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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/06/2025, n. 6565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6565 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
UDIENZA DEL 30/06/2025
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 24575/2021
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che la celebrazione dell'udienza è sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, autorizzate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., con precedente decreto;
lette le note depositate da ambo le parti entro il termine a tal uopo assegnato, ove sono state ribadite le ragioni poste a sostegno delle rassegnate conclusioni;
decide la causa mediante pronuncia della seguente sentenza, resa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott.ssa Flora Vollero N. 24575/2021 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott.ssa Flora Vollero, in data 30 giugno
2025, pronuncia ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n. 24575 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv.to Virginia Parte_1 C.F._1
Paone, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, al Centro Direzionale Isola E4, come da mandato in atti
ATTRICE
E
(P.I. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Barbara Borriello, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Napoli, alla Riviera di Chiaia n. 267, come da mandato in atti
CONVENUTA
Oggetto: somministrazione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Parte_1
Napoli, deducendo: Controparte_1 Cont
1. di essere titolare di un contratto di fornitura di servizio idrico con la
2. che a far data dall'anno 2011 riscontrava un costante ed inusuale aumento di consumi idrici, del tutto sproporzionati e superiori alla media di quelli registrati sino a quel momento;
3. che, pertanto, essa attrice contestava formalmente l'importo di cui alle bollette che riteneva sproporzionati con missive del 24/07/2011 e del 09/09/2013, chiedendo alla convenuta di effettuare i dovuti accertamenti sul contatore;
Cont
4. che, aperta la procedura di reclamo, riscontrava il perfetto funzionamento del contatore e adduceva l'esistenza di una perdita nelle condutture private della esponente;
5. che, tuttavia, a seguito di verifiche sull'impianto privato, emergeva che nessuna perdita era riferibile alle condutture, pertanto, essa attrice provvedeva a compulsare nuovamente la Contr (con racc.ta 146146104091 del 26/05/2014) affinché ponesse in atto ulteriori verifiche;
6. che, stante l'assenza di riscontro della convenuta, veniva da lei nominato un tecnico di parte al fine di svolgere le indagini sulla condotta idrica, finalizzate ad individuare il tracciato, e tale tecnico evidenziava la presenza di un'anomalia lungo la condotta idrica insistente sulla proprietà pubblica, ben distante dal punto di consegna;
7. che, a seguito delle risultanze suddette, in data 23/03/2016, al fine di ovviare alla problematica, chiedeva all'azienda convenuta di provvedere allo spostamento del contatore, cosicché lo stesso fosse posto nel luogo più vicino alla proprietà privata, in tratto non interessato dalla perdita idrica;
8. che, successivamente, con sollecito del 20/04/2017, si chiedeva nuovamente alla convenuta di intervenire;
9. che quest'ultima, dunque, a mezzo di un proprio tecnico, geometra Controparte_2 effettuava un accesso presso il contatore, al quale partecipavano anche la figlia dell'istante,
IG.ra ed un tecnico di parte, geometra CP_3 Per_1
10. che all'esito di tale accesso, rilevandosi che il contatore continuava a contabilizzare anche a seguito della chiusura delle chiavi di arresto, si palesava come unica possibile soluzione la sostituzione dello stesso;
11. che, continuando a registrarsi consumi anomali, l'attrice all'attualità era costretta, al fine di ridurre al minimo la registrazione di consumi, a recarsi presso il contatore, posto a centinaia di metri, al fine di garantirsi la chiusura dello stesso;
12. che, dunque, l'anomalo consumo registrato, debitamente contestato, aveva generato un conteggio di ABC di un debito di euro 2289,59 relativo al periodo dal secondo trimestre
2014 al terzo trimestre 2016;
Pertanto, l'attrice chiedeva al Giudice di Pace di Napoli di:
Accertare e dichiarare non dovuta la somma complessiva di € 2.289,52, così come riportato nell'ultima fattura
n.1/17; 2. Accertare l'eventuale minor somma , tenuto conto dei consumi degli anni pregressi all'insorgere delle anomalie denunciate;
3. Accertare la violazione del principio di buona fede e correttezza da parte della convenuta, tenuto conto della mala gestione della vicenda in esame;
4. Condannare la convenuta alla restituzione della maggior somma percepita negli anni 2011,2012,2013 nonchè alla refusione delle spese processuali, nonché al rimborso di quelle sostenute dalla parte attrice che si è onerata di predisporre accertamenti sui luoghi di causa
Si costituiva nel suddetto giudizio la quale, in via Controparte_1 preliminare, sollevava eccezione di incompetenza per valore del Giudice di Pace di Napoli in favore del
Tribunale di Napoli, nonché eccezione di nullità della domanda per mancata indicazione degli elementi di cui all'art. 163 c.p.c., per avere l'attrice omesso di fornire indicazioni in ordine alla propria residenza e, dunque, all'ubicazione dell'immobile presso il quale sarebbe attiva la fornitura. Nel merito, la convenuta contestava in fatto e diritto l'avversa domanda, deducendo che:
1. come asserito dalla stessa attrice e come appurato dai tecnici di ABC, il contatore era perfettamente funzionante ed i consumi di cui alle fatture contestate erano confermati dai dati rilevati dal misuratore, il tutto anche come attestato dai rilievi fotografici;
2. a seguito di un accertamento straordinario eseguito sul posto in data 13.09.2013 era stata rilevata una perdita sulla conduttura privata;
3. la responsabilità in ordine alla manutenzione dell'impianto privato ricadeva sull'utente;
4. l'attrice nemmeno aveva provato dove fosse ubicato l'impianto, dove si trovasse il punto di consegna nonché la circostanza che la perdita riguardasse il tratto pubblico della conduttura
(con conseguente responsabilità della convenuta), come dalla stessa asserito;
5. ad ogni modo, l'abitazione dell'attrice era situata in Via Vicinale Margherita n. 26 che, in quanto strada vicinale, era da considerarsi per consolidata giurisprudenza una strada privata, Contr con conseguente difetto di legittimazione passiva di
6. in ogni caso, l'attrice non aveva diritto di sospendere il pagamento della fornitura, come invece aveva fatto per quattro anni;
7. invero la fattura n. n. 1/17, contestata dall'attrice, si riferiva a consumi idrici di cui a fatture pregresse, emesse con cadenza trimestrale, dalla n. 2/14 alla 1/17, mai pagate;
8. tantomeno l'attrice aveva diritto di ottenere il ricalcolo dei consumi e la restituzione dell'assunta maggior somma percepita dalla convenuta negli anni 2011, 2012, 2013, tenuto altresì conto della mancata tempestiva contestazione delle bollette e dell'assenza di indicazione dei criteri sulla cui base procedere ad un ricalcolo.
