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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 09/05/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
SEZIONE CIVILE - Controversie del lavoro
n. 30/2025 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 9 maggio 2025, innanzi al Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, nessuno personalmente compare.
Il Giudice dà atto:
- che con provvedimento del 30.4.2025 è stato disposto che l'odierna udienza si svolgesse nelle forme dell'art. 127 cpc, senza contestazioni delle parti;
- che parte ricorrente ha depositato proprie note di udienza in data 7.5.2025 , il cui contenuto è qui richiamato;
- che parte resistente ha depositato proprie note di udienza in data 5.5.2025 , il cui contenuto è qui richiamato.
Il Giudice, preso atto del contenuto delle note di udienza, decide la causa con sentenza a norma degli artt. 429 e 127ter cpc, allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pier Francesco Bazzega, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 30/2025 promossa da:
, (C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti Parte_1 C.F._1
FABIANA BACIOTERRACINO ed UMBERTO SCHIOPPO, elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori, sito in Napoli alla Via Giuseppe Orsi n. 15,
contro
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 Ministro pro tempore, con il patrocinio ex art. 417 bis c.p.c. dell' Avv. DANIELA MARIA CRISTINA IADAROLA, elettivamente domiciliato presso l' Controparte_2
, sito in via delle Cave n. 180,
[...] CP_2
In punto a: retribuzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori di parte ricorrente chiedono e concludono:
“• in via preliminare, per tutti i motivi esposti ed in accoglimento del presente ricorso, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, quale docente precaria, siccome destinatario di incarichi sino alla cessazione delle attività didattiche, di percepire/usufruire della Carta
Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ai sensi dell'art. 1 commi 121 – 124 legge 107/2015, per ciascuna annualità e relativamente agli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 l'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, co. 121 della Legge n. 107 del 13 luglio 2015, per il valore nominale di
Euro 500,00 per ciascun anno o altro equipollente;
• per l'effetto, e sempre per i motivi esposti, condannare il Controparte_1
[...]
(Amministrazione resistente) ad erogare/ assegnare al ricorrente la predetta Carta
Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, secondo le specifiche modalità previste per i docenti di ruolo, dall'art. 1, co. 121 della Legge n. 107 del 13 luglio 2015, per il valore nominale di €. 500,00 dovuto per ciascuna annualità effettivamente svolta in cui non è stato riconosciuto il diritto alla ricorrente di usufruire del beneficio economico della “Carta del docente” ovvero per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 o altro equipollente, oltre interessi e rivalutazione pagina 2 di 8 monetaria come per legge e fatta salva altra diversa somma superiore o inferiore che dovesse emergere in corso di causa o ritenuta più giusta ed equa dall'adito Giudicante;
• in ogni caso, dichiarare la nullità o annullabilità e comunque disapplicare ex art. 63 del
D.LGS. 30 Marzo 2001 N. 165 qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi: a) il DPCM 23 SETTEMBRE 2015, recante <<modalit di assegnazione e utilizzo della carta elettronica per l>
e la formazione del docentedi ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado>>, nella parte in cui delimita l'assegnazione di tale indennità soltanto al personale di ruolo;
b) la nota dirigenziale della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie, prot. n.
AOODGRUF.0015219 del 15 ottobre 2015, recante indicazioni operative;
c) la nota CP_3 dirigenziale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n.
AOODIPT.000035 del 7 gennaio 2016, recante indicazioni per la definizione del piano CP_3 triennale per la formazione del personale;
d) il DPCM 29 novembre 2016, recante <<
Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istruzioni scolastiche di ogni ordine e grado >>, nella parte in cui delimita l'assegnazione di tale indennità soltanto al personale di ruolo;
e) qualsiasi ulteriore atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente.
• con condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento dei diritti, degli onorari, delle spese di giudizio, oltre accessori di legge, con attribuzione ai sottoscritti procuratori dichiaratisi antistatari”.
Il procuratore di parte resistente chiede e conclude:
“in via principale, rigettare tutte le domande del ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto per i motivi esposti;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di condanna dell'Amministrazione resistente, dichiarare in ogni caso il difetto di interesse ad agire del ricorrente per i motivi esposti.
Con vittoria di spese del presente giudizio o, in subordine, compensazione delle stesse per i motivi esposti”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La domanda
Con ricorso depositato il 22.01.2025 , come sopra rappresentato, ha Parte_1
convenuto in giudizio il per sentire accogliere le Controparte_1
conclusioni riportate in epigrafe, a tal fine esponendo di essere un docente assunto cd. precario dal convenuto, di aver prestato servizio alle dipendenze del medesimo CP_1
, in forza di plurimi contratti annuali anche nelle seguenti annualità: CP_1
- 2021/2022,
- 2022/2023,
pagina 3 di 8 ma di non aver fruito in nessuna annualità dell'erogazione della somma di € 500,00 annui prevista dall'art. 1 comma 122, della L. n. 107/2015 pur avendo svolto mansioni identiche a quelle espletate dal personale di ruolo ed essendo stato soggetto agli stessi obblighi formativi dei docenti assunti a tempo indeterminato.
