Ordinanza cautelare 15 dicembre 2021
Decreto presidenziale 6 febbraio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 03/07/2025, n. 13136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 13136 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 13136/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11147/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11147 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone, Tiziana De Pasquale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12.
per l'annullamento
del D.M. del 18 giugno 2021, n. 826 recante “Disposizioni modificative, a seguito dell''entrata in vigore del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante: «Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado», limitatamente alle classi di concorso A020, A026, A027, A028 e A041. (Decreto n. 826).” nella parte in cui ha previsto che “La prova [...] è superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti”;
- del provvedimento n. 24997 del 09.09.2021 del Ministero dell’Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio IV - Personale della scuola - Affari legali, contenente l’elenco dei candidati per il concorso STEM CDC A028 che hanno conseguito l’ammissione alla prova orale, con l’indicazione della data ed ora di svolgimento della stessa, nella parte in cui non include il nominativo di parte ricorrente.
- del documento contenente la prova scritta svolta da parte ricorrente e recante il risultato conseguito, pari a 64/100;
- di ogni altro atto presupposto, conseguenziale o comunque connesso;
nonché per l’accertamento e la condanna dell’amministrazione intimata
al risarcimento in forma specifica del danno subito da parte ricorrente, ordinando l’inserimento della stessa nell’elenco dei candidati ammessi alla prova orale del concorso e/o all'adozione di ogni altra misura ritenuta opportuna che consenta alla stessa la partecipazione al prosieguo dell'iter selettivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 giugno 2025 la dott.ssa Maria Barbara Cavallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che con decreto presidenziale n. -OMISSIS- del 2025 il Presidente ha ritenuto la necessità di disporre l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 49 c.p.a., nei confronti dei potenziali controinteressati, trattandosi di ricorso avverso una graduatoria di soggetti ammessi al prosieguo delle prove del concorso;
Rilevato che a tale scopo ha autorizza la notificazione del ricorso per pubblici proclami - mediante pubblicazione dell’avviso sul sito web dell’Amministrazione e con le modalità stabilite nell’ordinanza n. -OMISSIS- - nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del Decreto, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento;
Considerato che dopo la notifica del Decreto nulla è stato fatto pervenire dalla parte ricorrente;
Ritenuto di dover dichiarare il ricorso improcedibile in forza della lett. c) del comma 1 dell’art. 35 c.p.a., in quanto “ 1. Il giudice dichiara, anche d'ufficio, il ricorso: [….] c) improcedibile quando nel corso del giudizio […] non sia stato integrato il contraddittorio nel termine assegnato, […..];
Ritenuto che, in ogni caso, l’inattività della parte dimostri anche la perdita di interesse alla decisione dello stesso;
Ritenuto di compensare le spese in ragione della costituzione dolo formale del Ministero.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per mancata integrazione del contraddittorio nel termine perentorio assegnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Barbara Cavallo, Presidente FF, Estensore
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere
Vincenza Caldarola, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Maria Barbara Cavallo |
IL SEGRETARIO