Pertanto, l'opposta chiedeva il rigetto della domanda, nonché condannarsi l'attrice, in via riconvenzionale, al pagamento della somma di euro 2.876,90, in forza delle fatture rimaste insolute
(dalla n. 2/14 alla n. 1/18). Il Giudice di Pace di Napoli, con sentenza n. 20906 del 12.07.2021, dichiarava la propria incompetenza per valore in favore del Tribunale di Napoli, concedendo termine di tre mesi per la riassunzione della causa innanzi a detto Tribunale.
Dunque, con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato, Parte_1 ribadendo la medesima prospettazione dei fatti e le stesse conclusioni, riassumeva la predetta domanda contro innanzi al Tribunale di Napoli. Controparte_1
Costituitasi nel giudizio riassunto, ribadiva anch'essa le Controparte_1 difese e richieste già formulate;
in particolare eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, stante il perfetto funzionamento del contatore e l'accertamento di una perdita della conduttura privata, nonché l'assenza di prova in ordine all'ubicazione dell'impianto, del punto di consegna ed alla circostanza che la perdita riguardasse il tratto pubblico della conduttura.
Pertanto, la convenuta rassegnava le seguenti conclusioni:
“Piaccia al Tribunale di Napoli, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale
1) In via preliminare, per le ragioni illustrate al punto 1), accertare e dichiarare la nullità della citazione avversaria ed adottare i provvedimenti consequenziali;
2) Ancora in via preliminare, per le ragioni illustrate al punto 2), accertare il difetto di legittimazione passiva Contr e/o la carenza di titolarità passiva del rapporto controverso in capo alla e conseguentemente dichiarare inammissibili o comunque infondate le domande avanzate contro la medesima;
3) In via principale, nel merito, accertare e dichiarare l'inammissibilità, tardività ed infondatezza delle domande attoree per tutte le ragioni illustrate al punto 3), ed, in ogni caso, la debenza degli importi ex adverso contestati, con espressa riserva di agire in separata sede per la condanna al pagamento degli stessi.
4) In via riconvenzionale, previo accertamento della debenza degli importi ex adverso contestati, condannare
l'attrice al pagamento degli stessi, oltre che di quelli successivamente maturati, in uno agli interessi moratori, per complessivi Euro 2.876,90, ovvero nella diversa somma che emergerà in corso di causa ovvero che sarà ritenuta di giustizia.
Con vittoria delle spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore dell'avv. Roberto Tallarico”.
Alla prima udienza di comparizione delle parti, il Giudice istruttore, allora assegnatario del fascicolo, rigettata l'eccezione di nullità della domanda sollevata dalla convenuta, concedeva i termini per il deposito delle memorie ex art 183 comma 6 c.p.c. (cfr. verbale di udienza del 28.03.2022) e all'esito, rigettate le istanze istruttorie formulate dall'attrice, rinviava la causa direttamente per la precisazione delle conclusioni (cfr. ordinanza del 29.10.2024). La causa subiva, quindi, diversi differimenti e con ordinanza del 29.10.2024 veniva rinviata, sulla documentazione in atti, per la precisazione delle conclusioni. Successivamente, a seguito di provvedimento presidenziale di scardinamento, veniva assegnata a questo Giudice in data 16.04.2025, che fissava anticipata udienza ex art 281 sexies c.p.c. alla data del 30 giugno 2025. Sostituita tale udienza dal deposito di note di trattazione scritta, la causa viene decisa in pari data con presente sentenza.
Il Tribunale osserva.
Non è oggetto di contestazione, essendo altresì provato per tabulas, che tra le parti sia intercorso un rapporto di fornitura di servizio idrico. È piuttosto oggetto di contestazione il quantum dei consumi di acqua fatturati dalla convenuta a partire dall'anno 2011 (a seguito della sostituzione del contatore), che l'attrice lamenta essere sproporzionati rispetto a quelli precedentemente registrati e Cont addebitati. La deduce che a nulla sarebbero valsi i diversi solleciti inoltrati alla Pt_1 lamentando tanto un malfunzionamento del contatore quanto l'esistenza di un'anomalia, consistente in una perdita idrica, lungo la condotta idrica insistente sulla proprietà pubblica. A sostegno di tale ultimo assunto depositava una perizia tecnica redatta da un tecnico all'uopo incaricato.
