Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 22/12/2025, n. 23516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23516 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23516/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09954/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9954 del 2025, proposto da
TO DI, rappresentato e difeso dagli avvocati Gioacchino Ficco, Costantino DI, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 3859/2025 del Tribunale di Roma-Sez. Lavoro, pubblicata in data 29.3.2025 e passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 il dott. Marco AV e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del giudizio la parte ricorrente chiede darsi esecuzione alla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 3859/2025, pubblicata il 29.3.2025 e notificata ai fini esecutivi il 31.3.2025, passata in giudicato come da attestazione prodotta, con la quale il Giudice adito ha così statuito: “ 1. Accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24, della Carta Elettronica del docente di cui all’art.1, comma 121, L. 107/2015; 2. per l’effetto, condanna il Ministero dell’Istruzione ad attribuire alla parte ricorrente la Carta Elettronica, per i suddetti anni scolastici, per un valore totale di € 1.000,00, oltre interessi dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione; 3. condanna il Ministero convenuto alla refusione delle spese di lite, in favore della ricorrente, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari; spese liquidate in complessivi €. 1.030,00, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA, da distrarsi. ”.
2. Afferma la parte ricorrente che il Ministero non ha ottemperato alla statuizione di condanna contenuta nella predetta sentenza.
3. Il Ministero si è costituito solo formalmente.
4. Alla camera di consiglio del 17.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
6. Nel caso di specie, la sentenza di cui si chiede l’esecuzione è regolarmente passata in giudicato ed è stata notificata nelle forme prescritte dalla legge all’Amministrazione resistente, risultando altresì decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e modificato dall’art. 44, comma 3, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326. Sussiste, inoltre, la competenza di questo Tribunale ai sensi di quanto previsto dall’art. 113, comma 2, c.p.a. A fronte dell’allegato inadempimento di parte resistente, l’Amministrazione non ha fornito chiarimenti o indicazioni in relazione alla corretta esecuzione della sentenza oggetto di ottemperanza, con la conseguenza che la pretesa del ricorrente alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di onere della prova tra debitore e creditore (Cass. 13533/2001) deve trovare accoglimento.
7. Dalla sentenza in questione si ricava il diritto della parte ricorrente di conseguire la pretesa riconosciuta i cui presupposti non sono sindacabili in sede di ottemperanza del giudicato. Per l’effetto, il Ministero resistente deve essere condannato a ottemperare alla citata decisione.
8. Deve pertanto essere dichiarato l'obbligo dell’Amministrazione convenuta di dare esecuzione al giudicato di cui in epigrafe, nel termine di giorni 60 dalla notificazione ovvero, se anteriore, dalla comunicazione della presente sentenza.
9. In caso di infruttuoso decorso del termine si nomina fin da ora quale Commissario ad acta il Direttore generale dell’Amministrazione resistente preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, il quale, con facoltà di delega e senza compenso, provvederà a dare esecuzione alla sentenza indicata in motivazione, nel termine di 60 giorni, decorrente dalla scadenza del termine concesso all’amministrazione, previa richiesta del ricorrente.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri attinenti alle procedure esecutive mobiliari (cfr., Cons. Stato, Sez. III, sent. n. 1247/2016; Cons. Stato, Sez. VII, sent. n. 4029/2025), con distrazione in favore del procuratore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto:
- ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe nel termine di 60 giorni notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della presente sentenza;
- nomina quale Commissario ad acta il Direttore generale dell’Amministrazione resistente preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, il quale, con facoltà di delega e senza compenso, provvederà a dare esecuzione alla sentenza indicata in motivazione, nel termine di 60 giorni, decorrente dalla scadenza del termine concesso all’amministrazione, previa richiesta del ricorrente.
Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese dell’odierno giudizio in favore di parte ricorrente, che liquida in complessivi euro 500,00 (cinquecento/00) oltre accessori di legge se dovuti, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NA ZZ, Presidente
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario
Marco AV, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco AV | NA ZZ |
IL SEGRETARIO