Parte ricorrente ha dedotto la violazione ed erronea applicazione da parte dell'Amministrazione convenuta dell'art. 1, commi 121 e ss della L. 13 luglio 2015 n. 107; degli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione;
degli artt. 1175 e1375 c.c.; delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEE recepito dalla direttiva 1999/70 ed ha invocato la disapplicazione della norma contestata, con conseguente condanna dell'Amministrazione convenuta all'attribuzione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la Carta
Elettronica.
2. La difesa dell'Amministrazione convenuta.
Si è costituito ritualmente in giudizio il , come sopra Controparte_1
rappresentato, che ha eccepito la carenza di interesse in capo al ricorrente, in quanto fuoriuscito dal sistema scolastico;
nonché la mancata allegazione delle spese sostenute dallo stesso per la propria formazione professionale per tutti gli anni richiesti.
La causa, ritenuta sufficientemente documentata, è stata discussa all'odierna udienza, mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ed è stata decisa come da dispositivo in calce, depositato su PCT unitamente alla presente motivazione.
3. Il merito della domanda.
Non essendo state sollevate questioni preliminari, appare opportuno esaminare il merito della domanda, riguardo al quale deve rammentarsi che l'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 ha previsto che:
“Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di € 500,00 annui per ciascun anno scolastico.” mentre il comma 122 del medesimo articolo ha demandato ad un decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121», sicché il D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha stabilito, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova” ed il pagina 4 di 8 successivo D.P.C.M. del 28 novembre 2016 ha confermato l'assegnazione della Carta Docenti ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale” compresi coloro che “sono in periodo di formazione e prova, quelli inidonei per motivi di salute”, quelli
“in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Venendo alla fattispecie di causa, non è contestato che parte attrice abbia svolto, negli anni scolastici nei quali è stata assunta a tempo determinato, le medesime mansioni svolte dal personale di ruolo, e sia stata altresì soggetta ai medesimi obblighi formativi dei colleghi, senza fruire del beneficio della carta elettronica, destinato allo sviluppo delle competenze professionali.
4. I precedenti giurisprudenziali.
Va rammentato che, con recente decisione, il Consiglio di Stato (sentenza n. 1842/2022) ha annullato il D.P.C.M. n. 32313 del 2015, evidenziando come una interpretazione costituzionalmente orientata della L. n. 107/2015 imponga di riconoscere il bonus di € 500,00 anche al personale assunto a tempo determinato, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost. e degli artt. 29, 63 e 64 del C.C.N.L. del
29/11/2007, secondo cui l'obbligo formativo grava anche sui docenti cd. precari, e che sulla vicenda è intervenuta anche la Corte di giustizia dell'Unione Europea, che con ordinanza del
18 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21 ha concluso stabilendo che:
“La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di CP_1 CP_1 un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
5. La giurisprudenza di legittimità.
La Suprema Corte (sentenza n. 29961 pubblicata il 27.10.2023) ha esaminato diffusamente la questione, insieme alle altre, ponendo in risalto la destinazione del beneficio al sostegno della formazione continua dei docenti, che costituisce un obbligo tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato. pagina 5 di 8 Dall'altra parte l'Amministrazione è tenuta a fornire tutti quegli strumenti, risorse e opportunità – nei quali ricade indubbiamente anche la c.d. “Carta docenti” - che garantiscano la formazione in servizio.
L' art. 6 del D.P.C.M. 28.11.2016 ha precisato, inoltre, che «le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate» e da detta precisazione si evince che la somma non è utilizzabile solo ed esclusivamente nel singolo anno di erogazione, ma che l'importo eventualmente non utilizzato nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità del titolare della carta per l'anno scolastico successivo, cumulandosi con quello da erogare all'avvio di quest'ultimo.
Sul punto questo Giudice condivide e fa proprie le decisioni di merito, in particolare quella pronunciata dal Giudice del Lavoro di Torino, n. 1259/2022, e dal Giudice del Lavoro di
Treviso il 24.11.2022 nel proc. n. 627/2022, nonché la ricordata decisione del Giudice di legittimità, ed ancora la sentenza del Giudice del Lavoro di Verona n. 661/2023, sentenze che dedicano ampio spazio alla connessione tra la formazione assicurata dalla Carta e l'anno scolastico di svolgimento della prestazione, ma al fine di evidenziare come l'articolazione
“annuale” del beneficio consenta di estenderlo ai docenti precari “il cui lavoro, secondo
l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura”, ed anche ai docenti con orario di lavoro part time ma articolato sull'intero anno scolastico, giungendo ad affermare senza esitazione che l'art. 1 comma 121 sopra ricordato è in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4 punto 1, dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 199/70/CE e va dunque disapplicato.