Dal canto suo, la convenuta deduceva il corretto funzionamento del contatore, così come accertato dai tecnici ABC in data 02.08.2013 (cfr. doc. 3 allegato alle seconde memorie ex art. 183, comma 3, c.p.c. di parte convenuta) nonché il proprio difetto di legittimazione passiva, per non avere l'attrice provato la localizzazione della perdita nel tratto di rete pubblica, piuttosto che in quello privato.
Più precisamente, la convenuta, richiamando la normativa di settore (art. 18 del Regolamento di
Distribuzione di ABC) e la giurisprudenza in materia, osservava che in tema di somministrazione di servizi idrici, la responsabilità per vizi degli impianti e anomalie nei consumi è ripartita tra l'azienda somministrante e l'utente del servizio in base al “punto di consegna”, con la conseguenza che l'azienda somministrante è responsabile degli impianti fino a tale punto, mentre gli impianti a valle sono di esclusiva custodia dell'utente.
Orbene, per quanto attiene alla contestazione inerente ad un asserito malfunzionamento del contatore, questa è da considerarsi infondata.
Ed invero, non solo l'attrice ha formulato tale contestazione in maniere generica e vaga, dapprima ammettendo essa stessa il funzionamento del contatore, per poi riproporre la questione richiamando, in maniera inconferente, la giurisprudenza in materia di riparto dell'onere probatorio, ma tale circostanza risulta, in ogni caso, sconfessata documentalmente, avendo la convenuta provato il funzionamento del misuratore, ottemperando all'onere probatorio facente capo alla stessa. A Contr fondamento di ciò, ha depositato sia un verbale di accertamento straordinario del 02.08.2013, ove i tecnici incaricati dalla convenuta, peraltro a seguito di sollecito dell'attrice, accertavano il perfetto funzionamento del contatore, sia documentazione fotografica attestante il regolare rilievo dei consumi (
v. all memorie 183 comma 6 secondo termine, ABC). A fronte di tali allegazioni e prove, l'attrice nulla ha contestato, neppure con riferimento al verbale di accertamento suddetto che, nonostante sia stato redatto in assenza della , non è stato Pt_1 da quest'ultima mai in alcun modo impugnato, avendolo anzi questa espressamente richiamato nella ricostruzione dei fatti di cui all'atto di citazione.
Pertanto, la dedotta “anomalia” dei consumi non può ritenersi imputabile ad un errore del misuratore nella rilevazione degli stessi, quanto piuttosto, a cause interne all'impianto privato dell'utente, quali una perdita occulta a valle del punto di consegna, come indicato nel medesimo verbale di intervento tecnico ABC del 02.08.2013.
Al riguardo, occorre considerare che, ai sensi dell'art. 18 del regolamento per il servizio di distribuzione dell'acqua potabile, allegato alle condizioni generali di contratto che vengono accettate dall'utente al momento della stipulazione del contratto di somministrazione, l'impianto di distribuzione dell'acqua si distingue tra "impianto pubblico" ed "impianto di derivazione di utenza" e che il "punto di consegna" della fornitura idrica segna la ripartizione delle responsabilità tra gestore ed utenza;
il c.d.
"punto di consegna", infatti, costituisce il luogo in cui la fornitura idrica viene trasferita dalla rete pubblica, insistente su proprietà pubblica e sottoposto alla custodia e vigilanza dell'azienda idrica, a quella dell'utente, insistente su proprietà privata, mentre per impianto di derivazione di utenza si intende l'insieme delle condutture, dei raccordi e delle apparecchiature che insistono su proprietà privata.
Ne deriva che gli impianti "a monte" del punto di consegna sono sotto la responsabilità e custodia dell' mentre quelli a "valle" sono nella responsabilità e custodia dell'utente, il CP_1 quale è tenuto a realizzarli a sue spese, ancorché in conformità alle indicazioni tecniche fornite dal gestore.
La custodia, la verifica del buono stato di conservazione, nonché gli oneri di manutenzione e riparazione degli impianti a valle del punto di consegna sono quindi a carico dell'utente, il quale è responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi dalla rottura di tali impianti.
Tali disposizioni sono conformi a quanto previsto dall'art. 2 del Decreto Ministeriale n. 37 del
22/1/2008, che al comma 1 indica quale punto di consegna "il punto in cui l'azienda fornitrice o distributrice rende disponibile all'utente l'energia elettrica, il gas naturale o diverso, l'acqua, ovvero il punto di immissione del combustibile nel deposito collocato, anche mediante comodato, presso l'utente".
Tanto premesso, mette conto evidenziare che, sulla scorta delle allegazioni contenute nell'atto introduttivo, ove viene prospettata la doverosità dell'intervento riparatore in capo alla società convenuta, ricadendo la perdita nel tratto di conduttura “pubblica” e non “privata”, tale fattispecie va inquadrata nell'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c., in tema di danno cagionato da cose in custodia. La responsabilità prevista da tale norma presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e di una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tali da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano in sorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa.
Detta norma, tuttavia, per quanto disciplinante un'ipotesi di responsabilità oggettiva, non esime il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno patito.
Più precisamente, in tema di ripartizione dell'onere della prova, compete, dunque, all'attore dimostrare l'esistenza della relazione di custodia e la derivazione dal bene che ne è oggetto del pregiudizio sofferto, mentre il convenuto, per andare esente da responsabilità, dovrà dimostrare l'intervento di un fattore esterno idoneo ad interrompere quel nesso causale, comprensivo anche del fatto di un terzo o dello stesso danneggiato.
Alla luce di quanto esposto, era onere dell'attrice dimostrare l'esatta ubicazione del punto di consegna e, dunque, la circostanza che la dedotta anomalia o perdita riguardasse il tratto di conduttura pubblica, con conseguente imputabilità dei danni alla convenuta.
