in ripristino e di apertura della strada su cui deve esercitarsi la servitù di passaggio oggetto di causa, ovvero per ogni violazione o successiva inosservanza del diritto di servitù accertato e fatto valere nel presente giudizio;
- in via di stretto subordine, nel non creduto caso in cui le eccezioni non rilevabili d'ufficio di inefficacia e/o inesistenza e/o estinzione formulate dai convenuti, nonché la domanda subordinata di intervenuta prescrizione del diritto vantato per mancato esercizio non fossero ritenute inammissibili perché tardive, respingerle nel merito perché infondate in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni esposte in narrativa;
- vinte le spese di causa.”
CONVENUTI
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di SA, respinta e disattesa ogni diversa istanza, previa ogni meglio vista pronuncia anche in punto rito applicabile al presente giudizio, previa ammissione delle istanze istruttorie richieste e/o ritenute opportune, in via incidentale e/o di eccezione riconvenzionale, accertare e dichiarare per le motivazioni esposte l'inefficacia e/o inesistenza e/o estinzione del diritto di servitù di passaggio costituito con atto del 16.11.1970; in via principale, per l'effetto ed in ogni caso, respingere integralmente la domanda avversaria per le motivazioni esposte poiché illegittima e/o inammissibile e/o improponibile e/o infondata in fatto ed in diritto con ogni conseguenziale pronuncia;
in via subordinata, in ogni caso respingere integralmente la domanda avversaria per le motivazioni esposte attesa l'intervenuta prescrizione del preteso diritto vantato per mancato esercizio con ogni conseguenziale pronuncia. Con vittoria di spese e compensi, oltre oneri di legge.” Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove e/o diverse formulate da controparte
2 MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Gli attori sono proprietari di terreni siti in Celle Ligure, identificati con i mappali. 866, 865, 436 e 1804, per averli acquistati dal precedente proprietario sig. con rogito Persona_2 notarile del 31.1.1972.
Il precedente proprietario, con rogito Notaio di SA del 16.11.1970 trascritto il Per_1
27.11.1970, aveva costituito a favore di detti terreni una servitù di passaggio pedonale e carraio gravante sul fondo limitrofo in allora identificato col mappale 45 dal quale, a seguito di frazionamento, originavano gli attuali mappali 1621 e 1821 poi giunti in proprietà agli odierni convenuti.
Detta servitù, nella tesi degli attori, si sarebbe trasferita in capo agli stessi in virtù del proprio acquisto, il quale tra l'altro all'art. 2 espressamente stabilisce che “la vendita avviene con tutti i diritti reali inerenti, passi, dipendenze e pertinenze, accessioni ed accessori, servitù attive in atto legalmente esistenti”.
Dopo un periodo di sostanziale accordo in cui era consentito loro di esercitare il passaggio in modo conforme al titolo1, accadeva che “nell'autunno del 2021, come esposto nella comunicazione 29 novembre 2021 che si allega (doc. n. 10) gli attori hanno constatato come il passaggio pedonale e carraio attraverso i mappali 1621 e 1861 fosse loro impedito dalla presenza del cancello sul confine tra i mappali 707 e 1621 chiuso con lucchetto del quale non era stata loro fornita la chiave, nonché da due alberi piantati in mezzo alla strada sterrata ove il passaggio era esercitato. Gli istanti lamentano altresì come sul terreno gravato dalla servitù, vengano lasciati liberi alcuni cani da guardia di grossa taglia che – anche laddove fosse fornita la chiave di apertura dei cancelli - non consentirebbero in ogni caso il passaggio attraverso il fondo servente in condizioni di sicurezza ... Non solo, il tracciato della strada è stato ristretto di circa 80 cm/1 metro e delimitato da una balaustra di legno, visibile sul lato sinistro delle foto allegate. In precedenza, il tracciato si estendeva fino agli ulivi che si vedono in foto a sinistra della balaustra stessa” (cfr. atto di citazione pag. 4-5).
Nell'impossibilità di addivenire ad un componimento amichevole agivano giudizialmente per il ripristino del proprio diritto di servitù.
3 Si costituivano i convenuti eccependo in primo luogo la carenza di interesse ad agire degli attori in virtù del fatto che essi nel 2019 “abbiano sottoscritto scrittura privata con il sig. CP_2 con la quale hanno concesso al sig. l'autorizzazione a realizzare una nuova strada CP_2 che attraversa, per quanto qui interessa, anche i mapp. 436, 866 e 865 di proprietà degli attori sulla quale gli stessi hanno diritto di servitù di passaggio pedonale e carraio per accedere ai propri terreni (cfr. doc. n. 16). Il sig. ha presentato istanza di permesso a costruire la CP_2 nuova viabilità in data 14.8.2019 ed in data 16.6.2021 il Comune di Celle Ligure ha rilasciato il permesso a costruire n. 3907 bis/11904 (cfr. doc. n. 17). È quindi evidente che gli attori hanno, o comunque avranno, accesso ai loro terreni tramite altra viabilità, con conseguente carenza di interesse a promuovere la presente azione” (cfr. comparsa di costituzione pag. 6).
