Ordinanza cautelare 27 ottobre 2016
Ordinanza collegiale 19 dicembre 2024
Ordinanza collegiale 26 febbraio 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza 12/06/2025, n. 11510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11510 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 11510/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10521/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10521 del 2016, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Gabriela Caterina Federico, con domicilio digitale coma da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dello stesso avvocato, in Roma, viale Mazzini, 55;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco in carica, rappresentata e difesa dall’avv. Laura Carbone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli uffici dell’Avvocatura capitolina, in Roma, via del Tempio di Giove, 21;
Ater - Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica del Comune di Roma, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Monica Viarengo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli uffici dell’Avvocatura dell’ente, in Roma, via F.P. De Calboli, 20/E;
per l’annullamento
della D.D. di Roma Capitale prot. EL/-OMISSIS-, di annullamento dell’ammissibilità e di adozione del parere contrario in relazione alla domanda di assegnazione in regolarizzazione dell’alloggio dell’Ater del Comune di Roma, sito in via -OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27.05.2025 la dott.ssa Annalisa Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO
1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato - nel premettere di aver presentato, in data 05.11.2007, domanda di assegnazione in regolarizzazione ai sensi della L.R. Lazio n. 27/2006 per l’immobile dell’Ater del Comune di Roma sito in Roma in -OMISSIS-, n-OMISSIS-, cod. immobile -OMISSIS- - il sig. -OMISSIS- ha chiesto l’annullamento della determina in epigrafe indicata con cui è stata annullata l’ammissibilità della domanda (sulla quale la Commissione Tecnica aveva espresso il parere favorevole, successivamente approvato dal Dipartimento Politiche Abitative di Roma Capitale, con D.D. n. -OMISSIS-) ed è stato formulato parere negativo all’assegnazione, in adesione alla proposta di Ater del 16.04.2014, confermata in data 06.08.2014 e fondata sulla presenza - alla data del 20.11.2006 - della legittima assegnataria, sig.ra-OMISSIS-, all’interno dell’alloggio.
In sintesi, secondo l’Amministrazione, l’occupazione dell’immobile da parte del nucleo familiare dell’odierno ricorrente sarebbe successiva al termine del 20.11.2006 (art. 53, co. 1, L.R. n. 27/2006), avendo avuto inizio solo il 13.11.2007, data di uscita anagrafica della legittima assegnataria, emigrata ad Anzio (RM).
1.1. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
- “1. Violazione dell’art. 53 della L.R. Lazio 28.12.2006, n. 27 e s.m.i., dell’art. 11 della L.R. Lazio n. 11 del 19.7.2007, della determinazione della Regione Lazio 2.10.2013 n. A07869, della L.R. Lazio 6.8.1999, n. 12 e s.m.i., della L. 5.8.1978, n. 457 e dei principi generali vigenti in materia in relazione agli artt. 1, 3 e, 6, commi 1, lett. b), 9, 10, 10 bis della L. n. 241/1990 ed agli artt. 2, 3, 24, 4, 97, 117 della Costituzione. Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, errata valutazione dei presupposti, sviamento, difetto di motivazione, difetto di istruttoria, ingiustizia manifesta” ;
- “2. Altra violazione dell’art. 53 della L.R. Lazio 28.12.2006, n. 27 e s.m.i., dell’art. 11 della L.R. Lazio n. 11 del 19.7.2007, della determinazione della Regione Lazio 2.10.2013 n. A07869, della L.R. Lazio 6.8.1999, n. 12 e s.m.i., della L. 5.8.1978, n. 457 e dei principi generali vigenti in materia in relazione agli artt. 1, 3 e, 6, commi 1, lett. b), 9, 10, 10 bis della L. n. 241/1990 ed agli artt. 2, 3, 24, 4, 97, 117 della Costituzione. Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, errata valutazione dei presupposti, difetto di istruttoria, difetto di motivazione” ;
- “3. Violazione degli artt. 3 e 21 nonies della L. n. 241/1990 e s.m.i. e dei principi generali vigenti in materia di annullamento d’ufficio, dei principi di tutela dell’affidamento in relazione all’art. 97 della Costituzione. Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, errata valutazione dei presupposti, difetto di istruttoria, difetto di motivazione e sviamento” ;
- “4. Violazione dell’art. 53 della L.R. Lazio 28.12.2006, n. 27 e s.m.i., dell’art. 11 della L.R. Lazio n. 11 del 19.7.2007, della determinazione della Regione Lazio 2.10.2013 n. A07869, della L.R. Lazio 6.8.1999, n. 12 e s.m.i., della L. 5.8.1978, n. 457 e dei principi generali vigenti in materia in relazione alla L. n. 241/1990 ed agli artt. 2, 3, 24, 4, 97, 117 della Costituzione. Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, errata valutazione dei presupposti, difetto di motivazione, disparità di trattamento, sviamento, ingiustizia manifesta” ;
- “5. Violazione del Regolamento Regionale n. 2 del 20.9.2000, della L. n. 241/1990 e s.m.i. e dei principi generali vigenti in materia. Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, errata valutazione dei presupposti, difetto di motivazione”.
