CASS
Sentenza 25 novembre 2024
Sentenza 25 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 25/11/2024, n. 30222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30222 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 15221/2023 R.G. proposto da: BARGUZIN SERVICES LIMITED, rappresentata e difesa dagli Avv.ti AL LA EN AR ([...]) e SP RE EN ([...]), elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Roma, Via Vittoria Colonna n. 39; -ricorrente- contro Civile Sent. Sez. U Num. 30222 Anno 2024 Presidente: GIUSTI ALBERTO Relatore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE Data pubblicazione: 25/11/2024 2 di 17 ZI SA AD IO e ZI AD GH SA ET, rappresentate e difese dall’Avv. Massabò Paola ([...]), con domicilio eletto in Roma via dei Parioli 98, presso lo studio dell’Avvocato Pollari Maglietta BR GI ([...]); -controricorrenti al ricorso principale e al ricorso incidentale- nonché nei confronti di ZI ER AR ES LA CO rappresentata e difesa dall’Avvocato Lombardi Giuseppe ([...]), presso il quale è elettivamente domiciliata in Roma, via Vittoria Colonna n. 39; -controricorrente e ricorrente incidentale- per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio n. 31470/2022 pendente presso il Tribunale di Milano. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 22/10/2024 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli. Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale GI Battista Nardecchia, che, riportandosi alla requisitoria scritta, conclude per l’accoglimento del ricorso con declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice italiano. Uditi gli Avv.ti LA EN AR AL e EN SP RE per la ricorrente, che hanno insistito per l’accoglimento del ricorso. Uditi gli Avv.ti BR GI Pollari Maglietta e Paola Massabò per le convenute AZ TT LA NA e AZ LA TA ES ED che hanno chiesto il rigetto dei ricorsi principale e incidentale. 3 di 17 Udito l’Avv. Giuseppe Lombardi per la ricorrente incidentale AZ RI AR RE SO NZ, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso incidentale. FATTI DI CAUSA 1. TT LA NA AZ (di seguito: TT AZ) e LA TA ES ED AZ (di seguito: LA AZ), deducendo di essere, in virtù di successione paterna di RI AZ, nude proprietarie di azioni della BA PO NV con sede in Curaçao (di seguito: CN) – società detentrice di partecipazione di controllo della RL AZ LD AG (di seguito: CGH), hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Milano l’altra RE RI AR RE SO NZ AZ (di seguito: RI AZ), usufruttuaria dei titoli azionari, nonché la BA IC LI (di seguito: BS), società svizzera interamente partecipata da RI AZ, chiedendo, previa una dettagliata ricostruzione della vicenda posta alla base della controversia, di: - dichiarare che la successione di RI AZ si era aperta in Milano il 03/04/2005; - dichiarare, in subordine, che TT AZ e LA AZ sono eredi di RI AZ in ragione di 2/9 ciascuna;
- accertare l’assenza del diritto di voto esclusivo in capo a RI AZ quale usufruttuaria sulle azioni di CN, con condanna della stessa al risarcimento del danno (per dividendi e riserve indebitamente distribuite) per esercizio abusivo del diritto di voto;
- condannare RI AZ al risarcimento del danno per violazione dell’art. 1002 c.c. per l’aumento di capitale del 29.03.2016, con cui erano stati alterati i rapporti di forza all’interno della CN in relazione alle azioni sottoscritte da BS;
4 di 17 - condannare BS a restituire le azioni sottoscritte con l’aumento del 29.03.2016 ed ogni somma conseguentemente incassata a titolo di dividendo o riserve disponibili e distribuibili;
- in via subordinata, condannare RI AZ e BS al risarcimento dei danni per violazione dell’art. 1002 c.c. in relazione all’aumento di capitale deliberato della CN in data 29.03.2016; - condannare RI AZ alla restituzione delle azioni rappresentanti il 6% dei voti della CGH ripristinando la situazione proprietaria risultante dal bilancio consolidato del 2005-2006 e, in subordine, a risarcire le attrici per il valore delle loro quote di spettanza ereditaria;
- in subordine, procedere allo scioglimento della comunione ereditaria. 2. In punto di fatto, le attrici deducevano che: - per effetto della successione testamentaria di RI AZ, RI AZ era stata destinataria dell’usufrutto “della durata di anni 15, a gravare sull’intera porzione disponibile ed esente da collazione, sui miei titoli azionari, materiali o immateriali ovunque ubicati, e su tutti i diritti sociali di mia spettanza”, restando alle altre sorelle e alla madre la sola nuda proprietà; - con atto di donazione del 3 novembre 2008, la madre, TA Resta Pallavicino, donava alla figlia RI la propria quota di eredità, sicché quest’ultima veniva a godere della complessiva quota di 5/9 del complessivo patrimonio;
- in data 29 marzo 2016, CN deliberava un aumento di capitali, che veniva sottoscritto, per 12.000 nuove azioni, da BS in data 30 marzo 2016, il cui pagamento avveniva mediante il conferimento di azioni CGH di pari valore;
- in data 30 marzo 2016, BS era nominata amministratore unico di CN;
5 di 17 - contestualmente a tali attività RI AZ cedeva a BS in sub-usufrutto il proprio diritto sulle azioni CN pur trattenendo i diritti di voto. 2.1. Secondo le attrici, le suddette operazioni societarie, conseguenti all’illegittimo esercizio dei diritti di voto da parte della RE RI AZ usufruttuaria – in dipendenza delle “clausole contenute nella scheda testamentaria del de cuius” - avevano arrecato un grave danno patrimoniale alla comunione ereditaria. 3. RI AZ e BS si costituivano con separate comparse, eccependo, preliminarmente, il difetto di giurisdizione del giudice italiano poiché la lite investiva questioni in materia di usufrutto e di rapporti societari, sicché la giurisdizione non apparteneva al giudice italiano, dovendosi fare applicazione della Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. 4. BS ha pertanto proposto regolamento preventivo di giurisdizione posto che le domande formulate nei suoi confronti in via principale (in tema di rapporti societari e violazioni degli obblighi dell’usufruttuario) rientrano nella giurisdizione del giudice svizzero in applicazione della Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007, non ricorrendo i presupposti per applicare il foro della successione. 5. LA ed TT AZ hanno resistito con controricorso, insistendo nella tesi della natura successoria della lite, con conseguente applicabilità, ai fini della individuazione del giudice cui devolvere la controversia, dell’art. 50 della legge n. 218 del 1995 e dell’art. 17 della Convenzione italo-svizzera di stabilimento e consolare del 1868. 6. Fissata adunanza camerale, il Pubblico Ministero rassegnava conclusioni scritte insistendo per la declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice italiano;
