TRIB
Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/10/2025, n. 10716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10716 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6136/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il G.L., letti gli atti della causa n. 6136 r.g. 2022, avente ad oggetto il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno dal 13.10.2021 all'1.2.2022, regolarizzato solo dal 3.11.2021 e per un orario part time, nonchè l'impugnativa del licenziamento e la connessa richiesta di differenze retributive a titolo di tredicesima e quattordicesima mensilità aggiuntiva, indennità sostitutiva delle ferie non godute, indennità sostitutiva dei permessi non goduti e dei riposi, compenso per lavoro supplementare e straordinario, indennità di mancato preavviso, trattamento di fine rapporto, indennità per le festività soppresse e le festività non godute, nonché per la mensilità di gennaio 2022 di cui lamenta l'omesso pagamento, formulata da Parte_1
(Avv. Gianni Di Stefano) nei confronti di in persona del
[...] Controparte_1 legale rappresentante pro tempore (Avv. Alessandro Ciciarelli); rilevato innanzi tutto che tutte le richieste attoree si fondano sull'affermato svolgimento di un rapporto di lavoro per il periodo dal 13.10.2021 all'1.2.2022
a tempo pieno e con lo svolgimento delle mansioni di pasticciere, ascrivibili al quarto livello collettivo;
rilevato che lo svolgimento dell'orario di lavoro non risulta dimostrato all'esito dell'espletata istruttoria avendo la teste escussa riferito solo all'inizio dell'orario di lavoro e non all'orario di cessazione che, in assenza di alcuna prova, non può che ritenersi quello dedotto da parte datoriale, pari a 30 ore settimanali;
rilevato pertanto che alcuna differenza retributiva può essere riconosciuta a titolo di lavoro supplementare e di lavoro straordinario;
rilevato che invece risultano dovuti la tredicesima e il trattamento di fine rapporto quale istituto retributivo differito;
rilevato che parte datoriale non contesta la sussistenza di un rapporto a gennaio 2021, ma non dimostra l'avvenuto pagamento;
pagina 1 di 3 rilevato, per quanto riguarda la richiesta a titolo di quattordicesima mensilità aggiuntiva, che la parte ricorrente ha dimostrato altresì l'applicazione del contratto collettivo pubblici esercizi, attraverso la produzione del contratto di assunzione da cui emerge l'applicazione da parte datoriale del contratto collettivo pubblici esercizi, e la produzione del contratto collettivo predetto il cui articolo 178 prevede espressamente e disciplina la quattordicesima mensilità aggiuntiva;
rilevato che alcunchè risulta dovuto a titolo di indennità sostitutiva di ferie e di permessi non essendosi raggiunta alcuna prova sul punto;
rilevato infatti che parte ricorrente ha parzialmente dimostrato nei termini dianzi esposti la fondatezza del credito azionato, avendo dimostrato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato per il tempo e con l'orario dedotti, dimostrando altresì l'avvenuta applicazione del ccnl di settore;
rilevato che alcuna dimostrazione è stata inoltre fornita in relazione al dedotto licenziamento, non essendo emersa in atti alcuna prova in ordine alla cessazione del rapporto per volontà datoriale, il che comporta il rigetto delle domande connesse all'impugnativa di licenziamento nonché il rigetto della domanda di condanna al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso;
rilevalo che dal parziale adempimento dell'onere probatorio posto a suo carico, discende il parziale accoglimento della domanda di parte ricorrente limitatamente alla tredicesima e alla quattordicesima mensilità aggiuntiva, al tfr, alla mensilità di gennaio 2021, oltre alle festività abolite;
rilevato che le somme richieste in ricorso a tale titolo vanno calibrate su un rapporto a tempo di 30 euro per un importo complessivo pari a 3.435,59 di cui: 2387,43 (gennaio 2022, come da busta paga depositata da parte resistente), 354,\7 (trattamento di fine rapporto), 268,39 (festività nazionali), 212,8 (tredicesima), 212,8 (quattordicesima); rilevato per tutto quanto sopra precede che il ricorso va parzialmente accolto con il riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato per tutto il periodo dedotto in giudizio e con lo svolgimento di un orario di lavoro parziale di 30 ore settimanali, e con la condanna al pagamento della tredicesima mensilità aggiuntiva e del trattamento di fine rapporto in quanto istituti di retribuzione differita, nonché della quattordicesima mensilità aggiuntiva, delle festività nazionali e della mensilità di gennaio 2021; rilevato conclusivamente che la parte convenuta va condannata al pagamento, per i titoli dianzi indicati, della somma di euro 3435,59 oltre accessori come per legge;
rilevato che le spese di lite, liquidate e distratte come nel dettaglio del dispositivo che segue, sono regolate dal principio di soccombenza e sono poste a carico di parte convenuta;
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando e ogni altra richiesta, eccezione e difesa rigettando;
in parziale accoglimento del ricorso, che rigetta nel resto, condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte ricorrente e per i titoli di cui in motivazione, della somma di euro 3435,59 oltre accessori come per legge;
pone le spese di lite a carico della società convenuta, e liquida in misura pari a euro 2688,00 oltre rimborso forfettario su spese generali come per legge, iva e cpa, da liquidarsi in favore dei procuratore dichiaratosi antistatario. Roma, 26.7.2025 Il G.L. P. Farina