Nel merito affermavano l'inesistenza del preteso diritto in quanto in allora costituito su una strada che al momento dell'atto ancora non esisteva, e che nemmeno veniva realizzata successivamente2. Precisavano, anzi che “per la realizzazione della strada con le caratteristiche indicate nell'atto del 16.11.1970 sarebbe stato necessario presentare richiesta di rilascio di titolo edilizio, ma da una ricerca presso il Comune di Celle Ligure non risulta che sia mai stata presentata alcuna richiesta di autorizzazione in tal senso. Ne consegue che quand'anche la strada fosse stata realizzata, ma così non è stato, la stessa sarebbe comunque da considerarsi abusiva” (comparsa di risposta pag. 3).
In ogni caso il diritto di passaggio, anche ove lo si ritenesse validamente costituito, si sarebbe successivamente estinto in ragione delle previsioni dell'art. 5 del medesimo contratto costitutivo ove è convenuto che “poiché la strada in oggetto è prevista come pubblica nel Piano Regolatore del Comune di Celle Ligure, ove, in seguito a modifiche del piano stesso, la strada pubblica mutasse tracciato, i diritti di passaggio delle parti si trasferiranno su di questo e per il tracciato che venisse abbandonato si estingueranno le servitù costituite col presente atto”. Orbene, poiché “il Comune di Celle Ligure (SV) ha realizzato la strada comunale in altro sito”, la servitù deve ritenersi estinta.
In aggiunta evidenziavano, da un lato, come il proprio atto di acquisto non faccia alcun riferimento a servitù costituite a favore del fondo attoreo, così come tutti gli atti dei precedenti danti causa;
dall'atro che lo stesso titolo di provenienza degli attori non menziona affatto della servitù, facendo invece richiamo ad altra servitù di passaggio costituita con lo stesso atto3. 2 cfr. comparsa di risposta pag. 2: “l'atto di costituzione della servitù del 16.11.1970 (doc. n. 2), su cui controparte fonda il proprio ritenuto diritto, prevedeva l'esercizio del diritto di servitù di passaggio su una strada ancora da realizzarsi. Quanto sopra è facilmente evincibile dalla stessa lettura dell'atto, e precisamente ultime righe della lettera A) e della lettera C), ove si precisa che “la parte colorata in verde verrà sistemata a strada a cura e spese del sig.
... la stessa convenzione rimane sospesa laddove l'utilità non si realizzi, in quanto la convenzione costitutiva R_ della servitù si considera non avvenuta ... la strada su cui dovevano costituirsi le servitù, come individuata in colorazione verde nella planimetria, non è mai stata realizzata nella sua consistenza, in quanto il Piano Regolatore poi approvato dal Comune di Celle ha modificato il tracciato della strada comunale da realizzarsi, spostandolo in altra zona, precisamente sulla vicinale 'Monte Tabor', che ha successivamente assunto denominazione 'Via Postetta' e 'Via Firenze'. La sola strada esistente, in colorazione rossa nella planimetria, è rimasta strada vicinale nella sua originaria consistenza sino alla proprietà mapp. 707. Per tale motivo il sig. dante causa degli odierni attori, R_ R_ non ha mai provveduto a realizzare la strada su cui avrebbe dovuto esercitarsi la servitù di passaggio di cui all'atto del 16.11.1970 o comunque a porre in essere le opere necessarie e facenti carico allo stesso come da accordi assunti (cfr. doc. n. 3) ...”. 3 cfr. comparsa pag. 4: “l'atto di acquisto del 31.1.1972, con cui gli odierni attori hanno acquistato l'originario mapp.
436 fra di loro frazionato, non fa riferimento alcuno all'esistenza di un diritto di servitù di passaggio sulla proprietà degli odierni convenuti, ma al contrario dà atto della costituzione da parte del venditore di un diritto di passaggio “su una strada esistente sulla residua proprietà del venditore” non meglio individuata e comunque da sistemare (cfr. art. 2 doc. n. 4). Inoltre, al successivo art. 3 dell'atto del 31.1.1972 il venditore dichiara che sul terreno venduto agli odierni
4 Eccepivano infine l'intervenuta prescrizione del preteso diritto per non uso ventennale dello stesso.
***** 2. Partendo dall'esame delle eccezioni preliminari, occorre dare conto del fatto che gli attori, con la prima memoria ex art. 183 comma 6 cpc, eccepivano la tardività della costituzione dei convenuti, avvenuta oltre il termine di 20 giorni prima dell'udienza di prima comparizione delle parti. Ne conseguirebbe l'inammissibilità di tutte le eccezioni di merito sollevate nella comparsa di risposta ed in particolare “non potranno trovare ingresso o comunque dovranno essere respinte perché tardive, le eccezioni di merito volte a far accertare l'intervenuta (presunta) estinzione del diritto di servitù costituita con l'atto 16/11/1970, nonché quelle volte a far rilevare l'inefficacia e/o l'estinzione del diritto. Andranno respinte perché tardive, sia l'eccezione di estinzione a seguito del presunto verificarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 5 dell'atto 16/11/1970 Notaio , sia Per_1
l'eccezione di prescrizione del diritto di servitù di passaggio per il presunto mancato esercizio del diritto”.
I convenuti, nella memoria n. 2, reagivano ricordando che “tali domande sono state formulate in via incidentale e/o di eccezione riconvenzionale al solo fine di paralizzare la domanda avversaria ... Si tratta, dunque, di eccezioni in senso lato, le quali consistono, come noto, secondo la definizione ricavabile con chiarezza dall'art. 2697 c.c., nella allegazione di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto dedotto in giudizio. Come tali non sono soggette alla decadenza prevista dall'art. 167 c.p.c. La contestazione avversaria si appalesa comunque tardiva in quanto eventualmente doveva essere svolta nella prima difesa utile e cioè all'udienza del 16.6.2023 successiva al deposito della comparsa di costituzione”.