Sul punto, alcuna prova è stata fornita dalla , essendosi quest'ultima limitata a depositare Pt_1 una perizia redatta da un proprio tecnico di parte, che nulla dimostra in ordine a quanto sopra.
Come affermato dalla Suprema Corte, la perizia stragiudiziale, infatti, non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito che, peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto (Cass. n. 2980/2023; Cass. n. 33503/2018; Cass. n. 9551/2009).
Nella specie tale perizia lascia poi emergere solo elementi vaghi ed incerti.
In primo luogo, il tecnico incaricato ha concluso nel senso che “è possibile ipotizzare che l'acqua che genera l'anomalia sopra descritta, per la sua ubicazione, possa derivare da una perdita presente lungo la condotta idrica oggetto dell'indagine”. Orbene, da ciò si ricava che non vi è alcuna certezza in ordine all'esistenza di un'anomalia e, più nello specifico, di una perdita idrica, trattandosi di una mera “possibilità”, come paventata dal tecnico.
Ad ogni modo, tale perizia non ha in alcun modo individuato il suddetto “punto di consegna” né tantomeno il punto effettivamente attinto dalla possibile perdita (se posto “a monte” o “a valle” del medesimo), con la conseguenza che, anche laddove fosse stata certa l'esistenza di tale anomalia, non sarebbe stato comunque possibile imputarla alla convenuta, la quale, si ribadisce, è responsabile esclusivamente degli impianti fino al punto di consegna, e non anche di quelli a valle di quest'ultimo.
Tanto basterebbe a ritenere non provata e, dunque, infondata la domanda attorea.
A ciò si aggiunga, tuttavia, che tale perizia appare aver avuto ad oggetto esclusivamente il tratto di strada ove è ubicato l'immobile dell'attrice, interessato dalla fornitura idrica, ossia Via Vicinale Margherita n. 26 che, come allegato e provato dalla convenuta, è da considerarsi privata, circostanza emergente dalla mancata inclusione della stessa nell'elenco ufficiale delle strade del Comune di Napoli
(cfr. fasc. di parte convenuta GdP Napoli), e mai debitamente contestata da parte dell'attrice.
A corroborare il convincimento del Tribunale rileva, altresì, come anticipato, quanto constatato nel verbale di accertamento straordinario redatto dai tecnici dell'ABC, i quali appuravano l'esistenza di una perdita a valle del punto di consegna.
Gli incerti dati forniti dalla attrice nemmeno hanno consentito, dunque, al Tribunale di procedere ad ogni approfondimento di natura tecnica sul punto, che avrebbe avuto inevitabilmente natura esplorativa. Va quindi confermata l'ordinanza emessa dal precedente istruttore titolare del fascicolo, che ne ha negato l'ammissibilità ( v. ordinanza del 25.10.2024).
Neppure può considerarsi fondata la doglianza dell'attrice avente ad oggetto la violazione dei doveri di buona fede e correttezza da parte della convenuta nel corso dell'esecuzione del rapporto, essendo ampiamente provato, anche alla luce delle predette argomentazione, e, in ogni caso, Cont incontestato tra le parti, che la abbia più volte fornito riscontro ai solleciti pervenuti dalla , Pt_1 recandosi anche sul luogo per i necessari accertamenti tecnici, al cui esito emergeva l'assenza di responsabilità della stessa.
Ne deriva che, non potendo essere la dedotta anomalia dei consumi in alcun modo imputata alla convenuta, l'attrice non ha diritto ad alcuna restituzione di quanto già pagato, né tantomeno aveva diritto di sospendere i pagamenti, con la conseguenza che questi sono da considerarsi dovuti.
La domanda attorea è, dunque, infondata e andrà, pertanto, rigettata.
Alla luce delle medesime considerazioni deve, invece, trovare accoglimento la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta, avente ad oggetto il pagamento della somma complessiva pari ad euro 4.545,37 (oltre interessi), a titolo di fatture insolute, debitamente depositate dall'ABC, unitamente all'estratto conto, come precisato ed allegato con la prima e la seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Sul punto, alcuna contestazione in ordine al quantum delle stesse, ad eccezione di quelle già vagliate e superate in questa sede, è stata sollevata dall'attrice, essendo piuttosto incontestato il mancato pagamento dei suddetti importi, che l'attrice aveva illegittimamente sospeso in ragione delle dedotte anomalie dei consumi.
Per quanto concerne le spese di lite, esse seguono la soccombenza dell'attrice e si liquidano in base ai parametri introdotti dal DM 147/22, avuto riguardo al valore della causa, ritenuta la stessa di media complessità e all'effettiva attività processuale espletata.
Non può, invece, essere disposta, come richiesto da parte convenuta, la liquidazione delle spese relative al giudizio instaurato innanzi al Giudice di Pace di Napoli, ove il Giudice ha compensato le spese di lite tra le parti, trattandosi di un giudizio di riassunzione, sicché tale statuizione andava impugnata nelle dovute sedi e non essendo rimessa a questo giudizio tale liquidazione ( v. Cass. n.
5469/01).
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta la domanda attorea;
2) Accoglie la domanda riconvenzionale proposta dalla conveuta e, per l'effetto, condanna a pagare, in favore di la somma di Parte_1 Controparte_1 euro 4.545,37, oltre interessi come da domanda;
3) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_1 che si liquidano in euro 2.552,00, per compensi di avvocato, oltre IVA,
[...]
CPA e rimb. spese forf. nella misura del 15% di detto compenso, con attribuzione in favore dell'avv.to Barbara Borriello, per dichiarato anticipo.