le parti depositavano memorie. 6 di 17 7. Con ordinanza interlocutoria n. 5308 del 28 febbraio 2024, la Corte disponeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti di RI AZ, parte del processo innanzi al Tribunale di Milano rispetto alla quale il regolamento preventivo di giurisdizione non era stato notificato. 8. Disposta ritualmente l’integrazione del contraddittorio, si costituiva RI AZ che proponeva ricorso incidentale con cui chiedeva dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice italiano non avendo le domande formulate dalle attrici natura successoria, da cui l’inapplicabilità dell’art. 50 della legge n. 218 del 1995, e dell’art. 17 della Convenzione italo-svizzera di stabilimento e consolare del 1868, dovendo la vicenda restare valutata nell’ambito della Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007. 9. Resistono con controricorso LA ed TT AZ con cui chiedono il riconoscimento della giurisdizione italiana. 10. Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte, insistendo per la dichiarazione di difetto di giurisdizione del giudice italiano. 11. In prossimità dell’udienza, le parti hanno depositato memorie ex art. 378 cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Va dato atto, in primis, della tempestiva e rituale integrazione del contraddittorio, il cui atto è stato notificato in data 10 aprile 2024. 2. Con il ricorso proposto in via principale e con il ricorso incidentale, BS, apparentemente con riguardo alle sole domande proposte nei suoi confronti, e RI AZ, rispetto a tutte le domande, hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice italiano per non aver la controversia natura successoria poiché riguarderebbe questioni di natura societaria e l’esercizio del diritto di usufrutto. 7 di 17 3. Preliminarmente, è necessario definire con esattezza la causa petendi dedotta nel giudizio di merito instaurato davanti al Tribunale di Milano da LA ed TT AZ. Nelle conclusioni dell’atto di citazione le attrici hanno proposto le seguenti domande: “1 Dichiarare che la successione di RI AZ cittadino italiano nato in [...] il [...] si è aperta in Milano il 03.04.2005 e che questa è regolata con testamento pubblico del 12.07.2004 rogito notaio in Milano Dott. Francesco Cavallone rep. Atti ultima volontà n. 28 ed è sottoposta alla Legge Italiana;
2 in subordine e senza recesso alcuno dal superiore punto dichiarare che TT LA NA AZ ed LA TA ES ED AZ sono eredi di RI AZ in ragione di 2/9 ciascuno;
3 accertare e dichiarare l’assenza del diritto di voto esclusivo quale usufruttuaria in capo a RI AR RE SO NZ AZ sulle azioni di BA PO NV e per l’effetto condannare RI AR RE SO NZ AZ al risarcimento del danno mediante restituzione dei dividendi e delle riserve disponibili della BA PO NV distribuite in danno della comunione dalla data dell’apertura della successione al momento della domanda che risultano pari ad € 50.441.239,73 come dividendi e riserve distribuite, oltre rivalutazione ed interessi legali e moratori dalla data dell’incasso, per esercizio abusivo del diritto di voto;
4 condannare per violazione dell’art. 1002 c.c. RI AR RE SO NZ AZ al risarcimento del danno subito per l’aumento di capitale del 29.03.2016 che ha alterato i rapporti di forza all’interno della società, danno da parametrarsi in ragione del valore economico delle azioni sociali della BA PO N.V. di Curaçao sottoscritte da BA IC Ltd. e dei dividendi acquisiti 8 di 17 dalla predetta società, con rivalutazione ed interessi legali e moratori, a far tempo dal 29.03.2016; 5 condannare BA IC Ltd. in persona del legale rapp. pro tempore, società riferibile a RI AR RE SO NZ AZ a restituire le azioni della BA PO NV di Curaçao sottoscritte con l’aumento del 29.03.2016 in ragione della propria quota di spettanza ad TT LA NA AZ ed LA TA ES AZ, ripristinando così i rapporti di forza all’interno della BA PO NV di Curaçao come originariamente derivanti dalle disposizioni testamentarie del de cuius e condannare la stessa alla restituzione di ogni somma incassata a titolo di dividendo o riserve disponibili e distribuibili, con interessi e rivalutazione, sia in qualità di socio, sia quale cessionario di usufrutto;
6 senza recesso alcuno dai superiori punti, nella denegata e non temuta ipotesi di non accoglimento di quanto sopra condannare RI AR RE SO NZ AZ in solido con BA IC Ltd. al risarcimento del danno subito dalle sorelle TT LA NA AZ ed LA TA ES AZ per violazione dell’art. 1002 c.c., da parametrarsi in denaro, con rivalutazione ed interessi legali e moratori, nella perdita del valore economico della partecipazione spettante pro quota a ciascuna delle attrici, in ragione dell’aumento di capitale deliberato della BA PO NV di Curaçao in data 29.03.2016, sia come perdita di dividendo presente, sia come perdita di dividendo passato e futuro, valutandosi la redditività del gruppo AZ secondo i criteri contabili, nonché con riferimento al rapporto di forze all’interno della società; 7 condannare RI AZ alla restituzione delle azioni rappresentanti il 6% dei voti della RL AZ LD AG ripristinando la situazione proprietaria che risultava dal bilancio consolidato del 2005-2006 o in subordine a risarcire le attrici del valore 9 di 17 pari alle loro quote di spettanza ereditarie sia sulle azioni, sia sui dividendi rilasciati dalla società; 8 in subordine senza recesso alcuno dal superiore punto previa ricostruzione e calcolo del relictum dell’eredità di RI AZ, tenendo in considerazione le limitazioni indicate nel testamento quali relatio formali, ossia limite della quota disponibile per il valore dell’usufrutto e le quote per legge, procedere allo scioglimento della comunione, assegnando alle attrici una quota della massa ereditaria pari ai 2/9 ciascuno per TT LA NA AZ ed LA TA ES AZ dei beni mobili per tali intendendosi: denaro del de cuius, partecipazioni societarie ed ogni altra utilità conosciuta o che verrà provata in corso di causa, dichiarando sin d’ora le attrici di preferire una liquidazione in denaro di quanto loro spettante sugli immobili in comunione ereditaria” 4. Con riguardo alla totalità delle domande, sia principali che subordinate, va escluso che la giurisdizione appartenga al giudice italiano. 5. Con l’atto di citazione le attrici hanno lamentato l’abusivo esercizio del diritto di voto esclusivo da parte della RE perché non spettante all’usufruttuario, chiedendo il risarcimento dei conseguenti danni e dolendosi, in particolare, dell’indebito aumento di capitale (di cui, tra l’altro, è stata consentita la sottoscrizione alla BS, soggetto terzo) con domanda di risarcimento per l’alterata distribuzione dei rapporti di forza all’interno della CN e richiesta (estesa anche nei confronti di BS) mirata alla restituzione delle relative azioni. La doglianza investe, tra le altre condotte, anche l’attribuzione del sub-usufrutto delle azioni (con esclusione del diritto di voto) alla BS da parte di RI AZ, condotta che avrebbe ulteriormente leso la comunione ereditaria sui beni e l’assetto dei rapporti di forza interni alla holding. 