TRIB
Sentenza 9 gennaio 2024
Sentenza 9 gennaio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/01/2024, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Patrizia Mirenda, in funzione di giudice del lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. R.G. 129/2020
Promossa da
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, come da procura Parte_1
in atti, dagli avvocati Daniela Pulvirenti e Luca Giacometti;
-ricorrente- contro in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa, Controparte_1
come da procura in atti, dagli avvocati Agostino Equizzi, Mariano Equizzi e Fabrizio Calvo;
-resistente-
Avente ad oggetto: differenze retributive e risarcimento del danno da demansionamento.
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione del 9 gennaio 2024 dal deposito di note scritte ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano come da note scritte depositate nel termine assegnato.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza non definitiva n. 3382/2023 del 5 agosto 2023 questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, ha dichiarato il diritto di all'inquadramento, a decorrere Parte_1
dal 1° giugno 2015, nel quarto livello del Organizzazione_1
e al pagamento delle differenze retributive scaturenti dal raffronto tra quanto
[...]
allo stesso effettivamente corrisposto come precisato nella parte motiva della detta sentenza non definitiva e quanto allo stesso dovuto in relazione al superiore inquadramento nel quarto livello per il periodo compreso tra il 1° giugno 2015 e il 31 maggio 2019; ha dichiarato, altresì, il diritto del ricorrente alla trasformazione, a decorrere dal 1° marzo 2015, del rapporto di lavoro da part-time
1 (20 ore settimanali) in full-time (40 ore settimanali) e alle conseguenti differenze retributive maturate nel periodo compreso tra il 1° giugno 2015 e il 31 maggio 2019, tenuto conto di un inquadramento nel quarto livello e di quanto percepito, come precisato nella parte motiva della sentenza non definitiva;
ha, infine, dichiarato il diritto del ricorrente ad avere corrisposto, a titolo di risarcimento del subìto danno da demansionamento, una somma pari al 30% della retribuzione mensile globale di fatto prevista per il quarto livello retributivo dal 13 maggio 2019 fino alla data del deposito del ricorso.
1.1. Con il ricorso introduttivo di questo giudizio il ricorrente, assunto dalla società
[...]
in data 23 marzo 2011 giusta contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato CP_1
e parziale (20 ore settimanali), con mansioni di Addetto alle informazioni Telefoniche e inquadramento, dapprima, nel II livello del e, dopo sei mesi Organizzazione_1 dall'assunzione, per passaggio automatico, nel III livello del detto CCNL, aveva adito questo
Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, per ottenere: “- il riconoscimento del diritto del ricorrente all'inquadramento nel V livello del CCNL di settore a decorrere dal 01.06.2015 e alla stabile trasformazione del contratto di lavoro da part-time a full-time a decorrere dal 01.03.2015 o da altra data che il giudice riterrà all'esito del giudizio e, per l'effetto, la condanna della convenuta a trasformare il contratto di lavoro in full time con inquadramento al V livello del CCNL di settore e a corrispondere la complessiva somma di € 17.186,74 a titolo di differenze retributive;
o, in subordine, il riconoscimento del diritto del ricorrente all'inquadramento nel V livello del
CCNL di settore sin dal 01.05.2015 o ad altra data che il giudice riterrà all'esito del giudizio e, per
l'effetto, la condanna della società resistente al pagamento della complessiva somma di €
11.428,65, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno alla professionalità a far data dal 01.05.2019 e, per l'effetto, la condanna della convenuta al pagamento della complessiva somma di € 25.200,00”.
1.2. Aveva resistito in giudizio la società spiegando ampie difese volte al Controparte_1
rigetto del ricorso.
1.3. Istruita la causa oralmente, il Tribunale ha ritenuto che la domanda con la quale
[...]
aveva chiesto accertarsi il suo diritto ad essere inquadrato nella qualifica superiore Parte_1
fosse parzialmente fondata e, in particolare, che lo fosse con riguardo alla riconducibilità delle mansioni dallo stesso svolte nel quarto livello del CCNL per le Imprese Organizzazione_1
applicato al rapporto;
ne è disceso, per il periodo 1 giugno 2015-31 maggio
[...]