Così deciso in Napoli, 30/06/2025
Il Giudice
dott. ssa Flora Vollero
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
UDIENZA DEL 30/06/2025
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 24575/2021
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che la celebrazione dell'udienza è sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, autorizzate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., con precedente decreto;
lette le note depositate da ambo le parti entro il termine a tal uopo assegnato, ove sono state ribadite le ragioni poste a sostegno delle rassegnate conclusioni;
decide la causa mediante pronuncia della seguente sentenza, resa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott.ssa Flora Vollero N. 24575/2021 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott.ssa Flora Vollero, in data 30 giugno
2025, pronuncia ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n. 24575 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv.to Virginia Parte_1 C.F._1
Paone, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, al Centro Direzionale Isola E4, come da mandato in atti
ATTRICE
E
(P.I. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Barbara Borriello, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Napoli, alla Riviera di Chiaia n. 267, come da mandato in atti
CONVENUTA
Oggetto: somministrazione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Parte_1
Napoli, deducendo: Controparte_1 Cont
1. di essere titolare di un contratto di fornitura di servizio idrico con la
2. che a far data dall'anno 2011 riscontrava un costante ed inusuale aumento di consumi idrici, del tutto sproporzionati e superiori alla media di quelli registrati sino a quel momento;
3. che, pertanto, essa attrice contestava formalmente l'importo di cui alle bollette che riteneva sproporzionati con missive del 24/07/2011 e del 09/09/2013, chiedendo alla convenuta di effettuare i dovuti accertamenti sul contatore;
Cont
4. che, aperta la procedura di reclamo, riscontrava il perfetto funzionamento del contatore e adduceva l'esistenza di una perdita nelle condutture private della esponente;
5. che, tuttavia, a seguito di verifiche sull'impianto privato, emergeva che nessuna perdita era riferibile alle condutture, pertanto, essa attrice provvedeva a compulsare nuovamente la Contr (con racc.ta 146146104091 del 26/05/2014) affinché ponesse in atto ulteriori verifiche;
6. che, stante l'assenza di riscontro della convenuta, veniva da lei nominato un tecnico di parte al fine di svolgere le indagini sulla condotta idrica, finalizzate ad individuare il tracciato, e tale tecnico evidenziava la presenza di un'anomalia lungo la condotta idrica insistente sulla proprietà pubblica, ben distante dal punto di consegna;
7. che, a seguito delle risultanze suddette, in data 23/03/2016, al fine di ovviare alla problematica, chiedeva all'azienda convenuta di provvedere allo spostamento del contatore, cosicché lo stesso fosse posto nel luogo più vicino alla proprietà privata, in tratto non interessato dalla perdita idrica;
8. che, successivamente, con sollecito del 20/04/2017, si chiedeva nuovamente alla convenuta di intervenire;
9. che quest'ultima, dunque, a mezzo di un proprio tecnico, geometra Controparte_2 effettuava un accesso presso il contatore, al quale partecipavano anche la figlia dell'istante,
IG.ra ed un tecnico di parte, geometra CP_3 Per_1
10. che all'esito di tale accesso, rilevandosi che il contatore continuava a contabilizzare anche a seguito della chiusura delle chiavi di arresto, si palesava come unica possibile soluzione la sostituzione dello stesso;
11. che, continuando a registrarsi consumi anomali, l'attrice all'attualità era costretta, al fine di ridurre al minimo la registrazione di consumi, a recarsi presso il contatore, posto a centinaia di metri, al fine di garantirsi la chiusura dello stesso;
12. che, dunque, l'anomalo consumo registrato, debitamente contestato, aveva generato un conteggio di ABC di un debito di euro 2289,59 relativo al periodo dal secondo trimestre
2014 al terzo trimestre 2016;
Pertanto, l'attrice chiedeva al Giudice di Pace di Napoli di:
Accertare e dichiarare non dovuta la somma complessiva di € 2.289,52, così come riportato nell'ultima fattura
n.1/17; 2. Accertare l'eventuale minor somma , tenuto conto dei consumi degli anni pregressi all'insorgere delle anomalie denunciate;
3. Accertare la violazione del principio di buona fede e correttezza da parte della convenuta, tenuto conto della mala gestione della vicenda in esame;
4. Condannare la convenuta alla restituzione della maggior somma percepita negli anni 2011,2012,2013 nonchè alla refusione delle spese processuali, nonché al rimborso di quelle sostenute dalla parte attrice che si è onerata di predisporre accertamenti sui luoghi di causa
Si costituiva nel suddetto giudizio la quale, in via Controparte_1 preliminare, sollevava eccezione di incompetenza per valore del Giudice di Pace di Napoli in favore del
Tribunale di Napoli, nonché eccezione di nullità della domanda per mancata indicazione degli elementi di cui all'art. 163 c.p.c., per avere l'attrice omesso di fornire indicazioni in ordine alla propria residenza e, dunque, all'ubicazione dell'immobile presso il quale sarebbe attiva la fornitura. Nel merito, la convenuta contestava in fatto e diritto l'avversa domanda, deducendo che:
1. come asserito dalla stessa attrice e come appurato dai tecnici di ABC, il contatore era perfettamente funzionante ed i consumi di cui alle fatture contestate erano confermati dai dati rilevati dal misuratore, il tutto anche come attestato dai rilievi fotografici;
2. a seguito di un accertamento straordinario eseguito sul posto in data 13.09.2013 era stata rilevata una perdita sulla conduttura privata;
3. la responsabilità in ordine alla manutenzione dell'impianto privato ricadeva sull'utente;
4. l'attrice nemmeno aveva provato dove fosse ubicato l'impianto, dove si trovasse il punto di consegna nonché la circostanza che la perdita riguardasse il tratto pubblico della conduttura
(con conseguente responsabilità della convenuta), come dalla stessa asserito;
5. ad ogni modo, l'abitazione dell'attrice era situata in Via Vicinale Margherita n. 26 che, in quanto strada vicinale, era da considerarsi per consolidata giurisprudenza una strada privata, Contr con conseguente difetto di legittimazione passiva di
6. in ogni caso, l'attrice non aveva diritto di sospendere il pagamento della fornitura, come invece aveva fatto per quattro anni;
7. invero la fattura n. n. 1/17, contestata dall'attrice, si riferiva a consumi idrici di cui a fatture pregresse, emesse con cadenza trimestrale, dalla n. 2/14 alla 1/17, mai pagate;
8. tantomeno l'attrice aveva diritto di ottenere il ricalcolo dei consumi e la restituzione dell'assunta maggior somma percepita dalla convenuta negli anni 2011, 2012, 2013, tenuto altresì conto della mancata tempestiva contestazione delle bollette e dell'assenza di indicazione dei criteri sulla cui base procedere ad un ricalcolo.
