Ordinanza cautelare 13 febbraio 2019
Sentenza 31 maggio 2024
Ordinanza collegiale 3 febbraio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 02/07/2025, n. 13079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 13079 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 02/07/2025
N. 13079/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00651/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 651 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Gianesini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento K10/-OMISSIS- emesso dal Ministro dell’interno in data 9 ottobre 2018 e notificato al ricorrente in data 12 novembre 2018, con cui è stata rigettata l’interno del ricorrente di concessione della cittadinanza italiana ex art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91 del 1992, nonché di ogni atto antecedente, prodromico, conseguente o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 maggio 2025 la dott.ssa Antonietta Giudice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente, cittadino pakistano, ha adito questo Tribunale per ottenere l’annullamento del decreto del 9 ottobre 2018, con cui il Ministro dell’Interno ha respinto la domanda di concessione della cittadinanza italiana, presentata in data 10 aprile 2016, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della stessa legge n. 91/1992.
A fondamento del diniego, il Ministero dell’Interno ha rappresentato che dall’attività informativa esperita sono emersi elementi che non consentono di escludere possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica, circostanza quest’ultima ritenuta ostativa alla concessione dello status civitatis .
Il ricorrente è insorto avverso il provvedimento di diniego con il presente gravame affidato ad un unico complesso motivo di ricorso:
Eccesso di potere; violazione di legge in relazione all’art. 3 Legge 241/1990; violazione e falsa applicazione dell’art. 6 Legge 91/1992; difetto assoluto di motivazione; travisamento dei fatti; ingiustizia manifesta. Violazione dell’art. 10 bis della L. 241/90.
Con ordinanza n. 1067/2019 è stata respinta l’istanza di misure cautelari per mancanza del necessario periculum in mora .
In ottemperanza agli incombenti istruttori, disposti dalla Sezione con provvedimento n. 11198/2024, l’Amministrazione ha depositato gli atti relativi alle informative e ai documenti coperti da riservatezza, sottesi all’avversato diniego con cui è stato svelato che l’istante è coinvolto in attività connesse all’immigrazione clandestina.
Il ricorrente ha replicato con memoria con cui ha evidenziato che la circostanza individuata dal Ministero dell’Interno come unica ragione ostativa alla concessione della cittadinanza al ricorrente non sarebbe stata di ostacolo alla concessione della cittadinanza italiana ad altri stranieri, che hanno presentato domanda nello stesso anno o dopo il ricorrente e interessati dalla medesima condizione.
Alla luce di dette controdeduzioni attoree con l’ordinanza collegiale n. 2486 del 2025 sono stati disposti nuovi incombenti istruttori, cui la p.a. ha dato riscontro con il deposito di una nuova relazione segretata.
All’udienza pubblica del 14 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è suscettibile di favorevole apprezzamento.
Si controverte della legittimità del provvedimento di rigetto della domanda di cittadinanza, presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, fondato su motivi inerenti la sicurezza della Repubblica: dalla attività informativa esperita, in particolare, sono emersi a carico del ricorrente elementi che non consentono di escludere possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica.
All’esito dell’istruttoria disposta dalla Sezione, l’amministrazione con l’informativa depositata in giudizio (e corredata dalle opportune modalità di riservatezza) ha reso noto che l’istante è socio minoritario di una società nella città di residenza che offre anche servizio di money transfer e che sarebbe punto di riferimento di contesti delinquenziali presenti nel quartiere di appartenenza, garantendo movimentazioni e custodia di denaro in violazione della normativa antiriciclaggio.
Il ricorrente, a seguito della visione del plico riservato, depositato dalla p.a. ha replicato con memoria in cui ha evidenziato, oltre che è tutt’ora iscritto nell’elenco degli Agenti nei servizi di pagamento gestito dall’Organismo Agenti e Mediatori, Organismo istituzionalmente preposto al controllo e alla vigilanza sul settore, anche che della medesima suddetta società di money transfer – cancellata dal registro delle imprese in data 27.1.2022 per scioglimento in data 31.12.2020, presso cui il ricorrente ha lavorato, dapprima, come dipendente e, a far data dal 11.3.2015, come socio di minoranza – erano soci (di maggioranza) due stranieri, una cittadina ecuadoriana e un connazionale del ricorrente, che, a differenza sua, hanno ottenuto la cittadinanza italiana, a seguito della presentazione della domanda rispettivamente nel 2016 e nel 2017.