2019, per tale arco temporale avendo il ricorrente chiesto condannarsi la parte datoriale al pagamento delle differenze retributive discendenti dal superiore inquadramento (cfr. i conteggi allegati al ricorso -all. 18- che si arrestano alla data del 31 maggio 2019 con il computo, fino a
2 quella data, del medesimo importo indicato nel petitum), il diritto dello stesso ad avere corrisposte le differenze retributive scaturenti dal raffronto tra quanto percepito in ragione del formale inquadramento e quanto aveva diritto di percepire dovendo essere inquadrato nel quarto livello.
Ha ritenuto, altresì, il Tribunale che fondatamente parte ricorrente aveva chiesto accertarsi il suo diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da part-time a full-time con le conseguenti differenze retributive nonché il suo diritto al risarcimento del danno per essere stato riadibito alle mansioni inferiori di “addetto alle informazioni telefoniche” a decorrere da maggio del 2019.
Veniva disposta una consulenza tecnico contabile.
Rigetta l'istanza formulata da parte resistente all'udienza del 21 dicembre 2023 di disporsi il richiamo del CTU, la causa veniva rinviata all'udienza del 9 gennaio 2024 per la decisione.
Quindi, sostituita l'udienza di discussione del 9 gennaio 2024 dal deposito di note scritte ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c., la causa, sulle conclusioni di cui alle note scritte depositate dalle parti, è stata trattenuta per la decisione ed è stata decisa con la presente sentenza.
***
2. Ciò posto, deve rilevarsi che, in ragione di quanto accertato in seno alla sentenza non definitiva, al consulente nominato dall'Ufficio, in relazione all'attività lavorativa subordinata e a tempo pieno svolta da alle dipendenze della società dispiegando Parte_1 Controparte_1
mansioni rientranti nel quarto livello del CCNL per le Imprese Organizzazione_1
è stato conferito il mandato di determinare: a) limitatamente al periodo 1
[...]
giugno 2015-31 maggio 2019, le differenze retributive dovute al ricorrente in ragione sia dell'accertato diritto dello stesso al superiore inquadramento nel quarto livello del CCNL per le
Imprese , sia dello svolgimento di attività lavorativa a Organizzazione_1
tempo pieno, avendo riguardo agli importi dal lavoratore percepiti nelle misure indicate nel conteggio allegato al ricorso (doc. n. 18); b) limitatamente al periodo 13 maggio 2019-9 gennaio
2020, l'importo corrispondente al 30% della retribuzione mensile globale di fatto prevista per il quarto livello retributivo.
3. Orbene, il CTU ha quantificato le differenze lorde di retribuzione dovute, limitatamente al periodo 1 giugno 2015-31 maggio 2019, in ragione sia dell'accertato diritto del ricorrente al superiore inquadramento nel quarto livello del per le Org_1 Organizzazione_1
sia dello svolgimento di attività lavorativa a tempo pieno, avendo riguardo agli
[...] importi percepiti nelle misure indicate nel conteggio allegato al ricorso, in misura pari ad €
17.604,44.
Il CTU ha altresì quantificato, limitatamente al periodo 13 maggio 2019-9 gennaio 2020, l'importo, riconosciuto al ricorrente a titolo di risarcimento del danno, corrispondente al 30% della
3 retribuzione mensile globale di fatto prevista per il quarto livello retributivo, in misura pari ad €
5.090,38.
4. L'elaborato peritale, avverso il quale -salvo quanto più avanti si evidenzierà- alcun rilievo è stato formulato dalle parti, è immune di vizi e corretto. Lo stesso, in definitiva, va condiviso e richiamato, dovendosi, tuttavia, precisare, quanto alle differenze retributive in relazione al riconoscimento del superiore inquadramento per il periodo 1 giugno 2015 – 31 maggio 2019, che l'importo da corrispondersi in favore del ricorrente da parte della società resistente non può superare il limite di € 17.186,74 pari a quanto chiesto in ricorso a tale titolo.