Pertanto, l'opposta chiedeva il rigetto della domanda, nonché condannarsi l'attrice, in via riconvenzionale, al pagamento della somma di euro 2.876,90, in forza delle fatture rimaste insolute
(dalla n. 2/14 alla n. 1/18). Il Giudice di Pace di Napoli, con sentenza n. 20906 del 12.07.2021, dichiarava la propria incompetenza per valore in favore del Tribunale di Napoli, concedendo termine di tre mesi per la riassunzione della causa innanzi a detto Tribunale.
Dunque, con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato, Parte_1 ribadendo la medesima prospettazione dei fatti e le stesse conclusioni, riassumeva la predetta domanda contro innanzi al Tribunale di Napoli. Controparte_1
Costituitasi nel giudizio riassunto, ribadiva anch'essa le Controparte_1 difese e richieste già formulate;
in particolare eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, stante il perfetto funzionamento del contatore e l'accertamento di una perdita della conduttura privata, nonché l'assenza di prova in ordine all'ubicazione dell'impianto, del punto di consegna ed alla circostanza che la perdita riguardasse il tratto pubblico della conduttura.
Pertanto, la convenuta rassegnava le seguenti conclusioni:
“Piaccia al Tribunale di Napoli, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale
1) In via preliminare, per le ragioni illustrate al punto 1), accertare e dichiarare la nullità della citazione avversaria ed adottare i provvedimenti consequenziali;
2) Ancora in via preliminare, per le ragioni illustrate al punto 2), accertare il difetto di legittimazione passiva Contr e/o la carenza di titolarità passiva del rapporto controverso in capo alla e conseguentemente dichiarare inammissibili o comunque infondate le domande avanzate contro la medesima;
3) In via principale, nel merito, accertare e dichiarare l'inammissibilità, tardività ed infondatezza delle domande attoree per tutte le ragioni illustrate al punto 3), ed, in ogni caso, la debenza degli importi ex adverso contestati, con espressa riserva di agire in separata sede per la condanna al pagamento degli stessi.
4) In via riconvenzionale, previo accertamento della debenza degli importi ex adverso contestati, condannare
l'attrice al pagamento degli stessi, oltre che di quelli successivamente maturati, in uno agli interessi moratori, per complessivi Euro 2.876,90, ovvero nella diversa somma che emergerà in corso di causa ovvero che sarà ritenuta di giustizia.
Con vittoria delle spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore dell'avv. Roberto Tallarico”.
Alla prima udienza di comparizione delle parti, il Giudice istruttore, allora assegnatario del fascicolo, rigettata l'eccezione di nullità della domanda sollevata dalla convenuta, concedeva i termini per il deposito delle memorie ex art 183 comma 6 c.p.c. (cfr. verbale di udienza del 28.03.2022) e all'esito, rigettate le istanze istruttorie formulate dall'attrice, rinviava la causa direttamente per la precisazione delle conclusioni (cfr. ordinanza del 29.10.2024). La causa subiva, quindi, diversi differimenti e con ordinanza del 29.10.2024 veniva rinviata, sulla documentazione in atti, per la precisazione delle conclusioni. Successivamente, a seguito di provvedimento presidenziale di scardinamento, veniva assegnata a questo Giudice in data 16.04.2025, che fissava anticipata udienza ex art 281 sexies c.p.c. alla data del 30 giugno 2025. Sostituita tale udienza dal deposito di note di trattazione scritta, la causa viene decisa in pari data con presente sentenza.
Il Tribunale osserva.
Non è oggetto di contestazione, essendo altresì provato per tabulas, che tra le parti sia intercorso un rapporto di fornitura di servizio idrico. È piuttosto oggetto di contestazione il quantum dei consumi di acqua fatturati dalla convenuta a partire dall'anno 2011 (a seguito della sostituzione del contatore), che l'attrice lamenta essere sproporzionati rispetto a quelli precedentemente registrati e Cont addebitati. La deduce che a nulla sarebbero valsi i diversi solleciti inoltrati alla Pt_1 lamentando tanto un malfunzionamento del contatore quanto l'esistenza di un'anomalia, consistente in una perdita idrica, lungo la condotta idrica insistente sulla proprietà pubblica. A sostegno di tale ultimo assunto depositava una perizia tecnica redatta da un tecnico all'uopo incaricato.
Dal canto suo, la convenuta deduceva il corretto funzionamento del contatore, così come accertato dai tecnici ABC in data 02.08.2013 (cfr. doc. 3 allegato alle seconde memorie ex art. 183, comma 3, c.p.c. di parte convenuta) nonché il proprio difetto di legittimazione passiva, per non avere l'attrice provato la localizzazione della perdita nel tratto di rete pubblica, piuttosto che in quello privato.