Tale tesi si lascia preferire in quanto sostenuta da Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 21472 del 25/10/2016: “La distinzione tra domanda ed eccezione riconvenzionale non dipende dal titolo posto a base della difesa del convenuto, e cioè dal fatto o dal rapporto giuridico invocato a suo fondamento, ma dal relativo oggetto, vale a dire dal risultato processuale che lo stesso intende con essa ottenere, che è limitato, nel secondo caso, al rigetto della domanda proposta dall'attore; di conseguenza, non sussistono limiti al possibile ampliamento del tema della controversia da parte del convenuto a mezzo di eccezioni, purché vengano allegati, a loro fondamento, fatti o rapporti giuridici prospettati come idonei a determinare l'estinzione o la modificazione dei diritti fatti valere dall'attore, ed in base ai quali si chiede la reiezione delle domande da questo proposte e non una pronunzia di accoglimento di ulteriori e diverse domande”. La stessa pronuncia precisa che
“Nell'ipotesi in cui il convenuto chieda, in via riconvenzionale, accertarsi l'esistenza di un rapporto contrattuale diverso da quello prospettato dall'attore, sull'assunto che da ciò ne deriverebbe la nullità o l'inefficacia, totale o parziale, o comunque un effetto estintivo, impeditivo o modificativo
attori non grava alcuna servitù (cfr. art. 3 doc. 4) in tal modo riconoscendo l'inesistenza e/o estinzione del diritto di servitù di passaggio gravante sul mapp. 436 ed a favore dell'originario mapp. 45, oggi in proprietà degli esponenti, che parimenti era stato inizialmente costituito con l'atto del 16.11.1970. Infine, nemmeno nei successivi atti di vendita dell'originario mapp. 45, sul quale avrebbe dovuto gravare, viene menzionata l'esistenza del diritto di servitù di passaggio a favore del mapp. 436 invocato da controparte ... in data 21.9.2007 i sig.ri e Parte_5 CP_3 vendono al dott. il terreno mapp. 1297 (oggi mapp. 1621 e 1622), nell'atto non si fa menzione Parte_4 dell'esistenza del diritto di servitù di passaggio invocato da controparte ed i venditori dichiarano che sul terreno venduto non grava alcuna servitù, si precisa peraltro che è esistente una recinzione in forza di autorizzazione edilizia n.
2229 del 13.9.1990 rilasciata dal Comune di Celle Ligure (cfr. doc. n. 13), -in data 20.4.2015 il mapp. 45 viene frazionato nei mapp. 1820 e 1821 (cfr. doc. n. 14) -in data 16.7.2015 i sig.ri e Parte_6 Parte_7 vendono a il mapp. 1821 e nell'atto non si fa menzione dell'esistenza del diritto di servitù di passaggio CP_1 invocato da controparte (cfr. doc. n. 15).”).
5 dei diritti fatti valere dall'attore medesimo, domandando anche l'eventuale condanna di quest'ultimo al pagamento di quanto dovuto in base a tale differente prospettazione, qualora una siffatta domanda riconvenzionale risulti inammissibile per motivi processuali, la stessa può e deve comunque essere presa in considerazione come eccezione, con il solo e più limitato possibile esito del rigetto delle richieste di parte attrice”.
In ogni caso, la tesi dell'inammissibilità non potrebbe comunque estendersi al tema dell'eventuale estinzione del diritto ex art. 5 del contratto costitutivo: costituendo questo il titolo sul quale gli attori stessi fondano il proprio diritto, esso non può che essere esaminato nella sua interezza anche a prescindere dalle specifiche difese dispiegate dalla parte.
Va parimenti rigettata l'eccezione di difetto di intesse ad agire prospettata dai convenuti (cfr. supra capo 1).
L'eventuale costituzione a favore degli attori di una ulteriore facoltà di passaggio su una diversa proprietà ( ) non ha alcuna influenza sulle sorti del diritto qui in contestazione: la CP_2 servitù prediale è passibile di estinzione esclusivamente per le cause previste dalla legge, tra le quali non si annoverano accordi (espliciti né, tantomeno, impliciti) intervenuti con soggetti privi della facoltà di disporne (cfr. Cass. ordinanza n. 25716 del 4 settembre 2023 in motivazione: “Le servitù volontarie, a differenza di quelle coattive, che si estinguono con il venir meno della necessità per cui sono state imposte, non si estinguono con il cessare della "utilitas" per la quale sono state costituite, bensì solo per confusione, prescrizione o quando siano stipulate nuove pattuizioni, consacrate in atto scritto, che ne modifichino l'estensione o le sopprimano”).
Le medesime considerazioni si estendono al fatto che nell'atto di acquisto degli odierni attori venga ex novo costituita una ulteriore servitù su terreni diversi d quelli oggetto di causa.
L'interesse ad agire degli attori è, pertanto, indiscutibile e riposa nella maggiore utilità conseguente all'eventuale accertamento dell'esistenza del preteso passaggio a fronte delle contestazioni avversarie.
***** 3. Entrando nel merito della controversia, occorre preliminarmente esaminare l'assunto dei convenuti per il quale la servitù per cui è causa non sarebbe loro opponibile.