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che “quando l'attore, con l'atto introduttivo del giudizio, rivendichi, per lo stesso titolo, l'attribuzione di una somma determinata, ovvero dell'importo, non quantificato, eventualmente maggiore, che sarà accertato all'esito del giudizio, non incorre in ultrapetizione il giudice che condanni il convenuto al pagamento di una somma maggiore di quella risultante dalla formale quantificazione inizialmente operata dall'istante, ma acclarata come a quest'ultimo spettante in base alle emergenze acquisite nel corso del processo” (Cass., ord. 10 agosto 2018, n. 20707). E tuttavia, nel caso di specie parte ricorrente nelle conclusioni formulate con l'atto introduttivo del presente giudizio in relazione alla pretesa fondata sui presupposti dell'espletamento di mansioni superiori e della trasformazione del rapporto di lavoro da part-time e full-time ha chiesto la condanna della società resistente “a corrispondere la complessiva somma di € 17.186,74 a titolo di differenze retributive”.
Ne consegue che, in applicazione del citato orientamento giurisprudenziale, poiché la domanda di condanna al pagamento della predetta somma non è stata accompagnata da alcuna formula volta a manifestare, anche in senso ottativo, la volontà della parte di ottenere quella somma che sarebbe risultata spettante all'esito del giudizio senza porre limitazioni al potere liquidatorio del giudice, sul punto il ricorso deve essere accolto nei limiti della domanda proposta e il ricorrente, a titolo di differenze retributive, ha diritto ad avere corrisposta la somma di € 17.186,74, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali come per legge.
Il ricorrente ha diritto, altresì, ad avere corrisposta la somma di € 5.090,38 a titolo di risarcimento del danno da demansionamento, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
5. Inconferente è, infine, quanto osservato da parte ricorrente in seno alle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 19 dicembre 2023 (e reiterato all'udienza del 21 dicembre 2023) secondo cui “verosimilmente per mera svista e/o errore, il CTU non ha effettuato il calcolo del TFR sulle somme dovute a titolo di differenze retributive che ammonta ad € 1.304,03”.
4 Il calcolo delle differenze sul TFR esulava dal mandato e alcuna pretesa in tal senso, del resto, era stata formulata in ricorso, discutendosi, infatti, di un rapporto di lavoro ancora in corso al momento della proposizione del ricorso, allorché inesigibile era il trattamento di fine rapporto.
5.1. Alcun rilievo, poi, può attribuirsi a quanto dedotto da parte resistente all'udienza del 21 dicembre 2023 (e reiterato in seno alle note scritte depositate l'8 gennaio 2024) in ordine alla necessità di disporsi il richiamo del CTU perché lo stesso riformuli i conteggi operati (e non contestati sotto alcun altro profilo) tenendo conto “dei periodi in cui il ricorrente è stato posto in
Cassa Integrazione…” giacchè “…essendovi stato un periodo in cui il ricorrente non ha lavorato, non si sarebbero potute calcolare differenze a suo vantaggio”. Si tratta di una circostanza nuova, mai dedotta da parte resistente né nella memoria di costituzione e neppure nei successivi atti di causa e che non trova, peraltro, riscontro alcuno nella documentazione in atti e, in conseguenza, neppure nella sentenza non definitiva.
6. La società convenuta, in definitiva, deve essere condannata a pagare in favore del ricorrente la somma complessiva di € 22.277,12 (€ 17.186,74 + € 5.090,38), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge.
7. Le spese di lite, comprese quelle di CTU, liquidate con separato decreto di pari data, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 come modificato dal d.m. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice unico, dott.ssa Patrizia Mirenda, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 129/2020 R.G., promossa da nei confronti di disattesa ogni ulteriore domanda, Parte_1 Controparte_1
eccezione e difesa, così statuisce:
Condanna a pagare in favore di la somma Controparte_1 Parte_1 complessiva di € 22.277,12, di cui € 17.186,74 a titolo di differenze retributive ed € 5.090,38 a titolo di risarcimento del danno da demansionamento, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge dal dovuto al soddisfo.
Condanna al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite che Controparte_1 liquida in complessivi € 2.694,00, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge.
Pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto di pari data, definitivamente a carico di
Controparte_1
Così deciso in Catania il 9 gennaio 2024 Il giudice del lavoro
Dr. Patrizia Mirenda
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Patrizia Mirenda, in funzione di giudice del lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. R.G. 129/2020
Promossa da
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, come da procura Parte_1
in atti, dagli avvocati Daniela Pulvirenti e Luca Giacometti;
-ricorrente- contro in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa, Controparte_1
come da procura in atti, dagli avvocati Agostino Equizzi, Mariano Equizzi e Fabrizio Calvo;
-resistente-
Avente ad oggetto: differenze retributive e risarcimento del danno da demansionamento.
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione del 9 gennaio 2024 dal deposito di note scritte ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano come da note scritte depositate nel termine assegnato.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza non definitiva n. 3382/2023 del 5 agosto 2023 questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, ha dichiarato il diritto di all'inquadramento, a decorrere Parte_1
dal 1° giugno 2015, nel quarto livello del Organizzazione_1
e al pagamento delle differenze retributive scaturenti dal raffronto tra quanto
[...]
allo stesso effettivamente corrisposto come precisato nella parte motiva della detta sentenza non definitiva e quanto allo stesso dovuto in relazione al superiore inquadramento nel quarto livello per il periodo compreso tra il 1° giugno 2015 e il 31 maggio 2019; ha dichiarato, altresì, il diritto del ricorrente alla trasformazione, a decorrere dal 1° marzo 2015, del rapporto di lavoro da part-time
1 (20 ore settimanali) in full-time (40 ore settimanali) e alle conseguenti differenze retributive maturate nel periodo compreso tra il 1° giugno 2015 e il 31 maggio 2019, tenuto conto di un inquadramento nel quarto livello e di quanto percepito, come precisato nella parte motiva della sentenza non definitiva;
ha, infine, dichiarato il diritto del ricorrente ad avere corrisposto, a titolo di risarcimento del subìto danno da demansionamento, una somma pari al 30% della retribuzione mensile globale di fatto prevista per il quarto livello retributivo dal 13 maggio 2019 fino alla data del deposito del ricorso.
1.1. Con il ricorso introduttivo di questo giudizio il ricorrente, assunto dalla società
[...]
in data 23 marzo 2011 giusta contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato CP_1
e parziale (20 ore settimanali), con mansioni di Addetto alle informazioni Telefoniche e inquadramento, dapprima, nel II livello del e, dopo sei mesi Organizzazione_1 dall'assunzione, per passaggio automatico, nel III livello del detto CCNL, aveva adito questo
Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, per ottenere: “- il riconoscimento del diritto del ricorrente all'inquadramento nel V livello del CCNL di settore a decorrere dal 01.06.2015 e alla stabile trasformazione del contratto di lavoro da part-time a full-time a decorrere dal 01.03.2015 o da altra data che il giudice riterrà all'esito del giudizio e, per l'effetto, la condanna della convenuta a trasformare il contratto di lavoro in full time con inquadramento al V livello del CCNL di settore e a corrispondere la complessiva somma di € 17.186,74 a titolo di differenze retributive;
o, in subordine, il riconoscimento del diritto del ricorrente all'inquadramento nel V livello del
CCNL di settore sin dal 01.05.2015 o ad altra data che il giudice riterrà all'esito del giudizio e, per
l'effetto, la condanna della società resistente al pagamento della complessiva somma di €
11.428,65, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno alla professionalità a far data dal 01.05.2019 e, per l'effetto, la condanna della convenuta al pagamento della complessiva somma di € 25.200,00”.
1.2. Aveva resistito in giudizio la società spiegando ampie difese volte al Controparte_1
rigetto del ricorso.
1.3. Istruita la causa oralmente, il Tribunale ha ritenuto che la domanda con la quale
[...]
aveva chiesto accertarsi il suo diritto ad essere inquadrato nella qualifica superiore Parte_1
fosse parzialmente fondata e, in particolare, che lo fosse con riguardo alla riconducibilità delle mansioni dallo stesso svolte nel quarto livello del CCNL per le Imprese Organizzazione_1
applicato al rapporto;
ne è disceso, per il periodo 1 giugno 2015-31 maggio
[...]