Le controdeduzioni attoree hanno spinto il Collegio a disporre un supplemento di istruttoria, vista la prospettata disparità di trattamento ai danni dell’odierno ricorrente.
L’ordine istruttorio è stato eseguito dall’Amministrazione con il deposito di una nuova informativa riservata in data 14 maggio 2025 (lo stesso giorno dell’udienza pubblica), in cui ha rappresentato che:
- le istanze dei soci del ricorrente, divenuti cittadini, sono state vagliate esaminando un arco temporale diverso, dal cui esame non sono emersi elementi di criticità per la concessione del beneficio auspicato;
- l’esame della richiesta formulata dal ricorrente, presentata in tempi successivi, ha fatto emergere risultanze prognostiche che, a seguito dello sviluppo di peculiari attività di sicurezza, hanno condotto all’adozione di una non favorevole decisione finale.
Di contro, il ricorrente, nel corso dell’udienza pubblica, dopo aver visionato il plico contenente la nuova informativa riservata, ne ha contestato il contenuto, richiamando quanto già evidenziato in sede di memoria difensiva: le domande di cittadinanza dei soci di maggioranza della società di money ranfer sono state presentate nel 2016 e nel 2017, per cui non è corretta la circostanza che sarebbero antecedenti a quella del ricorrente, presentata il 10 aprile 2016.
Orbene, è chiaro al Collegio che gli elementi di controindicazione sul conto del ricorrente sono emersi nell’ambito dell’attività info-investigativa svolta dagli organismi preposti e non sono riferibili all’ordinaria attività di pubblica sicurezza e che tale attività istituzionalmente finalizzata alla prevenzione dei pericoli per la sicurezza della Repubblica è ontologicamente distinta dalle ordinarie indagini di polizia; è altresì chiaro che, secondo l’insegnamento espresso dalla giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato (cfr., tra le tante, sez. VI, 19 luglio 2005, n. 3841; id. 3 ottobre 2007, n. 5103; Sez. IV, 1° ottobre 1991, n. 761), il provvedimento di diniego non deve necessariamente riportare le notizie che potrebbero in qualche modo compromettere l’attività preventiva o di controllo da parte degli organi a ciò preposti - essendo sufficiente l’indicazione delle ragioni del diniego senza dover indicare tutte le valutazioni interne che hanno condotto al giudizio sfavorevole dell’Amministrazione (Cons. Stato, Sez. III, n. 3886 e n. 3896 del 2021; n. 5326 e n. 8133 del 2020; n. 2102 del 2019) - e che quindi, nel diniego della cittadinanza per motivi di sicurezza della Repubblica basato su atti con la classifica di riservatezza, il richiamo ob relationem a detto contenuto può soddisfare le condizioni di adeguatezza della motivazione.
