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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 23/05/2025, n. 758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 758 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Cagliari
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del
Lavoro Dott. Giuseppe CARTA, all'esito dell'udienza del 22.05.2025, sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, all'esito del deposito delle note scritte, il 23.05.2025, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2780 del ruolo generale per l'anno 2023, promossa da
1. nato a [...], il [...], ivi residente, in via del parco Parte_1
n. 3, elettivamente domiciliato in Iglesias, via Roma n. 78, presso lo Studio
dell'Avv. Federico MELIS, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale a margine del ricorso introduttivo;
ricorrente
contro
2. Controparte_1
, in persona del Presidente pro tempore,
[...]
elettivamente domiciliato in Cagliari, via Sonnino n. 96, presso l'Ufficio di
Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo SPIGA e dall'Avv.
pagina 1 Roberto DI TUCCI, in forza di procura generale, rogito Notaio del Per_1
05.04.2016;
resistente
CONCLUSIONI
Nell'interesse del ricorrente:
“Il Giudice Ill.mo, contrariis reiectis:
1. Dichiarare l' tenuto a costituire in favore del ricorrente la rendita CP_2
prevista dall'art. 13 c.2 sub b) del D.Lgs. n°38/2000, ove risulti una menomazione
conseguente, pari o superiore al 16%; in subordine: dichiarare l'istituto
convenuto tenuto ad erogare in capitale l'indennizzo per il danno biologico come
previsto nel comma 2 sub a).
2. Condannare lo stesso al pagamento dei ratei di rendita maturati nella CP_3
misura e con la decorrenza di legge.
3. In tutti i casi con vittoria di spese ed onorari del giudizio, oltre IVA e Cassa
Nazionale Avvocati e Procuratori da distrarsi in favore del sottoscritto Avvocato
che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso gli onorari”.
Nell'interesse del resistente:
“voglia l'adito Giudice, ogni diversa istanza disattesa, respingere la domanda
poiché infondata.
Spese, competenze ed onorari rifusi”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto ricorso davanti a questo Tribunale nei confronti Parte_1
dell' Controparte_1
pagina 2 , al fine di domandare la condanna al pagamento di un Controparte_1
indennizzo per danno biologico.
In particolare, egli ha esposto:
− di avere svolto l'attività di portalettere per e, il Controparte_4
11.01.2023, nell'atto di scendere dal veicolo di servizio in una strada dissestata e non livellata, di essere scivolato subendo un infortunio sul lavoro che gli aveva prodotto un “trauma distorsivo del ginocchio dx con edema della spongiosa a
carico dell'emipiatto tibiale interno e del soprastante condilo femorale”;
− di avere richiesto la costituzione della rendita prevista dalla legge ovvero, in subordine, la liquidazione in capitale del danno biologico, ma che l' CP_2
il 08.02.2023 gli aveva liquidato esclusivamente l'indennità per inabilità
temporanea assoluta, mentre non aveva riscontrato alcuna menomazione dell'integrità psico-fisica;
− di avere, pertanto, presentato tempestivo ricorso il 06.04.2023, senza però esito alcuno.
2. L' ha resistito in giudizio ed ha contestato la fondatezza della CP_3
domanda.
3. La causa è stata istruita con consulenza tecnica d'ufficio e produzioni documentali ed è stata tenuta a decisione sulle istanze formulate.
4. La domanda è infondata e deve essere rigettata.
L'infortunio occorso a non è in discussione, stante anche la già Parte_1
avvenuta liquidazione da parte dell' di una indennità per inabilità CP_2
temporanea assoluta
Occorre, pertanto, valutare se sia fondata la richiesta del maggiore indennizzo domandato dal ricorrente.
pagina 3 Tenuto conto delle produzioni documentali, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare e valutare il danno biologico occorso al ricorrente.
Nella sua relazione depositata il 25.04.2025, il C.T.U. ha rilevato che “sottoposto
a visita il ricorrente, esaminata la documentazione prodotta nei fascicoli si può
affermare che il Sig. in data 11.01.23 abbia riportato un trauma Parte_1
distorsivo del ginocchio destro.
Nella valutazione del caso in oggetto è doveroso ricordare che il ginocchio destro
del Sig. presenta delle importanti preesistenze patologiche;
infatti nel Parte_1
2010 in seguito ad un precedente infortunio ha riportato una distorsione
associata a lesione del menisco mediale poi sottoposta ad intervento di
meniscectomia selettiva. In seguito, nel 2014, ha riportato un nuovo trauma
distorsivo del ginocchio destro con interessamento del legamento collaterale
mediale.
Analizzando gli esiti dell'infortunio, avvenuto in data 11.01.23, dall'analisi del
referto della RMN del ginocchio destro emerge che il trauma non ha prodotto
alcuna lesione meniscale e/o legamentosa ma semplicemente un edema spongioso
delle superfici articolari contrapposte del condilo femorale mediale e
dell'emipiatto tibiale corrispondente.
Con il termine edema spongioso si intende la presenza di un ristagno di liquido
all'interno dell'osso appena sotto alla cartilagine che genera dolore, specie al
tatto o alla pressione;
tale condizione abitualmente, dopo un congruo periodo di
riposo funzionale, si stabilizza con una “restitutio in integrum”; pertanto appare
corretta la valutazione dell' che non riscontrava nel Sig. alcuna CP_2 Parte_1
menomazione dell'integrità psicofisica”.
pagina 4 Le conclusioni del C.T.U., accompagnate dall'attento studio della documentazione sanitaria in atti e di accurati ed esaustivi esami medici, devono condividersi perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici.
Il ricorso deve essere, dunque, rigettato in quanto infondato.
Le spese processuali non seguono la soccombenza, avendo il ricorrente comprovato, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., attraverso apposita autocertificazione, di avere goduto nell'anno precedente alla decisione di un reddito pari o inferiore a due volte l'importo del reddito previsto dall'art. 76 e 77
del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Devono essere definitivamente poste a carico dell'
[...]
, in Controparte_1
persona del Presidente pro tempore, le spese di consulenza tecnica d'ufficio, che si liquidano con separato decreto.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
2. nulla sulle spese;
3. pone definitivamente a carico dell'
[...]
, in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore, le spese di consulenza tecnica d'ufficio, che si liquidano con separato decreto.
Cagliari, 23.05.2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe CARTA
pagina 5