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Sentenza 5 febbraio 2024
Sentenza 5 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/02/2024, n. 1378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1378 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2024 |
Testo completo
RG 20082 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott. Valeria Rosetti - Giudice rel. -
Dott. Maria Ilaria Romano - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 20082 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2023, avente per oggetto: ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
nata in data [...] a [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. ABATE MARIA TERESA presso il C.F._1
quale elettivamente domicilia
ATTORE
E
nato in data [...] in [...] Controparte_1
C.F._2
CONVENUTO contumace con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 01/10/2023 chiedeva pronunziarsi, senza Parte_1
alcuna determinazione accessoria , la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in Napoli 14.2.19 (atto n.19 , P. II, seria C, anno 2019) Controparte_1
riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data 13.10.22, era intervenuta separazione in forza di omologa resa nel procedimento RG 1521/22 .
Aggiungeva che dall'unione tra le parti non sono nati figli.
1 Solo parte ricorrente compariva in data 23.1.24 innanzi al Giudice relatore designato dal Presidente alla trattazione del procedimento ex art 473 bis 14 cpc il quale, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, dichiarava la contumacia del resistente, non rilevava la necessità di adottare provvedimenti provvisori, ordinava la discussione orale della causa e riservava la causa in decisione al collegio.
Il P.M. concludeva come in atti
Si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Quanto alle condizioni accessorie del divorzio nulla va disposto in assenza di domande e di prole minore.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, considerata la mancanza di contestazione, nulla va disposto per le spese che restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa o ulteriore domanda anche istruttoria, così provvede:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e a NAPOLI il 14.2.19 (atto n.19 Pt_1 Controparte_1
, P. II, seria C, anno 2019)
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• spese irripetibili
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 26.1.24
Il Giudice estensore dr.ssa V Rosetti il Presidente dr. Raffaele Sdino
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott. Valeria Rosetti - Giudice rel. -
Dott. Maria Ilaria Romano - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 20082 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2023, avente per oggetto: ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
nata in data [...] a [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. ABATE MARIA TERESA presso il C.F._1
quale elettivamente domicilia
ATTORE
E
nato in data [...] in [...] Controparte_1
C.F._2
CONVENUTO contumace con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 01/10/2023 chiedeva pronunziarsi, senza Parte_1
alcuna determinazione accessoria , la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in Napoli 14.2.19 (atto n.19 , P. II, seria C, anno 2019) Controparte_1
riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data 13.10.22, era intervenuta separazione in forza di omologa resa nel procedimento RG 1521/22 .
Aggiungeva che dall'unione tra le parti non sono nati figli.
1 Solo parte ricorrente compariva in data 23.1.24 innanzi al Giudice relatore designato dal Presidente alla trattazione del procedimento ex art 473 bis 14 cpc il quale, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, dichiarava la contumacia del resistente, non rilevava la necessità di adottare provvedimenti provvisori, ordinava la discussione orale della causa e riservava la causa in decisione al collegio.
Il P.M. concludeva come in atti
Si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Quanto alle condizioni accessorie del divorzio nulla va disposto in assenza di domande e di prole minore.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, considerata la mancanza di contestazione, nulla va disposto per le spese che restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa o ulteriore domanda anche istruttoria, così provvede:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e a NAPOLI il 14.2.19 (atto n.19 Pt_1 Controparte_1
, P. II, seria C, anno 2019)
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• spese irripetibili
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 26.1.24
Il Giudice estensore dr.ssa V Rosetti il Presidente dr. Raffaele Sdino
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