2. Roma Capitale e Ater del Comune di Roma si sono costituite in giudizio, depositando documenti e chiedendo il rigetto del ricorso.
3. Con ordinanza n. 6652 del 27.10.2016, la Sezione Terza Quater ha respinto l’istanza di misure cautelari, per ritenuta insussistenza del periculum in mora .
4. Con ordinanza collegiale del 19.12.2024, n. 23078, la Sezione - rilevata la mancanza del fascicolo d’ufficio cartaceo contenente gli atti originali - ha disposto incombenti a carico delle parti e della Segreteria ai sensi dell’art. 5, co. 5, disp. att. c.p.a.
5. Con successiva ordinanza del 26.02.2025, n. 4328, è stato ricostruito il fascicolo ed è stata fissata, per la trattazione del merito, l’udienza pubblica del 27.05.2025, nel corso della quale, dopo la discussione, la causa è passata in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Non può trovare accoglimento il primo motivo di censura, in base al quale:
a) il possesso da parte del ricorrente della qualità di occupante sine titulo sarebbe “comprovato dalle volture dei contratti a suo nome relativi alle utenze di somministrazione di energia elettrica e di gas dell’appartamento […] stipulati in data 6.9.2006” , dunque, anteriormente al 20.11.2006;
b) non potrebbe assumere rilevanza “il semplice fatto formale che l’originaria locataria dell’alloggio, che si era trasferita definitivamente ad Anzio presso i figli per ricevere assistenza e cure a causa dei suoi gravi problemi di salute, si sia potuta determinare ad effettuare il proprio cambio di residenza anagrafico in quel comune soltanto successivamente al termine normativo del 20.11.2006”.
2.1. Al riguardo, si rende opportuno ricordare, preliminarmente, che l’art. 53 della L.R. Lazio n. 27/2006 ha aperto una procedura straordinaria di sanatoria quanto alle occupazioni abusive, permettendone la regolarizzazione in favore “di coloro che alla data del 20 novembre 2006 occupano senza titolo alloggi di edilizia residenziale pubblica […] in presenza delle condizioni richieste per l’assegnazione”.
Dal tenore letterale del comma 1 del menzionato art. 53, appena riportato, si desume che, per la definizione delle domande di sanatoria in questione, è stata individuato quale discrimen la data del 20.11.2006 (cfr. ex multis Tar Lazio, sez. II quater, 16.02.2022, n. 1884), così escludendo - ai fini della regolarizzazione - la rilevanza di eventuali occupazioni che abbiano avuto inizio successivamente a tale data (cfr. ex multis Cons. Stato, sez. V, 13.07.2018, n. 4291).
2.2. Tanto premesso, occorre considerare che il parere negativo da ultimo espresso da Roma Capitale si fonda su accertamenti anagrafici (in atti), dai quali è emerso che solo il 13.11.2007 la legittima assegnataria dell’alloggio è emigrata ad Anzio (RM).
Orbene, con il ricorso in epigrafe non si contestano specificamente le risultanze degli accertamenti anagrafici messi in atto dall’Amministrazione; si sostiene, tuttavia, che sarebbe ingiusto far prevalere queste ultime sull’autodichiarazione asseritamente resa dalla sig.ra FA e sulle ulteriori circostanze di fatto, che, viceversa, farebbero propendere in maniera inequivoca per l’occupazione esclusiva dell’alloggio da parte del nucleo familiare del ricorrente, in epoca antecedente al 20.11.2006.