2019, per tale arco temporale avendo il ricorrente chiesto condannarsi la parte datoriale al pagamento delle differenze retributive discendenti dal superiore inquadramento (cfr. i conteggi allegati al ricorso -all. 18- che si arrestano alla data del 31 maggio 2019 con il computo, fino a
2 quella data, del medesimo importo indicato nel petitum), il diritto dello stesso ad avere corrisposte le differenze retributive scaturenti dal raffronto tra quanto percepito in ragione del formale inquadramento e quanto aveva diritto di percepire dovendo essere inquadrato nel quarto livello.
Ha ritenuto, altresì, il Tribunale che fondatamente parte ricorrente aveva chiesto accertarsi il suo diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da part-time a full-time con le conseguenti differenze retributive nonché il suo diritto al risarcimento del danno per essere stato riadibito alle mansioni inferiori di “addetto alle informazioni telefoniche” a decorrere da maggio del 2019.
Veniva disposta una consulenza tecnico contabile.
Rigetta l'istanza formulata da parte resistente all'udienza del 21 dicembre 2023 di disporsi il richiamo del CTU, la causa veniva rinviata all'udienza del 9 gennaio 2024 per la decisione.
Quindi, sostituita l'udienza di discussione del 9 gennaio 2024 dal deposito di note scritte ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c., la causa, sulle conclusioni di cui alle note scritte depositate dalle parti, è stata trattenuta per la decisione ed è stata decisa con la presente sentenza.
***
2. Ciò posto, deve rilevarsi che, in ragione di quanto accertato in seno alla sentenza non definitiva, al consulente nominato dall'Ufficio, in relazione all'attività lavorativa subordinata e a tempo pieno svolta da alle dipendenze della società dispiegando Parte_1 Controparte_1
mansioni rientranti nel quarto livello del CCNL per le Imprese Organizzazione_1
è stato conferito il mandato di determinare: a) limitatamente al periodo 1
[...]
giugno 2015-31 maggio 2019, le differenze retributive dovute al ricorrente in ragione sia dell'accertato diritto dello stesso al superiore inquadramento nel quarto livello del CCNL per le
Imprese , sia dello svolgimento di attività lavorativa a Organizzazione_1
tempo pieno, avendo riguardo agli importi dal lavoratore percepiti nelle misure indicate nel conteggio allegato al ricorso (doc. n. 18); b) limitatamente al periodo 13 maggio 2019-9 gennaio
2020, l'importo corrispondente al 30% della retribuzione mensile globale di fatto prevista per il quarto livello retributivo.
3. Orbene, il CTU ha quantificato le differenze lorde di retribuzione dovute, limitatamente al periodo 1 giugno 2015-31 maggio 2019, in ragione sia dell'accertato diritto del ricorrente al superiore inquadramento nel quarto livello del per le Org_1 Organizzazione_1
sia dello svolgimento di attività lavorativa a tempo pieno, avendo riguardo agli
[...] importi percepiti nelle misure indicate nel conteggio allegato al ricorso, in misura pari ad €
17.604,44.
Il CTU ha altresì quantificato, limitatamente al periodo 13 maggio 2019-9 gennaio 2020, l'importo, riconosciuto al ricorrente a titolo di risarcimento del danno, corrispondente al 30% della
3 retribuzione mensile globale di fatto prevista per il quarto livello retributivo, in misura pari ad €
5.090,38.
4. L'elaborato peritale, avverso il quale -salvo quanto più avanti si evidenzierà- alcun rilievo è stato formulato dalle parti, è immune di vizi e corretto. Lo stesso, in definitiva, va condiviso e richiamato, dovendosi, tuttavia, precisare, quanto alle differenze retributive in relazione al riconoscimento del superiore inquadramento per il periodo 1 giugno 2015 – 31 maggio 2019, che l'importo da corrispondersi in favore del ricorrente da parte della società resistente non può superare il limite di € 17.186,74 pari a quanto chiesto in ricorso a tale titolo.
