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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 27/11/2025, n. 1616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1616 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
n. 2042/2025 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE
Il giudice terminata la discussione orale (art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.), pronunzia fuori udienza la presente
S E N T E N Z A nel proc. n. 2042/2025 RG promosso da
(C.F. ), con sede legale in Arezzo, via Guido Parte_1 P.IVA_1
Monaco 80, in persona del legale rappresentante rappresentata e difesa, , Parte_2 anche disgiuntamente, dagli avv.ti David Bondi (C.F. ), del Foro di C.F._1
Arezzo, e dall'avv. Fausto Porcù (C.F. ), del Foro di Santa Maria Capua C.F._2
Vetere, e tutti elettivamente domiciliati presso e nello studio di quest'ultimo, in Milano alla via
Bagutta 13, pec: e Email_1 Email_2 attrice in opposizione contro
P. iva con sede legale in 35010 Borgoricco (PD), Controparte_1 P.IVA_2 alla via Carbonara 39, in persona della legale rappresentante ed amministratrice unica sig.ra
, nata a [...], il [...], C.F. , CP_2 C.F._3 residente in [...] B, rappresentata e difesa anche disgiuntamente dagli avv.ti Silvia Moreschini, C.F. e Laura Mazzonetto, C.F._4
C.F. , con studio in Camposampiero (PD), via Tiso 1, ed elettivamente C.F._5 domiciliata presso la casella di posta elettronica certificata e fax Email_3 Email_4
049.9303730 convenuta opposta
OGGETTO: opposizione al decreto ingiuntivo n. 458/2025
MOTIVAZIONE
1 1. ha chiesto ed ottenuto il decreto n. 458/2025 - provvisoriamente Controparte_1 esecutivo - con cui è stato ingiunto a il pagamento della somma di euro Parte_1
317.344,29 (iva compresa) a titolo di compenso professionale vero e proprio (e non di rimborso spese, già integralmente pacificamente pagato per complessivi euro 180.000,00): compenso professionale vero e proprio previsto dal “secondo periodo“ del contratto-incarico professionale
29.05.2023, in base al quale - testualmente - “Il secondo periodo prevede, a seguito di pronuncia di ammissibilità alla ditta richiedente dei fondi stanziati dal , la maturazione CP_3 in capo a del diritto di percepire dalla Ditta richiedente una successiva fee, Controparte_1 della quale verrà determinata la misura, la modalità di erogazione (denaro, equity etc) ed i tempi, mediante separato contratto” (v. doc. 17 conv. opp.). L'oggetto del contratto era relativo alla pratica di restauro di Palazzo Savonarola a Firenze: pratica comprensiva della richiesta del contributo statale.
2. ha proposto opposizione deducendo: 1) “l'insussistenza del Parte_1 credito azionato per mancanza di accordo sulla determinazione del compenso e assenza di titolo giuridico attuale”, in quanto: a) nessun accordo successivo al provvedimento della
Sovrintendenza era mai intervenuto tra le parti quanto alla determinazione del compenso vero e proprio;
b) non erano sono stati pattuiti né l'importo, né i criteri di calcolo, né le modalità, né
i termini di pagamento dello stesso compenso richiesto;
c) il contratto, infatti, non prevedeva alcun automatismo nella nascita dell'obbligazione di pagamento all'esito dell'approvazione da parte della Soprintendenza, rimettendo invece espressamente la pattuizione ad un momento ulteriore e successivo, che non era mai intervenuta;
2) “nullità” del contratto per errore e/o dolo, in quanto essa attrice opponente era convinta che l'erogazione del contributo da parte della Sovraintendenza non fosse subordinato all'esecuzione delle opere di restauro;
3) nullità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto e del corrispettivo – violazione degli artt. 1346
e 1418 c.c.; 4) violazione dell'obbligo di informazione e trasparenza – inadempimento grave – risoluzione del contratto: nella persona dell'arch. Controparte_1 Per_1 CP_4 aveva omesso di fornirle tutte le informazioni essenziali circa l'effettiva natura, entità e modalità di erogazione del contributo pubblico, lasciando intendere che il finanziamento sarebbe stato automatico all'approvazione del progetto, integrale, tanto da coprire integralmente i costi dei lavori e delle prestazioni professionali, e tempestivo, consentendo l'immediata “cantierabilità” dell'intervento; 5) mancata condivisione dei computi metrici – inadempimento del professionista – risoluzione del contratto, in quanto i computi metrici erano stati predisposti e depositati in Soprintendenza in via unilaterale, senza alcun preventivo confronto, condivisione o approvazione da parte di essa attrice opponente, la quale ne aveva preso visione solo a posteriori, subendo così una sostanziale esclusione da un passaggio tecnico-economico fondamentale;
6) violazione dei principi di buona fede e correttezza contrattuale in quanto la determinazione del compenso professionale era stata lasciata ad una formula indeterminata
2 e poi arbitrariamente quantificata in via unilaterale dalla stessa parte ricorrente;
le prestazioni contrattuali (computi metrici, opere progettate, documentazione depositata) erano state definite senza alcun confronto effettivo con la committente;
era stato taciuto o comunque non chiarito che il contributo pubblico non era automatico né integrale, ma parziale, oltre che subordinato all'esecuzione delle opere e soggetto a ulteriori verifiche;
7) violazione degli artt.