10 di 17 Tali pretese sono state corredate con la premessa che la vicenda traeva origine dalla successione di RI AZ, apertasi a Milano nel 2005, regolata con testamento pubblico, con cui l’intero asse ereditario era stato ripartito secondo le quote di legge (2/9 a ciascuna delle tre figlie e i 3/9 al coniuge), con la precisazione che la scheda testamentaria aveva riconosciuto (quale prelegato) ad una delle figlie (RI AZ) l’usufrutto per la durata di 15 anni “sull’intera porzione disponibile ed esente da collazione, sui miei [di RI AZ] titoli azionari, …, e su tutti i diritti sociali di mia spettanza”. 6. Orbene, la domanda n. 1, nonostante l’apparente formulazione, non ha natura successoria. La configurabilità di una causa successoria, infatti, secondo l'orientamento costante delle Sezioni Unite, impone che la controversia sorga tra successori veri o presunti a titolo universale e particolare e che abbia come oggetto principale l'accertamento di beni o diritti caduti in successione o che si ritenga debbano costituirne parte (art. 534, secondo comma, cod. civ.) (Sez. U, n. 27182 del 20/12/2006; Sez. U, n. 20503 del 30/07/2019; v. anche Cass. n. 10936 del 09/06/2020). Nella specie, in realtà, la domanda è rivolta non solo nei confronti dell’altra RE erede ma anche verso la BS che, in evidenza, è del tutto estranea alla successione. Ciò, del resto, emerge inequivocabilmente dall’atto di citazione ed è ribadito, da ultimo, nel controricorso al ricorso incidentale (v. pag. 9 “la domanda n. 1 è una domanda di accertamento necessaria … svolta … anche nei confronti di BS”). Né la domanda specificamente proposta
contro
BS (n. 5) mira a ripristinare l’asse ereditario, traendo titolo non dalla successione ma dall’aumento di capitale sottoscritto il 29 marzo 2016. In secondo luogo, la domanda non ha ad oggetto l’accertamento dei beni o dei diritti caduti in successione (o che dovrebbero farne 11 di 17 parte) ma solo la ricognizione della qualità di eredi delle attrici, tant’è che è limitata alla verifica dell’avvenuta successione con testamento pubblico dell’ing. AZ e, quindi, alla acquisita qualità di eredi. Tale verifica, dunque, attiene all’accertamento della qualità di erede fatta valere dalle attrici, sicché integra esclusivamente il titolo della loro legittimazione e non l'oggetto principale del giudizio, che può essere accertato incidentalmente dal giudice avente giurisdizione sulle domande relative all’accertamento del contenuto del diritto di usufrutto sulle azioni, nonché delle violazioni da parte di RI AZ delle norme sui conseguenti diritti, in ispecie di voto, esercitabili (in forza delle norme, nazionali o straniere, asseritamente applicabili) e alle conseguenti azioni restitutorie e risarcitorie. 7. Le medesime considerazioni valgono con riguardo alla domanda n. 2, che, in termini ancora più evidenti, mira solo ad una ricognizione della qualità di eredi delle parti e a verificare esclusivamente il titolo della loro legittimazione, restando estraneo ogni accertamento sui beni o diritti caduti in successione. 8. Tali conclusioni valgono, a maggior ragione, per le domande nn. 3, 4, 5 e 7, nonché per le pretese subordinate di cui ai nn. 6 e 8, che non hanno petitum sostanziale ereditario ma sono dirette ad accertare il contenuto del diritto di usufrutto sulle azioni e la violazione da parte di RI AZ delle norme sui diritti di voto esercitabili, nonché, per l’effetto, a richiedere le conseguenti restituzioni e il risarcimento dei danni. Solo in via indiretta, del resto, vengono in considerazione fatti e rapporti rilevanti per la successione dell’ing. AZ, venendo in rilievo, invece, operazioni economiche ad essa estranee (l’aumento di capitale di CN, il contratto di sub-usufrutto stipulato tra RI AZ e BS). 12 di 17 8.1. Ciò vale, in primo luogo, per la domanda n. 3, rispetto alla quale le attrici, invero, rilevano la necessità di una interpretazione del prelegato a favore della RE RI AZ. Tuttavia, se, da un lato, tale indicazione non si è accompagnata ad una specifica domanda mirata a contestare l’interpretazione della clausola testamentaria, va comunque sottolineato che la questione ha un rilievo solo indiretto. Il petitum sostanziale della domanda riguarda l’accertamento del diritto di voto in caso di usufrutto delle azioni – in dipendenza, tra l’altro, dell’applicabilità delle norme del codice civile italiano ovvero dell’omologa disposizione di Curaçao per l’asserito assoggettamento della società a tale diritto - e, dunque, attiene ad una questione di diritto civile e commerciale e non alla materia successoria, né ai diritti caduti in successione. Ove, poi, la questione possa richiedere anche una interpretazione della clausola testamentaria, questa costituirebbe una mera questione pregiudiziale rispetto a quella, principale, costituita dalla spettanza da parte di RI AZ dei diritti di voto, come tale, suscettibile di decisione incidenter tantum e, dunque, irrilevante ai fini della determinazione della giurisdizione. Né ha rilievo che la pretesa sia diretta al risarcimento dei danni alla “comunione ereditaria”, la cui invocazione non è certamente sufficiente a qualificare la controversia come di natura successoria posto che non vengono in rilievo i beni confluiti nell’eredità ma, in ipotesi, le successive operazioni economiche asseritamente illecite. 8.2. La domanda n. 4 ha carattere risarcitorio mentre quelle al n. 5 e al n. 6 (subordinata) hanno una valenza restitutoria. Tutte le domande traggono fondamento dall’aumento di capitale del 29 marzo 2016 e non da una pretesa di natura successoria: le 13 di 17 vicende ereditarie, infatti, hanno un rilievo solo indiretto, quale mero presupposto fattuale. La mancanza di una causa petendi ereditaria, del resto, risalta in termini manifesti rispetto alle domande n. 5 e n. 6, rivolte, come sopra evidenziato, nei confronti di un soggetto terzo e per fatti nuovi e del tutto avulsi dalla (ormai) risalente successione. Analoghe considerazioni valgono, infine, quanto alla domanda n. 7, di natura restitutoria e che trae il suo esplicito fondamento dalle operazioni economiche poste in essere da RI AZ, asseritamente indebite, non potendosi ritenere certamente sufficiente a far qualificare la domanda come di natura successoria il semplice riferimento alle “quote ereditarie”. Valgono altresì con riguardo alla domanda meramente subordinata, di cui al n. 8, mirata alla divisione della comunione, atto inter vivos e non mortis causa (v. Sez. U, n. 25021 del 07/10/2019) e il cui fondamento resta parimenti connotato in riferimento alle condotte di gestione societaria. 9. In conclusione, pertanto, la causa petendi ed il petitum sostanziale delle azioni proposte sono da rinvenire nell’alveo dei rapporti societari e dei diritti e degli obblighi dell’usufruttuario delle azioni che caratterizzano l’esercizio del diritto di voto nelle società. L'incidenza riflessa ed eventuale - ove si accerti la violazione dei suddetti obblighi e la lesione patrimoniale che ne sia derivata - sull'asse ereditario è del tutto inidonea a mutare la natura giuridica della controversia, avente ad oggetto l'accertamento di obbligazioni di carattere civile, per l’illiceità delle condotte poste in essere, e commerciale. 9.1. Ne deriva che non può essere affermata la giurisdizione del giudice italiano ex art. 50 l. n. 218 del 1995, in quanto non si può applicare alcuno dei criteri indicati dalla norma per il radicamento della 14 di 17 giurisdizione in Italia e si deve escludere che la causa introdotta, per la totalità delle domande proposte, abbia natura successoria. 9.2. La giurisdizione italiana deve escludersi anche in relazione agli artt. 6, 7, 17 del Trattato di domicilio consolare tra Svizzera ed Italia (sottoscritto il 22 luglio del 1868 e ratificato con r.d. n. 5052 del 1869). Come ripetutamente precisato dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 11849 del 15/05/2018; Sez. U, n. 20503 del 30/07/2019), il sistema di facilitazione dell'accesso alla giurisdizione, previsto dal trattato, ha ad oggetto esclusivamente le "controversie relative alla successione "mortis causa" di un cittadino italiano deceduto in Svizzera, insorte tra gli eredi, i legatari o altri soggetti interessati alla successione". In tali ipotesi la giurisdizione si determina in relazione al criterio dell'ultimo domicilio in Italia del cittadino italiano. Nella specie, oltre a doversi escludere che l'oggetto della causa abbia natura successoria, non si verifica neanche la condizione fattuale prevista dall'art. 17, ovvero il decesso in paese diverso da quello di cui si sia cittadini e in cui si sia fissato l'ultimo domicilio 10. La natura giuridica civile e commerciale della causa petendi determina, pertanto, l'applicazione della Convenzione di Lugano conclusa il 30 ottobre 2007 tra l'Unione Europea e la Confederazione Svizzera che sostituisce la precedente del 1988 e mira a "potenziare nel territorio delle parti contraenti la tutela delle persone ivi residenti, mediante la determinazione della competenza dei rispettivi organi giurisdizionali, il riconoscimento delle decisioni giudiziarie, degli atti pubblici e delle transazioni giudiziarie, e l'istituzione di una procedura rapida per garantirne l'esecuzione" (v. relazione esplicativa, G.U. dell'Unione europea del 23/12/2009). Il contenuto normativo della Convenzione, sostanzialmente riproduttivo di quello del 1988, è conforme a quello contenuto nel regolamento Bruxelles I (Regolamento 15 di 17 n. 44 del 2001, attualmente sostituito dal Regolamento n. 1215 del 2012), così come l'ambito di applicazione. Il rapporto dedotto nel presente giudizio è poi ricompreso tra le fattispecie cui si applica la Convenzione, essendo escluse ex art. 3 la materia fiscale, doganale e amministrativa;
lo stato e capacità giuridica delle persone fisiche;
il regime patrimoniale fra coniugi;
i testamenti e successioni;
i fallimenti o concordati;
la sicurezza sociale o l'arbitrato. 10.1 Il criterio generale di radicamento della giurisdizione (art. 2) è poi quello del domicilio del convenuto. Accanto ed in alternativa al foro generale sopra individuato sono previste "competenze speciali". In particolare, l'art. 5 par. 3, prescrive che l’attore può scegliere “in materia di illeciti civili dolosi o colposi” di radicare il giudizio “davanti al giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire”. Va precisato, sul punto, che il criterio “luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto”, del tutto omologo a quella contenuto nell’art. 7, par. 2, Reg. n. 1215/2012/UE, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, sulla scorta dei consolidati orientamenti della Corte di giustizia, va riferito al luogo in cui si è concretizzato il danno o, in alternativa, a scelta dell'attore danneggiato, a quello dove si è verificato l'evento generatore di tale danno (v. Sez. U, n. 27164 del 26/10/2018, secondo cui “in tema di giurisdizione dei giudici italiani nei confronti di soggetti stranieri, nella materia di illeciti civili, ai sensi dell'art. 5, n. 3, del regolamento CE n. 44 del 2001 - e già dell'art. 5, n. 3, della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 -, deve aversi riguardo al "luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto", che - come precisato da CGUE, 11 gennaio 1990, C-220/88 e 16 luglio 2009, C-189/08 - è quello in cui è sorto il danno, cioè il luogo in cui il fatto causale, generatore della responsabilità da delitto o da quasi delitto, ha prodotto direttamente i suoi effetti dannosi nei confronti della vittima 16 di 17 immediata, dovendosi avere riguardo non solo al "luogo dell'evento generatore del danno", ma anche al "luogo in cui l'evento di danno è intervenuto" e non rilevando invece il luogo dove si sono verificate o potranno verificarsi le conseguenze future della lesione del diritto della vittima.”; Sez. U, n. 28675 del 15/12/2020; Sez. U, n. 3125 del 09/02/2021; Sez. U, n. 13504 del 17/05/2023). Infine, l’art. 6, par. 1, prevede che “in caso di pluralità di convenuti” il giudizio può essere radicato “davanti al giudice del luogo in cui uno qualsiasi di essi è domiciliato, sempre che tra le domande esista un nesso così stretto da rendere opportuna una trattazione unica e una decisione unica onde evitare il rischio, sussistente in caso di trattazione separata, di giungere a decisioni incompatibili”. 10.2. Orbene, i tre fori esaminati conducono univocamente alla esclusione della giurisdizione del giudice italiano. SI RI AZ che la società convenuta sono domiciliate in Svizzera. Inoltre, tanto la condotta illecita (l’esercizio abusivo del diritto di voto;
l’aumento di capitale;
la cessione in sub-usufrutto) quanto il danno lamentato (l’abusiva emissione di azioni sottoscritte da BS;
la riscossione di dividendi da parte di quest’ultima) sono stati realizzati in Svizzera. 11. Va, pertanto, dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano. Le spese, liquidate come in dispositivo, sono regolate per soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano su tutte le domande. Condanna la parte controricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente e del ricorrente in via incidentale 17 di 17 che liquida, per ciascuno, in € 10.000,00 oltre al rimborso degli esborsi (liquidati in euro 200,00 per ciascuna parte), alle spese forfettarie nella misura del 15%, e agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 22/10/2024.
- accertare l’assenza del diritto di voto esclusivo in capo a RI AZ quale usufruttuaria sulle azioni di CN, con condanna della stessa al risarcimento del danno (per dividendi e riserve indebitamente distribuite) per esercizio abusivo del diritto di voto;
- condannare RI AZ al risarcimento del danno per violazione dell’art. 1002 c.c. per l’aumento di capitale del 29.03.2016, con cui erano stati alterati i rapporti di forza all’interno della CN in relazione alle azioni sottoscritte da BS;
4 di 17 - condannare BS a restituire le azioni sottoscritte con l’aumento del 29.03.2016 ed ogni somma conseguentemente incassata a titolo di dividendo o riserve disponibili e distribuibili;
- in via subordinata, condannare RI AZ e BS al risarcimento dei danni per violazione dell’art. 1002 c.c. in relazione all’aumento di capitale deliberato della CN in data 29.03.2016; - condannare RI AZ alla restituzione delle azioni rappresentanti il 6% dei voti della CGH ripristinando la situazione proprietaria risultante dal bilancio consolidato del 2005-2006 e, in subordine, a risarcire le attrici per il valore delle loro quote di spettanza ereditaria;
- in subordine, procedere allo scioglimento della comunione ereditaria. 2. In punto di fatto, le attrici deducevano che: - per effetto della successione testamentaria di RI AZ, RI AZ era stata destinataria dell’usufrutto “della durata di anni 15, a gravare sull’intera porzione disponibile ed esente da collazione, sui miei titoli azionari, materiali o immateriali ovunque ubicati, e su tutti i diritti sociali di mia spettanza”, restando alle altre sorelle e alla madre la sola nuda proprietà; - con atto di donazione del 3 novembre 2008, la madre, TA Resta Pallavicino, donava alla figlia RI la propria quota di eredità, sicché quest’ultima veniva a godere della complessiva quota di 5/9 del complessivo patrimonio;
- in data 29 marzo 2016, CN deliberava un aumento di capitali, che veniva sottoscritto, per 12.000 nuove azioni, da BS in data 30 marzo 2016, il cui pagamento avveniva mediante il conferimento di azioni CGH di pari valore;
- in data 30 marzo 2016, BS era nominata amministratore unico di CN;
5 di 17 - contestualmente a tali attività RI AZ cedeva a BS in sub-usufrutto il proprio diritto sulle azioni CN pur trattenendo i diritti di voto. 2.1. Secondo le attrici, le suddette operazioni societarie, conseguenti all’illegittimo esercizio dei diritti di voto da parte della RE RI AZ usufruttuaria – in dipendenza delle “clausole contenute nella scheda testamentaria del de cuius” - avevano arrecato un grave danno patrimoniale alla comunione ereditaria. 3. RI AZ e BS si costituivano con separate comparse, eccependo, preliminarmente, il difetto di giurisdizione del giudice italiano poiché la lite investiva questioni in materia di usufrutto e di rapporti societari, sicché la giurisdizione non apparteneva al giudice italiano, dovendosi fare applicazione della Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. 4. BS ha pertanto proposto regolamento preventivo di giurisdizione posto che le domande formulate nei suoi confronti in via principale (in tema di rapporti societari e violazioni degli obblighi dell’usufruttuario) rientrano nella giurisdizione del giudice svizzero in applicazione della Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007, non ricorrendo i presupposti per applicare il foro della successione. 5. LA ed TT AZ hanno resistito con controricorso, insistendo nella tesi della natura successoria della lite, con conseguente applicabilità, ai fini della individuazione del giudice cui devolvere la controversia, dell’art. 50 della legge n. 218 del 1995 e dell’art. 17 della Convenzione italo-svizzera di stabilimento e consolare del 1868. 6. Fissata adunanza camerale, il Pubblico Ministero rassegnava conclusioni scritte insistendo per la declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice italiano;
le parti depositavano memorie. 6 di 17 7. Con ordinanza interlocutoria n. 5308 del 28 febbraio 2024, la Corte disponeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti di RI AZ, parte del processo innanzi al Tribunale di Milano rispetto alla quale il regolamento preventivo di giurisdizione non era stato notificato. 8. Disposta ritualmente l’integrazione del contraddittorio, si costituiva RI AZ che proponeva ricorso incidentale con cui chiedeva dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice italiano non avendo le domande formulate dalle attrici natura successoria, da cui l’inapplicabilità dell’art. 50 della legge n. 218 del 1995, e dell’art. 17 della Convenzione italo-svizzera di stabilimento e consolare del 1868, dovendo la vicenda restare valutata nell’ambito della Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007. 9. Resistono con controricorso LA ed TT AZ con cui chiedono il riconoscimento della giurisdizione italiana. 10. Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte, insistendo per la dichiarazione di difetto di giurisdizione del giudice italiano. 11. In prossimità dell’udienza, le parti hanno depositato memorie ex art. 378 cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Va dato atto, in primis, della tempestiva e rituale integrazione del contraddittorio, il cui atto è stato notificato in data 10 aprile 2024. 2. Con il ricorso proposto in via principale e con il ricorso incidentale, BS, apparentemente con riguardo alle sole domande proposte nei suoi confronti, e RI AZ, rispetto a tutte le domande, hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice italiano per non aver la controversia natura successoria poiché riguarderebbe questioni di natura societaria e l’esercizio del diritto di usufrutto. 7 di 17 3. Preliminarmente, è necessario definire con esattezza la causa petendi dedotta nel giudizio di merito instaurato davanti al Tribunale di Milano da LA ed TT AZ. Nelle conclusioni dell’atto di citazione le attrici hanno proposto le seguenti domande: “1 Dichiarare che la successione di RI AZ cittadino italiano nato in [...] il [...] si è aperta in Milano il 03.04.2005 e che questa è regolata con testamento pubblico del 12.07.2004 rogito notaio in Milano Dott. Francesco Cavallone rep. Atti ultima volontà n. 28 ed è sottoposta alla Legge Italiana;