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che “quando l'attore, con l'atto introduttivo del giudizio, rivendichi, per lo stesso titolo, l'attribuzione di una somma determinata, ovvero dell'importo, non quantificato, eventualmente maggiore, che sarà accertato all'esito del giudizio, non incorre in ultrapetizione il giudice che condanni il convenuto al pagamento di una somma maggiore di quella risultante dalla formale quantificazione inizialmente operata dall'istante, ma acclarata come a quest'ultimo spettante in base alle emergenze acquisite nel corso del processo” (Cass., ord. 10 agosto 2018, n. 20707). E tuttavia, nel caso di specie parte ricorrente nelle conclusioni formulate con l'atto introduttivo del presente giudizio in relazione alla pretesa fondata sui presupposti dell'espletamento di mansioni superiori e della trasformazione del rapporto di lavoro da part-time e full-time ha chiesto la condanna della società resistente “a corrispondere la complessiva somma di € 17.186,74 a titolo di differenze retributive”.
Ne consegue che, in applicazione del citato orientamento giurisprudenziale, poiché la domanda di condanna al pagamento della predetta somma non è stata accompagnata da alcuna formula volta a manifestare, anche in senso ottativo, la volontà della parte di ottenere quella somma che sarebbe risultata spettante all'esito del giudizio senza porre limitazioni al potere liquidatorio del giudice, sul punto il ricorso deve essere accolto nei limiti della domanda proposta e il ricorrente, a titolo di differenze retributive, ha diritto ad avere corrisposta la somma di € 17.186,74, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali come per legge.
Il ricorrente ha diritto, altresì, ad avere corrisposta la somma di € 5.090,38 a titolo di risarcimento del danno da demansionamento, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
5. Inconferente è, infine, quanto osservato da parte ricorrente in seno alle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 19 dicembre 2023 (e reiterato all'udienza del 21 dicembre 2023) secondo cui “verosimilmente per mera svista e/o errore, il CTU non ha effettuato il calcolo del TFR sulle somme dovute a titolo di differenze retributive che ammonta ad € 1.304,03”.
4 Il calcolo delle differenze sul TFR esulava dal mandato e alcuna pretesa in tal senso, del resto, era stata formulata in ricorso, discutendosi, infatti, di un rapporto di lavoro ancora in corso al momento della proposizione del ricorso, allorché inesigibile era il trattamento di fine rapporto.
5.1. Alcun rilievo, poi, può attribuirsi a quanto dedotto da parte resistente all'udienza del 21 dicembre 2023 (e reiterato in seno alle note scritte depositate l'8 gennaio 2024) in ordine alla necessità di disporsi il richiamo del CTU perché lo stesso riformuli i conteggi operati (e non contestati sotto alcun altro profilo) tenendo conto “dei periodi in cui il ricorrente è stato posto in
Cassa Integrazione…” giacchè “…essendovi stato un periodo in cui il ricorrente non ha lavorato, non si sarebbero potute calcolare differenze a suo vantaggio”. Si tratta di una circostanza nuova, mai dedotta da parte resistente né nella memoria di costituzione e neppure nei successivi atti di causa e che non trova, peraltro, riscontro alcuno nella documentazione in atti e, in conseguenza, neppure nella sentenza non definitiva.
6. La società convenuta, in definitiva, deve essere condannata a pagare in favore del ricorrente la somma complessiva di € 22.277,12 (€ 17.186,74 + € 5.090,38), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge.
7. Le spese di lite, comprese quelle di CTU, liquidate con separato decreto di pari data, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 come modificato dal d.m. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice unico, dott.ssa Patrizia Mirenda, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 129/2020 R.G., promossa da nei confronti di disattesa ogni ulteriore domanda, Parte_1 Controparte_1
eccezione e difesa, così statuisce:
Condanna a pagare in favore di la somma Controparte_1 Parte_1 complessiva di € 22.277,12, di cui € 17.186,74 a titolo di differenze retributive ed € 5.090,38 a titolo di risarcimento del danno da demansionamento, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge dal dovuto al soddisfo.
Condanna al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite che Controparte_1 liquida in complessivi € 2.694,00, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge.
Pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto di pari data, definitivamente a carico di
Controparte_1
Così deciso in Catania il 9 gennaio 2024 Il giudice del lavoro
Dr. Patrizia Mirenda
5