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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/07/2025, n. 3490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3490 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Udienza del 02/07/2025 N. 1135/2025 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI MILANO
Dr Riccardo Atanasio quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa
da
rappresentato e difeso dall'Avv.to TOTARO PATRIZIA nonchè Parte_1
IA GI ( ) Indirizzo Telematico;
ed elett.te dom.to C.F._1 presso lo studio in Indirizzo Telematico
RICORRENTE
contro
rappresentati e difesi dall'Avv.to Controparte_1
ZZ CO EO CO ) AZ MA AZ C.F._2
6 MILANO;
ed elett.te dom.ti presso lo studio in AZ MA AZ 6 MILANO
RESISTENTE
OGGETTO: retribuzione
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti
1/5 Dott. Riccardo Atanasio IN FATTO
Con ricorso depositato in data 31.01.25 ha convenuto in giudizio le Parte_1 società resistenti e chiedendo al Giudice di Controparte_1 CP_1 dichiarare, il diritto del ricorrente alla corresponsione del c.d.“AP/Sovraminimo individuale” in misura pari ad € 90 per 13 mensilità; di condannare a corrispondere le Controparte_1 relative differenze retributive maturate dal 1.2.2018 al 30.6.2024 nella misura di € 4.920,00 oltre rivalutazione ed interessi;
di condannare al pagamento delle somme Controparte_1 indebitamente assorbite/trattenute dal 1° luglio 2024 al 30.1.2025 nella misura di € 492,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti all'effettivo saldo;
con vittoria di spese
Si sono costituite le parti resistenti contestando le avverse deduzioni e domande delle quali hanno chiesto il rigetto con vittoria di spese.
All'udienza di discussione, i procuratori hanno concluso come in atti.
IN DIRITTO
Le domande sono fondate.
Il ricorrente è stato dipendente della società fino al 30.6.24 e – a seguito di CP_1 conferimento di ramo di azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c. - della società dal CP_1
1.7.24 ad oggi.
Il ricorrente godeva di un super minimo aziendale concesso con decorrenza dal1.10.2007 di euro 90,00 mensili per 13 mensilità
Questo superminimo aveva resistito ai numerosi aumenti contrattuali che si erano succeduti dal 1998 in conseguenza di 9 accordi o contratti collettivi o rinnovi che avevano determinato
17 aumenti dei minimi tabellari;
ed in particolare: CCNL del 01.10.1996; - Accordo
23/04/1998: aumenti riconosciuto dall'1.7. 1998 e dall'1.7.1999; - CCNL 28 giugno 2000: aumenti riconosciuti al 01.01.2001 ed al 01.01.2002; - Accordo di Rinnovo 9 luglio 2003: aumenti riconosciuti dal 1.7.2003 e dal 1.7.2004; - CCNL 3 dicembre 2005: aumenti riconosciuti dal 1.1.2006 e dal 1.10.2006; - Accordo di Rinnovo 31 luglio 2007: aumenti riconosciuti dal 1.10.2007 e dal 01.06.2008; - CCNL 23 ottobre 2009: aumenti riconosciuti dal
1.01.2010, dal 01.06.2010 e dal 01.06.2011; - CCNL 1 febbraio 2013: aumenti riconosciuti dall'1.4.2013, dall'1.10.2013, dall'1.4.2014 e dall'1.10.2014.
Fino alla data del gennaio 2018 il predetto superminimo non era mai stato assorbito in corrispondenza di aumenti contrattuali maturati medio tempore intervenuti.
2/5 Dott. Riccardo Atanasio A far data dal febbraio 2018 il superminimo è stato unilateralmente assorbito dalla convenuta a seguito della stipula dell'accordo di programma, per il rinnovo del Controparte_1
CCNL di categoria, del 23 novembre 2017 il quale ha previsto aumenti contrattuali ai dipendenti di . CP_1
Di un superminimo godevano moltissimi dipendenti delle convenute senza che mai venissero assorbiti
Pur non avendo mai precedentemente assorbito i predetti superminimi né avere manifestato alle parti sociali la volontà di farlo, in occasione del predetto accordo di programma del 23 novembre 2017, la società ha tuttavia proceduto all'assorbimento. CP_1
Più in particolare, a seguito dell'accordo di programma del 23 novembre 2017, era stato convenuto dalle parti sociali che fossero riconosciuti degli aumenti contrattuali a far data dal
1° luglio 2018 nonché un elemento retributivo separato (ERS) di importo variabile a seconda del livello di inquadramento, come da tabella espressamente riportata in ricorso.