1322, comma 2, e 1375 c.c. – squilibrio contrattuale – mancanza di meritevolezza – nullità per vizio di causa;
8) nullità della clausola di determinazione del compenso – violazione degli artt.
1346 e 1375 c.c. – contrasto con principi di buona fede e ordine pubblico economico;
9) rescissione per lesione (art. 1448 c.c.) – stato di bisogno, approfittamento e lesione ultra dimidium; 10) domanda riconvenzionale, ripetizione dell'indebito oggettivo (art. 2033 c.c.) per effetto dei precedenti motivi di opposizione.
3. ha contestato tutti i motivi di opposizione. CP_1 CP_1
4. Con ordinanza datata 13.10.2025, è stata respinta l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione proposta - ex art. 649 c.p.c. - da Parte_1
5. Respinte - in quanto superflue - tutte le istanze istruttorie articolate dalle parti;
precisate le conclusioni, al termine della discussione la causa viene ora decisa mediante la presente sentenza, pronunziata ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c..
6. Questo tribunale ritiene che l'opposizione proposta da così Parte_1
come tutte le sue domande, siano infondate.
Ed infatti, dal doc. 21 conv. opp. del 6.09.2024 risulta che era Parte_1 ben disposta a pagare il compenso professionale a (pur riservandosi i Controparte_1
termini del pagamento), senza sollevare alcuna delle eccezioni oggi proposte come motivi di opposizione;
l'11.04.2024 la Sopraintendenza aveva ammesso ad un Parte_1 contributo statale per complessivi euro 4.554.275,11 (spese tecniche incluse, vale a dire il compenso professionale), rimanendo ovvio che detta somma non sarebbe certamente stata corrisposta in anticipo rispetto all'esecuzione dei lavori di restauro (lavori peraltro mai iniziati), ma solo in base a stati di avanzamento dei lavori, considerando quanto previsto in materia dal decreto legislativo n. 42 del 2004 (circostanze di cui la convenuta opposta ha correttamente notiziato l'attrice opponente con la mail 28.11.2023 di cui al doc. 24 conv. opp.). Le mail
27.10.2023, 2.11.2023, 9.11.2023 e 1.08.2025 (docc. 25-28 conv. opp.), dimostrano inoltre che è stata costantemente messa al corrente della fase di esecuzione Parte_1 dell'incarico da parte della convenuta opposta. La somma ingiunta di euro 317.344,29 (iva compresa) è stata – da – determinata in quanto la Sopraintendenza, sulla Controparte_1 base del computo metrico estimativo, ha quantificato in euro 440.118,27 (oltre iva) l'intero compenso professionale spettante alla stessa e ciò sulla base del decreto Controparte_1 ministeriale 17.06.2016 che disciplina il calcolo del compenso spettante per la progettazione delle opere pubbliche), la quale ha quindi detratto la cit. somma di euro Controparte_1
3 180.000,00 (= euro 260.118,27), e su quest'ultima ha applicato l'iva al 22%: sommano proprio euro 317.344,29 (iva compresa). Il calcolo sulla base del computo metrico estimativo e del prezziario regionale, risulta essere stato condiviso con l'attrice opponente mediante la mail
13.11.2023 (v. doc. 38 conv. opp.). E' ben vero che, ai fini della quantificazione del compenso professionale vero e proprio, la cit. clausola del contratto 29.05.2023 prevedeva, come accennato, che “rimandando le valutazioni tariffarie, ed il loro pagamento da parte della Ditta committente, al pronunciamento di ammissibilità a contributo dalla Soprintendenza. Il secondo periodo prevede, a seguito di pronuncia di ammissibilità alla ditta richiedente dei fondi stanziati dal , la maturazione in capo a del diritto di percepire dalla Ditta CP_3 Controparte_1 richiedente una successiva fee, della quale verrà determinata la