La tesi veniva sviluppata per gradi nel corso del giudizio, adducendo a sostegno della stessa due diverse circostanze fattuali: nella comparsa di costituzione veniva segnalato come il negozio di acquisto dei resistenti non faccia menzione della servitù vantata dagli attori;
in occasione della seconda memoria ex art. 183 cpc per la prima volta viene aggiunto il tema della mancata produzione in giudizio della relativa nota di trascrizione, corroborato dal richiamo alla giurisprudenza per cui – ai fini della valutazione dell'opponibilità – tale documentazione risulti assolutamente necessaria.
A fronte di tale argomentazione gli attori, in occasione della terza memoria ex art. 183 cpc depositavano la nota di trascrizione del notaio del 1970. Per_3 Per_1
Nelle successive difese i convenuti non mancavano di rilevare la tardività della produzione, cosa che ne comporterebbe l'inutilizzabilità con conseguente rigetto delle domande avversarie.
6 La questione, a giudizio dello scrivente, è priva di rilevanza pratica nella misura in cui – come sopra accennato – nelle difese svolte fino alla prima memoria ex art. 183 cpc mai è stata contestata l'avvenuta trascrizione del rogito sebbene gli stremi della formalità siano riportati sull'atto Per_1 stesso, ove a latere della scrittura si rinviene la seguente annotazione: “trascritto a SA ... 27- 11-1970 ... reg. gen. N. 8079 .. reg. part. N. 6711” (cfr. doc. 1 degli attori).
E' ben vero che Cass., civ. sez. II, del 19 marzo 2018, n. 6769 ha affermato che la questione relativa alla mancata trascrizione di un atto “non costituisce oggetto di un'eccezione in senso stretto, quanto di un'eccezione in senso lato, sicché il suo rilievo non è subordinato alla tempestiva allegazione della parte interessata, ma rimane ammissibile indipendentemente dalla maturazione delle preclusioni assertive o istruttorie".
E' chiaro però che – ove il rilievo avvenga oltre detto termine – la parte interessata va rimessa in termini per dispiegare il necessario diritto di difesa, similmente a quanto stabilisce l'art. 101 comma 2 cpc (“Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti giorni e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione”), anche consentendo di formulare le necessarie istanze di prova (cfr. Cass. civ. n. 11453/2014: “l'omessa indicazione alle parti, ad opera del giudice, di una questione di fatto, ovvero mista di fatto e di diritto, rilevata d'ufficio, sulla quale si fondi la decisione, comporta la nullità della sentenza (cosiddette "della terza via" o "a sorpresa") per violazione del diritto di difesa delle parti, private dell'esercizio del contraddittorio e delle connesse facoltà di modificare domande ed eccezioni, allegare fatti nuovi e formulare richieste istruttorie sulla questione decisiva ai fini della deliberazione, allorché quella di esse che se ne dolga prospetti in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio sulla predetta questione fosse stato tempestivamente attivato”).
Ne segue che, nel caso qui in esame, non può ritenersi tardivo il deposito della nota di trascrizione operato dagli attori con la memoria n. 3 a fronte di un'eccezione formulata dalla controparte solo con la memoria n.2.
Giova sottolineare per completezza come il ridetto atto pubblico abbia ad oggetto unico ed esclusivo la costituzione della servitù di passaggio per cui è causa, cosicché nemmeno si pone la necessità della doppia formalità, richiesta dalla più recente giurisprudenza laddove la pattuizione inerente al diritto reale costituisca un elemento particolare all'interno di una più complessiva vicenda contrattuale (cfr. Cass. civile, Sez. II, 16 ottobre 2023, n. 28694: “Qualora un contratto di compravendita di un fondo contenga un'ulteriore convenzione, costitutiva di un diritto di servitù in favore dell'immobile alienato ed a carico di altro fondo di proprietà del venditore, agli effetti dell'art. 17, comma 3, della l. n. 52 del 1985, è necessario presentare distinte note di trascrizione per il negozio di trasferimento della proprietà e per la convenzione di costituzione della servitù, né rileva, ai fini della opponibilità della servitù ai terzi, la menzione del relativo titolo contrattuale nel quadro D della nota di trascrizione della vendita, trattandosi di inesattezza che induce incertezza sul rapporto giuridico a cui si riferisce l'atto”).
Ne segue l'astratta opponibilità del peso reale agli odierni convenuti a prescindere dalla sua mancata menzione nel negozio di acquisto, nella misura in cui esso possa ritenersi venuto validamente in essere e non si sia nel frattempo estinto.
7 Al primo interrogativo ve data risposta positiva.
La servitù prediale di cui si discute insiste su una porzione della strada vicinale che, dipartendosi da una via pubblica sita in Celle Ligure, dopo avere attraversato vari fondi privati giunge infine nel territorio di Varazze.
Più precisamente, dalla via pubblica si accede in primo luogo alla proprietà del sig. R_
(dante causa degli odierni attori), per poi proseguire sui possedimenti ed infine su quelli Pt_4 degli odierni esponenti. Da qui il percorso procede verso Varazze attraversando proprietà di terzi.