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il G.L., letti gli atti della causa n. 6136 r.g. 2022, avente ad oggetto il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno dal 13.10.2021 all'1.2.2022, regolarizzato solo dal 3.11.2021 e per un orario part time, nonchè l'impugnativa del licenziamento e la connessa richiesta di differenze retributive a titolo di tredicesima e quattordicesima mensilità aggiuntiva, indennità sostitutiva delle ferie non godute, indennità sostitutiva dei permessi non goduti e dei riposi, compenso per lavoro supplementare e straordinario, indennità di mancato preavviso, trattamento di fine rapporto, indennità per le festività soppresse e le festività non godute, nonché per la mensilità di gennaio 2022 di cui lamenta l'omesso pagamento, formulata da Parte_1
(Avv. Gianni Di Stefano) nei confronti di in persona del
[...] Controparte_1 legale rappresentante pro tempore (Avv. Alessandro Ciciarelli); rilevato innanzi tutto che tutte le richieste attoree si fondano sull'affermato svolgimento di un rapporto di lavoro per il periodo dal 13.10.2021 all'1.2.2022
a tempo pieno e con lo svolgimento delle mansioni di pasticciere, ascrivibili al quarto livello collettivo;
rilevato che lo svolgimento dell'orario di lavoro non risulta dimostrato all'esito dell'espletata istruttoria avendo la teste escussa riferito solo all'inizio dell'orario di lavoro e non all'orario di cessazione che, in assenza di alcuna prova, non può che ritenersi quello dedotto da parte datoriale, pari a 30 ore settimanali;
rilevato pertanto che alcuna differenza retributiva può essere riconosciuta a titolo di lavoro supplementare e di lavoro straordinario;
rilevato che invece risultano dovuti la tredicesima e il trattamento di fine rapporto quale istituto retributivo differito;
rilevato che parte datoriale non contesta la sussistenza di un rapporto a gennaio 2021, ma non dimostra l'avvenuto pagamento;
pagina 1 di 3 rilevato, per quanto riguarda la richiesta a titolo di quattordicesima mensilità aggiuntiva, che la parte ricorrente ha dimostrato altresì l'applicazione del contratto collettivo pubblici esercizi, attraverso la produzione del contratto di assunzione da cui emerge l'applicazione da parte datoriale del contratto collettivo pubblici esercizi, e la produzione del contratto collettivo predetto il cui articolo 178 prevede espressamente e disciplina la quattordicesima mensilità aggiuntiva;
rilevato che alcunchè risulta dovuto a titolo di indennità sostitutiva di ferie e di permessi non essendosi raggiunta alcuna prova sul punto;
rilevato infatti che parte ricorrente ha parzialmente dimostrato nei termini dianzi esposti la fondatezza del credito azionato, avendo dimostrato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato per il tempo e con l'orario dedotti, dimostrando altresì l'avvenuta applicazione del ccnl di settore;
rilevato che alcuna dimostrazione è stata inoltre fornita in relazione al dedotto licenziamento, non essendo emersa in atti alcuna prova in ordine alla cessazione del rapporto per volontà datoriale, il che comporta il rigetto delle domande connesse all'impugnativa di licenziamento nonché il rigetto della domanda di condanna al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso;
rilevalo che dal parziale adempimento dell'onere probatorio posto a suo carico, discende il parziale accoglimento della domanda di parte ricorrente limitatamente alla tredicesima e alla quattordicesima mensilità aggiuntiva, al tfr, alla mensilità di gennaio 2021, oltre alle festività abolite;
rilevato che le somme richieste in ricorso a tale titolo vanno calibrate su un rapporto a tempo di 30 euro per un importo complessivo pari a 3.435,59 di cui: 2387,43 (gennaio 2022, come da busta paga depositata da parte resistente), 354,\7 (trattamento di fine rapporto), 268,39 (festività nazionali), 212,8 (tredicesima), 212,8 (quattordicesima); rilevato per tutto quanto sopra precede che il ricorso va parzialmente accolto con il riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato per tutto il periodo dedotto in giudizio e con lo svolgimento di un orario di lavoro parziale di 30 ore settimanali, e con la condanna al pagamento della tredicesima mensilità aggiuntiva e del trattamento di fine rapporto in quanto istituti di retribuzione differita, nonché della quattordicesima mensilità aggiuntiva, delle festività nazionali e della mensilità di gennaio 2021; rilevato conclusivamente che la parte convenuta va condannata al pagamento, per i titoli dianzi indicati, della somma di euro 3435,59 oltre accessori come per legge;
rilevato che le spese di lite, liquidate e distratte come nel dettaglio del dispositivo che segue, sono regolate dal principio di soccombenza e sono poste a carico di parte convenuta;
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando e ogni altra richiesta, eccezione e difesa rigettando;
in parziale accoglimento del ricorso, che rigetta nel resto, condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte ricorrente e per i titoli di cui in motivazione, della somma di euro 3435,59 oltre accessori come per legge;
pone le spese di lite a carico della società convenuta, e liquida in misura pari a euro 2688,00 oltre rimborso forfettario su spese generali come per legge, iva e cpa, da liquidarsi in favore dei procuratore dichiaratosi antistatario. Roma, 26.7.2025 Il G.L. P. Farina
pagina 3 di 3