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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 07/11/2025, n. 711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 711 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
N. R.G. 2155/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2155/2025 R.G. promossa da
, (C.F. , Parte_1 C.F._1
e da
, (C.F. ), entrambi con il Parte_2 C.F._2 patrocinio dell'avv. FOSCHI NICOLETTA e con domicilio eletto presso il suo studio in
Casteggio, Via Roma n. 12;
i quali hanno contratto matrimonio in Buhusi (Romania) il 07.09.2003, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Voghera alla Parte II,
Serie C, n. 11, dell'anno 2003;
separati consensualmente con decreto di omologa del 10/10/2022;
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“ 1. L'abitazione coniugale sita in Voghera, Strada Foresta n. 2, di proprietà del marito, resta assegnata a questi, il quale continuerà ad abitarla con quanto ivi contenuto.
2. La figlia minore resta affidata ad entrambi i coniugi affinché i genitori Per_1 partecipino attivamente alla vita, alla formazione affettiva e culturale della stessa, e le prestino cure ed assistenza in piena condivisione della responsabilità genitoriale e consultandosi per ogni decisione di carattere straordinario e di particolare importanza, disponendo che la minore mantenga residenza presso l'abitazione della madre.
3. trascorrerà con i genitori alternativamente il fine settimana, dal venerdì Per_1 sera alla domenica sera, prima o dopo cena.
4. Qualora lo desideri, il padre potrà vedere la figlia quando si trova presso la madre, compatibilmente con le esigenze di questa e con gli impegni scolastici della minore.
5. Durante i periodi di permanenza della figlia presso ciascuno, i coniugi si impegnano
a rendersi reperibili consentendo contatti genitore-figlia e comunicando recapiti telefonici e indirizzi alternativi nel caso di spostamenti in altre località; ciascun genitore si impegna altresì a comunicare, con congruo preavviso, eventuali appuntamenti /eventi riguardanti questioni di primaria importanza della prole in modo da consentire e agevolare anche la partecipazione dell'altro genitore.
6. Per quanto riguarda le festività natalizie, la figlia trascorrerà i giorni della Vigilia e di Natale, rispettivamente ed alternativamente con l'uno e con l'altro genitore. Il
Capodanno verrà trascorso con l'uno o con l'altro genitore ad anni alterni.
- Per quanto riguarda le festività pasquali, sempre secondo il criterio dell'alternanza la minore trascorrerà il giorno di Pasqua con un genitore e la Pasquetta con l'altro.
- La figlia trascorrerà con ciascun genitore quindici giorni di vacanze estive, anche non consecutivi, da concordarsi tra i coniugi e garantendo comunque un'alternanza nel diritto di scelta delle settimane.
- Le restanti festività, ponti, ecc. saranno trascorsi dalla minore in egual periodo con entrambi i genitori.
Pag. 2 di 4
7. Il sig. si impegna a versare alla moglie la somma mensile di € 250,00, Pt_1 entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, nonché il 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli sulla base del Protocollo in vigore presso il Tribunale di Pavia.
Facendo seguito a quanto già in atto, il sig. si impegna inoltre a sostenere il Pt_1 pagamento delle rate del mutuo acceso dai coniugi presso ER AN (n. 034-017-
023199702) per l'acquisto della casa ove risiede attualmente la moglie, ammontanti a circa € 350,00 mensili. Sempre facendo seguito a quanto già in atto, l'assegno unico sarà percepito dalla moglie.
8. Nulla è dovuto tra i coniugi stante la reciproca indipendenza economica.
9. I coniugi dichiarano di aver definito tutti i rapporti economici fra gli stessi esistenti senza null'altro aver reciprocamente a pretendere.
10. I coniugi si rilasciano sin da ora reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, anche per la figlia minore.