Ebbene, per la prima volta, cioè in occasione del pagamento della prima tranche degli aumenti prevista a Febbraio 2018, la società resistente ha proceduto, contestualmente alla liquidazione dell'aumento, all'assorbimento a tutti i ricorrenti della voce stipendiale sovra minimo individuale;
allo stesso modo la società ha operato in occasione del secondo aumento previsto nel cedolino paga di luglio 2018 provvedendo all'assorbimento dell'importo riconosciuto a titolo di ERS.
Né potrebbe imputarsi l'assorbimento del sovraminimo del 2018 ad una presunta crisi che avrebbe attraversato la società convenuta, tenuto conto che assorbimenti del superminimo non erano intervenuti nemmeno quando in passato – tra il 2008 ed il 2015 - erano state avviate procedure di mobilità e siglati accordi di solidarietà.
Che nel caso di specie ci si trovi di fronte ad un uso aziendale è pacifico, tenuto conto del numero di aumenti contrattuali che si sono succeduti nel corso degli anni riferibili a tutti i dipendenti.
E' sufficiente a tale proposito richiamare una recente pronuncia della Cassazione n. 10561 del 21 aprile 2021: “il cosiddetto superminimo, ossia l'eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari, individualmente pattuito tra datore di lavoro e lavoratore, è soggetto al principio dell'assorbimento, nel senso che, in caso di riconoscimento del diritto del lavoratore a superiore qualifica, l'emolumento è assorbito dai miglioramenti retributivi previsti per la qualifica superiore, a meno che le parti abbiano convenuto diversamente o la contrattazione collettiva abbia altrimenti disposto, restando a carico del lavoratore l'onere di provare la
3/5 Dott. Riccardo Atanasio sussistenza del titolo che autorizza il mantenimento del superminimo, escludendone
l'assorbimento (Cass. n. 20617 del 2018; Cass. n. 19750 del 2008; Cass. n. 12788 del 2004;
Cass. n. 8498 del 1999). L'indagine probatoria sulla sussistenza di dette pattuizioni e quella ermeneutica sulla loro effettiva portata derogatoria alla regola generale dell'assorbimento sono riservate al giudice del merito (in termini, Cass. n. 2984 del 1998, che in motivazione richiama Cass. n. 1347 del 1984; più di recente Cass. n. 10779 del 2020 e Cass. n. 15967 del
2020); ai fini della ricostruzione della volontà negoziale deve essere valutato il comportamento delle parti anche successivo alla conclusione del patto relativo tanto che questa Corte ha confermato, ad esempio, la decisione di merito che aveva desunto la volontà delle parti di considerare il superminimo non assorbibile dal fatto che esso era rimasto inalterato nel tempo, nonostante gli incrementi retributivi intervenuti nel corso del rapporto di lavoro in occasione dei rinnovi contrattuali (v. Cass. n. 14689 del 2012, che richiama Cass. n.
1899 del 1994)”
E' ciò che appunto è accaduto nel caso di specie, in cui, per quasi quindici anni, i sovra minimi contrattuali riconosciuti ai dipendenti ed allo stesso ricorrente non sono stati assorbiti all'arrivo degli aumenti contrattuali.
E tale trattamento veniva riservato a tutti i lavoratori dell'azienda oltre che al ricorrente.
Si tratta di un comportamento certamente concludente, come riconosciuto anche da plurime pronunce della Corte d'Appello di Milano (n. 1986/2018; n, 1610/2018; n. 966/2018).
Solo nel febbraio 2018 la società ha provveduto all'assorbimento contraddicendo un comportamento pluriennale e generalizzato che aveva consolidato quell'uso aziendale di cui si è dato conto.
