Sentenza 1 dicembre 1982
Massime • 1
Con riguardo alla delibazione in Italia di sentenza resa in uno stato aderente alla convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, ratificata con legge 21 giugno 1971 n. 804, le Disposizioni degli artt. 32 e segg. della convenzione medesima, che prevedono una procedura di tipo monitorio, con provvedimento della Corte d'appello su ricorso dell'interessato "inaudita altera parte", salvo successiva pronuncia, a contraddittorio posticipato, sull'eventuale opposizione della controparte inoltrata con la Forma della citazione, non ostano a che l'istante, anziché avvalersi di questo rito semplificato, possa introdurre il giudizio di delibazione con citazione, offrendo subito alla controparte la garanzia del contraddittorio.*
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 01/12/1982, n. 6519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6519 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 1982 |
Testo completo
Con riguardo alla delibazione in Italia di sentenza resa in uno stato aderente alla convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, ratificata con legge 21 giugno 1971 n. 804, le Disposizioni degli artt. 32 e segg. della convenzione medesima, che prevedono una procedura di tipo monitorio, con provvedimento della Corte d'appello su ricorso dell'interessato "inaudita altera parte", salvo successiva pronuncia, a contraddittorio posticipato, sull'eventuale opposizione della controparte inoltrata con la Forma della citazione, non ostano a che l'istante, anziché avvalersi di questo rito semplificato, possa introdurre il giudizio di delibazione con citazione, offrendo subito alla controparte la garanzia del contraddittorio.*