Tuttavia, in sede processuale, a tutela dell’esercizio del diritto di difesa della parte e di un processo equo, su espressa disposizione dell’autorità giudicante, è necessario garantire l’ostensione, mediante acquisizione, della relazione istruttoria sulla base della quale è stato emesso il provvedimento impugnato con l’adozione delle cautele necessarie, ossia con stralci ed omissis ritenuti opportuni al fine di non disvelare notizie riservate e non pregiudicare eventuale attività di intelligence [cfr. Cons. Stato, sez. III, sentenza n. 5759/2023: “ L’accesso disposto dall’autorità giurisdizionale, quindi, nell’ottica del legislatore, rappresenta il punto di equilibrio e proporzione tra due contrapposti interessi, il diritto di difesa del soggetto interessato e il bene della sicurezza nazionale ” e ancora “ è quella giurisdizionale - nell’ambito del giudizio di impugnazione del provvedimento di rigetto della concessione della cittadinanza italiana - l’unica sede idonea all’esame degli atti riservati, in quanto preposta dalla legge a garantire il corretto equilibrio tra i contrapposti interessi difensivi, nell’ambito del suo potere di ponderazione e prescrizione delle modalità per garantire l’accesso nel rispetto dei vincoli di legge ”; Tar Lazio, sez. V bis, n. 7829/2023: “ Come costantemente affermato dalla Sezione, del resto, nei casi in cui il diniego di cittadinanza è fondato su ragioni inerenti la sicurezza della Repubblica, il provvedimento di diniego deve considerarsi sufficientemente motivato, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, quando consente di far comprendere l’ iter logico seguito dall’amministrazione nell’adozione dell’atto, non essendo necessario che vengano espressamente indicate tutte le fonti ed i fatti accertati sulla base dei quali è stato reso il parere negativo (cfr. TAR Lazio, Roma, questa Sez. V-bis, n. 17081 del 2022, n. 16084 del 2022, n. 15986 del 2022, n. 15985 del 2022, n. 15944 del 2022, n. 13911 del 2022, n. 11806 del 2022 e n. 1193 e n. 4257 del 2023; cfr., inoltre, TAR Lazio, Roma, sez. II-quater, sentenza n. 2453 del 2014; nonché Cons. Stato, sez. III, sentenze n. 6704 del 2018, n. 8133 del 2020, n. 3886, n. 3896, n. 5679 e n. 6720 del 2021, n. 8084 e n. 11538 del 2022) ”].
Peraltro, una volta esaminato il contenuto degli atti riservati, sottesi alla decisione denegativa del rilascio dello status , è possibile che emergano ulteriori esigenze istruttorie tali da richiedere l’acquisizione di ulteriori elementi informativi, che considerati unitamente al contenuto degli elementi già acquisiti al processo, possano rappresentare gli estremi minimi di una premessa logico-giuridica in grado di far apparire ragionevole e fondatamente provata la contestata ostatività al rilascio dello status , consistente nel rischio di possibili pregiudizi per la sicurezza della Repubblica.
Detto altrimenti, laddove l’accesso si renda necessario per difendere interessi giuridici di chi ne abbia legittimamente titolo (Tar Lazio, V bis, n. 20/2024), l’amministrazione non può negare l’ostensione del contenuto della documentazione classificata, prodotta o comunque detenuta per ragioni inerenti le proprie funzioni istituzionali, in una misura tale da consentire di intravedere elementi di concretezza in relazione all’addossato pericolo di sicurezza della Repubblica, puntuali o, in ogni caso, non confutabili in base a diversi elementi acquisiti in giudizio.
Ebbene nel caso di specie, la p.a. ha offerto elementi informativi non in grado, ad avviso del Collegio, di superare i rilievi – formulati dal ricorrente - di presunta disparità di trattamento rispetto agli altri soggetti, stranieri che hanno ottenuto la cittadinanza, pur essendo anch’essi soci della società che, ritenuta punto di riferimento di contesti delinquenziali, ha condizionato negativamente l’esito dell’istruttoria procedimentale nel caso di cui è causa.
Dall’esame degli atti del giudizio (v. allegati alla memoria del ricorrente del 28 novembre 2024), in ordine agli altri due soci stranieri del ricorrente, cui è stato concesso lo status civitatis , è emerso quanto segue:
- uno è cittadino pakistano, connazionale del ricorrente, socio amministratore della medesima società (atto di nomina del 12.07.2005), di cui è proprietario di una quota di circa il 40% del capitale sociale, che è divenuto cittadino italiano in data 18.05.2021;
- una è cittadina ecuadoriana (non si tratta, contrariamente a quanto riportato dalla p.a. nella relazione riservata da ultimo depositata, quindi di una connazionale del ricorrente), socia amministratrice della medesima società (atto di nomina del 31.10.2007), di cui è proprietaria di una quota di circa il 40% del capitale sociale, che è divenuta cittadina italiana in data 22.02.2020.