Si deve poi osservare che di certo quell'uso aziendale non può essere modificato o rimosso da un comportamento di segno opposto: questo rappresenta solo una violazione dell'uso aziendale venuto in essere. L'uso aziendale può essere risolto solo da un contratto collettivo nazionale o aziendale, ciò che ovviamente non è avvenuto nel caso di specie in quanto il contratto del 2017 nulla dice in proposito.
Va pertanto dichiarata la illegittimità dell' assorbimento e/o riduzione della voce in busta paga
“ ” operati dalla e poi da Controparte_2 Controparte_1 [...] va condannata al pagamento della somma di € 4.920,00 oltre interessi Controparte_1 legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti all'effettivo saldo;
va condannata a pagare la somma di € 492,00 oltre interessi e rivalutazione CP_1 monetaria dalla maturazione dei singoli crediti all'effettivo saldo.
4/5 Dott. Riccardo Atanasio In quanto soccombenti le società convenute ed Controparte_1 CP_1 vanno condannate in solido tra loro a rimborsare al ricorrente le spese del giudizio che si determinano in € 1.600,00 (misura questa già comprensiva dell'aumento del 30% ai sensi dell'art. ai sensi dell'art.4, comma 1 bis e comma 2 DM n.55/2014) oltre accessori ed oltre
15% per spese generali nonché € 118,50 per contributo unificato.
Sentenza esecutiva ex art. 431 cpc
PQM
condanna al pagamento della somma di € 4.920 e al Controparte_1 Controparte_1 pagamento della somma di € 492,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti all'effettivo saldo;
condanna le società convenute ed , in solido tra loro, Controparte_1 CP_1
a rimborsare al ricorrente le spese del giudizio che liquida in € Parte_1
1.600,00 oltre accessori ed oltre 15% per spese generali nonché € 118,50 per contributo unificato.
Sentenza esecutiva
Milano, 02/07/2025 il Giudice del Lavoro
Dott. Riccardo Atanasio
5/5 Dott. Riccardo Atanasio
SEZIONE LAVORO
Udienza del 02/07/2025 N. 1135/2025 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI MILANO
Dr Riccardo Atanasio quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa
da
rappresentato e difeso dall'Avv.to TOTARO PATRIZIA nonchè Parte_1
IA GI ( ) Indirizzo Telematico;
ed elett.te dom.to C.F._1 presso lo studio in Indirizzo Telematico
RICORRENTE
contro
rappresentati e difesi dall'Avv.to Controparte_1
ZZ CO EO CO ) AZ MA AZ C.F._2
6 MILANO;
ed elett.te dom.ti presso lo studio in AZ MA AZ 6 MILANO
RESISTENTE
OGGETTO: retribuzione
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti
1/5 Dott. Riccardo Atanasio IN FATTO
Con ricorso depositato in data 31.01.25 ha convenuto in giudizio le Parte_1 società resistenti e chiedendo al Giudice di Controparte_1 CP_1 dichiarare, il diritto del ricorrente alla corresponsione del c.d.“AP/Sovraminimo individuale” in misura pari ad € 90 per 13 mensilità; di condannare a corrispondere le Controparte_1 relative differenze retributive maturate dal 1.2.2018 al 30.6.2024 nella misura di € 4.920,00 oltre rivalutazione ed interessi;
di condannare al pagamento delle somme Controparte_1 indebitamente assorbite/trattenute dal 1° luglio 2024 al 30.1.2025 nella misura di € 492,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti all'effettivo saldo;
con vittoria di spese
Si sono costituite le parti resistenti contestando le avverse deduzioni e domande delle quali hanno chiesto il rigetto con vittoria di spese.
All'udienza di discussione, i procuratori hanno concluso come in atti.
IN DIRITTO
Le domande sono fondate.
Il ricorrente è stato dipendente della società fino al 30.6.24 e – a seguito di CP_1 conferimento di ramo di azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c. - della società dal CP_1
1.7.24 ad oggi.