Si veda sul punto la descrizione dei luoghi operata dal CTU Geom. Per_4
“L'inizio delle operazioni peritali, preventivamente indicate, si sono svolte il giorno 12 dicembre 2023 a partire dalle ore 09,15 sui luoghi di causa: sono nei pressi di via Firenze, all'altezza del civico 99 di proprietà di terzi estraneo al procedimento, da dove diparte il percorso che si sviluppa inizialmente sul terreno di terzi (sig. estraneo alla causa), prosegue su terreno di R_ proprietà BI e Oasi srl e arriva sul terreno di proprietà e ... I luoghi di causa sono Pt_1 Pt_2 raggiungibili tramite la pubblica via Firenze (strada Comunale n.165), la strada vicinale a uso pubblico n.162 – Vicinale Villa, e poi la strada vicinale privata n.587 – strada privata Villa;
quest'ultimo tratto inizia poco prima del civico 99 (edificio di terzi, estraneo, attualmente distinto con la particella catastale 1306). A lato del civico 99 (vedasi doc. fotografica Allegato D), la strada privata Villa prosegue fino a un bivio (vedasi foto 091011 Allegato D) e da qui inizia quello che le parti hanno sostanzialmente indicato come il percorso in questione Da precisare che la classificazione stradale è il risultato della risposta ricevuta dal Comune territorialmente competente, su apposita richiesta, illustrata al punto 3 del quesito. Si parte dall'area privata antistante il cancello appartenente ai sigg. estranei al procedimento, che insiste su una R_ porzione dell'attuale particella catastale 1172 del foglio di mappa 6. L'apertura del cancello, effettuata dalla parte attrice, permette di accedere a detta proprietà che viene percorsa in direzione nord. La superficie del fondo è naturale in piano, e i bordi laterali a monte e a valle sono contigui ad altro terreno privato scosceso come illustrato dalle riprese in sequenza inseriti nell'allegato D. La larghezza è variabile da metri 2,80 a 4,20. Proseguendo in direzione nord si arriva ad un altro cancello, aperto dal sig. ad esso appartenente che immette nel relativo Pt_4 terreno (attuale particella catastale 1621 e 1821), anch'esso con il fondo in terreno naturale in piano;
i bordi sono caratterizzati a monte da muro in pietra a vista e a valle da una delimitazione lignea costituita da paletti verticali sormontati da un mancorrente orizzontale;
oltre vi è il terreno con fronte acclive discendente. La larghezza del percorso, poco dopo il primo cancello aperto dal sig. dal piede del muro all'inizio della scarpata è di circa metri 4,18 mentre dal piede del Pt_4 muro al paletto del legno è di circa metri 3,00 ÷ 3,20 con un restringimento sulla parte finale ove vi è il secondo cancello aperto sempre dal sig. Aperto il secondo cancello si prosegue il Pt_4 sopralluogo sul fondo, della parte attrice distinto con l'attuale particella catastale 866 del foglio di mappa 6. Da qui il percorso risulta privo di manutenzione. Il fondo è naturale con la larghezza inziale di circa 4,00 metri. Sui lati a monte e a valle del percorso vi sono i fronti acclivi con segni di smottamento. Proseguendo in direzione nord il percorso diventa più sconnesso e invaso dalla vegetazione, come illustrato a partire dalla foto 091531. Si è dunque riusciti ad addentrarsi, piuttosto agevolmente, per circa 40 metri, dopo di che la vegetazione e lo stato sconnesso non ha permesso di andare oltre. Quindi non è stato possibile arrivare all'ulteriore particella 865, contigua, di parte attrice”.
8 Il tecnico fornisce anche utili precisazioni a seguito dei successivi frazionamenti catastali che hanno interessato i luoghi di causa, e che confermano che il percorso insiste sulle proprietà delle odierne parti:
“. Quella che nel 1970 era la particella 436, con l'attuale mappa catastale wegis è ricomponibile con la particella 436 ora più piccola, con la 865 e la 866;
. Quella che nel 1970 era la particella 707, con l'attuale mappa catastale wegis è ricomponibile con la particella 707 ora più piccola, con la 1170 (strada privata di terzi), 1172 (quest'ultima che ricopre una parte del percorso in questione appartenente ai sigg. terzi, estranei alla R_ vertenza) – 1173 – 1174 – 1568 – 1170, 1177, 1178, 1181, 1182, 1183, altri residui di terreno e il fabbricato 1569;
. quello che nel 1970 era la particella 44, con l'attuale mappa catastale è la particella 1804 (Ente Urbano). Il percorso della lettera A) si estende attualmente su due parti non contigue fra loro;
una parte sulla particella 1172 e 1173 sostanzialmente su proprietà terzi. Un'altra parte sulla R_ particella 866, 865 e 1804 di proprietà della parte attrice. IS
. Quella che nel 1970 era la particella 45, con l'attuale mappa catastale wegis è ricomponibile con la particella 1621, 1821, 1622, 1920, (1901), 1919, il fabbricato 1425, il fabbricato 1362, 1918, 1916 e altri eventuali ritagli di terreno;
Il percorso della lettera B) si estende e s'inserisce fra le due parti della precedente lett. A); precisamente sulla particella 1621 e 1821 di proprietà della parte convenuta”.
In data 16.11.1970 gli allora proprietari interessati dal transito sulla ridetta via vicinale costituivano sui rispettivi fondi reciproci diritti di servitù di passaggio pedonale e carraio (i punti dell'accordo relativi alle diverse servitù sono indicati rispettivamente con le lettere A, B, e C). Il contratto così perfezionato rispondeva all'elementare interesse di tutti i confinanti di poter liberamente transitare sull'intera strada, onde non può dubitarsi della sussistenza di tutti i requisiti necessari ai fini della valida costituzione di una servitù volontaria: la presenza di (almeno) due fondi legati da un rapporto di vicinanza (ma non necessariamente confinanti) tale per cui sia possibile l'esercizio del diritto relativo, e l'obiettiva utilità che un fondo può trarre dalla limitazione imposta all'altro vicino.
