Ordinanza presidenziale 10 giugno 2019
Ordinanza presidenziale 24 febbraio 2020
Decreto decisorio 28 settembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, decreto decisorio 28/09/2021, n. 564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 564 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/09/2021
N. 00488/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 488 del 2006, proposto da
Termoberica S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Silvano Ciscato, Andrea Faresin, Franco Zambelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio Franco Zambelli in Venezia-Mestre, via Cavallotti, 22;
contro
Comune di Vicenza, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della nota del Responsabile dello Sportello Unico pe le Attività Produttive de Comune di Vicenza 20.12.2005, avente ad oggetto: Pratica Sportello Unico SU n. 0193 PG n. 22945 UT n. 1720 - Trasmissione parere negativo;
della nota del Direttore del Settore Edilizia Privata del Comune di Vicenza 2012.2005, P.G. n. 22945/2005, avente ad oggetto: Richiesta di Permesso di Costruire n. 1720/2005 U.T. Richiedente: TERMOBERICA SRL. (U.T.N. 1720/2005.)
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’Ordinanza Presidenziale n.381 del 10.6.2019;
Visto l’adempimento istruttorio depositato in data 7.2.2020 dal Comune di Vicenza;
Vista l’Ordinanza Presidenziale 125 del 24.2.2020;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c), 85 c.p.a.;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto;
che, con l’ordinanza presidenziale 125 del 24.2.2020, il Presidente assegnava termine di trenta giorni alla parte ricorrente per il deposito di una memoria che comprovasse la persistenza dell’interesse alla decisione di merito del ricorso, con l’avvertenza della valutabilità dell’inerzia quale contegno concludente nel senso della sopravvenuta carenza di interesse al ricorso;
che, nel termine fissato, nessuna utile produzione è stata effettuata, e ciò è sufficiente a confermare l’attuale carenza d’interesse alla decisione di merito;
che, pertanto, il ricorso va dichiarato improcedibile, e che non necessita provvedersi sulle spese in quanto il Comune non si è costituito;
P.Q.M.
Dichiara l 'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Nulla per le spese;
Così deciso in Venezia il giorno 28 settembre 2021.
| Il Presidente |
| Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO