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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/09/2025, n. 3200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3200 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2620/2025
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, in esito all'udienza del 10 settembre 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 2620/2025 R.G. e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], ivi residente in [...], piano Parte_1 primo, codice fiscale , elettivamente domiciliata in Catania, via CodiceFiscale_1
Caronda n. 172, presso lo Studio dell'Avv. Alessandro Corradi, che la rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del suo Presidente pro tempore, CF , Via Ciro il Grande 21, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocato Vagliasindi ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale INPS - Piazza della Repubblica n. 26 – Catania
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 6 Con ricorso depositato in data 18 marzo 2025 parte ricorrente ha contestato gli esiti della ctu depositata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo recante n.r.g.
9565/2024 in base alla quale non era stata riconosciuta in possesso dei requisiti sanitari per il riconoscimento dei benefici richiesti.
Ha contestato l'esito dell'accertamento chiedendo “in via preliminare, nominare un
Consulente Tecnico d'Ufficio medico - legale al fine di procedere alla verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa della ricorrente e relativa all'accertamento del proprio stato di invalido civile nella misura del 100%, o comunque in misura non inferiore al 74%, con conseguente diritto a percepire, ricorrendone i presupposti, il connesso beneficio economico, a partire dalla data della visita di revisione (27.03.2024) sino all'effettivo soddisfo;
- disporre con decreto la fissazione dell'udienza di comparizione e stabilire il termine per la notifica, secondo le forme e le modalità previste dall'art. 696 bis c.p.c.; - per l'effetto, riconoscere e dichiarare la sig.ra soggetto invalido Parte_1 nella misura del 100% o, comunque, in misura non inferiore al 74%, dalla data della visita di revisione (27.03.2024), fino all'effettivo soddisfo;
- omologare, in caso di esito positivo per il ricorrente, le risultanze probatorie contenute nella relazione del CTU;
(…)”. CP_ L' si è costituito con memoria depositata tempestivamente in data 22 aprile 2025, ha contestato la fondatezza della domanda attorea, chiedendo “… respinta ogni contraria domanda, eccezione, deduzione e difesa, previa verifica della propria competenza territoriale e dell'eventuale nullità del ricorso e/o delle notifiche, accertare e dichiarare l'eventuale inammissibilità e/o improcedibilità dell'avverso ricorso ove notificato oltre il termine perentorio indicato nel provvedimento di fissazione udienza, e/o l'eventuale inesistenza, non sanabile, della notifica dell'avverso ricorso, che in questa sede comunque si eccepiscono formalmente. In via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso ove depositato oltre i termini di cui agli artt. 445 bis, commi 4 e 6. In via preliminare e/o pregiudiziale, ove verificati i presupposti, dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'avverso ricorso ai sensi dell'art. 42, comma 2°,
D.L. n. 269/2003, convertito in L. 326/2003. In via preliminare e/o pregiudiziale, ove verificati i presupposti, dichiarare la litispendenza e disporre la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi l'art. 39 CPC, nel testo novellato dall'art. 45, 3° comma della legge n.
69/2009; In via principale, ritenere e dichiarare l'insussistenza in capo a controparte del pagina 2 di 6 requisito sanitario normativamente previsto ai fini del riconoscimento della prestazione richiesta, e per l'effetto rigettare ogni domanda avversaria, in quanto infondata. In via subordinata, statuire che la verifica dell'eventuale sussistenza in capo a controparte degli altri requisiti di legge richiesti per la liquidazione della prestazione richiesta, comunque formalmente contestata dall' resistente, venga operata dall' in sede CP_2 CP_1 amministrativa, ai sensi dell'art. 445 bis C.P.C. Spese, competenze ed onorari come per legge”.
In esito all'udienza del 10 settembre 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito del deposito di note di entrambe le parti, la causa viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente occorre dare atto della tempestività del ricorso depositato in data 18 marzo 2025, entro il termine perentorio di 30 giorni dal deposito della dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis, comma 4 c.p.c. depositata in data 19 febbraio 2025 entro il termine perentorio fissato a tale scopo con provvedimento del 4 febbraio 2025.
Nel merito, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Il ctu, nominato nella precedente fase del giudizio, sottoposta a visita la ricorrente, in esito all'esame obiettivo e in base alla documentazione sanitaria in atti, aveva concluso che ella fosse affetta da “esiti di pregressa quadrantectomia destra per CA (2018) in atto in fol low up ed in assenza di segni di ripresa di malattia, da diabete mellito non i.d., da ipertensione arteriosa e da obesità grave (BMI: 46,5)”, ritenendola invalida nella misura del
68% con decorrenza da giugno 2024.
Il ctu, nominato nella presente fase del giudizio, sottoposta a visita la ricorrente, in esito all'esame obiettivo e in base alla documentazione sanitaria in atti, ha ritenuto che sia affetta da “Diabete mellito NID e da grave obesità in soggetto iperteso e con pregressa quadrantectomia destra per carcinoma duttale infiltrante (pT2 pN1a Mx) in follow-up negativo per ripresa di malattia” e che “Il quadro menomante rende la periziata soggetto invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% (art. 2 e 13 L.
118/71 e art 9 DL 509/88) – Percentuale: 69%” con decorrenza da giugno 2024, concordando pertanto con il precedente consulente.
pagina 3 di 6 Il consulente ha risposto in maniera esaustiva anche con riguardo alle osservazioni pervenute dalla parte ricorrente, evidenziando la mancanza di documentazione con riguardo all'artrite psoriasica della quale lamenta la mancata valutazione.
Al riguardo, ha precisato “Il Collega CTP, sottolineando che “il motivo principale dell'opposizione all'ATP eseguita dal CTU Dott. in data 16.01.2025 (n.d.r Persona_1
14.01.2025) era stato proprio la mancata valutazione dell'artrite psoriasica” doglia il mancato riconoscimento da parte del sottoscritto della medesima patologia. Lo stesso CTP rimanda al (unico) referto di visita reumatologica eseguita in data 06.03.2025 presso l'A.S.P. di Catania - Distretto di Acireale dal quale si evince una diagnosi di “Probabile
A.P. e Osteoartrosi”. Tale unico certificato, successivo alle operazioni di ATP e dunque chiaramente non valutabile dal precedente CTU, non fornisce una diagnosi certa, elemento fondamentale nell'ambito valutativo che ci occupa. Lo stesso specialista che ebbe a visitare la , stante l'esclusiva “possibilità” dettata dalla presenza di lesioni cutanee di natura Pt_1 psoriasica e data l'alterazione, per altro generica e non di univoca interpretazione, dei valori laboratoristici emersi in un esame del sangue di due mesi prima (gennaio 2025), prescriveva ulteriori accertamenti clinico-laboratoristici e strumentali onde poter giungere ad una diagnosi certa. Sfugge a chi scrive come dal gennaio 2025 (epoca di rilievo di indici laboratoristici di infiammazione) a maggio 2025 (epoca della visita medico legale esperita dal sottoscritto), la - edotta a marzo 2025 della “possibilità” di tale patologia - non Pt_1 abbia effettuato quanto richiesto dallo specialista reumatologo non fornendo dunque, in primis, gli strumenti al Clinico per formulare con certezza la diagnosi e di conseguenza instaurare specifico iter di cura, ed in secondo luogo, gli elementi valutativi al CTU per vedersi riconosciuta detta patologia. A tal proposito, rispondendo all'ulteriore doglianza del
Collega e prendendo in prestito le parole utilizzate dello stesso, “sarebbe stato più Per_2 giusto” rammentare che è onere dell'opponente, e dell'istante in genere, produrre adeguata documentazione sanitaria attestante le proprie condizioni. Appare chiaro, anche al più profano o distratto, che non è possibile procedere in campo previdenziale (e medico legale in genere) ad una valutazione percentualistica di una “probabile” patologia sulla scorta di un singolo certificato specialistico di branca nel quale è esclusivamente citata quale
“probabile” e allorquando, nel caso specifico della , l'obiettività osteoarticolare (alla Pt_1 quale si rimanda) sia prevalentemente determinata dalla grave obesità”.