La Suprema Corte testualmente afferma sul punto:
“In altre parole, l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 199/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai sili insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co.1,
L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999).
Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio”.
6. Le modalità di fruizione del beneficio.
Interrogandosi poi sulle modalità di messa a disposizione dei docenti della somma prevista dalla Carta Elettronica - realizzata in forma di applicazione web, con previsione di iscrizione e registrazione sia dei docenti che degli esercenti, con generazione a richiesta di un codice di acquisto o buono a favore del docente per i beni/servizi prescelti, accettabile dall'esercente pagina 6 di 8 solo se coerente al disposto normativo, e determinativo del riconoscimento all'esercente di un credito di pari importo nei confronti del la Suprema Corte ha affermato che la pur CP_1 complessa struttura dell'operazione non porti a discostare la stessa da un'obbligazione, sotto il profilo sostanziale, di pagamento ed ha soggiunto che non vi sia ragione per dubitare, anche alla luce del decreto legge n. 69 del 2023 che ha esteso ai supplenti annuali detto beneficio, che la Carta possa funzionare anche rispetto a periodi pregressi.
Ancora, nel valutare il profilo dell'interesse del docente precario rispetto all'adempimento dell'obbligazione oggetto del contenzioso, la Suprema Corte ha richiamato, dal lato datoriale, la natura “continua” del diritto-dovere alla formazione ed aggiornamento ed all'inserirsi di esso nel contesto di una ormai conclamata unitarietà non solo tra pre-ruolo e ruolo (Cass. 28 novembre 2019, n. 31149), ma anche del periodo pre-ruolo in sé considerato (Cass. 7 novembre 2016, n. 22558), concludendo che la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo;
in detti casi, peraltro, non verrebbe meno neanche l'interesse datoriale ad adempiere con quelle modalità, proprio perché l'inserimento dell'insegnante nel sistema educativo giustifica anche l'attribuzione successiva del beneficio in relazione al permanere di esigenze formative.
La Corte si è allora interrogata su quale fosse il funzionamento del sistema nel caso in cui non vi fosse stata attribuzione tempestiva - come nel caso dei docenti precari, cui la norma interna non riconosceva il diritto - occorrendo considerare al riguardo come la cessazione dal servizio, ai sensi dell'art. 3, co. 2, del DPCM del 2016, sia causa di estinzione del diritto a fruire del beneficio ma aggiungendo che la nozione di “cessazione” debba essere adattata qualora si riferisca al personale precario.
Quindi, secondo l'opinione della Corte di Cassazione, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo.
Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per pagina 7 di 8 fuoriuscita dal sistema scolastico, permanendo in tal caso solo il diritto al risarcimento del danno.
Sul punto, la Suprema Corte ha condivisibilmente stabilito che essi possono avanzare richiesta di risarcimento del danno, allegando e dimostrando il pregiudizio subito, costituito dall'insieme dei possibili esborsi, quali spese di formazione sostenute autonomamente con l'acquisto a tal fine di beni o servizi, di possibili perdite di chances formative e di una possibile menomazione non patrimoniale della professionalità, ma è possibile anche la prova dello stesso in via presuntiva, che ammette la liquidazione equitativa da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi) ed entro il massimo pari al valore della Carta che sarebbe spettato, salva la prova, a quel punto specifica, di un qualche concreto maggior pregiudizio.
Dunque, in assenza della condizione di permanente inserimento nel sistema scolastico, come nel caso di parte ricorrente attualmente in servizio come assistente tecnico presso l'I.C. di
ZO ST (PD) e non più inserito nelle Graduatorie provinciali per le supplenze il ricorso deve essere rigettato.
7. Le spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano applicando i minimi tabellari in considerazione della manifesta serialità della controversia, con riduzione del 20% ex art. 152disp att. cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa n. 30/2025 promossa da Parte_1 contro il , in persona del Ministro Controparte_1
pro tempore, ogni diversa domanda, eccezione, difesa o istanza disattesa, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) condanna il ricorrente a rifondere al resistente le spese di lite, che liquida in € CP_1
270,00 per compensi oltre a spese generali 15%, ed oneri fiscali se dovuti.
Così deciso in Rovigo, in data 9 maggio 2025
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
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