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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 04/06/2025, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2118/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente dott.ssa Elisa Einaudi Giudice Relatore dott.ssa Giusy Ciampa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 2118/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso in forza di procura in Parte_1 atti dall'Avv. Raffaella Witzel e dall'Avv. Adalberto Gottardi, presso i quali ha eletto domicilio,
RICORRENTE contro
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa in forza di procura in Controparte_1 atti dall'Avv. Franca Dardo e dall'Avv. Liliana Diato, presso le quali ha eletto domicilio
CONVENUTA
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente:
pagina 1 di 5 “Chiede la conferma dei provvedimenti provvisori. Chiede che sia confermata la riduzione dal momento della domanda”
Per la convenuta:
“Chiede a sua volta la conferma dei provvedimenti provvisori, con l'unica precisazione che la riduzione dell'assegno sia fatta decorrere dal provvedimento”
Per il Pubblico Ministero:
“Visto, nulla si oppone”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. e hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Parte_1 Controparte_1
Fossano il 18.8.2002 e dalla relazione è nata il [...] la figlia . Con sentenza del Per_1
3.12.2020, il Tribunale di Cuneo ha dichiarato la separazione fra i coniugi, disponendo l'affidamento condiviso di con collocazione presso la madre, alla quale è stata assegnata la Per_1 casa coniugale, e un contributo al mantenimento a carico del di 600,00 euro mensili, Parte_1 oltre al 50% delle spese straordinarie, per la figlia e di 250,00 euro per la moglie.
Con ricorso del 4.10.2024, ha chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti Parte_1 civili del matrimonio e, allegando un peggioramento delle proprie condizioni economiche e un miglioramento, di quelle della , ha domandato la conferma del contributo per la figlia, CP_1 con esclusione di quello per la moglie.
La convenuta si è costituita, aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e chiedendo, sulla base della sperequazione reddituale e del proprio impegno nella gestione di , l'assegnazione della casa coniugale, l'aumento del contributo per la figlia a Per_1
650,00 euro mensili, oltre al 70% delle spese straordinarie, e un assegno divorzile di 300,00 euro.
Alla prima udienza del 14.1.2025, il Giudice, dopo aver sentito le parti, ha formulato una proposta conciliativa che prevedeva la conferma del contributo di 600,00 euro mensili per la figlia con riparto al 50% delle spese straordinarie e dell'assegno unico e un assegno divorzile di 150,00 euro mensili. Le parti hanno chiesto un rinvio per valutare la proposta. Alla successiva udienza del 5.2.2025, parte convenuta ha dichiarato di accettare la proposta, mentre parte ricorrente si è dichiarata disponibile ad accettare per quanto riguarda la figlia, con versamento di assegno divorzile una tantum per la moglie. Il Giudice designato, preso atto della impossibilità di raggiungere un accordo, ha disposto in via provvisoria la conferma dei provvedimenti relativi a e la riduzione del contributo al mantenimento per la convenuta a 150,00 euro, invitando Per_1 nuovamente le parti ad addivenire ad una soluzione concordata della controversia. All'udienza pagina 2 di 5 del 16.4.2025, fissata per la precisazione delle conclusioni e la rimessione della causa in decisione, le parti hanno concordemente chiesto la conferma dei provvedimenti provvisori, permanendo un contrasto solamente in ordine al momento di decorrenza della riduzione dell'assegno per la , che il ricorrente vuole individuare nell'introduzione del giudizio e la CP_1 convenuta nella data di adozione dei provvedimenti provvisori. Il Pubblico Ministero è intervenuto nel giudizio, nulla opponendo.
2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
Risulta infatti integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 l. 898/1970, essendo stata dichiarata la separazione fra i coniugi con sentenza del 3.12.2020 ed essendo dunque trascorso più di un anno dalla comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione. Dagli atti difensivi delle parti emerge che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, vivendo ormai gli stessi separati da diverso tempo e non avendo più ripreso la convivenza.
3. Le parti hanno chiesto la conferma dell'assegnazione della casa coniugale alla convenuta e del contributo al mantenimento per la figlia maggiorenne non autosufficiente, stabilito in via provvisoria, in continuità con le condizioni di separazione, in 600,00 euro, oltre al 50% delle spese straordinarie. Tali statuizioni possono essere recepite anche in via definitiva, dovendosi condividere le osservazioni sul punto del Giudice relatore designato. È stato infatti rilevato che: la frequentazione padre/figlia è, secondo quanto dichiarato dallo stesso in udienza, del Parte_1 tutto sporadica;
il ricorrente percepisce una retribuzione pressoché corrispondente a quella percepita al momento della separazione, ma è ora gravato da un finanziamento per l'auto con rata di 317,47 euro;
egli lamenta di non poter più condividere gli ordinari costi di vita con la madre che a suo dire “provvedeva a sostenere quasi tutte le spese”, ma si tratta di difesa contraddittoria con quanto sostenuto nel giudizio di separazione, dove affermava che la madre gli chiedesse un importante contributo;
la convenuta è passata da una retribuzione di 400,00 euro mensili ad una superiore, in alcuni mesi, anche a 1.000,00 euro mensili, come rilevabile dagli estratti conto prodotti;
non vi è prova che sussista in capo alla l'esigenza assoluta di CP_1 occuparsi della figlia in ragione delle sue problematiche di salute (in caso contrario la ragazza sarebbe stata dichiarata invalida o godrebbe dei benefici di cui alle legge 104/1992); le esigenze della ragazza devono ritenersi aumentate in relazione alla crescita.
4. Anche in ordine all'assegno divorzile le parti hanno accettato la proposta conciliativa del
Giudice relatore e non vi è dunque più controversia né sull'an né sul quantum, ridotto rispetto a pagina 3 di 5 quanto stabilito per il mantenimento in sede di separazione, visto il miglioramento delle condizioni economiche della convenuta. Permane però un contrasto sulla decorrenza dell'assegno, che dovrebbe partire, secondo il ricorrente, dall'introduzione del giudizio e, secondo la convenuta, dalla data dei provvedimenti provvisori. Va osservato sul punto che l'assegno divorzile, per sua natura, presuppone che sia pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non potrà pertanto che decorrere dalla presente sentenza. L'assegno stabilito nei provvedimenti provvisori ha invece natura di contributo al mantenimento, trovandosi i coniugi in quel momento ancora in stato di separazione. Ciò premesso, non sussistono ragioni per modificare, ora per allora, quanto previsto dal Giudice relatore circa la decorrenza della riduzione dell'assegno a partire dalla data di introduzione del giudizio, considerato che il ricorso
è stato proposto dal marito, che ha sin da subito richiesto la revoca dell'assegno, e che il miglioramento delle condizioni economiche della moglie è antecedente rispetto all'inizio della causa.
5. Le spese di giudizio vengono integralmente compensate, tenuto conto dell'accettazione della proposta conciliativa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , nato a [...] Parte_1
l'8.2.1973, e , nata a [...] il [...], matrimonio celebrato a Fossano il Controparte_1
10.8.2002, e trascritto nei registri dello stato civile di quel Comune al n. 46 parte II serie A anno
2002,
ORDINA all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Fossano di annotare la presente sentenza a margine del suddetto atto di matrimonio,
ASSEGNA la casa familiare con i suoi mobili ed arredi a , Controparte_1
DISPONE che versi a , entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo Parte_1 Controparte_1 di contributo al mantenimento della figlia maggiorenne non autosufficiente, la somma di euro
600,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche, ricreative e sportive, necessitate o previamente concordate e successivamente documentate,
DISPONE che versi a , entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo Parte_1 Controparte_1 di assegno divorzile, la somma di euro 150,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat,
pagina 4 di 5 COMPENSA integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Così deciso in Cuneo, nella camera di consiglio del 7.5.2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Elisa Einaudi
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente dott.ssa Elisa Einaudi Giudice Relatore dott.ssa Giusy Ciampa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 2118/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso in forza di procura in Parte_1 atti dall'Avv. Raffaella Witzel e dall'Avv. Adalberto Gottardi, presso i quali ha eletto domicilio,
RICORRENTE contro
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa in forza di procura in Controparte_1 atti dall'Avv. Franca Dardo e dall'Avv. Liliana Diato, presso le quali ha eletto domicilio
CONVENUTA
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente:
pagina 1 di 5 “Chiede la conferma dei provvedimenti provvisori. Chiede che sia confermata la riduzione dal momento della domanda”
Per la convenuta:
“Chiede a sua volta la conferma dei provvedimenti provvisori, con l'unica precisazione che la riduzione dell'assegno sia fatta decorrere dal provvedimento”
Per il Pubblico Ministero:
“Visto, nulla si oppone”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. e hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Parte_1 Controparte_1
Fossano il 18.8.2002 e dalla relazione è nata il [...] la figlia . Con sentenza del Per_1
3.12.2020, il Tribunale di Cuneo ha dichiarato la separazione fra i coniugi, disponendo l'affidamento condiviso di con collocazione presso la madre, alla quale è stata assegnata la Per_1 casa coniugale, e un contributo al mantenimento a carico del di 600,00 euro mensili, Parte_1 oltre al 50% delle spese straordinarie, per la figlia e di 250,00 euro per la moglie.
Con ricorso del 4.10.2024, ha chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti Parte_1 civili del matrimonio e, allegando un peggioramento delle proprie condizioni economiche e un miglioramento, di quelle della , ha domandato la conferma del contributo per la figlia, CP_1 con esclusione di quello per la moglie.
La convenuta si è costituita, aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e chiedendo, sulla base della sperequazione reddituale e del proprio impegno nella gestione di , l'assegnazione della casa coniugale, l'aumento del contributo per la figlia a Per_1
650,00 euro mensili, oltre al 70% delle spese straordinarie, e un assegno divorzile di 300,00 euro.
Alla prima udienza del 14.1.2025, il Giudice, dopo aver sentito le parti, ha formulato una proposta conciliativa che prevedeva la conferma del contributo di 600,00 euro mensili per la figlia con riparto al 50% delle spese straordinarie e dell'assegno unico e un assegno divorzile di 150,00 euro mensili. Le parti hanno chiesto un rinvio per valutare la proposta. Alla successiva udienza del 5.2.2025, parte convenuta ha dichiarato di accettare la proposta, mentre parte ricorrente si è dichiarata disponibile ad accettare per quanto riguarda la figlia, con versamento di assegno divorzile una tantum per la moglie. Il Giudice designato, preso atto della impossibilità di raggiungere un accordo, ha disposto in via provvisoria la conferma dei provvedimenti relativi a e la riduzione del contributo al mantenimento per la convenuta a 150,00 euro, invitando Per_1 nuovamente le parti ad addivenire ad una soluzione concordata della controversia. All'udienza pagina 2 di 5 del 16.4.2025, fissata per la precisazione delle conclusioni e la rimessione della causa in decisione, le parti hanno concordemente chiesto la conferma dei provvedimenti provvisori, permanendo un contrasto solamente in ordine al momento di decorrenza della riduzione dell'assegno per la , che il ricorrente vuole individuare nell'introduzione del giudizio e la CP_1 convenuta nella data di adozione dei provvedimenti provvisori. Il Pubblico Ministero è intervenuto nel giudizio, nulla opponendo.
2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
Risulta infatti integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 l. 898/1970, essendo stata dichiarata la separazione fra i coniugi con sentenza del 3.12.2020 ed essendo dunque trascorso più di un anno dalla comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione. Dagli atti difensivi delle parti emerge che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, vivendo ormai gli stessi separati da diverso tempo e non avendo più ripreso la convivenza.
3. Le parti hanno chiesto la conferma dell'assegnazione della casa coniugale alla convenuta e del contributo al mantenimento per la figlia maggiorenne non autosufficiente, stabilito in via provvisoria, in continuità con le condizioni di separazione, in 600,00 euro, oltre al 50% delle spese straordinarie. Tali statuizioni possono essere recepite anche in via definitiva, dovendosi condividere le osservazioni sul punto del Giudice relatore designato. È stato infatti rilevato che: la frequentazione padre/figlia è, secondo quanto dichiarato dallo stesso in udienza, del Parte_1 tutto sporadica;
il ricorrente percepisce una retribuzione pressoché corrispondente a quella percepita al momento della separazione, ma è ora gravato da un finanziamento per l'auto con rata di 317,47 euro;
egli lamenta di non poter più condividere gli ordinari costi di vita con la madre che a suo dire “provvedeva a sostenere quasi tutte le spese”, ma si tratta di difesa contraddittoria con quanto sostenuto nel giudizio di separazione, dove affermava che la madre gli chiedesse un importante contributo;
la convenuta è passata da una retribuzione di 400,00 euro mensili ad una superiore, in alcuni mesi, anche a 1.000,00 euro mensili, come rilevabile dagli estratti conto prodotti;
non vi è prova che sussista in capo alla l'esigenza assoluta di CP_1 occuparsi della figlia in ragione delle sue problematiche di salute (in caso contrario la ragazza sarebbe stata dichiarata invalida o godrebbe dei benefici di cui alle legge 104/1992); le esigenze della ragazza devono ritenersi aumentate in relazione alla crescita.
4. Anche in ordine all'assegno divorzile le parti hanno accettato la proposta conciliativa del
Giudice relatore e non vi è dunque più controversia né sull'an né sul quantum, ridotto rispetto a pagina 3 di 5 quanto stabilito per il mantenimento in sede di separazione, visto il miglioramento delle condizioni economiche della convenuta. Permane però un contrasto sulla decorrenza dell'assegno, che dovrebbe partire, secondo il ricorrente, dall'introduzione del giudizio e, secondo la convenuta, dalla data dei provvedimenti provvisori. Va osservato sul punto che l'assegno divorzile, per sua natura, presuppone che sia pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non potrà pertanto che decorrere dalla presente sentenza. L'assegno stabilito nei provvedimenti provvisori ha invece natura di contributo al mantenimento, trovandosi i coniugi in quel momento ancora in stato di separazione. Ciò premesso, non sussistono ragioni per modificare, ora per allora, quanto previsto dal Giudice relatore circa la decorrenza della riduzione dell'assegno a partire dalla data di introduzione del giudizio, considerato che il ricorso
è stato proposto dal marito, che ha sin da subito richiesto la revoca dell'assegno, e che il miglioramento delle condizioni economiche della moglie è antecedente rispetto all'inizio della causa.
5. Le spese di giudizio vengono integralmente compensate, tenuto conto dell'accettazione della proposta conciliativa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , nato a [...] Parte_1
l'8.2.1973, e , nata a [...] il [...], matrimonio celebrato a Fossano il Controparte_1
10.8.2002, e trascritto nei registri dello stato civile di quel Comune al n. 46 parte II serie A anno
2002,
ORDINA all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Fossano di annotare la presente sentenza a margine del suddetto atto di matrimonio,
ASSEGNA la casa familiare con i suoi mobili ed arredi a , Controparte_1
DISPONE che versi a , entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo Parte_1 Controparte_1 di contributo al mantenimento della figlia maggiorenne non autosufficiente, la somma di euro
600,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche, ricreative e sportive, necessitate o previamente concordate e successivamente documentate,
DISPONE che versi a , entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo Parte_1 Controparte_1 di assegno divorzile, la somma di euro 150,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat,
pagina 4 di 5 COMPENSA integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Così deciso in Cuneo, nella camera di consiglio del 7.5.2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Elisa Einaudi
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
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