pagina 4 di 6 Ciò premesso, le conclusioni del consulente, pur contestate fino al deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. da parte della ricorrente, non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con le indagini effettuate e sono pertanto poste alla base della presente sentenza senza necessità di alcun ulteriore approfondimento istruttorio: non emergono lacune o errori nelle valutazioni peritali le contestazioni formulate in atti consistono in mero dissenso diagnostico, non supportato da adeguata documentazione, a fronte, di contro, della doppia valutazione conforme dei periti nominati dal tribunale, convergente con la valutazione già resa in sede amministrativa.
Al riguardo, la suprema Corte ha chiarito “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice (Cass. n. 7341/2014).
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Quanto alle spese di lite, occorre osservare che nella specie non è stata presentata dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. autografa al fine dell'esenzione della parte ricorrente dal pagamento delle spese, tuttavia, si ritiene ricorrano giuste ragioni per compensare le spese di lite in considerazione della condizione invalidante comunque riscontrata mentre vanno poste a carico dell'istante le spese relative alle consulenze d'ufficio cui il procedimento ha dato luogo.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con Parte_1 ricorso depositato in data 18 marzo 2025 nei confronti dell' in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, intesi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
pagina 5 di 6 - rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti con riguardo ad entrambe le fasi del giudizio;
- pone definitivamente a carico della parte ricorrente gli esborsi relativi alle consulenze tecniche, liquidati con decreti emessi nel corso del giudizio.
Catania, 10 settembre 2025 Il Giudice del Lavoro
Concetta Ruggeri
pagina 6 di 6
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, in esito all'udienza del 10 settembre 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 2620/2025 R.G. e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], ivi residente in [...], piano Parte_1 primo, codice fiscale , elettivamente domiciliata in Catania, via CodiceFiscale_1
Caronda n. 172, presso lo Studio dell'Avv. Alessandro Corradi, che la rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del suo Presidente pro tempore, CF , Via Ciro il Grande 21, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocato Vagliasindi ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale INPS - Piazza della Repubblica n. 26 – Catania
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 6 Con ricorso depositato in data 18 marzo 2025 parte ricorrente ha contestato gli esiti della ctu depositata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo recante n.r.g.
9565/2024 in base alla quale non era stata riconosciuta in possesso dei requisiti sanitari per il riconoscimento dei benefici richiesti.
Ha contestato l'esito dell'accertamento chiedendo “in via preliminare, nominare un
Consulente Tecnico d'Ufficio medico - legale al fine di procedere alla verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa della ricorrente e relativa all'accertamento del proprio stato di invalido civile nella misura del 100%, o comunque in misura non inferiore al 74%, con conseguente diritto a percepire, ricorrendone i presupposti, il connesso beneficio economico, a partire dalla data della visita di revisione (27.03.2024) sino all'effettivo soddisfo;
- disporre con decreto la fissazione dell'udienza di comparizione e stabilire il termine per la notifica, secondo le forme e le modalità previste dall'art. 696 bis c.p.c.; - per l'effetto, riconoscere e dichiarare la sig.ra soggetto invalido Parte_1 nella misura del 100% o, comunque, in misura non inferiore al 74%, dalla data della visita di revisione (27.03.2024), fino all'effettivo soddisfo;
- omologare, in caso di esito positivo per il ricorrente, le risultanze probatorie contenute nella relazione del CTU;
(…)”. CP_ L' si è costituito con memoria depositata tempestivamente in data 22 aprile 2025, ha contestato la fondatezza della domanda attorea, chiedendo “… respinta ogni contraria domanda, eccezione, deduzione e difesa, previa verifica della propria competenza territoriale e dell'eventuale nullità del ricorso e/o delle notifiche, accertare e dichiarare l'eventuale inammissibilità e/o improcedibilità dell'avverso ricorso ove notificato oltre il termine perentorio indicato nel provvedimento di fissazione udienza, e/o l'eventuale inesistenza, non sanabile, della notifica dell'avverso ricorso, che in questa sede comunque si eccepiscono formalmente. In via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso ove depositato oltre i termini di cui agli artt. 445 bis, commi 4 e 6. In via preliminare e/o pregiudiziale, ove verificati i presupposti, dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'avverso ricorso ai sensi dell'art. 42, comma 2°,
D.L. n. 269/2003, convertito in L. 326/2003. In via preliminare e/o pregiudiziale, ove verificati i presupposti, dichiarare la litispendenza e disporre la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi l'art. 39 CPC, nel testo novellato dall'art. 45, 3° comma della legge n.
69/2009; In via principale, ritenere e dichiarare l'insussistenza in capo a controparte del pagina 2 di 6 requisito sanitario normativamente previsto ai fini del riconoscimento della prestazione richiesta, e per l'effetto rigettare ogni domanda avversaria, in quanto infondata. In via subordinata, statuire che la verifica dell'eventuale sussistenza in capo a controparte degli altri requisiti di legge richiesti per la liquidazione della prestazione richiesta, comunque formalmente contestata dall' resistente, venga operata dall' in sede CP_2 CP_1 amministrativa, ai sensi dell'art. 445 bis C.P.C. Spese, competenze ed onorari come per legge”.
In esito all'udienza del 10 settembre 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito del deposito di note di entrambe le parti, la causa viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente occorre dare atto della tempestività del ricorso depositato in data 18 marzo 2025, entro il termine perentorio di 30 giorni dal deposito della dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis, comma 4 c.p.c. depositata in data 19 febbraio 2025 entro il termine perentorio fissato a tale scopo con provvedimento del 4 febbraio 2025.
Nel merito, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Il ctu, nominato nella precedente fase del giudizio, sottoposta a visita la ricorrente, in esito all'esame obiettivo e in base alla documentazione sanitaria in atti, aveva concluso che ella fosse affetta da “esiti di pregressa quadrantectomia destra per CA (2018) in atto in fol low up ed in assenza di segni di ripresa di malattia, da diabete mellito non i.d., da ipertensione arteriosa e da obesità grave (BMI: 46,5)”, ritenendola invalida nella misura del
68% con decorrenza da giugno 2024.
Il ctu, nominato nella presente fase del giudizio, sottoposta a visita la ricorrente, in esito all'esame obiettivo e in base alla documentazione sanitaria in atti, ha ritenuto che sia affetta da “Diabete mellito NID e da grave obesità in soggetto iperteso e con pregressa quadrantectomia destra per carcinoma duttale infiltrante (pT2 pN1a Mx) in follow-up negativo per ripresa di malattia” e che “Il quadro menomante rende la periziata soggetto invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% (art. 2 e 13 L.
118/71 e art 9 DL 509/88) – Percentuale: 69%” con decorrenza da giugno 2024, concordando pertanto con il precedente consulente.
pagina 3 di 6 Il consulente ha risposto in maniera esaustiva anche con riguardo alle osservazioni pervenute dalla parte ricorrente, evidenziando la mancanza di documentazione con riguardo all'artrite psoriasica della quale lamenta la mancata valutazione.
Al riguardo, ha precisato “Il Collega CTP, sottolineando che “il motivo principale dell'opposizione all'ATP eseguita dal CTU Dott. in data 16.01.2025 (n.d.r Persona_1
14.01.2025) era stato proprio la mancata valutazione dell'artrite psoriasica” doglia il mancato riconoscimento da parte del sottoscritto della medesima patologia. Lo stesso CTP rimanda al (unico) referto di visita reumatologica eseguita in data 06.03.2025 presso l'A.S.P. di Catania - Distretto di Acireale dal quale si evince una diagnosi di “Probabile
A.P. e Osteoartrosi”. Tale unico certificato, successivo alle operazioni di ATP e dunque chiaramente non valutabile dal precedente CTU, non fornisce una diagnosi certa, elemento fondamentale nell'ambito valutativo che ci occupa. Lo stesso specialista che ebbe a visitare la , stante l'esclusiva “possibilità” dettata dalla presenza di lesioni cutanee di natura Pt_1 psoriasica e data l'alterazione, per altro generica e non di univoca interpretazione, dei valori laboratoristici emersi in un esame del sangue di due mesi prima (gennaio 2025), prescriveva ulteriori accertamenti clinico-laboratoristici e strumentali onde poter giungere ad una diagnosi certa. Sfugge a chi scrive come dal gennaio 2025 (epoca di rilievo di indici laboratoristici di infiammazione) a maggio 2025 (epoca della visita medico legale esperita dal sottoscritto), la - edotta a marzo 2025 della “possibilità” di tale patologia - non Pt_1 abbia effettuato quanto richiesto dallo specialista reumatologo non fornendo dunque, in primis, gli strumenti al Clinico per formulare con certezza la diagnosi e di conseguenza instaurare specifico iter di cura, ed in secondo luogo, gli elementi valutativi al CTU per vedersi riconosciuta detta patologia. A tal proposito, rispondendo all'ulteriore doglianza del
Collega e prendendo in prestito le parole utilizzate dello stesso, “sarebbe stato più Per_2 giusto” rammentare che è onere dell'opponente, e dell'istante in genere, produrre adeguata documentazione sanitaria attestante le proprie condizioni. Appare chiaro, anche al più profano o distratto, che non è possibile procedere in campo previdenziale (e medico legale in genere) ad una valutazione percentualistica di una “probabile” patologia sulla scorta di un singolo certificato specialistico di branca nel quale è esclusivamente citata quale
“probabile” e allorquando, nel caso specifico della , l'obiettività osteoarticolare (alla Pt_1 quale si rimanda) sia prevalentemente determinata dalla grave obesità”.
pagina 4 di 6 Ciò premesso, le conclusioni del consulente, pur contestate fino al deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. da parte della ricorrente, non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con le indagini effettuate e sono pertanto poste alla base della presente sentenza senza necessità di alcun ulteriore approfondimento istruttorio: non emergono lacune o errori nelle valutazioni peritali le contestazioni formulate in atti consistono in mero dissenso diagnostico, non supportato da adeguata documentazione, a fronte, di contro, della doppia valutazione conforme dei periti nominati dal tribunale, convergente con la valutazione già resa in sede amministrativa.
Al riguardo, la suprema Corte ha chiarito “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice (Cass. n. 7341/2014).
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Quanto alle spese di lite, occorre osservare che nella specie non è stata presentata dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. autografa al fine dell'esenzione della parte ricorrente dal pagamento delle spese, tuttavia, si ritiene ricorrano giuste ragioni per compensare le spese di lite in considerazione della condizione invalidante comunque riscontrata mentre vanno poste a carico dell'istante le spese relative alle consulenze d'ufficio cui il procedimento ha dato luogo.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con Parte_1 ricorso depositato in data 18 marzo 2025 nei confronti dell' in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, intesi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
pagina 5 di 6 - rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti con riguardo ad entrambe le fasi del giudizio;
- pone definitivamente a carico della parte ricorrente gli esborsi relativi alle consulenze tecniche, liquidati con decreti emessi nel corso del giudizio.
Catania, 10 settembre 2025 Il Giudice del Lavoro
Concetta Ruggeri
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