misura, la modalità di erogazione (denaro, equity etc) ed i tempi, mediante separato contratto” (v. doc. 17 conv. opp.); ma tale indeterminatezza della clausola e la mancanza del successivo accordo tra le parti, non ne inficiano la validità perché, sia che il contratto debba qualificarsi come di prestazione d'opera oppure come appalto di servizi, si applicherebbero in ogni caso rispettivamente gli artt. 2233 e 1657 c.c., con la conseguenza che la quantificazione effettuata dalla stessa Sopraintendenza sulla base del cit. DM 17.06.2016 può senz'altro ritenersi equa.
Alla luce di tali fatti, non sussistono dolo, errore, approfittamento dello stato di bisogno, inadempimento contrattuale, violazione della buona fede, squilibrio contrattuale, nullità della clausola.
Il decreto ingiuntivo va confermato e tutte le domande proposte da Parte_1
[... devono essere respinte.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P Q M
rigetta l'opposizione, conferma il decreto ingiuntivo n. 458/2025 che dichiara definitivamente esecutivo e respinge tutte le domande proposte da che condanna a Parte_1 rifondere a le spese di giudizio, liquidate in euro 30.878,65 per compenso Controparte_1 professionale, oltre iva e cpa.
Padova, 27 novembre 2025
Il giudice dott. Roberto Beghini
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE
Il giudice terminata la discussione orale (art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.), pronunzia fuori udienza la presente
S E N T E N Z A nel proc. n. 2042/2025 RG promosso da
(C.F. ), con sede legale in Arezzo, via Guido Parte_1 P.IVA_1
Monaco 80, in persona del legale rappresentante rappresentata e difesa, , Parte_2 anche disgiuntamente, dagli avv.ti David Bondi (C.F. ), del Foro di C.F._1
Arezzo, e dall'avv. Fausto Porcù (C.F. ), del Foro di Santa Maria Capua C.F._2
Vetere, e tutti elettivamente domiciliati presso e nello studio di quest'ultimo, in Milano alla via
Bagutta 13, pec: e Email_1 Email_2 attrice in opposizione contro
P. iva con sede legale in 35010 Borgoricco (PD), Controparte_1 P.IVA_2 alla via Carbonara 39, in persona della legale rappresentante ed amministratrice unica sig.ra
, nata a [...], il [...], C.F. , CP_2 C.F._3 residente in [...] B, rappresentata e difesa anche disgiuntamente dagli avv.ti Silvia Moreschini, C.F. e Laura Mazzonetto, C.F._4
C.F. , con studio in Camposampiero (PD), via Tiso 1, ed elettivamente C.F._5 domiciliata presso la casella di posta elettronica certificata e fax Email_3 Email_4
049.9303730 convenuta opposta
OGGETTO: opposizione al decreto ingiuntivo n. 458/2025
MOTIVAZIONE
1 1. ha chiesto ed ottenuto il decreto n. 458/2025 - provvisoriamente Controparte_1 esecutivo - con cui è stato ingiunto a il pagamento della somma di euro Parte_1
317.344,29 (iva compresa) a titolo di compenso professionale vero e proprio (e non di rimborso spese, già integralmente pacificamente pagato per complessivi euro 180.000,00): compenso professionale vero e proprio previsto dal “secondo periodo“ del contratto-incarico professionale
29.05.2023, in base al quale - testualmente - “Il secondo periodo prevede, a seguito di pronuncia di ammissibilità alla ditta richiedente dei fondi stanziati dal , la maturazione CP_3 in capo a del diritto di percepire dalla Ditta richiedente una successiva fee, Controparte_1 della quale verrà determinata la misura, la modalità di erogazione (denaro, equity etc) ed i tempi, mediante separato contratto” (v. doc. 17 conv. opp.). L'oggetto del contratto era relativo alla pratica di restauro di Palazzo Savonarola a Firenze: pratica comprensiva della richiesta del contributo statale.
