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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 27/03/2025, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2227/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Termini Imerese
Sezione Lavoro in persona del Giudice Dott. Rosario La Fata, all'esito della trattazione scritta del procedimento disposta ex art. 127 ter cpc, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.r.g. 2227 2024
TRA
, (C.F. ), con l'Avv. Lo Cascio Maria Grazia Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), con l'Avv. Capotorti Valeria e l'Avv. Delia Cernigliaro CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE
DISPOSITIVO
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
DICHIARA l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso proposto da . Parte_1
DICHIARA che invalida al 100%, non possiede il requisito sanitario relativo Parte_1 all'indennità di accompagnamento.
SPESE irripetibili.
MOTIVI DELLA DECISIONE – IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 445 bis cpc , impugnando i verbali del 14 dicembre 2022 della Parte_1
CP_ Commissione ha chiesto all'intestato Tribunale il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
CP_ Ritualmente instaurato il contraddittorio nei confronti dell' è stato conferito incarico di consulenza tecnica alla Dott.ssa , la quale, nella relazione del 18 aprile 2024, depositata Persona_1
il 18 maggio 2024, ha accertato che la ricorrente è invalida al 100% con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età ma non impossibilitata a deambulare autonomamente od a svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita. Depositato l'atto di contestazione nel termine assegnato, ha tempestivamente Parte_1
proposto ricorso ex art. 445 bis comma VI cpc, lamentando che il consulente tecnico non ha adeguatamente valutato il suo quadro clinico, trascurando di evidenziare l'incidenza delle singole patologie nella vita di relazione della stessa.
Sulla scorta di tali motivi, la ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa rinnovazione della consulenza medica, di dichiarare la sussistenza delle condizioni per conseguire l'indennità di accompagnamento, nonché l'attribuzione dello status di portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma III, legge
104/1992. CP_ Costituendosi tempestivamente in giudizio a mezzo di memoria difensiva, l' ha chiesto la declaratoria di inammissibilità o di improcedibilità del ricorso, ovvero il rigetto per l'insussistenza del requisito sanitario.
La causa, respinta la richiesta di rinnovo della CTU, è stata discussa all'udienza del 27 marzo 2025 ed il Tribunale, all'esito della camera di consiglio, ha dato lettura della sentenza.
Il ricorso proposto da è, in parte, inammissibile, e, in parte, infondato. Parte_1
Preliminarmente, deve essere dichiarata l'inammissibilità per carenza di interesse della domanda volta ad ottenere il riconoscimento dello status di portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3,
CP_ comma III, legge 104/1992, che, a ben vedere, è già stato attribuito dall' alla ricorrente giusto verbale del 14 dicembre 2022.
Ciò posto, occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 445 bis comma VI cpc “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Il requisito della specificazione dei motivi, analogamente a quanto previsto dall'art. 342 cpc in materia di appello, deve essere interpretato senza sterili formalismi ma pur sempre in coerenza con la finalità e la struttura del giudizio post-atp, che è quella di permettere un sindacato sulla correttezza della valutazione del requisito sanitario operata dal CTU e non di fornire alle parti l'accesso immediato e diretto ad un secondo parere medico, a prescindere dai risultati ottenuti nell'ambito dell'atp.
Ciò comporta che il ricorrente è tenuto ad individuare i punti della consulenza impugnati, i passaggi logici e scientifici che la sorreggono e le ragioni di dissenso espresse rispetto al ragionamento seguito dal CTU.
Tenuto conto delle suddette coordinate ermeneutiche, si evidenzia che la ricorrente non ha segnalato alcun errore tecnico o individuato specifiche criticità, in termini di incompletezza, irragionevolezza, incoerenza, devianza dalle nozioni della scienza medica, nell'elaborato peritale ovvero nelle indagini compiute, limitandosi a censurare una generica sottostima delle patologie emergenti dalla documentazione depositata, senza, peraltro, argomentare in merito alla loro concreta incidenza sulla capacità di deambulare o di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita.
Non essendo possibile individuare, sulla scorta delle allegazioni della ricorrente, l'ambito del riesame richiesto a questo Giudice, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Vale la pena, ad ogni buon conto, sottolineare che le valutazioni espresse dal CTU sono pienamente condivise dal Tribunale in quanto prive di vizi logici e supportate dai necessari rilievi di competenza tecnica.
