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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/05/2025, n. 1974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1974 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. 4095/25 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice, Rel.Est.
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1
Nata a Rrogozhine (Albania) il 26.10.1990 cittadina: Pt_2
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] Vicolo Gabella, n. 4 con l'Avv. Colognese Laura Lina presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_3
Nato a Milano (MI), il 01.08.1987 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Grazia Terzoli presso il quale ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli:
nato il [...] a [...], cittadino italiano, CF Parte_4 C.F._3
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
Il padre, signor verserà alla signora , a titolo di contributo al mantenimento del Parte_3 Parte_5 figlio la somma mensile di € 350,00 somma che sarà versata alla madre mediante bonifico e Per_1 anticipatamente entro il giorno 20 di ogni mese, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, (prima rivalutazione settembre 2025).
I signori – convengono che l'assegno unico universale per i figli, indipendente da chi abbia Pt_5 Pt_3 titolo per richiederlo, sia incassato totalmente (100%) dalla signora Pt_5
a)Il figlio minore resta affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, con esercizio disgiunto per le decisioni di ordinaria amministrazione nel periodo di convivenza di ciascun genitore con il figlio;
le decisioni di maggior importanza relative all'istruzione (quale, a solo titolo esemplificativo, la scelta della scuola), all'educazione, alla salute e alle scelte della residenza abituale dei minori, verranno adottate congiuntamente dai genitori, nell'interesse esclusivo del figlio, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni.
I genitori dovranno garantire al minore il diritto alla bigenitorialità, assicurandogli un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi e con gli ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale;
l'affidamento congiunto comporterà la costante presenza del padre e della madre in ogni necessità del figlio, oltre che in ogni decisione importante che riguardi il minore, fermo restando il rispetto della coerenza delle scelte educative assunte dai genitori ed il bene del figlio;
I genitori comunicheranno sempre il proprio recapito, anche telefonico, e comunque informeranno l'altro genitore degli eventuali spostamenti in altre località quando avranno con sé il minore.
Entrambi i genitori non dovranno far frequentare il figlio minore agli eventuali rispettivi partners, se non nel caso in cui si tratti di relazione seria e duratura e comunque introducendolo con gradualità, evitando possibili traumi ed interferenze o confusioni con il ruolo dell'altro genitore.
L'abitazione familiare, sita in Milano, Via Cima Camilla e Otto, n. 39 e condotta in locazione,
è stata lasciata definitivamente da entrambi e i genitori hanno già regolato ogni pendenza economica. La signora ha già trasferito la propria residenza anagrafica in a Borgo San Pt_1
Dalmazzo (Cuneo), unitamente al figlio Pt_4
b) Salvo diversi e migliori accordi tra i genitori, in ogni caso nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici di gli incontri di con il padre avverranno secondo il seguente Pt_4 Pt_4
calendario:
- a weekend alternati dal venerdì dall'uscita da scuola, sino alla domenica alle ore 18:30, quando il padre riaccompagnerà il minore presso l'abitazione materna o dove altrimenti concordato dai genitori;
- una settimana durante le vacanze scolastiche natalizie, alternando di anno in anno con la madre il periodo dal 23 al 30 dicembre sera con quello dal 30 dicembre sera al 6 gennaio, sempre con prelevamento e riaccompagnamento presso l'abitazione materna o dove altrimenti concordato dai genitori;
- le vacanze scolastiche di Pasqua ad anni alterni;
-un periodo complessivo di trenta giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze scolastiche estive, da concordarsi con la madre entro il 30 aprile di ciascun anno.
-i giorni di festa, coincidenti con eventuali ponti scolastici, saranno trascorsi dal minore figli con il padre.
I genitori si obbligano reciprocamente a garantire un contatto telefonico di con il genitore Pt_4
assente, nella fascia oraria compresa tra le ore 18.00 e le ore 19.30, a giorni alterni, salvo diverso accordo e sempre nel rispetto della volontà del minore. Ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto dei figli nei periodi in cui li avrà con sé.
I genitori si danno reciproco assenso al rilascio al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio propri e dei figli minori.
b) Il signor corrisponderà alla signora a titolo di contributo al mantenimento Parte_4 Pt_1 del figlio minore entro il giorno 17 di ogni mese, l'importo mensile di euro 300/00 somma Pt_4
annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT relativi al costo della vita;
il tutto da corrispondersi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della madre, alle coordinate bancarie della stessa [...].
Le spese extra assegno dei figli, così come individuate dalle Linee Guida della Corte d'Appello di Milano sottoscritte in data 14.11.2017, da intendersi qui integralmente ritrascritte, saranno suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno.
3) Spese del presente giudizio integralmente compensate, oltre spese forfettarie, I.V.A. e
C.P.A.”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
(Se previste)
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura
Così deciso in Milano, il 30.04.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa M.Laura Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice, Rel.Est.