Più precisamente, la convenuta, richiamando la normativa di settore (art. 18 del Regolamento di
Distribuzione di ABC) e la giurisprudenza in materia, osservava che in tema di somministrazione di servizi idrici, la responsabilità per vizi degli impianti e anomalie nei consumi è ripartita tra l'azienda somministrante e l'utente del servizio in base al “punto di consegna”, con la conseguenza che l'azienda somministrante è responsabile degli impianti fino a tale punto, mentre gli impianti a valle sono di esclusiva custodia dell'utente.
Orbene, per quanto attiene alla contestazione inerente ad un asserito malfunzionamento del contatore, questa è da considerarsi infondata.
Ed invero, non solo l'attrice ha formulato tale contestazione in maniere generica e vaga, dapprima ammettendo essa stessa il funzionamento del contatore, per poi riproporre la questione richiamando, in maniera inconferente, la giurisprudenza in materia di riparto dell'onere probatorio, ma tale circostanza risulta, in ogni caso, sconfessata documentalmente, avendo la convenuta provato il funzionamento del misuratore, ottemperando all'onere probatorio facente capo alla stessa. A Contr fondamento di ciò, ha depositato sia un verbale di accertamento straordinario del 02.08.2013, ove i tecnici incaricati dalla convenuta, peraltro a seguito di sollecito dell'attrice, accertavano il perfetto funzionamento del contatore, sia documentazione fotografica attestante il regolare rilievo dei consumi (
v. all memorie 183 comma 6 secondo termine, ABC). A fronte di tali allegazioni e prove, l'attrice nulla ha contestato, neppure con riferimento al verbale di accertamento suddetto che, nonostante sia stato redatto in assenza della , non è stato Pt_1 da quest'ultima mai in alcun modo impugnato, avendolo anzi questa espressamente richiamato nella ricostruzione dei fatti di cui all'atto di citazione.
Pertanto, la dedotta “anomalia” dei consumi non può ritenersi imputabile ad un errore del misuratore nella rilevazione degli stessi, quanto piuttosto, a cause interne all'impianto privato dell'utente, quali una perdita occulta a valle del punto di consegna, come indicato nel medesimo verbale di intervento tecnico ABC del 02.08.2013.
Al riguardo, occorre considerare che, ai sensi dell'art. 18 del regolamento per il servizio di distribuzione dell'acqua potabile, allegato alle condizioni generali di contratto che vengono accettate dall'utente al momento della stipulazione del contratto di somministrazione, l'impianto di distribuzione dell'acqua si distingue tra "impianto pubblico" ed "impianto di derivazione di utenza" e che il "punto di consegna" della fornitura idrica segna la ripartizione delle responsabilità tra gestore ed utenza;
il c.d.
"punto di consegna", infatti, costituisce il luogo in cui la fornitura idrica viene trasferita dalla rete pubblica, insistente su proprietà pubblica e sottoposto alla custodia e vigilanza dell'azienda idrica, a quella dell'utente, insistente su proprietà privata, mentre per impianto di derivazione di utenza si intende l'insieme delle condutture, dei raccordi e delle apparecchiature che insistono su proprietà privata.
Ne deriva che gli impianti "a monte" del punto di consegna sono sotto la responsabilità e custodia dell' mentre quelli a "valle" sono nella responsabilità e custodia dell'utente, il CP_1 quale è tenuto a realizzarli a sue spese, ancorché in conformità alle indicazioni tecniche fornite dal gestore.
La custodia, la verifica del buono stato di conservazione, nonché gli oneri di manutenzione e riparazione degli impianti a valle del punto di consegna sono quindi a carico dell'utente, il quale è responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi dalla rottura di tali impianti.
Tali disposizioni sono conformi a quanto previsto dall'art. 2 del Decreto Ministeriale n. 37 del
22/1/2008, che al comma 1 indica quale punto di consegna "il punto in cui l'azienda fornitrice o distributrice rende disponibile all'utente l'energia elettrica, il gas naturale o diverso, l'acqua, ovvero il punto di immissione del combustibile nel deposito collocato, anche mediante comodato, presso l'utente".
Tanto premesso, mette conto evidenziare che, sulla scorta delle allegazioni contenute nell'atto introduttivo, ove viene prospettata la doverosità dell'intervento riparatore in capo alla società convenuta, ricadendo la perdita nel tratto di conduttura “pubblica” e non “privata”, tale fattispecie va inquadrata nell'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c., in tema di danno cagionato da cose in custodia. La responsabilità prevista da tale norma presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e di una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tali da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano in sorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa.
Detta norma, tuttavia, per quanto disciplinante un'ipotesi di responsabilità oggettiva, non esime il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno patito.
Più precisamente, in tema di ripartizione dell'onere della prova, compete, dunque, all'attore dimostrare l'esistenza della relazione di custodia e la derivazione dal bene che ne è oggetto del pregiudizio sofferto, mentre il convenuto, per andare esente da responsabilità, dovrà dimostrare l'intervento di un fattore esterno idoneo ad interrompere quel nesso causale, comprensivo anche del fatto di un terzo o dello stesso danneggiato.
Alla luce di quanto esposto, era onere dell'attrice dimostrare l'esatta ubicazione del punto di consegna e, dunque, la circostanza che la dedotta anomalia o perdita riguardasse il tratto di conduttura pubblica, con conseguente imputabilità dei danni alla convenuta.