2. ha proposto opposizione deducendo: 1) “l'insussistenza del Parte_1 credito azionato per mancanza di accordo sulla determinazione del compenso e assenza di titolo giuridico attuale”, in quanto: a) nessun accordo successivo al provvedimento della
Sovrintendenza era mai intervenuto tra le parti quanto alla determinazione del compenso vero e proprio;
b) non erano sono stati pattuiti né l'importo, né i criteri di calcolo, né le modalità, né
i termini di pagamento dello stesso compenso richiesto;
c) il contratto, infatti, non prevedeva alcun automatismo nella nascita dell'obbligazione di pagamento all'esito dell'approvazione da parte della Soprintendenza, rimettendo invece espressamente la pattuizione ad un momento ulteriore e successivo, che non era mai intervenuta;
2) “nullità” del contratto per errore e/o dolo, in quanto essa attrice opponente era convinta che l'erogazione del contributo da parte della Sovraintendenza non fosse subordinato all'esecuzione delle opere di restauro;
3) nullità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto e del corrispettivo – violazione degli artt. 1346
e 1418 c.c.; 4) violazione dell'obbligo di informazione e trasparenza – inadempimento grave – risoluzione del contratto: nella persona dell'arch. Controparte_1 Per_1 CP_4 aveva omesso di fornirle tutte le informazioni essenziali circa l'effettiva natura, entità e modalità di erogazione del contributo pubblico, lasciando intendere che il finanziamento sarebbe stato automatico all'approvazione del progetto, integrale, tanto da coprire integralmente i costi dei lavori e delle prestazioni professionali, e tempestivo, consentendo l'immediata “cantierabilità” dell'intervento; 5) mancata condivisione dei computi metrici – inadempimento del professionista – risoluzione del contratto, in quanto i computi metrici erano stati predisposti e depositati in Soprintendenza in via unilaterale, senza alcun preventivo confronto, condivisione o approvazione da parte di essa attrice opponente, la quale ne aveva preso visione solo a posteriori, subendo così una sostanziale esclusione da un passaggio tecnico-economico fondamentale;
6) violazione dei principi di buona fede e correttezza contrattuale in quanto la determinazione del compenso professionale era stata lasciata ad una formula indeterminata
2 e poi arbitrariamente quantificata in via unilaterale dalla stessa parte ricorrente;
le prestazioni contrattuali (computi metrici, opere progettate, documentazione depositata) erano state definite senza alcun confronto effettivo con la committente;
era stato taciuto o comunque non chiarito che il contributo pubblico non era automatico né integrale, ma parziale, oltre che subordinato all'esecuzione delle opere e soggetto a ulteriori verifiche;
7) violazione degli artt.
1322, comma 2, e 1375 c.c. – squilibrio contrattuale – mancanza di meritevolezza – nullità per vizio di causa;
8) nullità della clausola di determinazione del compenso – violazione degli artt.
1346 e 1375 c.c. – contrasto con principi di buona fede e ordine pubblico economico;
9) rescissione per lesione (art. 1448 c.c.) – stato di bisogno, approfittamento e lesione ultra dimidium; 10) domanda riconvenzionale, ripetizione dell'indebito oggettivo (art. 2033 c.c.) per effetto dei precedenti motivi di opposizione.
3. ha contestato tutti i motivi di opposizione. CP_1 CP_1
4. Con ordinanza datata 13.10.2025, è stata respinta l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione proposta - ex art. 649 c.p.c. - da Parte_1
5. Respinte - in quanto superflue - tutte le istanze istruttorie articolate dalle parti;
precisate le conclusioni, al termine della discussione la causa viene ora decisa mediante la presente sentenza, pronunziata ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c..