Ed invero, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, il CTU ha adeguatamente valutato il quadro clinico della ricorrente riconoscendo l'invalidità al 100% ma non l'impossibilità a deambulare autonomamente. L'esclusione dell'indennità di accompagnamento non può ritenersi superficiale in quanto si basa sull'esame della documentazione medica e sulle risultanze dell'esame obiettivo, da cui si ricava che la ricorrente è affetta da “- Artropatia degenerativo-artrosica della colonna e degli gli arti inferiori ad incidenza funzionale - Ipovisus da degenerazione maculare senile - Cardiopatia ischemico-ipertensiva sottoposta a rivascolarizzazione completa in buon compenso emodinamico
(…) Nel caso in essere ci troviamo di fronte ad un soggetto di 79 anni, in discrete condizioni generali
e compenso emodinamico. Durante la visita non sono emersi deficit neurologici o psichici degni di nota ad eccezione di una deflessione del tono dell'umore. Il soggetto è apparso lucido, collaborante, orientato nei parametri spazio/temporali. La patologia artrosico-degenerativa coinvolgente principalmente la colonna e gli arti inferiori per cui pratica terapia antalgica, ha incidenza sulla deambulazione, con necessità di appoggio monolaterale, ma i movimenti del tronco ed agli arti, seppur limitati e difficoltosi, sono possibili ai fini di una deambulazione autonoma e del compimento degli atti della vita quotidiana (…) Facendo riferimento alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti allegata al D.M.43 del 05/02/1992, le patologie suddette, valutate per analogia, sono causa di invalidità al 100% difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età, come già riconosciuta dalla Commissione medica CP_1
ma non si ritiene che le stesse determinino impossibilità a deambulare autonomamente ed a svolgere gli atti quotidiani della vita con necessità di continua assistenza;
pertanto, in atto, non sussistono i requisiti sanitari per la concessione dell'indennità di accompagnamento”.
A diversa conclusione non può pervenirsi valorizzando il certificato medico depositato in data 9 gennaio 2025 in quanto non si attesta un'assoluta impossibilità a deambulare;
anzi si legge che la ricorrente presenta solo “scarsa tolleranza al carico” e “si aiuta con un girello nella deambulazione”. Ebbene, alla luce di una consulenza tecnica ben strutturata, contro la quale non sono state avanzate efficaci controdeduzioni sul piano tecnico-scientifico da parte della ricorrente, e dell'assenza di documentazione sanitaria comprovante un aggravamento, non ci si può che uniformare al parere del perito e concludere per l'insussistenza del requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento.
Per quanto esposto, va dichiarata anche l'infondatezza del ricorso.
Le spese di lite, tenuto conto della dichiarazione ex art. 152 disp att cpc in atti, vanno dichiarate irripetibili.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Termini Imerese
Sezione Lavoro in persona del Giudice Dott. Rosario La Fata, all'esito della trattazione scritta del procedimento disposta ex art. 127 ter cpc, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.r.g. 2227 2024
TRA
, (C.F. ), con l'Avv. Lo Cascio Maria Grazia Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), con l'Avv. Capotorti Valeria e l'Avv. Delia Cernigliaro CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE
DISPOSITIVO
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
DICHIARA l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso proposto da . Parte_1
DICHIARA che invalida al 100%, non possiede il requisito sanitario relativo Parte_1 all'indennità di accompagnamento.
SPESE irripetibili.
MOTIVI DELLA DECISIONE – IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 445 bis cpc , impugnando i verbali del 14 dicembre 2022 della Parte_1
CP_ Commissione ha chiesto all'intestato Tribunale il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
CP_ Ritualmente instaurato il contraddittorio nei confronti dell' è stato conferito incarico di consulenza tecnica alla Dott.ssa , la quale, nella relazione del 18 aprile 2024, depositata Persona_1
il 18 maggio 2024, ha accertato che la ricorrente è invalida al 100% con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età ma non impossibilitata a deambulare autonomamente od a svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita. Depositato l'atto di contestazione nel termine assegnato, ha tempestivamente Parte_1
proposto ricorso ex art. 445 bis comma VI cpc, lamentando che il consulente tecnico non ha adeguatamente valutato il suo quadro clinico, trascurando di evidenziare l'incidenza delle singole patologie nella vita di relazione della stessa.
Sulla scorta di tali motivi, la ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa rinnovazione della consulenza medica, di dichiarare la sussistenza delle condizioni per conseguire l'indennità di accompagnamento, nonché l'attribuzione dello status di portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma III, legge
104/1992. CP_ Costituendosi tempestivamente in giudizio a mezzo di memoria difensiva, l' ha chiesto la declaratoria di inammissibilità o di improcedibilità del ricorso, ovvero il rigetto per l'insussistenza del requisito sanitario.
La causa, respinta la richiesta di rinnovo della CTU, è stata discussa all'udienza del 27 marzo 2025 ed il Tribunale, all'esito della camera di consiglio, ha dato lettura della sentenza.