Sul punto, alcuna prova è stata fornita dalla , essendosi quest'ultima limitata a depositare Pt_1 una perizia redatta da un proprio tecnico di parte, che nulla dimostra in ordine a quanto sopra.
Come affermato dalla Suprema Corte, la perizia stragiudiziale, infatti, non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito che, peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto (Cass. n. 2980/2023; Cass. n. 33503/2018; Cass. n. 9551/2009).
Nella specie tale perizia lascia poi emergere solo elementi vaghi ed incerti.
In primo luogo, il tecnico incaricato ha concluso nel senso che “è possibile ipotizzare che l'acqua che genera l'anomalia sopra descritta, per la sua ubicazione, possa derivare da una perdita presente lungo la condotta idrica oggetto dell'indagine”. Orbene, da ciò si ricava che non vi è alcuna certezza in ordine all'esistenza di un'anomalia e, più nello specifico, di una perdita idrica, trattandosi di una mera “possibilità”, come paventata dal tecnico.
Ad ogni modo, tale perizia non ha in alcun modo individuato il suddetto “punto di consegna” né tantomeno il punto effettivamente attinto dalla possibile perdita (se posto “a monte” o “a valle” del medesimo), con la conseguenza che, anche laddove fosse stata certa l'esistenza di tale anomalia, non sarebbe stato comunque possibile imputarla alla convenuta, la quale, si ribadisce, è responsabile esclusivamente degli impianti fino al punto di consegna, e non anche di quelli a valle di quest'ultimo.
Tanto basterebbe a ritenere non provata e, dunque, infondata la domanda attorea.
A ciò si aggiunga, tuttavia, che tale perizia appare aver avuto ad oggetto esclusivamente il tratto di strada ove è ubicato l'immobile dell'attrice, interessato dalla fornitura idrica, ossia Via Vicinale Margherita n. 26 che, come allegato e provato dalla convenuta, è da considerarsi privata, circostanza emergente dalla mancata inclusione della stessa nell'elenco ufficiale delle strade del Comune di Napoli
(cfr. fasc. di parte convenuta GdP Napoli), e mai debitamente contestata da parte dell'attrice.
A corroborare il convincimento del Tribunale rileva, altresì, come anticipato, quanto constatato nel verbale di accertamento straordinario redatto dai tecnici dell'ABC, i quali appuravano l'esistenza di una perdita a valle del punto di consegna.
Gli incerti dati forniti dalla attrice nemmeno hanno consentito, dunque, al Tribunale di procedere ad ogni approfondimento di natura tecnica sul punto, che avrebbe avuto inevitabilmente natura esplorativa. Va quindi confermata l'ordinanza emessa dal precedente istruttore titolare del fascicolo, che ne ha negato l'ammissibilità ( v. ordinanza del 25.10.2024).
Neppure può considerarsi fondata la doglianza dell'attrice avente ad oggetto la violazione dei doveri di buona fede e correttezza da parte della convenuta nel corso dell'esecuzione del rapporto, essendo ampiamente provato, anche alla luce delle predette argomentazione, e, in ogni caso, Cont incontestato tra le parti, che la abbia più volte fornito riscontro ai solleciti pervenuti dalla , Pt_1 recandosi anche sul luogo per i necessari accertamenti tecnici, al cui esito emergeva l'assenza di responsabilità della stessa.
Ne deriva che, non potendo essere la dedotta anomalia dei consumi in alcun modo imputata alla convenuta, l'attrice non ha diritto ad alcuna restituzione di quanto già pagato, né tantomeno aveva diritto di sospendere i pagamenti, con la conseguenza che questi sono da considerarsi dovuti.
La domanda attorea è, dunque, infondata e andrà, pertanto, rigettata.
Alla luce delle medesime considerazioni deve, invece, trovare accoglimento la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta, avente ad oggetto il pagamento della somma complessiva pari ad euro 4.545,37 (oltre interessi), a titolo di fatture insolute, debitamente depositate dall'ABC, unitamente all'estratto conto, come precisato ed allegato con la prima e la seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Sul punto, alcuna contestazione in ordine al quantum delle stesse, ad eccezione di quelle già vagliate e superate in questa sede, è stata sollevata dall'attrice, essendo piuttosto incontestato il mancato pagamento dei suddetti importi, che l'attrice aveva illegittimamente sospeso in ragione delle dedotte anomalie dei consumi.
Per quanto concerne le spese di lite, esse seguono la soccombenza dell'attrice e si liquidano in base ai parametri introdotti dal DM 147/22, avuto riguardo al valore della causa, ritenuta la stessa di media complessità e all'effettiva attività processuale espletata.
Non può, invece, essere disposta, come richiesto da parte convenuta, la liquidazione delle spese relative al giudizio instaurato innanzi al Giudice di Pace di Napoli, ove il Giudice ha compensato le spese di lite tra le parti, trattandosi di un giudizio di riassunzione, sicché tale statuizione andava impugnata nelle dovute sedi e non essendo rimessa a questo giudizio tale liquidazione ( v. Cass. n.
5469/01).
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta la domanda attorea;
2) Accoglie la domanda riconvenzionale proposta dalla conveuta e, per l'effetto, condanna a pagare, in favore di la somma di Parte_1 Controparte_1 euro 4.545,37, oltre interessi come da domanda;
3) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_1 che si liquidano in euro 2.552,00, per compensi di avvocato, oltre IVA,
[...]
CPA e rimb. spese forf. nella misura del 15% di detto compenso, con attribuzione in favore dell'avv.to Barbara Borriello, per dichiarato anticipo.
Così deciso in Napoli, 30/06/2025
Il Giudice
dott. ssa Flora Vollero