Il ricorrente godeva di un super minimo aziendale concesso con decorrenza dal1.10.2007 di euro 90,00 mensili per 13 mensilità
Questo superminimo aveva resistito ai numerosi aumenti contrattuali che si erano succeduti dal 1998 in conseguenza di 9 accordi o contratti collettivi o rinnovi che avevano determinato
17 aumenti dei minimi tabellari;
ed in particolare: CCNL del 01.10.1996; - Accordo
23/04/1998: aumenti riconosciuto dall'1.7. 1998 e dall'1.7.1999; - CCNL 28 giugno 2000: aumenti riconosciuti al 01.01.2001 ed al 01.01.2002; - Accordo di Rinnovo 9 luglio 2003: aumenti riconosciuti dal 1.7.2003 e dal 1.7.2004; - CCNL 3 dicembre 2005: aumenti riconosciuti dal 1.1.2006 e dal 1.10.2006; - Accordo di Rinnovo 31 luglio 2007: aumenti riconosciuti dal 1.10.2007 e dal 01.06.2008; - CCNL 23 ottobre 2009: aumenti riconosciuti dal
1.01.2010, dal 01.06.2010 e dal 01.06.2011; - CCNL 1 febbraio 2013: aumenti riconosciuti dall'1.4.2013, dall'1.10.2013, dall'1.4.2014 e dall'1.10.2014.
Fino alla data del gennaio 2018 il predetto superminimo non era mai stato assorbito in corrispondenza di aumenti contrattuali maturati medio tempore intervenuti.
2/5 Dott. Riccardo Atanasio A far data dal febbraio 2018 il superminimo è stato unilateralmente assorbito dalla convenuta a seguito della stipula dell'accordo di programma, per il rinnovo del Controparte_1
CCNL di categoria, del 23 novembre 2017 il quale ha previsto aumenti contrattuali ai dipendenti di . CP_1
Di un superminimo godevano moltissimi dipendenti delle convenute senza che mai venissero assorbiti
Pur non avendo mai precedentemente assorbito i predetti superminimi né avere manifestato alle parti sociali la volontà di farlo, in occasione del predetto accordo di programma del 23 novembre 2017, la società ha tuttavia proceduto all'assorbimento. CP_1
Più in particolare, a seguito dell'accordo di programma del 23 novembre 2017, era stato convenuto dalle parti sociali che fossero riconosciuti degli aumenti contrattuali a far data dal
1° luglio 2018 nonché un elemento retributivo separato (ERS) di importo variabile a seconda del livello di inquadramento, come da tabella espressamente riportata in ricorso.
Ebbene, per la prima volta, cioè in occasione del pagamento della prima tranche degli aumenti prevista a Febbraio 2018, la società resistente ha proceduto, contestualmente alla liquidazione dell'aumento, all'assorbimento a tutti i ricorrenti della voce stipendiale sovra minimo individuale;
allo stesso modo la società ha operato in occasione del secondo aumento previsto nel cedolino paga di luglio 2018 provvedendo all'assorbimento dell'importo riconosciuto a titolo di ERS.
Né potrebbe imputarsi l'assorbimento del sovraminimo del 2018 ad una presunta crisi che avrebbe attraversato la società convenuta, tenuto conto che assorbimenti del superminimo non erano intervenuti nemmeno quando in passato – tra il 2008 ed il 2015 - erano state avviate procedure di mobilità e siglati accordi di solidarietà.
Che nel caso di specie ci si trovi di fronte ad un uso aziendale è pacifico, tenuto conto del numero di aumenti contrattuali che si sono succeduti nel corso degli anni riferibili a tutti i dipendenti.