2 in subordine e senza recesso alcuno dal superiore punto dichiarare che TT LA NA AZ ed LA TA ES ED AZ sono eredi di RI AZ in ragione di 2/9 ciascuno;
3 accertare e dichiarare l’assenza del diritto di voto esclusivo quale usufruttuaria in capo a RI AR RE SO NZ AZ sulle azioni di BA PO NV e per l’effetto condannare RI AR RE SO NZ AZ al risarcimento del danno mediante restituzione dei dividendi e delle riserve disponibili della BA PO NV distribuite in danno della comunione dalla data dell’apertura della successione al momento della domanda che risultano pari ad € 50.441.239,73 come dividendi e riserve distribuite, oltre rivalutazione ed interessi legali e moratori dalla data dell’incasso, per esercizio abusivo del diritto di voto;
4 condannare per violazione dell’art. 1002 c.c. RI AR RE SO NZ AZ al risarcimento del danno subito per l’aumento di capitale del 29.03.2016 che ha alterato i rapporti di forza all’interno della società, danno da parametrarsi in ragione del valore economico delle azioni sociali della BA PO N.V. di Curaçao sottoscritte da BA IC Ltd. e dei dividendi acquisiti 8 di 17 dalla predetta società, con rivalutazione ed interessi legali e moratori, a far tempo dal 29.03.2016; 5 condannare BA IC Ltd. in persona del legale rapp. pro tempore, società riferibile a RI AR RE SO NZ AZ a restituire le azioni della BA PO NV di Curaçao sottoscritte con l’aumento del 29.03.2016 in ragione della propria quota di spettanza ad TT LA NA AZ ed LA TA ES AZ, ripristinando così i rapporti di forza all’interno della BA PO NV di Curaçao come originariamente derivanti dalle disposizioni testamentarie del de cuius e condannare la stessa alla restituzione di ogni somma incassata a titolo di dividendo o riserve disponibili e distribuibili, con interessi e rivalutazione, sia in qualità di socio, sia quale cessionario di usufrutto;
6 senza recesso alcuno dai superiori punti, nella denegata e non temuta ipotesi di non accoglimento di quanto sopra condannare RI AR RE SO NZ AZ in solido con BA IC Ltd. al risarcimento del danno subito dalle sorelle TT LA NA AZ ed LA TA ES AZ per violazione dell’art. 1002 c.c., da parametrarsi in denaro, con rivalutazione ed interessi legali e moratori, nella perdita del valore economico della partecipazione spettante pro quota a ciascuna delle attrici, in ragione dell’aumento di capitale deliberato della BA PO NV di Curaçao in data 29.03.2016, sia come perdita di dividendo presente, sia come perdita di dividendo passato e futuro, valutandosi la redditività del gruppo AZ secondo i criteri contabili, nonché con riferimento al rapporto di forze all’interno della società; 7 condannare RI AZ alla restituzione delle azioni rappresentanti il 6% dei voti della RL AZ LD AG ripristinando la situazione proprietaria che risultava dal bilancio consolidato del 2005-2006 o in subordine a risarcire le attrici del valore 9 di 17 pari alle loro quote di spettanza ereditarie sia sulle azioni, sia sui dividendi rilasciati dalla società; 8 in subordine senza recesso alcuno dal superiore punto previa ricostruzione e calcolo del relictum dell’eredità di RI AZ, tenendo in considerazione le limitazioni indicate nel testamento quali relatio formali, ossia limite della quota disponibile per il valore dell’usufrutto e le quote per legge, procedere allo scioglimento della comunione, assegnando alle attrici una quota della massa ereditaria pari ai 2/9 ciascuno per TT LA NA AZ ed LA TA ES AZ dei beni mobili per tali intendendosi: denaro del de cuius, partecipazioni societarie ed ogni altra utilità conosciuta o che verrà provata in corso di causa, dichiarando sin d’ora le attrici di preferire una liquidazione in denaro di quanto loro spettante sugli immobili in comunione ereditaria” 4. Con riguardo alla totalità delle domande, sia principali che subordinate, va escluso che la giurisdizione appartenga al giudice italiano. 5. Con l’atto di citazione le attrici hanno lamentato l’abusivo esercizio del diritto di voto esclusivo da parte della RE perché non spettante all’usufruttuario, chiedendo il risarcimento dei conseguenti danni e dolendosi, in particolare, dell’indebito aumento di capitale (di cui, tra l’altro, è stata consentita la sottoscrizione alla BS, soggetto terzo) con domanda di risarcimento per l’alterata distribuzione dei rapporti di forza all’interno della CN e richiesta (estesa anche nei confronti di BS) mirata alla restituzione delle relative azioni. La doglianza investe, tra le altre condotte, anche l’attribuzione del sub-usufrutto delle azioni (con esclusione del diritto di voto) alla BS da parte di RI AZ, condotta che avrebbe ulteriormente leso la comunione ereditaria sui beni e l’assetto dei rapporti di forza interni alla holding. 10 di 17 Tali pretese sono state corredate con la premessa che la vicenda traeva origine dalla successione di RI AZ, apertasi a Milano nel 2005, regolata con testamento pubblico, con cui l’intero asse ereditario era stato ripartito secondo le quote di legge (2/9 a ciascuna delle tre figlie e i 3/9 al coniuge), con la precisazione che la scheda testamentaria aveva riconosciuto (quale prelegato) ad una delle figlie (RI AZ) l’usufrutto per la durata di 15 anni “sull’intera porzione disponibile ed esente da collazione, sui miei [di RI AZ] titoli azionari, …, e su tutti i diritti sociali di mia spettanza”. 6. Orbene, la domanda n. 1, nonostante l’apparente formulazione, non ha natura successoria. La configurabilità di una causa successoria, infatti, secondo l'orientamento costante delle Sezioni Unite, impone che la controversia sorga tra successori veri o presunti a titolo universale e particolare e che abbia come oggetto principale l'accertamento di beni o diritti caduti in successione o che si ritenga debbano costituirne parte (art. 534, secondo comma, cod. civ.) (Sez. U, n. 27182 del 20/12/2006; Sez. U, n. 20503 del 30/07/2019; v. anche Cass. n. 10936 del 09/06/2020). Nella specie, in realtà, la domanda è rivolta non solo nei confronti dell’altra RE erede ma anche verso la BS che, in evidenza, è del tutto estranea alla successione. Ciò, del resto, emerge inequivocabilmente dall’atto di citazione ed è ribadito, da ultimo, nel controricorso al ricorso incidentale (v. pag. 9 “la domanda n. 1 è una domanda di accertamento necessaria … svolta … anche nei confronti di BS”). Né la domanda specificamente proposta