Il ricorso proposto da è, in parte, inammissibile, e, in parte, infondato. Parte_1
Preliminarmente, deve essere dichiarata l'inammissibilità per carenza di interesse della domanda volta ad ottenere il riconoscimento dello status di portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3,
CP_ comma III, legge 104/1992, che, a ben vedere, è già stato attribuito dall' alla ricorrente giusto verbale del 14 dicembre 2022.
Ciò posto, occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 445 bis comma VI cpc “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Il requisito della specificazione dei motivi, analogamente a quanto previsto dall'art. 342 cpc in materia di appello, deve essere interpretato senza sterili formalismi ma pur sempre in coerenza con la finalità e la struttura del giudizio post-atp, che è quella di permettere un sindacato sulla correttezza della valutazione del requisito sanitario operata dal CTU e non di fornire alle parti l'accesso immediato e diretto ad un secondo parere medico, a prescindere dai risultati ottenuti nell'ambito dell'atp.
Ciò comporta che il ricorrente è tenuto ad individuare i punti della consulenza impugnati, i passaggi logici e scientifici che la sorreggono e le ragioni di dissenso espresse rispetto al ragionamento seguito dal CTU.
Tenuto conto delle suddette coordinate ermeneutiche, si evidenzia che la ricorrente non ha segnalato alcun errore tecnico o individuato specifiche criticità, in termini di incompletezza, irragionevolezza, incoerenza, devianza dalle nozioni della scienza medica, nell'elaborato peritale ovvero nelle indagini compiute, limitandosi a censurare una generica sottostima delle patologie emergenti dalla documentazione depositata, senza, peraltro, argomentare in merito alla loro concreta incidenza sulla capacità di deambulare o di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita.
Non essendo possibile individuare, sulla scorta delle allegazioni della ricorrente, l'ambito del riesame richiesto a questo Giudice, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Vale la pena, ad ogni buon conto, sottolineare che le valutazioni espresse dal CTU sono pienamente condivise dal Tribunale in quanto prive di vizi logici e supportate dai necessari rilievi di competenza tecnica.
Ed invero, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, il CTU ha adeguatamente valutato il quadro clinico della ricorrente riconoscendo l'invalidità al 100% ma non l'impossibilità a deambulare autonomamente. L'esclusione dell'indennità di accompagnamento non può ritenersi superficiale in quanto si basa sull'esame della documentazione medica e sulle risultanze dell'esame obiettivo, da cui si ricava che la ricorrente è affetta da “- Artropatia degenerativo-artrosica della colonna e degli gli arti inferiori ad incidenza funzionale - Ipovisus da degenerazione maculare senile - Cardiopatia ischemico-ipertensiva sottoposta a rivascolarizzazione completa in buon compenso emodinamico
(…) Nel caso in essere ci troviamo di fronte ad un soggetto di 79 anni, in discrete condizioni generali
e compenso emodinamico. Durante la visita non sono emersi deficit neurologici o psichici degni di nota ad eccezione di una deflessione del tono dell'umore. Il soggetto è apparso lucido, collaborante, orientato nei parametri spazio/temporali. La patologia artrosico-degenerativa coinvolgente principalmente la colonna e gli arti inferiori per cui pratica terapia antalgica, ha incidenza sulla deambulazione, con necessità di appoggio monolaterale, ma i movimenti del tronco ed agli arti, seppur limitati e difficoltosi, sono possibili ai fini di una deambulazione autonoma e del compimento degli atti della vita quotidiana (…) Facendo riferimento alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti allegata al D.M.43 del 05/02/1992, le patologie suddette, valutate per analogia, sono causa di invalidità al 100% difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età, come già riconosciuta dalla Commissione medica CP_1
ma non si ritiene che le stesse determinino impossibilità a deambulare autonomamente ed a svolgere gli atti quotidiani della vita con necessità di continua assistenza;
pertanto, in atto, non sussistono i requisiti sanitari per la concessione dell'indennità di accompagnamento”.
A diversa conclusione non può pervenirsi valorizzando il certificato medico depositato in data 9 gennaio 2025 in quanto non si attesta un'assoluta impossibilità a deambulare;
anzi si legge che la ricorrente presenta solo “scarsa tolleranza al carico” e “si aiuta con un girello nella deambulazione”. Ebbene, alla luce di una consulenza tecnica ben strutturata, contro la quale non sono state avanzate efficaci controdeduzioni sul piano tecnico-scientifico da parte della ricorrente, e dell'assenza di documentazione sanitaria comprovante un aggravamento, non ci si può che uniformare al parere del perito e concludere per l'insussistenza del requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento.
Per quanto esposto, va dichiarata anche l'infondatezza del ricorso.
Le spese di lite, tenuto conto della dichiarazione ex art. 152 disp att cpc in atti, vanno dichiarate irripetibili.