Dagli elementi testé evidenziati emerge ictu oculi che il procedimento amministrativo dei suddetti stranieri (sfociato – si ribadisce - nell’adozione del d.P.R. di concessione dello status rispettivamente in data 18.05.2021 e 22.02.2020) si è concluso in data successiva a quella in cui si è concluso il procedimento relativo all’istanza di cittadinanza del 10 aprile 2016 presentata dal ricorrente, definito con decreto di diniego del 9.10.2018 (impugnato con l’odierno ricorso). Pertanto, appare trovare conferma la tesi difensiva di parte attrice dell’erroneità della cronologia delle domande di cittadinanza presentate dai tre stranieri in questione: la presentazione della domanda del ricorrente, o quanto meno l’istruttoria circa la sua posizione, non hanno avuto luogo in tempi successivi rispetto a quella dei soci. La non puntualità in ordine a questo profilo di quanto riportato nella relazione riservata depositata dalla p.a. in data 14 maggio 2025 rende conseguentemente difficile comprendere in relazione alle domande dei soci del ricorrente quale potrebbe essere stato il richiamato diverso arco temporale esaminato, che ha favorito l’acquisizione di risultanze istruttorie non ostative alla concessione del beneficio richiesto.
La p.a. è tenuta ad un obbligo di collaborazione con il giudice, che nel processo amministrativo è rafforzato dal fatto che la p.a., oltre ad essere parte del procedimento, è essa stessa detentrice ovvero soggetto cui deve essere istituzionalmente assicurata la disponibilità di elementi di prova utili e puntuali alla definizione della fattispecie e che deve porre a disposizione del giudice, anche se con le limitazioni che la tutela delle attività di intelligence in ipotesi può richiedere (cfr. Cons. Stato, sez. I, parere n. 1882 del 13 gennaio 2016; in termini Tar Lazio, sez. II quater, n. 154/2016; n. 1823/2016; n. 6321/2016; n. 4111/2017; n. 07671/2017; sez. I ter, n. 16447/2023).
Pertanto, nel caso di specie, il Collegio ritiene che possa censurarsi il contegno della p.a. che, malgrado l’ordine del giudice, non ha fornito elementi di chiarimento puntuali e documenti utili ai fini del superamento delle incertezze emerse, dovendosi “[escludere] che vincoli derivanti da valutazioni compiute da organi amministrativi possano condizionare la libertà di apprezzamento del giudice sul punto centrale della controversia e, quindi, compromettere la possibilità per le parti di far valere i propri diritti dinnanzi all’Autorità giudiziaria con i mezzi offerti in generale dall’ordinamento giuridico (Corte cost. n. 70/1961) ” (Tar Lazio, sez. II quater, n. 154/2016).
Invero, non è stato possibile chiarire nel corso del presente giudizio la ragione per cui i due stranieri, soci della medesima società coinvolta in attività illecite (di cui l’odierno ricorrente, che detiene solo il 5% del capitale del capitale sociale, fino al 2015 era mero dipendente), pur versando quindi in una situazione analoga, se non addirittura più delicata (in quanto soci di maggioranza e di più lunga data, con la funzione di amministratori) rispetto a quella del ricorrente cui è stata negata la cittadinanza, hanno invece visto accogliere la propria domanda di cittadinanza (asseritamente presentata in data antecedente).
Il ricorso, pertanto, è da accogliere, in quanto fondato sotto l’assorbente profilo dell’insufficiente istruttoria, che si è riverberata sull’erronea ricostruzione degli elementi fattuali e, di conseguenza, sulla motivazione dell’atto impugnato, non essendo state chiarite, nemmeno in corso di giudizio, le ragioni della diversa valutazione della posizione dei soci del ricorrente. Per l’effetto il provvedimento di diniego impugnato deve essere annullato, fatta salva ogni ulteriore determinazione del Ministero dell’interno.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono da liquidarsi come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Floriana Rizzetto, Presidente
Gianluca Verico, Referendario
Antonietta Giudice, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonietta Giudice | Floriana Rizzetto |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.