Tale conclusione non viene scalfita dalla contestazione per cui nessuna strada venne mai di fatto realizzata: l'inesistenza di un sedime stradale, infatti, non ha alcuna influenza sul sorgere della servitù ove questa sia comunque materialmente possibile, essendo mero onere del proprietario del fondo dominate eseguire le opere eventualmente necessarie al suo migliore esercizio (arg. ex artt. 1030 cc e 1069 cc;
cfr. anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5449 del 22/11/1978: “Il proprietario del fondo dominante ha il diritto di eseguire le opere necessarie per conservare la servitù, operando a sue spese e in modo a recare il minor incomodo al proprietario del fondo servente (art 1069 cod civ), ma non ha l'obbligo ex lege di eseguire sul fondo servente le opere necessarie per l'Esercizio della servitù”).
Nemmeno tale lacuna consente di inquadrare il caso in esame nell'istituto della servitù per un vantaggio futuro, la quale fattispecie ha riguardo piuttosto alle possibilità di utilizzazione del fondo dominante e non alle condizioni materiali in cui versa il fondo servente (cfr. Cass. 3367/1981:
“Nella servitù costituita per un vantaggio futuro, secondo la previsione del primo comma dell'art 1029 cod civ, l'utilitas che essa mira ad assicurare, in quanto connessa con la futura destinazione o utilizzazione del fondo dominante, deve rientrare, secondo criteri di normale valutazione, nelle
9 possibili e verosimili prospettive di sfruttamento del fondo medesimo, con la conseguenza che la determinazione degli effetti reali, a favore e a carico dei fondi dominante e servente, tra i quali la servitù e costituita, va valutata in relazione a tali prospettive”).
Che di fatto il passaggio esistesse e fosse utilizzato è stato del resto confermato dai testi escussi. In particolare, il sig. - confinante del dott. e come tale particolarmente CP_2 Pt_4 attendibile quanto a conoscenza dei luoghi - in risposta alla domanda di cui al capitolo 44 dei convenuti chiarisce che “il tracciato della strada come raffigurato nella planimetria doc n. 2 fu interamente realizzato ed era sterrato e largo tre metri come ho già riferito”.
In risposta al capitolo 135 afferma inoltre: “ripeto quindici / venti anni fa vi era una strada e non un sentiero, e fu realizzata da un consorzio di proprietari dei terreni posti dall' inizio di Via Postetta sino alla proprietà di Preciso che facevano parte di questo consorzio la famiglia la Pt_2 CP_4 famiglia famiglia e che era stato l'ideatore di questa strada che Per_5 Per_6 Persona_7 gli avrebbe consentito di accedere alla sua proprietà”.
In ogni caso per Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20400 del 18/10/2004 “La servitù per vantaggio futuro viene ad esistenza sin dal momento della sua costituzione, purché l'utilitas, che essa mira ad assicurare, sia quanto meno eventuale.
D'altro canto, il tenore letterale del contratto a Rogito Notaio del 1970 è chiaro nel porre in Per_1 essere un vincolo reale attuale ed immediatamente efficace (cfr. su tutti l'art. 6: “Gli effetti attivi e passivi di quanto sopra convenuto decorrono da oggi”).
Vero è che poco tempo dopo il sig. cedeva parte dei propri terreni, e precisamente quelli R_ interessati dalla servitù di cui alla lettera A, agli attuali proprietari (cfr. la relazione Parte_8 del CTU ove precisa che “Il percorso della lettera A) si estende attualmente su due parti non contigue fra loro;
una parte sulla particella 1172 e 1173 sostanzialmente su proprietà R_ terzi. Un'altra parte sulla particella 866, 865 e 1804 di proprietà della parte attrice”).
Il frazionamento del fondo dominante, peraltro, non ha alcuna conseguenza sulla validità ed efficacia del peso reale già costituito sull'intero appezzamento. In tema di servitù prediali, infatti, il principio della cosiddetta indivisibilità di cui all'art. 1071 c.c. comporta, nel caso di frazionamento del fondo dominante, la permanenza del diritto su ogni porzione del medesimo, salve le ipotesi di aggravamento della condizione del fondo servente, e poiché tale effetto si determina ex lege, al riguardo non occorre alcuna espressa menzione negli atti traslativi attraverso i quali si determina la divisione del fondo dominante, sicché nel silenzio delle parti – in mancanza di specifiche clausole dirette ad escludere o limitare il diritto – la servitù continua a gravare sul fondo servente, nella medesima precedente consistenza, a favore di ciascuna di quelle già componenti l'originario unico fondo dominante, ancora considerato alla stregua di un unicum ai fini dell'esercizio della servitù, ancorché le singole parti appartengano a diversi proprietari, a nulla rilevando se alcune di queste, per effetto del frazionamento, vengano a trovarsi in posizione di non immediata contiguità con il fondo servente (da ultimo Cass., sez. II, 8 settembre 2023, n. 26186).
10 Assodata l'avvenuta costituzione del diritto di servitù di passaggio vantato dagli attori e la sua opponibilità ai convenuti, occorre prendere in considerazione l'eccezione di estinzione da questi sollevata sotto un duplice aspetto:
• per essersi verificata la condizione di cui all'art. 5 del contratto costitutivo;
• per mancato uso ventennale.
