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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 09/09/2025, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI - SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa Gabriella Del Mastro - Presidente est.
Dr. Vladimiro Gloria
- Giudice
- Giudice Dr.ssa Roberta Marra
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 384/2025 RGVG avente ad oggetto “divorzio congiunto"
TRA
nata a [...] in data [...] ed ivi residente al Vico I Francavilla n. Parte_1
1 (cf.: C.F. 1 )
E
nato a [...] il [...] e residente in [...](Germania) (cf.: Parte_2
), C.F. 2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Gallone Pietro
FATTO E DIRITTO
I predetti coniugi contrassero matrimonio in data 29.01.1976 e dalla loro unione nascevano i figli
Per_1 e Per_2 maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Con sentenza n. 222/1997 la Corte d'Appello di Lecce dichiarava l'efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza della Pretura di Guenzburg con la quale era stata pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Con ricorso depositato in data 28.01.2025 essi hanno chiesto la declaratoria di scioglimento del matrimonio, concordando le condizioni.
I coniugi, con dichiarazioni inviate telematicamente, hanno confermato le condizioni del divorzio, nei termini riportati in dispositivo.
All'udienza scritta del 17.06.2025 la causa è stata rimessa in decisione.
Tanto premesso, si osserva che il ricorso merita accoglimento, in quanto sussistono tutti i requisiti stabiliti dalla legge 898/1970 (e successive modificazioni) per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio. In particolare, va rilevato che sussiste il libero consenso dei coniugi a tal fine e la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3 legge cit. e, infine, le condizioni concordate non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico, né con l'interesse degli altri componenti della famiglia.
P.Q.M.
Il Tribunale, in accoglimento del ricorso di cui in premessa, dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1 e Parte_2 in data 29.01.1976 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Ceglie Messapica, n. 1, parte 1, anno 1976) alle condizioni depositate telematicamente in data 23.05.2025, allegate in calce e da intendersi parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Spese di lite interamente compensate.
Manda alla Cancelleria perché comunichi immediatamente la presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile competente per le annotazioni di legge.
Così deciso in Brindisi il 24.07.2025
IL PRESIDENTE EST.
Dott.ssa Gabriella Del Mastro CONDIZIONI DI DIVORZIO
- dal 21.02.1989, data di comparizione dinanzi alla Pretura di Guenzburg (Germania), i coniugi LF e
RE hanno sempre vissuto separati, senza che vi sia più stata coabitazione e/o riconciliazione;
- i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti per cui entrambi rinunziano a qualsiasi forma di mantenimento e ricorre, peraltro, anche la maggiore età dei figli e la loro indipendenza economica.
Ceglie Messapica, 23.04.2025
LF Artoria RE Cosimo LF Antonia
Ciamprolla Casino
Per Autentica
Avv. Pietro/Gallone Arr. Villo elb
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI - SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa Gabriella Del Mastro - Presidente est.
Dr. Vladimiro Gloria
- Giudice
- Giudice Dr.ssa Roberta Marra
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 384/2025 RGVG avente ad oggetto “divorzio congiunto"
TRA
nata a [...] in data [...] ed ivi residente al Vico I Francavilla n. Parte_1
1 (cf.: C.F. 1 )
E
nato a [...] il [...] e residente in [...](Germania) (cf.: Parte_2
), C.F. 2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Gallone Pietro
FATTO E DIRITTO
I predetti coniugi contrassero matrimonio in data 29.01.1976 e dalla loro unione nascevano i figli
Per_1 e Per_2 maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Con sentenza n. 222/1997 la Corte d'Appello di Lecce dichiarava l'efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza della Pretura di Guenzburg con la quale era stata pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Con ricorso depositato in data 28.01.2025 essi hanno chiesto la declaratoria di scioglimento del matrimonio, concordando le condizioni.
I coniugi, con dichiarazioni inviate telematicamente, hanno confermato le condizioni del divorzio, nei termini riportati in dispositivo.
All'udienza scritta del 17.06.2025 la causa è stata rimessa in decisione.
Tanto premesso, si osserva che il ricorso merita accoglimento, in quanto sussistono tutti i requisiti stabiliti dalla legge 898/1970 (e successive modificazioni) per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio. In particolare, va rilevato che sussiste il libero consenso dei coniugi a tal fine e la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3 legge cit. e, infine, le condizioni concordate non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico, né con l'interesse degli altri componenti della famiglia.
P.Q.M.
Il Tribunale, in accoglimento del ricorso di cui in premessa, dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1 e Parte_2 in data 29.01.1976 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Ceglie Messapica, n. 1, parte 1, anno 1976) alle condizioni depositate telematicamente in data 23.05.2025, allegate in calce e da intendersi parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Spese di lite interamente compensate.
Manda alla Cancelleria perché comunichi immediatamente la presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile competente per le annotazioni di legge.
Così deciso in Brindisi il 24.07.2025
IL PRESIDENTE EST.
Dott.ssa Gabriella Del Mastro CONDIZIONI DI DIVORZIO
- dal 21.02.1989, data di comparizione dinanzi alla Pretura di Guenzburg (Germania), i coniugi LF e
RE hanno sempre vissuto separati, senza che vi sia più stata coabitazione e/o riconciliazione;
- i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti per cui entrambi rinunziano a qualsiasi forma di mantenimento e ricorre, peraltro, anche la maggiore età dei figli e la loro indipendenza economica.
Ceglie Messapica, 23.04.2025
LF Artoria RE Cosimo LF Antonia
Ciamprolla Casino
Per Autentica
Avv. Pietro/Gallone Arr. Villo elb