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1
Nata a Rrogozhine (Albania) il 26.10.1990 cittadina: Pt_2
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] Vicolo Gabella, n. 4 con l'Avv. Colognese Laura Lina presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_3
Nato a Milano (MI), il 01.08.1987 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Grazia Terzoli presso il quale ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli:
nato il [...] a [...], cittadino italiano, CF Parte_4 C.F._3
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
Il padre, signor verserà alla signora , a titolo di contributo al mantenimento del Parte_3 Parte_5 figlio la somma mensile di € 350,00 somma che sarà versata alla madre mediante bonifico e Per_1 anticipatamente entro il giorno 20 di ogni mese, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, (prima rivalutazione settembre 2025).
I signori – convengono che l'assegno unico universale per i figli, indipendente da chi abbia Pt_5 Pt_3 titolo per richiederlo, sia incassato totalmente (100%) dalla signora Pt_5
a)Il figlio minore resta affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, con esercizio disgiunto per le decisioni di ordinaria amministrazione nel periodo di convivenza di ciascun genitore con il figlio;
le decisioni di maggior importanza relative all'istruzione (quale, a solo titolo esemplificativo, la scelta della scuola), all'educazione, alla salute e alle scelte della residenza abituale dei minori, verranno adottate congiuntamente dai genitori, nell'interesse esclusivo del figlio, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni.
I genitori dovranno garantire al minore il diritto alla bigenitorialità, assicurandogli un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi e con gli ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale;
l'affidamento congiunto comporterà la costante presenza del padre e della madre in ogni necessità del figlio, oltre che in ogni decisione importante che riguardi il minore, fermo restando il rispetto della coerenza delle scelte educative assunte dai genitori ed il bene del figlio;
I genitori comunicheranno sempre il proprio recapito, anche telefonico, e comunque informeranno l'altro genitore degli eventuali spostamenti in altre località quando avranno con sé il minore.
Entrambi i genitori non dovranno far frequentare il figlio minore agli eventuali rispettivi partners, se non nel caso in cui si tratti di relazione seria e duratura e comunque introducendolo con gradualità, evitando possibili traumi ed interferenze o confusioni con il ruolo dell'altro genitore.
L'abitazione familiare, sita in Milano, Via Cima Camilla e Otto, n. 39 e condotta in locazione,
è stata lasciata definitivamente da entrambi e i genitori hanno già regolato ogni pendenza economica. La signora ha già trasferito la propria residenza anagrafica in a Borgo San Pt_1
Dalmazzo (Cuneo), unitamente al figlio Pt_4
b) Salvo diversi e migliori accordi tra i genitori, in ogni caso nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici di gli incontri di con il padre avverranno secondo il seguente Pt_4 Pt_4
calendario:
- a weekend alternati dal venerdì dall'uscita da scuola, sino alla domenica alle ore 18:30, quando il padre riaccompagnerà il minore presso l'abitazione materna o dove altrimenti concordato dai genitori;
- una settimana durante le vacanze scolastiche natalizie, alternando di anno in anno con la madre il periodo dal 23 al 30 dicembre sera con quello dal 30 dicembre sera al 6 gennaio, sempre con prelevamento e riaccompagnamento presso l'abitazione materna o dove altrimenti concordato dai genitori;
- le vacanze scolastiche di Pasqua ad anni alterni;
-un periodo complessivo di trenta giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze scolastiche estive, da concordarsi con la madre entro il 30 aprile di ciascun anno.
-i giorni di festa, coincidenti con eventuali ponti scolastici, saranno trascorsi dal minore figli con il padre.
I genitori si obbligano reciprocamente a garantire un contatto telefonico di con il genitore Pt_4
assente, nella fascia oraria compresa tra le ore 18.00 e le ore 19.30, a giorni alterni, salvo diverso accordo e sempre nel rispetto della volontà del minore. Ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto dei figli nei periodi in cui li avrà con sé.
I genitori si danno reciproco assenso al rilascio al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio propri e dei figli minori.
b) Il signor corrisponderà alla signora a titolo di contributo al mantenimento Parte_4 Pt_1 del figlio minore entro il giorno 17 di ogni mese, l'importo mensile di euro 300/00 somma Pt_4
annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT relativi al costo della vita;
il tutto da corrispondersi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della madre, alle coordinate bancarie della stessa [...].
Le spese extra assegno dei figli, così come individuate dalle Linee Guida della Corte d'Appello di Milano sottoscritte in data 14.11.2017, da intendersi qui integralmente ritrascritte, saranno suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno.
3) Spese del presente giudizio integralmente compensate, oltre spese forfettarie, I.V.A. e
C.P.A.”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
(Se previste)
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura
Così deciso in Milano, il 30.04.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa M.Laura Amato