E' sufficiente a tale proposito richiamare una recente pronuncia della Cassazione n. 10561 del 21 aprile 2021: “il cosiddetto superminimo, ossia l'eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari, individualmente pattuito tra datore di lavoro e lavoratore, è soggetto al principio dell'assorbimento, nel senso che, in caso di riconoscimento del diritto del lavoratore a superiore qualifica, l'emolumento è assorbito dai miglioramenti retributivi previsti per la qualifica superiore, a meno che le parti abbiano convenuto diversamente o la contrattazione collettiva abbia altrimenti disposto, restando a carico del lavoratore l'onere di provare la
3/5 Dott. Riccardo Atanasio sussistenza del titolo che autorizza il mantenimento del superminimo, escludendone
l'assorbimento (Cass. n. 20617 del 2018; Cass. n. 19750 del 2008; Cass. n. 12788 del 2004;
Cass. n. 8498 del 1999). L'indagine probatoria sulla sussistenza di dette pattuizioni e quella ermeneutica sulla loro effettiva portata derogatoria alla regola generale dell'assorbimento sono riservate al giudice del merito (in termini, Cass. n. 2984 del 1998, che in motivazione richiama Cass. n. 1347 del 1984; più di recente Cass. n. 10779 del 2020 e Cass. n. 15967 del
2020); ai fini della ricostruzione della volontà negoziale deve essere valutato il comportamento delle parti anche successivo alla conclusione del patto relativo tanto che questa Corte ha confermato, ad esempio, la decisione di merito che aveva desunto la volontà delle parti di considerare il superminimo non assorbibile dal fatto che esso era rimasto inalterato nel tempo, nonostante gli incrementi retributivi intervenuti nel corso del rapporto di lavoro in occasione dei rinnovi contrattuali (v. Cass. n. 14689 del 2012, che richiama Cass. n.
1899 del 1994)”
E' ciò che appunto è accaduto nel caso di specie, in cui, per quasi quindici anni, i sovra minimi contrattuali riconosciuti ai dipendenti ed allo stesso ricorrente non sono stati assorbiti all'arrivo degli aumenti contrattuali.
E tale trattamento veniva riservato a tutti i lavoratori dell'azienda oltre che al ricorrente.
Si tratta di un comportamento certamente concludente, come riconosciuto anche da plurime pronunce della Corte d'Appello di Milano (n. 1986/2018; n, 1610/2018; n. 966/2018).
Solo nel febbraio 2018 la società ha provveduto all'assorbimento contraddicendo un comportamento pluriennale e generalizzato che aveva consolidato quell'uso aziendale di cui si è dato conto.
Si deve poi osservare che di certo quell'uso aziendale non può essere modificato o rimosso da un comportamento di segno opposto: questo rappresenta solo una violazione dell'uso aziendale venuto in essere. L'uso aziendale può essere risolto solo da un contratto collettivo nazionale o aziendale, ciò che ovviamente non è avvenuto nel caso di specie in quanto il contratto del 2017 nulla dice in proposito.
Va pertanto dichiarata la illegittimità dell' assorbimento e/o riduzione della voce in busta paga
“ ” operati dalla e poi da Controparte_2 Controparte_1 [...] va condannata al pagamento della somma di € 4.920,00 oltre interessi Controparte_1 legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti all'effettivo saldo;
va condannata a pagare la somma di € 492,00 oltre interessi e rivalutazione CP_1 monetaria dalla maturazione dei singoli crediti all'effettivo saldo.
4/5 Dott. Riccardo Atanasio In quanto soccombenti le società convenute ed Controparte_1 CP_1 vanno condannate in solido tra loro a rimborsare al ricorrente le spese del giudizio che si determinano in € 1.600,00 (misura questa già comprensiva dell'aumento del 30% ai sensi dell'art. ai sensi dell'art.4, comma 1 bis e comma 2 DM n.55/2014) oltre accessori ed oltre
15% per spese generali nonché € 118,50 per contributo unificato.
Sentenza esecutiva ex art. 431 cpc
PQM
condanna al pagamento della somma di € 4.920 e al Controparte_1 Controparte_1 pagamento della somma di € 492,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti all'effettivo saldo;
condanna le società convenute ed , in solido tra loro, Controparte_1 CP_1
a rimborsare al ricorrente le spese del giudizio che liquida in € Parte_1
1.600,00 oltre accessori ed oltre 15% per spese generali nonché € 118,50 per contributo unificato.
Sentenza esecutiva
Milano, 02/07/2025 il Giudice del Lavoro
Dott. Riccardo Atanasio
5/5 Dott. Riccardo Atanasio