contro
BS (n. 5) mira a ripristinare l’asse ereditario, traendo titolo non dalla successione ma dall’aumento di capitale sottoscritto il 29 marzo 2016. In secondo luogo, la domanda non ha ad oggetto l’accertamento dei beni o dei diritti caduti in successione (o che dovrebbero farne 11 di 17 parte) ma solo la ricognizione della qualità di eredi delle attrici, tant’è che è limitata alla verifica dell’avvenuta successione con testamento pubblico dell’ing. AZ e, quindi, alla acquisita qualità di eredi. Tale verifica, dunque, attiene all’accertamento della qualità di erede fatta valere dalle attrici, sicché integra esclusivamente il titolo della loro legittimazione e non l'oggetto principale del giudizio, che può essere accertato incidentalmente dal giudice avente giurisdizione sulle domande relative all’accertamento del contenuto del diritto di usufrutto sulle azioni, nonché delle violazioni da parte di RI AZ delle norme sui conseguenti diritti, in ispecie di voto, esercitabili (in forza delle norme, nazionali o straniere, asseritamente applicabili) e alle conseguenti azioni restitutorie e risarcitorie. 7. Le medesime considerazioni valgono con riguardo alla domanda n. 2, che, in termini ancora più evidenti, mira solo ad una ricognizione della qualità di eredi delle parti e a verificare esclusivamente il titolo della loro legittimazione, restando estraneo ogni accertamento sui beni o diritti caduti in successione. 8. Tali conclusioni valgono, a maggior ragione, per le domande nn. 3, 4, 5 e 7, nonché per le pretese subordinate di cui ai nn. 6 e 8, che non hanno petitum sostanziale ereditario ma sono dirette ad accertare il contenuto del diritto di usufrutto sulle azioni e la violazione da parte di RI AZ delle norme sui diritti di voto esercitabili, nonché, per l’effetto, a richiedere le conseguenti restituzioni e il risarcimento dei danni. Solo in via indiretta, del resto, vengono in considerazione fatti e rapporti rilevanti per la successione dell’ing. AZ, venendo in rilievo, invece, operazioni economiche ad essa estranee (l’aumento di capitale di CN, il contratto di sub-usufrutto stipulato tra RI AZ e BS). 12 di 17 8.1. Ciò vale, in primo luogo, per la domanda n. 3, rispetto alla quale le attrici, invero, rilevano la necessità di una interpretazione del prelegato a favore della RE RI AZ. Tuttavia, se, da un lato, tale indicazione non si è accompagnata ad una specifica domanda mirata a contestare l’interpretazione della clausola testamentaria, va comunque sottolineato che la questione ha un rilievo solo indiretto. Il petitum sostanziale della domanda riguarda l’accertamento del diritto di voto in caso di usufrutto delle azioni – in dipendenza, tra l’altro, dell’applicabilità delle norme del codice civile italiano ovvero dell’omologa disposizione di Curaçao per l’asserito assoggettamento della società a tale diritto - e, dunque, attiene ad una questione di diritto civile e commerciale e non alla materia successoria, né ai diritti caduti in successione. Ove, poi, la questione possa richiedere anche una interpretazione della clausola testamentaria, questa costituirebbe una mera questione pregiudiziale rispetto a quella, principale, costituita dalla spettanza da parte di RI AZ dei diritti di voto, come tale, suscettibile di decisione incidenter tantum e, dunque, irrilevante ai fini della determinazione della giurisdizione. Né ha rilievo che la pretesa sia diretta al risarcimento dei danni alla “comunione ereditaria”, la cui invocazione non è certamente sufficiente a qualificare la controversia come di natura successoria posto che non vengono in rilievo i beni confluiti nell’eredità ma, in ipotesi, le successive operazioni economiche asseritamente illecite. 8.2. La domanda n. 4 ha carattere risarcitorio mentre quelle al n. 5 e al n. 6 (subordinata) hanno una valenza restitutoria. Tutte le domande traggono fondamento dall’aumento di capitale del 29 marzo 2016 e non da una pretesa di natura successoria: le 13 di 17 vicende ereditarie, infatti, hanno un rilievo solo indiretto, quale mero presupposto fattuale. La mancanza di una causa petendi ereditaria, del resto, risalta in termini manifesti rispetto alle domande n. 5 e n. 6, rivolte, come sopra evidenziato, nei confronti di un soggetto terzo e per fatti nuovi e del tutto avulsi dalla (ormai) risalente successione. Analoghe considerazioni valgono, infine, quanto alla domanda n. 7, di natura restitutoria e che trae il suo esplicito fondamento dalle operazioni economiche poste in essere da RI AZ, asseritamente indebite, non potendosi ritenere certamente sufficiente a far qualificare la domanda come di natura successoria il semplice riferimento alle “quote ereditarie”. Valgono altresì con riguardo alla domanda meramente subordinata, di cui al n. 8, mirata alla divisione della comunione, atto inter vivos e non mortis causa (v. Sez. U, n. 25021 del 07/10/2019) e il cui fondamento resta parimenti connotato in riferimento alle condotte di gestione societaria. 9. In conclusione, pertanto, la causa petendi ed il petitum sostanziale delle azioni proposte sono da rinvenire nell’alveo dei rapporti societari e dei diritti e degli obblighi dell’usufruttuario delle azioni che caratterizzano l’esercizio del diritto di voto nelle società. L'incidenza riflessa ed eventuale - ove si accerti la violazione dei suddetti obblighi e la lesione patrimoniale che ne sia derivata - sull'asse ereditario è del tutto inidonea a mutare la natura giuridica della controversia, avente ad oggetto l'accertamento di obbligazioni di carattere civile, per l’illiceità delle condotte poste in essere, e commerciale. 