L'art. 5 citato recita: “poiché la strada in oggetto è prevista come pubblica nel piano regolatore adottato dal Comune di Celle Ligure, ove, in seguito a modifiche del piano stesso, la strada pubblica mutasse tracciato, i diritti di passaggio delle parti si trasferiranno su di questo e per il tracciato che venisse abbandonato si estingueranno le servitù costituite col presente atto”. A giudizio delle parti resistenti detta condizione risolutiva si sarebbe verificata tanto che “la strada su cui dovevano costituirsi le servitù, come individuata in colorazione verde nella planimetria, non è mai stata realizzata nella sua consistenza, in quanto il Piano Regolatore poi approvato dal Comune di Celle ha modificato il tracciato della strada comunale da realizzarsi, spostandolo in altra zona, precisamente sulla vicinale 'Monte Tabor'” (cfr. memoria 183 comma 6 cpc n. 1).
L'interpretazione di tale clausola non risulta agevole non essendo chiaro il motivo per cui si rendesse necessaria la costituzione di servitù reciproche su una strada “pubblica” e quindi potenzialmente aperta al pubblico transito.
In ogni caso deve rilevarsi che non risulta depositato in giudizio né il PRG originario né quello asseritamente modificativo, cosicché è impossibile verificare la fondatezza della tesi difensiva dei convenuti.
E' peraltro significativo che la parte resistente non contesti l'affermazione avversaria per cui
“nessuna delle strade pubbliche indicate (“via Monte Tabor”, “via Postetta” e “Via Firenze”) lambisce o interseca i mappali di proprietà dei signori e ovvero consente di Pt_2 Pt_1 raggiungere i loro terreni” (cfr. memoria 183 n. 1 cpc degli attori).
Ciò è rilevante poiché – come correttamente sottolinea la difesa attorea nella propria memoria n. 1 ex art. 183 – l'art. 5 citato va necessariamente interpretato nel senso che esso presupponga, ai fini del trasferimento della servitù, la costituzione di una nuova via pubblica tale da assicurare una utilitas almeno pari al quella garantita dal primo tracciato: diversamente potrebbe addirittura dubitarsi della validità della pattuizione venendo meno uno dei presupposti fondamentali della servitù prediale (l'utilitas appunto).
Non pare quindi che la realizzazione del percorso pubblico alternativo indicato dai convenuti possa integrare la condizione risolutiva sopra riportata.
Quanto all'eccezione di estinzione per mancato uso ventennale va premesso che in tema di prescrizione delle servitù per non uso, la ripartizione dell'onere della prova va risolto applicando il generale principio secondo cui la prova dei fatti su cui l'eccezione si fonda deve essere fornita da chi l'ha proposta, con la dimostrazione che il titolare della servitù non l'ha esercitata (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 11054 del 5 aprile 2022).
Tale prova non è stata raggiunta.
11 Il già menzionato teste – oltre a quanto sopra riportato - nel rispondere alla CP_2 domanda di cui al capo a)6 degli attori riferisce: “quella strada, che riconosco nella planimetria doc
n. 27 nonché nelle altre fotografie doc nn. 11,12 e 13 e 30 di parte attrice che mi vengono rammostrate, è stata percorribile sin dagli settanta con qualsivoglia veicolo, non solo con mezzi agricoli. Preciso che le recinzioni ed il muretto in pietra raffigurati in dette fotografie non c'erano quindici anni fa e, preciso inoltre, che è da quell'epoca che non passo per quella strada. Ricordo che circa quindici/venti anni fa previo consenso dell'Ing. percorsi quella strada con un camion Pt_2 ed un escavatore per eseguire opere di bonifica di un mio terreno confinante”.
In risposta al capo 117 dei convenuti precisa: “quando ho transitato per quei luoghi, intorno all' anno 2005, non ho visto alcuna recinzione”.
Il teste di parte convenuta , geometra incaricato dal sig. i seguirne i lavori di Testimone_1 Pt_4 ristrutturazione della casa, in risposta al ridetto capitolo 11 dei convenuti (cfr. nota 7) riconduce all'anno 2006 il posizionamento della recinzione tra i fondi (“confermo la presenza di una recinzione a partire dall'anno 2006, epoca dei miei sopraluoghi”).
***** 4. Le domande degli attori vanno pertanto accolta ivi compresa quella relativa alla condanna dei convenuti al pagamento di una somma di denaro per l'eventuale ritardo ex art. 614 bis cpc, nella misura equitativamente determinata in € 500,00 per ogni mese di ritardo decorrente dalla scadenza del termine di 30 giorni ritenuto necessario per consentire l'adempimento spontaneo.