6. Questo tribunale ritiene che l'opposizione proposta da così Parte_1
come tutte le sue domande, siano infondate.
Ed infatti, dal doc. 21 conv. opp. del 6.09.2024 risulta che era Parte_1 ben disposta a pagare il compenso professionale a (pur riservandosi i Controparte_1
termini del pagamento), senza sollevare alcuna delle eccezioni oggi proposte come motivi di opposizione;
l'11.04.2024 la Sopraintendenza aveva ammesso ad un Parte_1 contributo statale per complessivi euro 4.554.275,11 (spese tecniche incluse, vale a dire il compenso professionale), rimanendo ovvio che detta somma non sarebbe certamente stata corrisposta in anticipo rispetto all'esecuzione dei lavori di restauro (lavori peraltro mai iniziati), ma solo in base a stati di avanzamento dei lavori, considerando quanto previsto in materia dal decreto legislativo n. 42 del 2004 (circostanze di cui la convenuta opposta ha correttamente notiziato l'attrice opponente con la mail 28.11.2023 di cui al doc. 24 conv. opp.). Le mail
27.10.2023, 2.11.2023, 9.11.2023 e 1.08.2025 (docc. 25-28 conv. opp.), dimostrano inoltre che è stata costantemente messa al corrente della fase di esecuzione Parte_1 dell'incarico da parte della convenuta opposta. La somma ingiunta di euro 317.344,29 (iva compresa) è stata – da – determinata in quanto la Sopraintendenza, sulla Controparte_1 base del computo metrico estimativo, ha quantificato in euro 440.118,27 (oltre iva) l'intero compenso professionale spettante alla stessa e ciò sulla base del decreto Controparte_1 ministeriale 17.06.2016 che disciplina il calcolo del compenso spettante per la progettazione delle opere pubbliche), la quale ha quindi detratto la cit. somma di euro Controparte_1
3 180.000,00 (= euro 260.118,27), e su quest'ultima ha applicato l'iva al 22%: sommano proprio euro 317.344,29 (iva compresa). Il calcolo sulla base del computo metrico estimativo e del prezziario regionale, risulta essere stato condiviso con l'attrice opponente mediante la mail
13.11.2023 (v. doc. 38 conv. opp.). E' ben vero che, ai fini della quantificazione del compenso professionale vero e proprio, la cit. clausola del contratto 29.05.2023 prevedeva, come accennato, che “rimandando le valutazioni tariffarie, ed il loro pagamento da parte della Ditta committente, al pronunciamento di ammissibilità a contributo dalla Soprintendenza. Il secondo periodo prevede, a seguito di pronuncia di ammissibilità alla ditta richiedente dei fondi stanziati dal , la maturazione in capo a del diritto di percepire dalla Ditta CP_3 Controparte_1 richiedente una successiva fee, della quale verrà determinata la misura, la modalità di erogazione (denaro, equity etc) ed i tempi, mediante separato contratto” (v. doc. 17 conv. opp.); ma tale indeterminatezza della clausola e la mancanza del successivo accordo tra le parti, non ne inficiano la validità perché, sia che il contratto debba qualificarsi come di prestazione d'opera oppure come appalto di servizi, si applicherebbero in ogni caso rispettivamente gli artt. 2233 e 1657 c.c., con la conseguenza che la quantificazione effettuata dalla stessa Sopraintendenza sulla base del cit. DM 17.06.2016 può senz'altro ritenersi equa.
Alla luce di tali fatti, non sussistono dolo, errore, approfittamento dello stato di bisogno, inadempimento contrattuale, violazione della buona fede, squilibrio contrattuale, nullità della clausola.
Il decreto ingiuntivo va confermato e tutte le domande proposte da Parte_1
[... devono essere respinte.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P Q M
rigetta l'opposizione, conferma il decreto ingiuntivo n. 458/2025 che dichiara definitivamente esecutivo e respinge tutte le domande proposte da che condanna a Parte_1 rifondere a le spese di giudizio, liquidate in euro 30.878,65 per compenso Controparte_1 professionale, oltre iva e cpa.
Padova, 27 novembre 2025
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