9.1. Ne deriva che non può essere affermata la giurisdizione del giudice italiano ex art. 50 l. n. 218 del 1995, in quanto non si può applicare alcuno dei criteri indicati dalla norma per il radicamento della 14 di 17 giurisdizione in Italia e si deve escludere che la causa introdotta, per la totalità delle domande proposte, abbia natura successoria. 9.2. La giurisdizione italiana deve escludersi anche in relazione agli artt. 6, 7, 17 del Trattato di domicilio consolare tra Svizzera ed Italia (sottoscritto il 22 luglio del 1868 e ratificato con r.d. n. 5052 del 1869). Come ripetutamente precisato dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 11849 del 15/05/2018; Sez. U, n. 20503 del 30/07/2019), il sistema di facilitazione dell'accesso alla giurisdizione, previsto dal trattato, ha ad oggetto esclusivamente le "controversie relative alla successione "mortis causa" di un cittadino italiano deceduto in Svizzera, insorte tra gli eredi, i legatari o altri soggetti interessati alla successione". In tali ipotesi la giurisdizione si determina in relazione al criterio dell'ultimo domicilio in Italia del cittadino italiano. Nella specie, oltre a doversi escludere che l'oggetto della causa abbia natura successoria, non si verifica neanche la condizione fattuale prevista dall'art. 17, ovvero il decesso in paese diverso da quello di cui si sia cittadini e in cui si sia fissato l'ultimo domicilio 10. La natura giuridica civile e commerciale della causa petendi determina, pertanto, l'applicazione della Convenzione di Lugano conclusa il 30 ottobre 2007 tra l'Unione Europea e la Confederazione Svizzera che sostituisce la precedente del 1988 e mira a "potenziare nel territorio delle parti contraenti la tutela delle persone ivi residenti, mediante la determinazione della competenza dei rispettivi organi giurisdizionali, il riconoscimento delle decisioni giudiziarie, degli atti pubblici e delle transazioni giudiziarie, e l'istituzione di una procedura rapida per garantirne l'esecuzione" (v. relazione esplicativa, G.U. dell'Unione europea del 23/12/2009). Il contenuto normativo della Convenzione, sostanzialmente riproduttivo di quello del 1988, è conforme a quello contenuto nel regolamento Bruxelles I (Regolamento 15 di 17 n. 44 del 2001, attualmente sostituito dal Regolamento n. 1215 del 2012), così come l'ambito di applicazione. Il rapporto dedotto nel presente giudizio è poi ricompreso tra le fattispecie cui si applica la Convenzione, essendo escluse ex art. 3 la materia fiscale, doganale e amministrativa;
lo stato e capacità giuridica delle persone fisiche;
il regime patrimoniale fra coniugi;
i testamenti e successioni;
i fallimenti o concordati;
la sicurezza sociale o l'arbitrato. 10.1 Il criterio generale di radicamento della giurisdizione (art. 2) è poi quello del domicilio del convenuto. Accanto ed in alternativa al foro generale sopra individuato sono previste "competenze speciali". In particolare, l'art. 5 par. 3, prescrive che l’attore può scegliere “in materia di illeciti civili dolosi o colposi” di radicare il giudizio “davanti al giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire”. Va precisato, sul punto, che il criterio “luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto”, del tutto omologo a quella contenuto nell’art. 7, par. 2, Reg. n. 1215/2012/UE, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, sulla scorta dei consolidati orientamenti della Corte di giustizia, va riferito al luogo in cui si è concretizzato il danno o, in alternativa, a scelta dell'attore danneggiato, a quello dove si è verificato l'evento generatore di tale danno (v. Sez. U, n. 27164 del 26/10/2018, secondo cui “in tema di giurisdizione dei giudici italiani nei confronti di soggetti stranieri, nella materia di illeciti civili, ai sensi dell'art. 5, n. 3, del regolamento CE n. 44 del 2001 - e già dell'art. 5, n. 3, della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 -, deve aversi riguardo al "luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto", che - come precisato da CGUE, 11 gennaio 1990, C-220/88 e 16 luglio 2009, C-189/08 - è quello in cui è sorto il danno, cioè il luogo in cui il fatto causale, generatore della responsabilità da delitto o da quasi delitto, ha prodotto direttamente i suoi effetti dannosi nei confronti della vittima 16 di 17 immediata, dovendosi avere riguardo non solo al "luogo dell'evento generatore del danno", ma anche al "luogo in cui l'evento di danno è intervenuto" e non rilevando invece il luogo dove si sono verificate o potranno verificarsi le conseguenze future della lesione del diritto della vittima.”; Sez. U, n. 28675 del 15/12/2020; Sez. U, n. 3125 del 09/02/2021; Sez. U, n. 13504 del 17/05/2023). Infine, l’art. 6, par. 1, prevede che “in caso di pluralità di convenuti” il giudizio può essere radicato “davanti al giudice del luogo in cui uno qualsiasi di essi è domiciliato, sempre che tra le domande esista un nesso così stretto da rendere opportuna una trattazione unica e una decisione unica onde evitare il rischio, sussistente in caso di trattazione separata, di giungere a decisioni incompatibili”. 10.2. Orbene, i tre fori esaminati conducono univocamente alla esclusione della giurisdizione del giudice italiano. SI RI AZ che la società convenuta sono domiciliate in Svizzera. Inoltre, tanto la condotta illecita (l’esercizio abusivo del diritto di voto;
l’aumento di capitale;
la cessione in sub-usufrutto) quanto il danno lamentato (l’abusiva emissione di azioni sottoscritte da BS;
la riscossione di dividendi da parte di quest’ultima) sono stati realizzati in Svizzera. 11. Va, pertanto, dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano. Le spese, liquidate come in dispositivo, sono regolate per soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano su tutte le domande. Condanna la parte controricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente e del ricorrente in via incidentale 17 di 17 che liquida, per ciascuno, in € 10.000,00 oltre al rimborso degli esborsi (liquidati in euro 200,00 per ciascuna parte), alle spese forfettarie nella misura del 15%, e agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 22/10/2024.