***** 5. Le spese di lite seguono l soccombenza e sono liquidate in dispositivo ex DM 147/22.
*****
PQM
Il Tribunale di SA definitivamente pronunciando nel procedimento RG 713/2023, ogni contraria domanda ed eccezione respinta, così decide:
1. Accerta e dichiara che, in forza dell'atto 16/11/1970, rep. 15639/4379, Notaio Per_1 di SA, registrato il 24/11/1970 e trascritto a SA il 27/11/1970, è stata costituita ed è tutt'oggi esistente la servitù di passaggio pedonale e carraia con ogni mezzo di locomozione a favore dei terreni di cui al NCEU del Comune di Celle Ligure, Foglio 6, mappali 866, 865 e 436 (derivanti dal fraziona-mento del mappale 436) nonché mappale 1804 (già mappale 44) ed a carico dei terreni di cui al NCEU del Comune di Celle Ligure, Foglio 6, mappali 1621 e 1821 (derivanti dal frazionamento del mappale 45), con ordine al competente Conservatore di Agenzia Entrate – Ufficio Provinciale di SA – Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare di provvedere alla trascrizione della sentenza;
12 2. Dichiara tenuti e condanna in persona Controparte_1 del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano e il dottor Parte_4 ciascuno per quanto di competenza, a rimuovere tutti gli ostacoli che impediscano il passaggio pedonale e carraio con ogni mezzo di locomozione in sicurezza fino ai terreni di cui ai mappali 866, 865, 436 e 1804 del Foglio 6, attraverso i terreni di cui al Foglio 6, mappali 1621 e 1821 e, conseguentemente, condannarli alla rimozione dei cancelli collocati sulla strada, ovvero a consegnare le chiavi di detti cancelli ai proprietari dei terreni dominanti;
condanna in ogni caso i convenuti a mantenere tale tratto di strada non accessibile neppure accidentalmente ai cani da guardia;
assegna a tale fine termine di giorni 30 dalla pubblicazione della sentenza.
3. Dichiara tenuti e condanna in persona Controparte_1 del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano e il dottor Parte_4 ciascuno per quanto di competenza, alla remissione in pristino (esclusivamente quanto ad ampiezza e percorribilità) del tratto di strada su cui grava la servitù di passaggio e di non ostacolare il passaggio di mezzi e persone;
assegna a tale fine termine di giorni 30 dalla pubblicazione della sentenza.
4. Condanna i convenuti in solido tra loro a pagare agli attori ex art. 614 bis c.p.c. € 500,00 per ogni mese di ritardo nell'adempimento di quanto indicato ai punti che precedono.
5. Condanna i convenuti in solido tra loro alla refusione delle spese di lite in favore degli attori che liquida in € 7.500,00 per competenze professionali del difensore oltre accessori di legge ed oltre € 564,29 per esborsi ed oltre refusione delle spese di CTU e di CTP.
SA, 27.1.2025 Il Giudice Stefano Poggio
13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. atto di citazione pagg. 1-2: “Per ragioni di sicurezza i mappali 1821 e 1621 furono recintati, ma furono posti dei varchi apribili proprio in corrispondenza del passaggio verso i mappali 436, 865 e 866, e gli odierni attori poterono in ogni caso esercitare il passaggio sia pedonale sia carraio aprendo e chiudendo i suddetti cancelli. Già nell'autunno 2014, peraltro, gli odierni attori dovettero scrivere al dottor contestando la presenza di recinzione e Parte_4 chiedendo che fosse loro garantito il diritto di passaggio (si veda lettera raccomandata – / Pt_1 Pt_2 Pt_4 13/10/2014 – doc. n. 6). In quell'occasione non sorse, tuttavia, alcuna controversia, il dottor precisò che si Pt_4 trattava di cancelli chiusi con solo chiavistello e posti al fine di tutelare la proprietà dall'ingresso di animali selvatici (cinghiali) e non mise minimamente in dubbio l'esistenza del diritto di servitù di passaggio (si veda comunicazione dr.
/ - 5/11/2014 – doc. n. 7). Gli odierni esponenti hanno continuato ad esercitare il passaggio Pt_4 Pt_1 Pt_2 personalmente o attraverso loro delegati o incaricati, sia a piedi, sia con mezzi meccanici quali mezzi agricoli o autovetture adatte al “fuori strada”, ciò ben lo si evince anche dalle foto aeree tratte da Google Maps e datate anno 2010 (doc. 8) e anno 2017 (doc. 9) in cui si vede il tracciato della strada di accesso ai fondi agricoli degli esponenti. Successivamente il cancello posto a delimitazione dei mappali 1821 e 1621 sulla strada gravata dalla servitù di passaggio degli esponenti è stato chiuso da un catenaccio, ma la chiave del lucchetto fu prontamente consegnata agli odierni attori, che, per puro spirito di tolleranza e buon vicinato, accettarono la misura comprendendo le esigenze di sicurezza del proprietario dei fondi serventi, e nonostante la stessa rendesse più gravoso l'esercizio del loro passaggio”. 4 “vero che tale tracciato mai è stato realizzato ed è rimasto inalterato il normale declivio del terreno a fasce”. 5 “vero che il sentiero insistente oggi sui mapp. 1621 e 1821 è stato realizzato e sistemato dal sig. per una Pt_4 migliore fruibilità della proprietà” 6 “Vero che sin dai primi anni '70 e sino al 2008, la strada vicinale che dipartendo da via Monte Tabor, attraversava il mappale 437, il successivo 707 e, quindi, il mappale 45, sino ai mappali 436, 815 e 86 (come da foto prodd. nn. 11, 12, 13, 30 e mappa prod. n. 27, che si rammostrano al teste) era percorribile, a piedi e con mezzi agricoli, per tutta la sua estensione senza recinzioni che la attraversassero. Vero altresì che era utilizzata dai proprietari dei terreni e dai loro collaboratori per accedere agli stessi e fare rilievi, sfalciare piante ed erbe infestanti, potare gli ulivi, raccogliere le olive”; 7 “vero che il terreno mapp. 1297, oggi frazionato nei mapp. 1621 e 1622, risulta recintato dal 1990 in forza di autorizzazione edilizia n. 2229 del 13.9.1990 rilasciata dal Comune di Celle Ligure (cfr. doc. n. 13 da rammostrare)”.