2.3. Tale prospettazione non può essere condivisa.
Al riguardo, in disparte la verifica delle deduzioni di parte resistente in ordine all’assenza di veridicità della dichiarazione resa dalla sig.ra FA, è sufficiente considerare che, in relazione alle dichiarazioni sostitutive di atto notorio difformi dalle risultanze anagrafiche, in giurisprudenza “si è condivisibilmente precisato che laddove l’Amministrazione abbia acquisito una risultanza qualificata, come un certificato storico di residenza, detta risultanza prevale su quelle emergenti da dichiarazioni sostitutive. E ciò in quanto, da un lato, ‘ la certificazione ha una efficacia probatoria superiore alla dichiarazione sostitutiva, dall’altro le risultanze anagrafiche circa il luogo di residenza emergenti da una certificazione hanno sì valore presuntivo, ma possono essere superate soltanto da una prova contraria desumibile da una fonte di convincimento munita di determinati requisiti, relativi alla provenienza ed al procedimento di costituzione, che ne garantiscano l’attendibilità (…) ’ (T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 28.03.2012, n. 2961; T.A.R. Lazio Roma, Sez. II-ter, 14.05.2010, n. 11330)” (Tar Lazio, sez. V str. , 7.12.2023, n. 18375), prova contraria che, nel caso di specie, non sussiste.
3. È infondato anche il secondo motivo di ricorso, a mezzo del quale si censura la determina dirigenziale impugnata, laddove - in violazione dell’art. 10- bis l. n. 241/1990 - si sarebbe “limitata a richiamare genericamente il parere negativo espresso dall’A.T.E.R. senza dare contezza delle ragioni per le quali le osservazioni presentate dal ricorrente sono state disattese” (p. 11, ricorso).
3.1. Invero - salvo quanto si dirà infra, sub 4 , in merito alle competenze specificamente poste in capo all’Ater - è sufficiente rilevare come l’odierno ricorrente sia stato raggiunto dalla comunicazione di avvio del procedimento veicolata dall’Ater e come delle osservazioni dallo stesso conseguentemente presentate si sia dato atto nella nota adottata dalla stessa Azienda nell’agosto 2014 e trasmessa per conoscenza al ricorrente.
In aggiunta, in coerenza con il costante orientamento giurisprudenziale, va ribadito che l’Amministrazione non è tenuta a svolgere una puntuale e analitica confutazione delle singole deduzioni introdotte dall’interessato nel corso del procedimento, essendo sufficiente che emerga, con un certo grado di determinazione, la motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno del provvedimento finale ( ex multis , Cons. Stato, sez. II, 15 novembre 2023, n. 9800; Cons. Stato, sez. IV, 4 novembre 2020, n. 6815), che - nel caso di specie - indubitabilmente sussiste.
4. Non merita accoglimento neanche il terzo motivo di ricorso, che si appunta sulla violazione dell’art. 21- nonies l. n. 241/1990, ovverosia sulla circostanza che “il provvedimento impugnato avrebbe considerato quale unico presupposto per il ritiro dell’atto la ritenuta illegittimità della d.d. n. 523/2009, in assenza totale di ponderazione dell’affidamento ingenerato nell’interessato stante il lungo tempo trascorso e senza adeguata comparazione dell’interesse privato con l’interesse pubblico” (p. 13, ricorso).
4.1. Invero, con la D.D. n. 523/2009, Roma Capitale ha recepito il parere favorevole espresso dalla Commissione Tecnica all’uopo incaricata sulla domanda di regolarizzazione presentata dall’odierno ricorrente, ma ha contestualmente subordinato l’assegnazione dell’alloggio alle successive verifiche demandate all’Ente gestore ( “L’assegnazione in regolarizzazione degli alloggi occupati senza titolo è subordinata alla ricorrenza delle ulteriori condizioni descritte ai punti 3, 3ter e 5 dell’art 53 della L R 27/2006 nonché degli ulteriori requisiti previsti dalle disposizioni vigenti, alla cui verifica provvederanno gli Enti gestori degli alloggi” ).