11. La moglie è autorizzata dal marito a mantenere il cognome di questi.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
17/06/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti le prove documentali depositate
(decreto del Tribunale di Pavia del 10/10/2022 con il quale è stata omologata la
Pag. 3 di 4 separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione. Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della
L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni quale ragione che determina lo scioglimento del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
e da in Buhusi (Romania) il
[...] Pt_2 Parte_2
07.09.2003, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del
Comune di Voghera alla Parte II, Serie C, n. 11, dell'anno 2003;
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 09/10/2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
N. R.G. 2155/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2155/2025 R.G. promossa da
, (C.F. , Parte_1 C.F._1
e da
, (C.F. ), entrambi con il Parte_2 C.F._2 patrocinio dell'avv. FOSCHI NICOLETTA e con domicilio eletto presso il suo studio in
Casteggio, Via Roma n. 12;
i quali hanno contratto matrimonio in Buhusi (Romania) il 07.09.2003, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Voghera alla Parte II,
Serie C, n. 11, dell'anno 2003;
separati consensualmente con decreto di omologa del 10/10/2022;
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“ 1. L'abitazione coniugale sita in Voghera, Strada Foresta n. 2, di proprietà del marito, resta assegnata a questi, il quale continuerà ad abitarla con quanto ivi contenuto.
2. La figlia minore resta affidata ad entrambi i coniugi affinché i genitori Per_1 partecipino attivamente alla vita, alla formazione affettiva e culturale della stessa, e le prestino cure ed assistenza in piena condivisione della responsabilità genitoriale e consultandosi per ogni decisione di carattere straordinario e di particolare importanza, disponendo che la minore mantenga residenza presso l'abitazione della madre.
3. trascorrerà con i genitori alternativamente il fine settimana, dal venerdì Per_1 sera alla domenica sera, prima o dopo cena.
4. Qualora lo desideri, il padre potrà vedere la figlia quando si trova presso la madre, compatibilmente con le esigenze di questa e con gli impegni scolastici della minore.
5. Durante i periodi di permanenza della figlia presso ciascuno, i coniugi si impegnano
a rendersi reperibili consentendo contatti genitore-figlia e comunicando recapiti telefonici e indirizzi alternativi nel caso di spostamenti in altre località; ciascun genitore si impegna altresì a comunicare, con congruo preavviso, eventuali appuntamenti /eventi riguardanti questioni di primaria importanza della prole in modo da consentire e agevolare anche la partecipazione dell'altro genitore.
6. Per quanto riguarda le festività natalizie, la figlia trascorrerà i giorni della Vigilia e di Natale, rispettivamente ed alternativamente con l'uno e con l'altro genitore. Il
Capodanno verrà trascorso con l'uno o con l'altro genitore ad anni alterni.
- Per quanto riguarda le festività pasquali, sempre secondo il criterio dell'alternanza la minore trascorrerà il giorno di Pasqua con un genitore e la Pasquetta con l'altro.
- La figlia trascorrerà con ciascun genitore quindici giorni di vacanze estive, anche non consecutivi, da concordarsi tra i coniugi e garantendo comunque un'alternanza nel diritto di scelta delle settimane.
- Le restanti festività, ponti, ecc. saranno trascorsi dalla minore in egual periodo con entrambi i genitori.
Pag. 2 di 4
7. Il sig. si impegna a versare alla moglie la somma mensile di € 250,00, Pt_1 entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, nonché il 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli sulla base del Protocollo in vigore presso il Tribunale di Pavia.
Facendo seguito a quanto già in atto, il sig. si impegna inoltre a sostenere il Pt_1 pagamento delle rate del mutuo acceso dai coniugi presso ER AN (n. 034-017-
023199702) per l'acquisto della casa ove risiede attualmente la moglie, ammontanti a circa € 350,00 mensili. Sempre facendo seguito a quanto già in atto, l'assegno unico sarà percepito dalla moglie.
8. Nulla è dovuto tra i coniugi stante la reciproca indipendenza economica.
9. I coniugi dichiarano di aver definito tutti i rapporti economici fra gli stessi esistenti senza null'altro aver reciprocamente a pretendere.
10. I coniugi si rilasciano sin da ora reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, anche per la figlia minore.
11. La moglie è autorizzata dal marito a mantenere il cognome di questi.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
17/06/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti le prove documentali depositate
(decreto del Tribunale di Pavia del 10/10/2022 con il quale è stata omologata la
Pag. 3 di 4 separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione. Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della
L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni quale ragione che determina lo scioglimento del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
e da in Buhusi (Romania) il
[...] Pt_2 Parte_2
07.09.2003, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del
Comune di Voghera alla Parte II, Serie C, n. 11, dell'anno 2003;
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 09/10/2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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