4.2. Dunque, l’assegnazione in regolarizzazione era, sin dall’origine, subordinata al buon esito delle successive verifiche e, in concreto, in conseguenza degli accertamenti condotti dall’Ater del Comune di Roma - nell’esercizio delle competenze alla stessa spettanti -, è emerso come, alla data del 20.11.2006, vi fosse la compresenza nell’alloggio in questione della legittima assegnataria, di cui, peraltro, non era stata fatta alcuna menzione nell’istanza di regolarizzazione a suo tempo presentata.
4.3. Deve, pertanto, escludersi che “alla fattispecie sub judice […] possa applicarsi la previsione di cui all’art. 21 nonies della legge 241/90, non riguardando l’atto impugnato l’autoannullamento di un provvedimento definitivo, oltre alla circostanza che non si tratta né di un atto di autorizzazione, né di attribuzione di vantaggi economici.
Non coglie nel segno, dunque, la censura secondo cui non sarebbe stato rispettato […l] ’art. 21 nonies l. 241/90, perché, al di là del nomen iuris utilizzato, nel caso di specie non di atto di annullamento in senso proprio si tratta, bensì di atto dichiarativo della mancata verifica positiva circa la sussistenza dei requisiti di legge, nell’adottare il quale il Comune non esercita alcun potere discrezionale, essendo la suddetta verifica contemplata direttamente dalla legge come condizione per poter assegnare un alloggio ERP in deroga e, dunque, in pregiudizio di chi, regolarmente inserito in graduatoria, pazientemente e diligentemente attende il suo turno.
Nessun legittimo affidamento, inoltre, poteva sorgere sulla base di un primo screening di ammissibilità della domanda” (Tar Lazio, sez. V stralcio, 14.03.2024, n. 5194) .
5. Non è suscettibile di favorevole considerazione neppure il quarto motivo di ricorso, con il quale si contesta l’intervenuta adozione del parere negativo a distanza di nove anni dalla presentazione dell’istanza (a fronte della previsione del termine di 24 mesi di cui all’art. 11 della L.R. n. 11/2007).
Invero, come già chiarito dalla Sezione (sentenza n. 16153 del 6.09.2024 e giurisprudenza ivi richiamata; cfr. anche la sentenza n. 1835 del 28.01.2025):
- “costituisce principio generale del diritto, di cui le previsioni dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990 rappresentano ulteriore conferma a livello di normazione primaria, quello per cui i termini del procedimento amministrativo devono essere considerati ordinatori, ove non siano dichiarati espressamente perentori dalla legge” ;
- pertanto, “ferma restando - per l’eventualità del ritardo e in presenza dei presupposti di legge - l’esperibilità di rimedi risarcitori e/o indennitari, le disposizioni che stabiliscono il termine di conclusione del procedimento non ricollegano alla sua violazione un effetto di consumazione del potere”;
- “[i]l ritardo nella conclusione del procedimento di regolarizzazione in questione non può quindi giustificare, di per sé, l’annullamento del provvedimento impugnato” .
6. Per le medesime ragioni, non merita accoglimento neanche il quinto e ultimo motivo di ricorso, con il quale si contesta il ritardo maturato dall’Ater nell’adozione della proposta di emanazione dell’annullamento dell’ammissibilità della domanda (nello specifico, tale proposta sarebbe immotivatamente pervenuta oltre il termine di 30 giorni menzionato nella comunicazione di avvio del procedimento).
7. In conclusione, per tutto quanto esposto, il ricorso va respinto.
8. I profili di novità dell’oggetto del giudizio, con riguardo al momento - risalente - in cui lo stesso è stato introdotto, giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio (Sezione Quinta Ter ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, co. 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità degli interessati, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità del ricorrente e dell’altra persona fisica menzionata, nonché di tutti gli altri dati idonei a identificarli.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Anna Maria Verlengia, Presidente FF
Annalisa Tricarico, Referendario, Estensore
Pierluigi Tonnara, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Annalisa Tricarico | Anna Maria Verlengia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.